Sentenza n. 106 del 1967
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SENTENZA N. 106

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del D.P. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 novembre 1966 dal pretore di Serravalle Scrivia nel procedimento penale a carico di Cartesegna Virgilio, iscritta al n. 232 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1967;

2) ordinanza emessa il 5 dicembre 1966 dal pretore di Canelli nel procedimento penale a carico di Coppo Luigi, iscritta al n. 242 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1967;

3) ordinanza emessa il 22 dicembre 1966 dal pretore di Verolanuova nel procedimento penale a carico di Salvalai Alessandro e Biasotto Italo, iscritta al n. 3 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 de1l'11 febbraio 1967.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e di costituzione di Coppo Luigi;

udita nell'udienza pubblica del 10 maggio 1967 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso del procedimento penale a carico di Cartesegna Virgilio, imputato dei reati previsti dal D. P. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", emesso su delega della legge 9 ottobre 1964, n. 991, il pretore di Serravalle Scrivia, con ordinanza in data 23 novembre 1966, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del predetto decreto delegato, per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in quanto sarebbe stato emanato oltre il termine di tre mesi fissato al Governo dalla legge delegante (pubblicata il 28 ottobre 1964 ed entrata in vigore il 12 novembre dello stesso anno), e per contrasto con l'art. 73, terzo comma, della Costituzione, stante il ritardo nella pubblicazione della legge delega. Inoltre lo stesso decreto legislativo é stato ritenuto incostituzionale, in relazione all'art. 76 della Costituzione, in quanto l'art. 35, secondo comma, esorbiterebbe dalla delega per aver previsto l'istituzione dei registri di carico e scarico per l'introduzione e l'estrazione dei mosti, filtrati dolci e vini, ecc.

Nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, la quale, con memoria depositata il 16 febbraio 1967, ha dedotto la infondatezza di tutte le questioni prospettate.

In particolare, per quanto attiene alla questione della emanazione della legge delegata oltre il termine di tre mesi fissato dalla legge delega, ha dedotto motivi sui quali ha trovato fondamento la recente sentenza costituzionale n. 32 del 1967 con la quale la questione é stata dichiarata infondata.

Riguardo alla questione del ritardo nella pubblicazione della legge delegante ha espressamente richiamato la sentenza n. 13 del 1967 chiedendone la conferma.

Per quanto, infine, si riferisce alla illegittimità costituzionale dell'art. 35 del decreto denunziato, ha osservato come detta norma sia perfettamente conforme all'art. 2 della legge delegante, in quanto l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, realizzerebbe strumentalmente le finalità volute dalla legge di delega, rientrando pienamente nell'ambito del numero 3 di detto articolo con il quale venne conferito al Governo di stabilire le cautele da osservarsi per impedire eventuali frodi e per facilitare il controllo degli organi di vigilanza.

Nel procedimento penale a carico di Coppo Luigi il pretore di Canelli, con ordinanza emessa il 5 dicembre 1966, ha sollevato le medesime questioni di legittimità costituzionale del su indicato decreto 12 febbraio 1965, n. 162.

L'Avvocatura dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha depositato in data 16 febbraio 1967 una memoria, sostenendo la infondatezza delle proposte questioni e adducendo gli stessi motivi di rigetto enunciati nella memoria depositata nella controversia di cui innanzi.

Nel giudizio si é costituito il sig. Coppo Luigi, la cui difesa, con deduzioni pervenute alla Corte il 17 febbraio 1967, ha chiesto che sia dichiarato costituzionalmente illegittimo il D. P. 12 febbraio 1965, n. 162, per tutti i motivi di cui alla memoria difensiva 28 novembre 1966 prodotta in sede di giudizio di merito. Con tale memoria si sosteneva la tardività dell'esercizio della delega, la tardività nella pubblicazione della legge delegante e la illegittimità dell'art. 35 del decreto delegato, le cui disposizioni esorbiterebbero dalla delega.

Con ordinanza in data 22 dicembre 1966 del pretore di Verolanuova, emessa nel corso di un procedimento penale a carico di Salvalai Alessandro e Biasotto Italo é stata proposta questione di costituzionalità del citato decreto nel suo complesso, per l'arbitrario ritardo frapposto nella pubblicazione della legge delega, in violazione dell'art. 76 della Costituzione nonché, ancora per contrasto con l'art. 76, dell'art. 23, lett. a, dello stesso decreto, in quanto "il D. M. 29 settembre 1965 (sulla determinazione dei limiti dei componenti dei mosti e dei vini), traente origine dal decreto legislativo e contenente norme integrative del medesimo, é stato emesso oltre i tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge delegante ed é stato emesso dal Ministro anziché dal Governo, unica autorità delegata, la quale ha, invece, a sua volta, provveduto ad ulteriore delega, come si evince dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162".

L'Avvocatura dello Stato, con memoria depositata il 25 febbraio 1967, per quanto si riferisce alla questione dell'arbitrario ritardo frapposto nella pubblicazione della legge delega ne ha sostenuto l'infondatezza, adducendo le argomentazioni già illustrate nei due precedenti interventi, e, per quanto si riferisce alla eccepita incostituzionalità dell'art. 23, lett. a, dell'impugnato D. P. 12 febbraio 1965, n. 162, ha rilevato come la norma ivi contenuta si limiti all'attribuzione di una attività "amministrativa" al Ministro per l'agricoltura e per le foreste nel limite dell'accertamento e della conseguente determinazione dei componenti dei mosti e dei vini e dei rapporti dei componenti medesimi, in relazione ai risultati della sperimentazione.

