Sentenza n. 52 del 1969
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SENTENZA N. 52

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 giugno 1942, n. 851, e degli artt. 23 e 46 della legge 8 giugno 1962, n. 604, concernenti lo stato giuridico e l'ordinamento delle carriere dei segretari comunali e provinciali, promossi con tre ordinanze emesse l'8 luglio 1966 dal Consiglio di Stato - sezione quinta - sui ricorsi delle Amministrazioni provinciali di Mantova, Vicenza e Brescia contro il Ministero dell'interno, iscritte ai nn. 176, 177 e 178 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 14 ottobre 1967.

Visti gli atti di costituzione dell'Amministrazione provinciale di Brescia e del Ministero dell'interno, e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1969 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

uditi l'avv. Antonio Amorth, per l'Amministrazione provinciale di Brescia, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'interno.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ricorso del 20 aprile 1962 l'Amministrazione provinciale di Mantova impugnò innanzi al Consiglio di Stato la decisione gerarchica del Ministero dell'interno con la quale era stato respinto il reclamo proposto contro l'annullamento prefettizio della nomina del dott. Valenza a segretario generale, deliberata dal Consiglio provinciale. L'Amministrazione ricorrente assumeva, in via subordinata rispetto alle sue tesi principali, che il provvedimento impugnato aveva fatto applicazione di una norma costituzionalmente illegittima, vale a dire dell'art. 4 della legge 27 giugno 1942, n. 851, il quale - in quanto riconosce alla provincia solo in via transitoria ed in casi ben delimitati il potere di nominare il proprio segretario - sarebbe in contrasto con gli artt. 5 e 128 della Costituzione.

Con ordinanza 8 luglio 1966 la quinta sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto l'eccezione rilevante e non manifestamente infondata. Nel sollevare la relativa questione il Consiglio osserva che l'autonomia degli enti territoriali é costituzionalmente assicurata sia attraverso la configurazione degli organi dell'ente come espressione della stessa istituzione territoriale sia col demandare all'ente stesso la gestione e la realizzazione degli interessi locali: sotto il primo profilo si rileva che la Costituzione ha richiamato ed assunto tali enti quali istituzioni espresse in via immediata dalle collettività locali (nell'art. 5 si distingue nettamente fra decentramento ed autonomia; nell'art. 142 il Consiglio comunale viene menzionato come organo rappresentativo della popolazione; non é senza significato che province e comuni sono presi in considerazione nel titolo V, parte Il, vale a dire nella stessa sede relativa alle Regioni); sotto il secondo aspetto ha decisiva importanza la disciplina dei controlli quale risulta dall'art. 130.

Sulla base di tali considerazioni il Consiglio ritiene che non sia manifestamente infondato il dubbio che con la predetta autonomia sia inconciliabile una disciplina che demanda alla autorità statale la scelta e la nomina del segretario generale della provincia, con la conseguente inserzione nella compagine dell'ente di un organo il quale, pur essendo investito di funzioni proprie dell'ente stesso, non é espressione della istituzione territoriale.

Dopo aver osservato che non vale opporre che il segretario svolge solo compiti preparatori ed esecutivi, giacché questi costituiscono indivisibili momenti della funzione pubblica affidata all'ente, il Consiglio conclude rimettendo all'esame della Corte, in riferimento agli artt. 5 e 128 della Costituzione, il controllo di costituzionalità non solo del citato art. 4 della legge n. 851 del 1942, ma anche dell'art. 23 della legge 8 giugno 1962, n. 604, concernente la nomina a segretario provinciale generale di prima classe.

2. - Con altra ordinanza - emessa l'8 luglio 1966 nel procedimento pendente fra l'Amministrazione provinciale di Vicenza ed il Ministero dell'interno, ed avente ad oggetto la impugnativa della nota 24 agosto 1962 con la quale il Ministero comunicava di non poter accogliere la proposta per il conferimento del posto di segretario generale al vice segretario dott. Milan e del decreto 23 luglio 1962 con il quale lo stesso Ministero bandiva il relativo concorso - la quinta sezione del Consiglio di Stato ha sollevato, in termini identici a quelli sopra riassunti, la stessa questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 851 del 1942 e dell'art. 23 della legge n. 604 del 1962.

