Sentenza n. 18 del 1968
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SENTENZA N. 18

ANNO 1968

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 16 maggio 1961, n. 636 (Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261, concernente il riordinamento del patronati scolastici), promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1966 dalla Corte d'appello di Cagliari sul ricorso di Congiu Antonio Maria contro Lenzi Piero, iscritta al n. 120 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 14 febbraio 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

L'elezione del prof. Antonio Maria Congiu a consigliere comunale di Tempio venne contestata dal prof. Piero Lenzi il quale sostenne che, essendo il Congiu componente del Consiglio di amministrazione del patronato scolastico locale, era ineleggibile ai sensi dell'art. 15, n. 3, del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Il Consiglio comunale rigettò il ricorso, ma la Giunta provinciale amministrativa andò in diverso avviso.

A seguito di impugnazione del prof. Congiu, la Corte di appello di Cagliari ha preso in esame il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1961, n. 636, ed ha rilevato che esso contiene norme apparentemente contraddittorie, disponendo all'art. 9, lett. a, l'appartenenza all'organo consiliare del Comune dei rappresentanti presso il Consiglio di patronato, ed agli artt. 19 e 12 l'incompatibilità delle due cariche; e che, inoltre, esso é stato emanato oltre i limiti temporali stabiliti dalla delega conferita al Governo dall'art. 18 della legge 4 marzo 1958, n. 261. Osservando che il decreto presidenziale non può essere considerato emesso nell'esercizio di una potestà meramente regolamentare, in quanto proviene da una specifica delega dell'organo legislativo, la quale attrae l'attività delegata nella sfera riservata alla competenza della Corte costituzionale, con ordinanza del 29 aprile 1966, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'intero testo del D.P.R. n. 636 del 1961, in relazione all'art. 18 della legge 4 marzo 1958, n. 261, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

La Cortedi appello di Cagliari, peraltro, non ha tenuto conto che con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1706, é stato abrogato il menzionato art. 9, nonché l'articolo 10 dell'impugnato decreto n. 636 del 1961.

L'ordinanza é stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966. Nel giudizio dinanzi questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Questa, con l'atto di intervento del 30 giugno 1966, ha eccepito l'inammissibilità della questione, essendo stato impugnato un regolamento che non é atto avente forza di legge.

 

Considerato in diritto

 

Il D.P.R. 16 maggio 1961, n. 636, che é stato impugnato dall'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari, ha natura e carattere di regolamento. Ed invero, esso riceve il nome di regolamento tanto nella intestazione quanto nel corpo del provvedimento ("Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261, concernente il riordinamento del patronati scolastici") e, nella procedura, ha seguito l'iter delle norme regolamentari, perché é stato emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri.

L'art. 18 della legge 4 marzo 1958, n. 261, non contiene una delega legislativa, siccome ritiene l'ordinanza di rimessione. Esso prevede l'emanazione di norme per disciplinare il passaggio dalla organizzazione del patronati scolastici e del consorzi provinciali a quella prevista dalla legge stessa e non dispone che le norme da emanare in base al potere conferito al Governo debbono avere valore di legge. Tanto che la legge é stata approvata da entrambi i rami del Parlamento con la procedura abbreviata delle Commissioni legislative, e non dalle Assemblee, come invece é stabilito dall'art. 72 della Costituzione per le leggi di delegazione.

Essendo stato impugnato un regolamento, che non é atto avente forza di legge, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata inammissibile.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 16 maggio 1961, n. 636, proposta con ordinanza del 29 aprile 1966 dalla Corte di appello di Cagliari in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1968.

 

 

Aldo SANDULLI - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI  - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI

 

 

 

 

Depositata in cancelleria il 28 marzo 1968.