SENTENZA N. 17
ANNO 1968
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge
approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 marzo 1967
recante "Istituzione del ruolo del personale salariato di IV categoria
addetto alla pulizia", promosso con ricorso del Commissario dello Stato
per
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 14
febbraio 1968 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti; uditi il
sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi,
per il ricorrente, e l'avv. Salvatore Villari, per
Ritenuto in fatto
Nella seduta del 27 marzo
Con ricorso notificato il 29 marzo 1967 il Commissario dello
Stato per
Il Presidente della Regione, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Villari, si é costituito nel presente giudizio con deposito di deduzioni in cancelleria in data 8 aprile 1967. La difesa della Regione, dopo aver rilevato che la copertura per l'esercizio corrente é da ritenersi costituzionalmente legittima dato che nel caso in esame i fondi stanziati nel cap. 643 non sono stati ancora assegnati, venendo al motivo di incostituzionalità formulato in ordine alla mancanza di copertura per gli esercizi successivi, osserva che, in applicazione del criteri enunciati dalla Corte nella sentenza n. 1 del 1966, all'onere delle spese future può farsi fronte con la riduzione di spese già autorizzate.
Nella specie, pertanto, deve essere ammessa la previsione che la spesa del cap. 643 venga contenuta oppure che lo stesso capitolo possa aver maggiore capienza aumentandone gli stanziamenti con riduzioni di altri capitoli. L'importante é che l'aumento e la riduzione - come rilevato dalla Corte - siano fatti con "ragionevolezza in un equilibrato rapporto con la spesa che s'intende effettuare negli esercizi futuri".
Conclude, quindi, la difesa
chiedendo che
In una memoria depositata il 16 gennaio
La difesa della Regione, in una memoria depositata il 31 gennaio 1968, afferma che é infondato il rilievo dell'Avvocatura sul carattere assorbente del vizio relativo alla mancata copertura per gli esercizi futuri.
L'art. 4 della legge impugnata stabilisce infatti un limite massimo e non una misura fissa di spesa, consentendo così alle successive leggi di bilancio di valutare, tra le componenti necessarie alla determinazione della somma da iscrivere ad un dato capitolo, quella che attiene alla spesa in questione, e nello stesso tempo non vincolando in modo tassativo a mantenere lo stanziamento in misura costante. Il problema della copertura, che va affrontato al momento della deliberazione della spesa, non deve essere necessariamente risolto indicando nuove entrate, ma può essere risolto modificando con legge di spesa gli stanziamenti di bilancio non rigidamente vincolati nel quantum o, naturalmente, modificando le stesse leggi di spesa su cui si basa il bilancio.
La difesa della Regione soggiunge che l'obbligo della copertura sia per le spese relative all'esercizio in corso sia per quelle afferenti agli esercizi futuri riguarda soltanto quelle che possono considerarsi nuove o maggiori spese in senso tecnico. La legge impugnata é una legge di spesa perché determina una componente di un capitolo di spesa, ma non comporta né una nuova né una maggiore spesa nel senso tecnico in cui tale espressione va intesa.
Considerato in diritto
1. - Nel ricorso indicato in epigrafe la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 marzo 1967, concernente l'"Istituzione del ruolo del personale salariato di IV categoria addetto alla pulizia", é stata denunciata come costituzionalmente illegittima, in riferimento all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, per un unico motivo: la mancanza di indicazione del mezzi di copertura, per gli esercizi successivi a quello in corso, della maggior spesa derivante dal fondo di quiescenza per il riscatto del periodo di servizio prestato dal personale in questione anteriormente alla data della sistemazione in ruolo.
L'indagine della Corte va pertanto limitata a tale censura di incostituzionalità e non può estendersi all'osservanza del citato precetto costituzionale in relazione alla copertura della spesa afferente l'anno in corso.
É vero che in merito alla scelta fatta dal legislatore regionale per sopperire alla maggiore spesa dell'esercizio 1967 é stata posta in dubbio l'ammissibilità della riduzione del capitolo 643 del bilancio riguardante spese per lavori di manutenzione e miglioramento degli edifici della Regione, ma - come risulta espressamente dal ricorso e dalla successiva memoria dell'Avvocatura dello Stato - trattasi di rilievo svolto non come ulteriore motivo di incostituzionalità, bensì per dare maggiore rilevanza al motivo già dedotto.
2. -
A tale omissione non possono certo supplire le considerazioni svolte dalla difesa della Regione circa i possibili mezzi di copertura della maggiore spesa per gli esercizi successivi a quello in corso, fra i quali sono alternativamente indicati il contenimento della spesa per la manutenzione degli edifici regionali nella misura risultante dalla riduzione eseguita per l'esercizio 1967 oppure la riduzione di altre non precisate spese.
Alla copertura degli oneri per gli esercizi successivi non si può provvedere con le leggi approvative dei bilanci di detti esercizi. É, infatti, giurisprudenza costante della Corte che debba essere la legge sostanziale, dalla quale deriva la nuova o maggiore spesa, a indicare i mezzi per farvi fronte non solo per l'esercizio in corso ma anche per quelli successivi fra i quali la spesa sia stata ripartita.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 marzo 1967 recante "Istituzione del ruolo del personale salariato di IV categoria addetto alla pulizia".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1968.
Aldo SANDULLI - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI
Depositata in cancelleria il 28 marzo 1968.