3. - Con una terza ordinanza - emessa l'8 luglio 1966 nel procedimento pendente fra l'Amministrazione provinciale di Brescia ed il Ministero dell'interno ed avente ad oggetto l'impugnativa del decreto 23 settembre 1962 concernente il bando di concorso al posto di segretario generale presso quella Amministrazione - la stessa quinta sezione, con argomentazioni identiche a quelle svolte nelle altre due ordinanze, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge 8 giugno 1962, n. 604, che dispone la riapertura dei termini di partecipazione ai concorsi banditi e non espletati al momento di entrata in vigore della legge.

4. - Le tre ordinanze sono state ritualmente notificate alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicate ai Presidenti delle due Camere e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Innanzi a questa Corte si é costituita, relativamente al giudizio che la riguarda, l'Amministrazione provinciale di Brescia (atto depositato il 1 aprile 1968). In tutti e tre i giudizi si é costituita l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza sia del Presidente del Consiglio che del Ministero dell'interno (atti depositati il 3 novembre 1967).

5. - La difesa dell'Amministrazione provinciale di Brescia, nel chiedere la dichiarazione di incostituzionalità della norma denunziata, osserva che l'attuale disciplina dello stato giuridico ed economico dei segretari provinciali, ancora radicata in una riforma introdotta dal precedente ordinamento autoritario, é incompatibile con il riconoscimento delle autonomie locali, enunciate tra i fondamentali principi della Costituzione: mentre il segretario, posto al vertice della gerarchia dei dipendenti dell'amministrazione, dovrebbe essere impiegato dell'ente e destinato al suo fedele e fiduciario servizio, la vigente legislazione gli attribuisce lo stato giuridico di impiegato statale, lo mantiene in posizione di estraneità rispetto al corpo impiegatizio provinciale, affievolisce la sua collaborazione con gli amministratori, ed in tal modo, anche a causa della circostanza che il trattamento economico del segretario condiziona il trattamento degli altri impiegati, si incide sull'autonomia dell'ente, che deve comprendere anche la potestà di costituire il corpo impiegatizio quale strumento necessario dell'attività amministrativa. Né, ad avviso della difesa, la legislazione in vigore potrebbe inquadrarsi fra le leggi generali della Repubblica destinate a determinare le funzioni della provincia ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione.

L'Avvocatura dello Stato, dopo un'ampia esposizione storica delle varie leggi che hanno regolato la materia in esame, osserva che il legislatore, nell'emanare la legge n. 604 del 1962, deliberatamente ha evitato di affrontare il problema della figura giuridica dei segretari provinciali e comunali, sicché, anche se va tenuto nel debito conto che alcune modifiche hanno ampliato i poteri e le facoltà concessi agli enti locali, bisogna riconoscere che ci si trova di fronte ad una materia che dovrà essere regolata in sede di adozione delle norme di adeguamento della nostra legislazione alle esigenze delle autonomie, così come prescrive la IX disposizione transitoria della Costituzione: si deve dedurre da ciò che la disciplina vigente legittimamente permane in vita secondo i principi affermati dalla Corte nella sentenza n. 94 del 1965. Comunque il controllo deve limitarsi alle norme denunziate dalle ordinanze, e perciò non può venire in discussione il principio della così detta statizzazione, il quale assume i suoi aspetti più caratteristici non tanto in fase di nomina, tanto più che questa é vincolata all'esito di un concorso, quanto nella successiva fase di svolgimento del rapporto di impiego. Ciò posto, le singole censure appaiono infondate: l'art. 23 della legge del 1962 limita i poteri di nomina da parte dello Stato vincolandoli alla procedura concorsuale, e nello stesso tempo sono ampliati i poteri dell'ente assicurandone la partecipazione in sede di valutazione dei candidati; l'art. 46 si limita a disporre la riapertura dei termini; l'art. 4 della legge del 1942 stabilisce una deroga transitoria al principio della statizzazione e perciò, a maggior ragione, non é illegittimo.

Ad avviso dell'Avvocatura la questione, peraltro, risulterebbe infondata anche se con i precetti costituzionali si volesse confrontare l'intera disciplina della materia. La così detta statizzazione dei segretari, infatti, non é ispirata all'intento di limitare le autonomie locali, ma trova la sua ragione nella esigenza, sollecitata in ogni tempo dalle stesse organizzazioni della categoria, di tutelare le passioni politiche locali, e la stessa dottrina, de iure condendo, elaborò la figura del segretario comunale dipendente statale, e ciò ben prima dell'avvento del fascismo.

