Sentenza n. 128 del 1969
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SENTENZA N. 128

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 5 giugno 1968, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 11 del Registro ricorsi 1968, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, sorto a seguito delle deliberazioni dell'Ente per lo sviluppo agricolo della Sicilia (E.S.A.) 9 agosto 1967, n. 9t9, 10 agosto 1967, n. 920, e 3 aprile 1968, n. 141, relative ai regolamenti per il personale impiegatizio e per il personale operaio.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 18 giugno 1969 la relazione del Giudice Angelo De Marco;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avvocato Giuseppe Guarino, per la Regione siciliana.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - In seguito a segnalazione del Consigliere della Corte dei conti delegato con funzioni di controllo presso l'E.S.A. (Ente di sviluppo agricolo per la Sicilia) contenuta nella lettera 2 maggio 1968, n. 479, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con ricorso notificato il 5 giugno 1968 e depositato il 17 successivo, sollevava conflitto di attribuzione nei confronti della Regione siciliana, in relazione alle deliberazioni, del Consiglio di amministrazione dell'E.S.A., 9 agosto 1967, n. 919 10 agosto 1967, n. 920 (di approvazione, rispettivamente, del regolamento per il personale impiegatizio e del regolamento per il personale operaio) e 3 aprile 1968, n. 141 (con la quale lo stesso Consiglio di amministrazione ha ritenuto di dover prendere atto dell'esecutività di detti regolamenti, anche in mancanza dell'approvazione da parte dell'Assessorato per la agricoltura), nonché in relazione agli atti successivi ed, in particolare, al comportamento di detto Assessorato, in ordine all'approvazione delle deliberazioni stesse.

A sostegno del gravame si deduceva, sostanzialmente, che, essendo l'E.S.A. un Ente al cui mantenimento lo Stato concorre con contributi a carattere continuativo, i regolamenti organici, concernenti la disciplina giuridica ed economica del personale, ai sensi degli artt.10 e l l del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778, debbono essere approvati di concerto con il Ministro per il tesoro.

Poiché tale concerto non vi é stato e, d'altra parte, la Regione ha bensì competenza legislativa esclusiva in materia di agricoltura e foreste, ma non anche in materia di tesoro, nella quale non ha neppure competenza concorrente, con i provvedimenti sopra indicati si sarebbe verificata una invasione della sfera di competenza dello Stato, con violazione degli artt. 14 e 20 dello Statuto speciale della Regione siciliana e delle relative norme di attuazione di cui al D.P.R. 7 maggio 1948, n. 789, in relazione agli artt. 10 e 11 del citato decreto legislativo n. 778 del 1947.

In considerazione, poi, delle gravi conseguenze giuridiche ed economiche ai danni della Regione e dello Stato, che sarebbero potute derivare dall'applicazione, già in corso, delle deliberazioni denunziate, se ne chiedeva la sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Si costituiva come parte resistente la Regione siciliana, il cui patrocinio, con memoria depositata il 25 giugno 1968, deduceva:

1 ) l'inammissibilità del ricorso in quanto avente per oggetto deliberazioni di un Ente diverso dalla Regione;

2 ) l'intempestività del ricorso stesso, in quanto la conoscenza delle deliberazioni, in ordine alle quali é stato sollevato il conflitto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si deve ritenere avvenuta, fin da quando le deliberazioni stesse vennero adottate, attraverso il magistrato della Corte dei conti, che assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione dell'Ente, il quale é tenuto a riferire ogni accertata irregolarità nella gestione del medesimo al Ministro competente ed é inquadrato organicamente nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

3 ) l'infondatezza nel merito, in quanto la materia dei controlli sulle deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Ente é ormai disciplinata dall'art. 22 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, che ha abrogato ogni norma anteriore in contrasto e, in particolare, l'art. 10 del decreto legislativo n. 778 del 1947.

