Sentenza n. 72 del 1968
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SENTENZA N. 72

ANNO 1968

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Dott. Antonio MANCA

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe VERZÌ

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 142, secondo comma, del regolamento per gli istituti di prevenzione e pena approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 787, promosso con ordinanza emessa il 4 agosto 1966 dal giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Varese su istanza di Longhin Giancarlo, iscritta al n. 219 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 24 dicembre 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 22 aprile 1968 la relazione del Giudice Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Longhin Giancarlo, detenuto presso le carceri giudiziarie di Varese, con istanza 25 giugno 1966 chiedeva al giudice di sorveglianza di quel Tribunale di essere dispensato dal frequentare le funzioni del rito cattolico perché le sue idee religiose erano, secondo egli si esprimeva, "in contrasto con l'ideologia cattolica" e l'obbligo di tale frequenza, previsto dal regolamento carcerario, era da lui ritenuto contrario alla libertà di professione religiosa, garantita dalla Costituzione.

Il pubblico ministero, interpellato per il parere, concludeva per il rigetto dell'istanza, ma il giudice di sorveglianza, con ordinanza 4 agosto 1966, ritenendo che la decisione sulla richiesta del Longhin implicasse la risoluzione di una questione relativa alla costituzionalità dell'art. 142 del R.D. 18 giugno 1931, n. 787, in relazione agli artt. 19 e 21 della Costituzione, sospendeva di decidere e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale.

Ritenuta in tal modo la rilevanza della questione sul punto della non manifesta infondatezza lo stesso giudice osservava che l'art. 142 citato col prescrivere l'obbligo della frequenza delle pratiche collettive del culto cattolico per tutti i detenuti che, al momento dell'ingresso nello stabilimento, non avessero dichiarato di appartenere ad altra confessione religiosa, appariva in contrasto con i principi di libertà di culto e di pensiero garantiti dalla Costituzione; e ciò per le ragioni seguenti:

1) perché la libertà di professare una religione diversa dalla cattolica non poteva essere condizionata per il cittadino detenuto a una sua indicazione resa al momento dell'ingresso nello stabilimento carcerario;

2) perché doveva essere a lui riconosciuta la libertà di non professare alcuna religione;

3) perché non potevano essere a lui negati i diritti relativi alle libertà fondamentali garantite dalla Costituzione, nei limiti e nel rispetto delle esigenze della vita carceraria, che, nel caso, non sembravano ricorrere ed ostare.

L'ordinanza é stata regolarmente notificata e comunicata ed é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 324 del 24 dicembre 1966.

Mediante atto d'intervento depositato il 21 ottobre 1966, si é costituita innanzi alla Corte, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Varese venga dichiarata inammissibile, sia perché essa non sarebbe sorta in giudizio, e sia perché la disposizione cui si riferisce non sarebbe contenuta in una legge o in un atto avente forza di legge.

In merito al primo motivo, l'Avvocatura deduce che il procedimento introdotto dal detenuto Longhin non ha natura giurisdizionale - sì che mancherebbe il presupposto richiesto per la competenza della Corte dall'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 - in quanto le funzioni di vigilanza assegnate al giudice di sorveglianza nell'esecuzione delle pene sono di natura essenzialmente amministrativa e si estrinsecano mediante sue decisioni assunte nella forma, non di sentenze e ordinanze, ma di ordine di servizio (art. 585 Codice di procedura penale), forma anch'essa tipica della natura amministrativa della funzione svolta.

In merito al secondo motivo, l'Avvocatura deduce che la disposizione impugnata dell'art. 142 del R.D. n. 787 del 1931 non é contenuta in un atto avente forma di legge - sì che mancherebbe la condizione prevista dall'art. 134 della Costituzione per l'assoggettabilità di un atto a contenuto normativo al controllo della Corte costituzionale - e ciò in quanto quel decreto contiene un regolamento, quello degli istituti di prevenzione e pena, ed é stato emanato in forza dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926 n. 100, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri ed udito il parere del Consiglio di Stato: e cioè nelle forme proprie dei regolamenti.