Soffermandosi poi sugli artt. 5 e 128 della Costituzione, l'Avvocatura osserva che la Costituzione ha rimesso al legislatore la statuizione dei limiti delle autonomie provinciali e comunali: il riconoscimento costituzionale di queste implica, certo, la garanzia di una loro sfera minima, ma questa può essere individuata nei limiti della legislazione vigente al momento dell'entrata in vigore del testo costituzionale, restandone affidato l'ampliamento alle determinazioni future del legislatore. D'altra parte - prosegue l'Avvocatura - anche se si accoglie il più ampio concetto di autonomia, facendo coincidere questa con la capacità della comunità locale di perseguire un proprio indirizzo politico-amministrativo, si deve riconoscere che essa sarebbe lesa da un intervento esterno nella formazione degli organi che tale indirizzo determinano, ma certamente non é violata dalla formazione degli organi meramente burocratici: di ciò si trova conferma nell'art. 118 della Costituzione che dispone che le regioni - enti dotati di ben più ampia sfera di autonomia - svolgono le funzioni amministrative a mezzo di uffici formati ed amministrati da altri enti; nella circostanza che le stesse regioni a statuto speciale si avvalgono di uffici statali; nella constatazione che le università, pur dotate di autonomia, hanno alla loro dipendenza funzionale docenti amministrati dallo Stato.

6. - In una memoria depositata il 3 febbraio 1969 la difesa dell'Amministrazione provinciale di Brescia mette anzitutto in evidenza come dalla storia della legislazione risulti che il segretario provinciale, al pari del segretario comunale, é titolare di un ufficio inerente alla struttura stessa dell'ente, sicché la sottrazione alla provincia della sua regolazione ed amministrazione si rivela come una incoerente stortura, divenuta operante durante l'ordinamento autoritario del fascismo: l'intervento del legislatore rivolto a garantire un certo stato giuridico al segretario, attraverso disposizioni che prescrivano le modalità di assunzione in servizio, i limiti della potestà disciplinare ecc., non può essere confuso con l'innovazione attuata a mezzo della così detta statizzazione, che realizza una radicale innovazione rispetto alla legislazione anteriore.

Posta questa premessa, la difesa passa ad esporre gli argomenti idonei alla ricostruzione del significato attribuito dalla Costituzione alle autonomie locali, richiamandosi, in primo luogo, al criterio storico, vale a dire ai provvedimenti legislativi, adottati prima dell'entrata in vigore della Carta, per restaurare l'ordinamento democratico locale: a questo l'Assemblea costituente dovette riferirsi nello stabilire il principio del riconoscimento e promovimento delle autonomie locali, che, secondo quanto risulta dall'articolo 114 della Costituzione, riguarda i comuni e le province al pari delle regioni. Ma il concetto di autonomia - così prosegue la difesa - non può ridursi alla così detta autonomia politica, perché questa sarebbe sminuita ed ostacolata se non disponesse degli strumenti normativi ed amministrativi, e fra questi ultimi non può mancare la facoltà di scelta, nomina ed amministrazione del personale, che é stata sempre riconosciuta al comune ed alla provincia perfino nella legislazione del 1934 e che a maggior ragione deve essere garantita in ordine all'ufficio di segreteria, se si tiene presente che il ritorno alla regolamentazione democratica del 1915, attuata con leggi del periodo della Costituente, richiama un momento storico nel quale la nomina, sospensione e revoca del segretario rientravano nelle attribuzioni del Consiglio locale. A conforto della tesi così delineata può anche richiamarsi, secondo la difesa, l'art. 117 della Costituzione, che demanda alla regione l'ordinamento degli uffici da essa dipendenti: l'affinità di natura fra regione, provincia e comune, consente di individuare in questa potestà una caratteristica indicativa del contenuto dell'autonomia.

Il sicuro contrasto fra autonomia e sistema di statizzazione dei segretari, messo in evidenza dalla dottrina più autorevole, appare alla difesa dell'Amministrazione ulteriormente provato dall'imbarazzo mostrato dal legislatore: il tentativo di evitare la riconferma della definizione del segretario come funzionario dello Stato e la corrispondente amputazione di parte del disegno di legge presentato nel 1960 nulla tolgono all'illegittimità del sistema che la legge del 1962, nonostante alcune debolissime attenuazioni, ha sostanzialmente lasciato in vigore.