Né potrebbe sollevarsi questione di incostituzionalità di tale norma, in quanto la Regione ha competenza esclusiva in materia di enti regionali e può, quindi, disciplinarne il funzionamento nel modo ritenuto più opportuno, senza essere vincolata alle precedenti determinazioni della legislazione ordinaria dello Stato.

Comunque, non ricorrerebbero le condizioni per l'applicazione, nei confronti dell'E.S.A., dell'art. 10 del decreto legislativo n. 778 del 1947;

4 ) l'inaccoglibilità della domanda di sospensione, perché i prospettati effetti dannosi deriverebbero tutti ed esclusivamente dalle deliberazioni dell'E.S.A., ente pubblico distinto dalla Regione, i cui atti non possono formare oggetto di conflitto costituzionale di attribuzione.

2. - Questa Corte, con ordinanza 2 luglio 1968, n. 82, accoglieva la domanda di sospensione. Dopo di che la questione tornava alla cognizione della Corte.

In questa nuova fase del giudizio, tanto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto il patrocinio della Regione siciliana, nell'interesse della medesima, in data 10 ottobre 1968 depositavano memorie a sostegno delle rispettive tesi.

Nella memoria dell'Avvocatura dello Stato, con richiami alla sentenza di questa Corte n. 105 del 16 luglio 1968, pronunziata su analogo, ma non identico conflitto di attribuzione, sollevato in relazione alla deliberazione 6 luglio 1962, n. 1054, dell'E.R.A.S. (emanata cioè prima che tale Ente venisse trasformato in E.S.A.) si deduceva, in sostanza, quanto segue:

1 ) Si confutava la eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto proposto avverso un atto di Ente diverso dalla Regione, opponendo che la invasione della sfera di competenza dello Stato, attraverso l'omissione del controllo del Ministero del tesoro, é imputabile alla Regione e non alla E.S.A.

2 ) Si confutava l'eccezione di tardività del ricorso, opponendo, in conformità con la richiamata sentenza di questa Corte n. 105 del 1968, che la conoscenza delle deliberazioni, che hanno fatto sorgere il conflitto, da parte del magistrato della Corte dei conti delegato al controllo presso l'E.S.A., non implica conoscenza dei provvedimenti stessi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3 ) Nel merito, sempre con richiamo alla detta sentenza di questa Corte, si sosteneva la invasione della sfera di competenza dello Stato, sotto il profilo della violazione degli artt. 10 e 11 del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778, da parte della Regione per l'omesso concerto con il Ministero del tesoro.

4 ) In via subordinata, per l'ipotesi che si accogliesse la tesi della Regione, secondo la quale, la materia dei controlli sulle deliberazioni dell'E.S.A. sarebbe ormai disciplinata esclusivamente dall'art. 22 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, che avrebbe abrogato ogni norma anteriore in contrasto e, in particolare, l'art. 10 del decreto legislativo n. 778 del 1947, si sollevava l'eccezione di illegittimità costituzionale di detto art. 22 per violazione dei limiti della potestà legislativa regionale, risultanti dagli artt. 14 e 20 dello Statuto speciale della Regione siciliana.

3. - Con la memoria del patrocinio della Regione siciliana, poi, si eccepiva, in sostanza, quanto segue:

1 ) In via pregiudiziale: si insisteva, dettagliatamente illustrandole, sulle due eccezioni di inammissibilità e di tardività del ricorso sopra riportate.

2 ) Nel merito: a) in relazione alla impostazione del ricorso, fatta dall'Avvocatura dello Stato, si insisteva nel sostenere che gli artt. 10 e 11 del decreto legislativo n. 778 del 1947 sono stati legittimamente abrogati per effetto dell'art.22 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, e che, comunque, le norme contenute in tali articoli non sono applicabili nei confronti dell'E.S.A. sia per il suo carattere di ente pararegionale, nei confronti del quale la Regione ha competenza legislativa esclusiva, per quanto attiene alla organizzazione ed al funzionamento, sia perché mancherebbe l'elemento della concorrenza al mantenimento dell'Ente da parte dello Stato con contributi a carattere continuativo, presupposto essenziale per l'applicabilità di quelle norme;

b) in relazione alla eccezione di illegittimità costituzionale del ripetuto art. 22 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, si insisteva nel sostenere la infondatezza, sempre in relazione alla asserita competenza legislativa esclusiva della Regione, in materia di ordinamento e funzionamento degli enti da essa dipendenti.

