Ordinanza n. 39 del 1968
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 39

ANNO 1968

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5 gennaio 1966 dal pretore di Empoli nel procedimento penale a carico di Scappini Graziella, iscritta al n. 19 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966, e di conflitto di attribuzione tra Corte di cassazione e Corte costituzionale proposto con la medesima ordinanza.

Udita nella camera di consiglio del 2 aprile 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Branca.

Ritenuto che, nel processo penale apertosi dinanzi al pretore di Empoli contro Graziella Scappini, accusata di lesioni personali, il giorno 29 aprile 1965 s'era eseguita una perizia medico - legale senza l'osservanza degli artt. 304 bis - 304 quater del Codice di procedura penale;

che successivamente erano state pubblicate la sentenza 1965 n. 52 della Corte costituzionale, con cui si dichiarava l'incostituzionalità dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale in quanto impediva di estendere all'istruzione sommaria le disposizioni degli artt. 304 bis e seguenti, e la sentenza 11 dicembre 1965 della Corte di cassazione, con la quale si negava che la predetta sentenza della Corte costituzionale avesse effetto sulle perizie già eseguite; che il pretore di Empoli, ravvisando nelle due pronunce "un contrasto tale da determinare un conflitto tra due poteri dello Stato", ne rimetteva la risoluzione alla Corte costituzionale e, per l'ipotesi che non fosse legittimato a sollevare il conflitto, sospendeva il giudizio in attesa che la Corte costituzionale decidesse di promuoverlo (seconda denuncia) o dichiarasse l'illegittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale, la precedente dichiarazione non essendo presumibilmente estensibile al presente giudizio, secondo l'interpretazione data dal pretore alla citata pronuncia della Cassazione (terza denuncia);

che non c'é stata costituzione di parti;

Considerato che il conflitto tra poteri dello Stato, secondo il pretore di Empoli, sarebbe sorto fra la Cassazione e la Corte costituzionale, cioè fra organi a cui egli é estraneo, di modo che non é legittimato a ricorrere per la risoluzione di tale conflitto (art. 37 e v. art. 39 legge 11 marzo 1953, n. 87); che con la seconda denuncia, evidentemente, il pretore di Empoli non solleva una questione su cui la Corte si debba pronunciare; che la Corte costituzionale, con sentenza n. 52 del 26 giugno 1965, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione e che pertanto una nuova dichiarazione di illegittimità costituzionale si rende impossibile essendo la norma già uscita dall'ordinamento, mentre la predetta sentenza produce i suoi effetti su tutti i giudizi in corso al momento in cui é stata emanata, fra i quali é compreso quello pendente presso il pretore di Empoli (Corte costituzionale, sentenza n. 127 del 1966);

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra Corte di cassazione e Corte costituzionale, proposto dal pretore di Empoli con l'ordinanza 5 gennaio 1966;

dichiara inoltre la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale, proposta, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Empoli, con la predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1968.

 

 

Aldo SANDULLI - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI

 

 

Depositata in cancelleria il 26 aprile 1968.