Passando all'esame delle altre argomentazioni svolte dall'Avvocatura, la difesa esclude la validità della tesi secondo la quale fra il principio della statizzazione e le norme impugnato non esisterebbe un nesso di essenziale derivazione, giacché tutti i poteri statali contemplati dalle disposizioni denunziate si risolvono nella negazione di ogni potere delle amministrazioni provinciali. Né appare pertinente il richiamo alla IX disposizione transitoria perché, se anche si vuol ritenere che le norme restano in vigore fino all'adeguamento della legislazione, ciò non risolve un caso, come l'attuale, nel quale il Parlamento ha legiferato in materia con norme appartenenti ad un testo emanato nel 1962. La difesa conclude osservando che inutile é il richiamo alla sentenza n. 94 del 1965 anche perché in quella occasione l'inoperatività dell'articolo 130 della Costituzione venne affermata in conseguenza della non ancora attuata instaurazione delle regioni: né sarebbe accettabile il parallelo con le università, trattandosi di autonomie ben diverse e potendosi affermare, comunque, che l'istruzione universitaria si configura come attività statale.

7. Nella discussione orale la difesa dell'Amministrazione provinciale di Brescia e l'Avvocatura generale dello Stato hanno illustrato le rispettive tesi e conclusioni.

 

Considerato in diritto

 

1. - Le tre ordinanze della quinta sezione del Consiglio di Stato propongono analoghe questioni di legittimità costituzionale e pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - L'esame delle disposizioni impugnate, diretto ad accertare se queste contrastino col principio concernente le autonomie locali sancito negli artt. 5 e 128 della Costituzione, presuppone la soluzione di alcune questioni preliminari in ordine agli effetti della IX disposizione transitoria della Costituzione, al contenuto della sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta alla provincia ed al comune, ai limiti che il legislatore incontra nelle materie che con tale autonomia hanno attinenza.

Per quanto riguarda il primo punto, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato il problema proposto dalle ordinanze di rimessione - riguardante lo stato giuridico dei segretari provinciali - deve essere affrontato e risolto dal legislatore in sede di emanazione delle norme di adeguamento della legislazione alle esigenze delle autonomie: di conseguenza, finché quelle norme non saranno adottate, la non perentorietà del termine triennale assegnato dalla IX disposizione transitoria renderebbe tuttora legittimamente operanti le leggi preesistenti alla Costituzione.

Tale tesi, che comporterebbe l'esclusione del sindacato di legittimità costituzionale in ordine a tutte le leggi che in materia di autonomie locali fossero in vigore al 1 gennaio 1948 e riconoscerebbe al legislatore il potere di lasciare indefinitamente in vita istituti e disposizioni eventualmente incompatibili con fondamentali principi del nuovo ordinamento democratico, non può essere condivisa.

Appare superfluo esaminare se, nonostante l'appartenenza delle disposizioni impugnate ad un testo legislativo posteriore alla Costituzione (la legge 8 giugno 1962, n. 604, della quale si denunziano gli artt. 23 e 46 e che nell'art. 58 ha mantenuto in vigore anche la terza norma presa in considerazione da due delle ordinanze di rimessione, vale a dire l'art. 4 della legge 27 giugno 1942, n. 851), sia rilevante la circostanza che si tratta di una disciplina sostanzialmente confermativa, per la parte che qui viene in rilievo, di quella risalente ad epoca anteriore all'entrata in vigore della Carta costituzionale. Il problema, infatti, può e deve essere risolto sul piano più generale dell'esatta ricostruzione del precetto contenuto nella IX disposizione transitoria.

La Corte ritiene in proposito che quest'ultima norma debba essere valutata diversamente, negli effetti che ne conseguono, secondo che l'obbligo di adeguamento della legge ai nuovi principi autonomistici non si ponga in necessaria connessione con l'ordinamento regionale ovvero sia invece strettamente condizionato alla creazione delle regioni e delle loro strutture. In questo secondo caso l'adempimento dell'indirizzo che la Costituzione impone al legislatore presuppone la realizzazione dei nuovi enti, sicché fino a che questi non diventino operanti l'ordinamento non potrà subire quelle modificazioni che solo allora sarà possibile introdurre: e fu in base a questa constatazione che la Corte - una volta accertato che la nuova configurazione del controllo di merito sugli enti locali prevista dal capoverso dell'art. 130 é inscindibilmente connessa con la creazione dell'organo regionale previsto nel primo comma dello stesso articolo - dichiarò non fondata la questione sollevata nel giudizio deciso con sentenza n. 94 del 1965. Nel caso, invece, in cui non ricorre l'indicato presupposto, l'inerzia del legislatore protratta al di là del termine triennale assegnato dalla IX disposizione transitoria, se di per sé sola non Comporta l'illegittimità delle norme non adeguate, non può determinare l'esclusione del sindacato di questa Corte sulla conformità ai precetti costituzionali del vigente sistema delle autonomie, così come, per costante giurisprudenza, tale conseguenza non deriva, in altro settore, dalla mancata revisione degli organi speciali di giurisdizione.