4. - Questa Corte, con ordinanza n. 130 del 16 dicembre 1968, in accoglimento della eccezione dell'Avvocatura generale dello Stato, previo esame della rilevanza della questione ai fini della decisione nel giudizio di merito e ritenuta la non manifesta infondatezza della stessa, disponeva la trattazione davanti ad essa della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge regione siciliana 10 agosto 1965, n. 21, per esorbitanza dai poteri conferiti alla Regione dagli artt. 14 e 20 dello Statuto speciale, in riferimento agli artt. 10 e 11 del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778 e, contemporaneamente, ordinava il rinvio del giudizio sul conflitto di attribuzione perché potesse essere trattato congiuntamente alla questione di legittimità costituzionale, ferma restando l'ordinanza di sospensione del 2 luglio 1968, n. 82.

5. - Nell'udienza del 18 giugno 1969 la causa relativa al conflitto d'attribuzione e quella relativa alla questione di legittimità costituzionale, sollevata con la predetta ordinanza n. 130 del 1968, sono state discusse congiuntamente.

 

Considerato in diritto

 

1. - I1 ricorso per conflitto d'attribuzione, depositato il 17 giugno 1968, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato le deliberazioni E.S.A. 9 agosto 1967, n. 919, 10 agosto 1967, n. 920, e 3 aprile 1968, n. 141, é stato discusso congiuntamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, sollevata in corso di causa; ma, data la differenza dell'oggetto, i due giudizi vanno decisi con sentenze separate: la presente sentenza riguarda il conflitto d'attribuzione, mentre con altra pronuncia di pari data s'é decisa la questione di legittimità costituzionale.

2. - In via preliminare occorre stabilire se siano fondate le due eccezioni di tardività e di improponibilità, sollevate dal patrocinio della Regione.

Sulla eccezione di tardività non può che richiamarsi quanto già é stato osservato, per respingere l'analoga eccezione, proposta in quella sede, con la sentenza di questa Corte 16 luglio 1968, n. 105, e cioè che soltanto con la comunicazione agli uffici propri della Presidenza del Consiglio dei Ministri comincia a decorrere il termine per la impugnativa. Poiché in questa sede nulla é stato dedotto che possa indurre ad una diversa soluzione, l'eccezione regionale non può non respingersi.

Altrettanto é a dirsi per quanto attiene alla dedotta inammissibilità proposta - si assume - contro deliberazioni che appaiono emanate, non da organi regionali, ma da un ente pararegionale, i cui atti dunque non potrebbero far sorgere il conflitto. In realtà tali atti sono stati sottoposti a impugnazione perché al relativo sistema di controllo ha partecipato soltanto la Regione, di guisa che, sotto questo aspetto, sono imputabili ad essa. Perciò il ricorso é ammissibile.

3. - Nel merito, poi, per le stesse considerazioni in base alle quali si é pervenuti a riconoscere con la predetta sentenza di pari data l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge regionale siciliana n. 21 del 1965 e per il venir meno di tale norma, deve essere accolto il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri: infatti con le deliberazioni impugnate, rese esecutive senza l'intervento del Ministro per il tesoro, si é invasa la competenza statale ed esse perciò sono illegittime.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

accoglie il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui in epigrafe;

dichiara che spetta allo Stato (Ministro per il tesoro) partecipare, "di concerto", agli atti di controllo delle deliberazioni riguardanti l'approvazione dei regolamenti organici del personale dipendente dall'E.S.A. ed in conseguenza annulla le deliberazioni 9 agosto 1967, n. 919, 10 agosto 1967, n. 920, e 3 aprile 1968, n. 141, emanate dal Consiglio d'amministrazione dell'E.S.A.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1969.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1969.