All'udienza di discussione il rappresentante dell'Avvocatura si rimetteva alle deduzioni scritte.

 

Considerato in diritto

 

La funzione di vigilanza sull'esecuzione delle pene, assegnata al giudice di sorveglianza degli artt. 144 del Codice penale, 585 del Codice di procedura penale e 4 a 7 del R.D. 18 giugno 1931, n. 787, si estrinseca, oltre che in attività ispettive e consultive, anche in un'attività decisoria volta a regolare, su reclamo del detenuto, i diritti di lui in ordine al suo trattamento penale.

Questa complessa e differenziata attività del giudice di sorveglianza viene, nella relazione ministeriale al decreto n. 787 del 1931, qualificata tutta di natura amministrativa. Di ciò si é però dubitato, essendo sembrato che quella decisoria possa meglio collocarsi nel quadro delle attività di giurisdizione.

Per risolvere il problema, pregiudiziale in questa sede, relativo alla qualificazione del giudice di sorveglianza a proporre questioni di legittimità costituzionale su norme che egli é chiamato ad applicare nella decisione di controversie connesse al trattamento del detenuti, é sufficiente a questa Corte richiamarsi alla sua giurisprudenza ed in particolare alla sua recente sentenza n. 53 del 9 maggio 1968 nella quale, esaminando lo stesso problema in ordine alla funzione assegnata al giudice di sorveglianza in materia di applicazione di misure di sicurezza, essa ha ritenuto che, ai fini della proposizione di questioni costituzionali, il termine "giudizio" é usato dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, nel senso più ampio, comprensivo della generalità del procedimenti che si svolgono davanti a un giudice, senza che rilevi quanto, a un più penetrante esame, possa risultare sulla natura di quel procedimento.

Se la questione proposta dal giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Varese nella sua ordinanza di rimessione deve ritenersi sotto questo profilo ammissibile, la sua ammissibilità deve però essere negata per ciò che concerne un altro presupposto del giudizio di legittimità costituzionale che, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, deve avere per oggetto unicamente le leggi e gli altri atti aventi forza di legge. Il R.D. 18 giugno 1931, n. 787, sull'art. 142 del quale é stato sollevato il dubbio di costituzionalità, non é un atto avente forza di legge. Esso é infatti intitolato "regolamento concernente il funzionamento degli istituti di prevenzione e pena", ma quel che al caso più importa, é che la natura rivelata dalla denominazione, trova conferma nel preambolo del decreto. In questo si fa riferimento, come alla fonte che ne legittima l'emanazione, all'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e cioè alla disposizione che disciplina l'esercizio della potestà regolamentare del Governo. Vi si ricorda, altresì, oltre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, il parere del Consiglio di Stato, che fu richiesto per l'emanazione del decreto, proprio come prescrive per i regolamenti l'art. 1 della citata legge del 1926.

A fronte di questi elementi, nulla sta ad indicare, nel decreto in questione, la volontà di porre in essere un atto con forza di legge.

Ciò ritenuto, la Corte, in conformità della sua costante giurisprudenza, non può che dichiarare l'inammissibilità della proposta questione di legittimità costituzionale, perché avente a oggetto una disposizione di un regolamento e non di una legge o di atto avente forza di legge.

É ovvio che le norme regolamentari, quando siano ritenute illegittimità per contrasto con la Costituzione, possono e debbono (non diversamente dai casi in cui siano ritenute illegittime per contrasto con leggi ordinarie) essere disapplicate, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. dai giudici chiamati a farne applicazione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142 del regolamento per gli istituti di prevenzione e pena approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 787, proposta dal giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Varese con ordinanza 4 agosto 1966.

 Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968.

 

Aldo SANDULLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI

 

 

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1968.