3. - Secondo la difesa dello Stato due ulteriori ragioni renderebbero superfluo un esame del contenuto delle tre disposizioni impugnate: si afferma, da un lato, che in mancanza di una definizione data dalla Costituzione, i limiti minimi delle autonomie riconosciute nell'art. 5 della Costituzione potrebbero essere individuati nella legislazione vigente al momento di entrata in vigore della Carta; si osserva, dall'altro, che quale che sia la definizione dell'autonomia garantita dall'art. 128 della Costituzione e perfino se si accolga il concetto più ampio che la identifica col potere di determinare l'indirizzo politico amministrativo dell'ente, in essa non si potrebbe mai far rientrare "la formazione degli organi meramente burocratici".

Anche queste tesi devono ritenersi non fondate.

Quanto alla prima, la Corte osserva che il criterio storico può essere utilmente impiegato per la ricostruzione del concetto di autonomia provinciale e comunale, purché esso venga riferito a quel nucleo fondamentale delle libertà locali che emerge da una lunga tradizione e dallo svolgimento che esso ebbe durante il regime democratico. Sarebbe invece certamente eccessivo impiegare quel criterio con puntuale riferimento a tutta la legislazione vigente nel momento in cui la nuova Costituzione cominciò ad operare: si giungerebbe, infatti, all'assurdo di considerare compatibili col nuovo ordinamento tutte le disposizioni restrittive che, introdotte durante il fascismo, il legislatore democratico non riuscì compiutamente ad eliminare prima del 1 gennaio 1948. E sembra, ad ogni modo, non senza rilievo la considerazione che la stessa fissazione di un termine entro il quale il legislatore avrebbe dovuto adeguare le leggi alle esigenze delle autonomie locali fa presumere che queste ultime furono ritenute dallo stesso costituente non del tutto soddisfatte dalla legislazione allora in vigore.

La seconda tesi muove esplicitamente dal presupposto che solo un intervento estraneo al corpo elettorale "nella formazione degli organi che determinano l'indirizzo politico amministrativo" degli enti locali potrebbe essere ritenuto incompatibile con l'autonomia di questi. Ma su tale punto esattamente le ordinanze di rimessione mettono in evidenza che l'emanazione dei provvedimenti amministrativi demandati alla competenza degli organi rappresentativi del comune e della provincia si lega con nesso inscindibile all'attività preparatoria ed a quella esecutiva: e non si può non riconoscere, in verità, che la sfera di autonomia sarebbe compromessa se agli enti ai quali essa é riconosciuta e garantita fosse sottratta del tutto la disponibilità degli strumenti necessari alla sua esplicazione.

4. - Come le tesi fin qui disattese non sono valide a giustificare, senza bisogno di altra indagine, una decisione di non fondatezza della questione, del pari all'opposto risultato non si può giungere per il solo fatto che nel concetto di autonomia rientrano, come da ultimo si é detto, anche i poteri che sono strumentali rispetto alle funzioni e, quindi, quelli inerenti alla burocrazia comunale e provinciale. Poiché le autonomie dei due enti non possono essere considerate avulse dall'ordinamento generale, al Parlamento é riconosciuta la competenza - art. 128 della Costituzione - ad intervenire con leggi generali nella disciplina delle loro funzioni, e non c'e ragione per escludere la legittimità di tale intervento quando si tratti del rapporto di impiego dei dipendenti locali. La salvaguardia di esigenze generali che, anche in questo settore, possono richiedere e giustificare l'emanazione dileggi dello Stato viene in rilievo a maggior ragione a proposito dello stato giuridico dei segretari, per i quali - in considerazione della particolare delicatezza dei compiti ad essi attribuiti, fra i quali rientra anche l'esercizio di alcune attività statali - ancor più evidente é la necessità che siano dettate norme idonee a garantire che l'ufficio venga conferito a chi sia in possesso di una adeguata preparazione professionale (strumento essenziale per quel buon andamento della pubblica amministrazione che in base all'art. 97 della Costituzione deve essere assicurato dalle leggi), che la selezione avvenga sul piano nazionale ed attraverso una procedura concorsuale, che agli interessati sia riconosciuta una stabilità che li ponga al riparo da possibili arbitri, e così via. Se così é, il problema del rispetto delle autonomie non riguarda, in via astratta, la legittimità dell'intervento del legislatore, ma piuttosto i limiti che questo é tenuto ad osservare: si dovrà, cioé, di volta in volta accertare se le disposizioni legislative si siano mantenute nell'ambito strettamente necessario a soddisfare quelle esigenze generali di cui si é fatto cenno ed abbiano lasciato agli enti locali quel minimo di poteri richiesto da quella autonomia di cui, anche in questo settore, essi devono godere.