Le ordinanze sono state tutte ritualmente notificate, comunicate e pubblicate.

Le tre cause sono state congiuntamente discusse.

 

Considerato in diritto

 

1. - Le tre cause, aventi in gran parte per oggetto identiche questioni, devono essere decise con unica sentenza.

2. - Le denunzie di incostituzionalità mosse contro il D. P. 12 febbraio 1965, n. 162, per contrasto con gli artt. 73 e 76 della Costituzione, in quanto la legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, sarebbe stata pubblicata in ritardo ed in quanto la legge delegata sarebbe stata emanata al di là del termine fissato con la delega, sono state dichiarate non fondate con varie sentenze di questa Corte (nn. 13, 32 e 33 del 1967).

Non essendo stati proposti nuovi o diversi argomenti in contrario, che valgano a modificare quelle decisioni, le questioni suddette devono essere dichiarate manifestamente infondate.

3. - Con le prime due ordinanze in esame é stata, inoltre, sollevata questione circa la costituzionalità dell'art. 35 dello stesso D. P. 12 febbraio 1965, il quale, imponendo l'istituzione di registri di carico e scarico, avrebbe ecceduto dai limiti della delega, in quanto nessuno dei 14 punti elencati nell'art. 2 della legge di delegazione autorizza il Governo a disciplinare in genere il movimento dei prodotti vinicoli, ma soltanto lo specifico movimento che trovi causa in ragioni di commercio.

La questione non é fondata.

Vero é che l'art. 2 della legge di delegazione non parla specificamente di registri di carico e scarico, ed é anche vero che, per restare nei limiti della delega, non basta che le misure stabilite con le norme delegate rispondano genericamente alle finalità che la legge delegante intendeva conseguire: occorre pur sempre che le norme delegate si adeguino ai criteri specificamente fissati nella delega. Ma la disposizione che impone la tenuta di registri di carico e scarico é strettamente in aderenza al n. 3 dell'art. 2 della legge di delegazione, il quale prevede la predisposizione di cautele per impedire frodi e facilitare il controllo. Ora, le frodi si possono verificare nel campo della preparazione oltre che in quello del commercio e nell'uno e nell'altro campo si svolge il controllo. La tenuta dei registri di carico e scarico, imposta per le grandi cantine e per gli stabilimenti, é uno dei mezzi precipui per rendere possibile la prevenzione ed il controllo.

4. - La terza ordinanza ha sollevato un'altra questione, riguardante la illegittimità dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo in esame per eccesso di delega, perché il Governo, unica autorità delegata, avrebbe provveduto ad ulteriore delega ad un Ministro, come si evincerebbe dagli artt. 22 e 23 del medesimo decreto legislativo. Per la stessa ragione sarebbe anche illegittimo il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 29 settembre 1965, sulla determinazione dei limiti dei componenti dei mosti e dei vini. Altra illegittimità di questo decreto ministeriale deriverebbe dal fatto che esso é stato emanato oltre i tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega.

La Corte osserva, anzitutto, che ogni impugnativa in questa sede del menzionato decreto ministeriale é inammissibile, trattandosi di un atto non avente forza di legge.

Quanto al generico richiamo degli artt. 22 e 23 della legge delegata, che leggesi in una parte dell'ordinanza, occorre precisare che la disposizione da prendere in esame ai fini della questione sottoposta alla Corte é soltanto quella dell'art. 23, lettera a), come, del resto, si evince dall'ordinanza stessa. Ora, la previsione della competenza dei Ministri del ramo (agricoltura e sanità) di stabilire i limiti dei componenti dei mosti e dei vini in relazione ai risultati della sperimentazione non costituisce il conferimento di una sub delega, bensì il riconoscimento di un potere spettante all'autorità amministrativa in un settore normativo che non ha carattere legislativo, giacché trattasi di dettare minute disposizioni di carattere tecnico in conformità con i criteri della legge ed in armonia con i risultati della sperimentazione. E questa constatazione é sufficiente per dichiarare infondata la sola questione proposta, su questo punto, alla Corte, in quanto, trattandosi di materia non legislativa, é da escludersi un eccesso di delega.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

1) dichiara inammissibile la questione sollevata nei confronti del D. M. 29 settembre 1965: "Caratteristiche e limiti di alcune sostanze contenute nei vini e nell'aceto";

2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del D.P. 12 febbraio 1965, n. 162, contenente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", sollevata in riferimento agli artt. 73 e 76 della Costituzione, con le ordinanze predette, per il denunziato ritardo nella pubblicazione della legge di delegazione e nella emanazione del decreto delegato;

3) dichiara non fondate le questioni sollevate circa la legittimità costituzionale degli artt. 35, secondo comma, e 23, lettera a), del menzionato decreto 12 febbraio 1965, n. 162, in riferimento all'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.

 

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI

 

 

Depositata in cancelleria il 12 luglio 1967.