Ciò posto, occorre rilevare che le ordinanze di rimessione hanno sottoposto al controllo di costituzionalità solo gli articoli 23 e 46 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e l'art. 4 della legge 27 giugno 1942, n. 851. Precisato così l'oggetto del giudizio, é evidente che la Corte, tenuta a pronunziarsi nei limiti definiti dal giudice a quo, non può portare il suo esame sulla qualifica del segretario provinciale come funzionario dello Stato, atteso che questa risulta da una disposizione - l'art. 173, primo comma, del T.U. della legge comunale e provinciale del 1934, modificato dalla legge 27 giugno 1942, n. 851 - che non é stata impugnata e che non condiziona necessariamente nessuna delle tre norme denunziate. A quest'ultimo proposito qualche dubbio potrebbe sorgere per gli artt. 23 e 46 della legge del 1962 a causa dei poteri amministrativi ivi conferiti all'autorità statale, ma esso deve essere risolto negativamente sulla base della considerazione che né il bando ministeriale di concorso né il decreto ministeriale di nomina del vincitore sono in astratto del tutto incompatibili con un sistema nel quale, una volta intervenuta la nomina, il rapporto d'impiego venga a costituirsi con l'amministrazione locale.

5. - Passando all'esame del contenuto delle singole disposizioni impugnate, la Corte ritiene che nessuna di esse sia in contrasto con l'autonomia riconosciuta alle province. L'art. 23 della legge 8 giugno 1962, n. 604, prevede che i posti di segretario provinciale generale di prima classe siano conferiti a seguito di concorso per titoli per ciascuna sede vacante, stabilisce quali soggetti sono legittimati a concorrere e dispone che il conferimento del posto avvenga con decreto del Ministro per l'interno. É evidente, in base a quanto innanzi si é detto, che validamente la legge può stabilire che la nomina abbia luogo per concorso e determinare i requisiti richiesti ai concorrenti: ritenere che la disciplina dell'accesso all'ufficio di cui si discorre debba rientrare nei poteri di autonomia delle amministrazioni provinciali significherebbe disconoscere quelle innanzi indicate esigenze generali che necessariamente devono essere soddisfatte attraverso una uniformità di regolamentazione, alla quale solo la legge può dar vita. Posta questa premessa, né il bando ministeriale di concorso né la nomina del vincitore con decreto del Ministro portano offesa al principio di autonomia: si tratta, infatti, di poteri non discrezionali, ma vincolati anche nel contenuto, e si deve ritenere che di fronte all'omissione dei relativi atti od alla loro illegittimità l'amministrazione provinciale, titolare di un autonomo interesse alla copertura del posto, possa esperire i normali rimedi giurisdizionali. E poiché quanto fin qui si é detto vale anche per l'art. 46, che si limita a disporre la riapertura dei termini per i concorsi banditi e non espletati alla data di entrata in vigore della legge e, a maggior ragione, per l'art. 4 della legge 27 giugno 1942, n. 851, che in via transitoria consente, in alcuni casi, alle amministrazioni provinciali di procedere alla nomina del segretario per concorso interno e per promozione, si può concludere che tutte le questioni proposte dalle ordinanze di rimessione risultano non fondate.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 giugno 1942, n. 851, contenente "modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, concernenti il nuovo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali", e degli artt. 23 e 46 della legge 8 giugno 1962, n. 604, contenente "modificazioni allo stato giuridico ed all'ordinamento delle carriere dei segretari comunali e provinciali", sollevate dalle ordinanze indicate in epigrafe in riferimento agli artt. 5 e 128 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1969.

Aldo SANDULLI  -  Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE 

 

Depositata in cancelleria il 28 marzo 1969.