Sentenza n. 21 del 1967
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SENTENZA N. 21

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Antonino PAPALDO, Presidente

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI, 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3975, promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1965 dal Tribunale di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Fregoli Eleonora e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco - laziale, iscritta al n. 31 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 76 del 26 marzo 1966.

Visti gli atti di costituzione di Fregoli Eleonora e dell'Ente Maremma;

udita nell'udienza pubblica del 23 novembre 1966 la relazione del Giudice Antonio Manca;

uditi l'avv. Enrico Ciantelli, per la Fregoli, e l'avv. Guido Astuti, per l'Ente Maremma.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ordinanza del 20 aprile 1961, il Tribunale di Grosseto, nel procedimento civile fra la signora Fregoli Eleonora e l'Ente per la colonizzazione della Maremma, sollevò la questione di legittimità costituzionale del decreto presidenziale del 27 dicembre 1952, n. 3975, ritenendola non manifestamente infondata e rilevante ai fini della definizione del giudizio.

Il Tribunale espresse il dubbio circa la sussistenza di un eccesso di delega del predetto decreto, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in quanto, nell'accertamento della consistenza della proprietà terriera appartenente al defunto Bernardino Petrocchi ai fini dello scorporo, sarebbero state comprese le particelle catastali 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del foglio 69 del catasto dei terreni del Comune di Massa Marittima costituenti il podere "Scopalacce", nonché i mappali 42 e 123 del foglio 70 dello stesso Comune per i complessivi ettari 82, 26, 80 (particelle sostituite a quelle del vecchio catasto 89, 91, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166 e 167). Tali terreni, secondo l'assunto dell'attrice, non sarebbero mai stati di proprietà del predetto Bernardino Petrocchi, bensì di Giuseppe Petrocchi, per quanto attiene al podere Scopalacce, pervenutogli per legato da Andrea Petrocchi (defunto nel 1928), e, per quanto riguarda gli altri mappali, in seguito all'atto di divisione del 10 agosto 1940, intervenuto fra i fratelli Bernardino e Giuseppe Petrocchi in relazione alla successione di Luigi Petrocchi.

Nell'accennata situazione lo scorporo avrebbe arrecato pregiudizio alla proprietà degli eredi Petrocchi ed, in particolare, alla vedova di Bernardino Petrocchi usufruttuaria per la quota vedovile.

Ai fini della non fondatezza della questione il Tribunale rilevava che, attraverso la documentazione prodotta in causa, sembrava raggiunta la prova che la valutazione della proprietà e quindi della quota di scorporo sarebbe stata determinata in misura superiore al dovuto, appunto per l'indebita inclusione dei mappali sopra ricordati.

Per quanto riguardava poi la validità, anche nei confronti della vedova Fregoli, della rinunzia, da parte del detto erede (inserita in un atto di transazione fra l'erede prof. Giulio Petrocchi e l'Ente Maremma, del 5 luglio 1955) a fare valere l'illegittimità del decreto di espropriazione, il Tribunale osservava che, nonostante tale rinunzia, l'eventuale illegittimità del decreto non precludesse la proponibilità della domanda di risarcimento di danni da parte della signora Fregoli e respingeva perciò l'eccezione dedotta dall'Ente, circa la improponibilità della questione di costituzionalità.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1961, n. 232.

In questa sede si costituivano la signora Fregoli, rappresentata dagli avvocati Enrico Ciantelli e Paolo Arangio Ruiz, e l'Ente Maremma, rappresentato dagli avvocati prof. Guido Astuti e Giovanni Galloni, depositando le deduzioni rispettivamente il 28 settembre 1961 ed il 6 ottobre 1961.

La difesa della signora Fregoli concludeva per la dichiarazione di illegittimità del decreto di scorporo, riportandosi, in particolare, alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, nell'accertamento della consistenza patrimoniale al 15 novembre 1949, occorre aver riguardo alla consistenza effettiva, escludendo dall'esproprio i beni appartenenti a terzi estranei al soggetto, nei riguardi del quale si svolge il procedimento di espropriazione. E ciò nonostante le risultanze catastali che, a questo fine, avrebbero soltanto valore indicativo e non determinante.

La difesa dell'Ente pur esprimendo dubbi sulla legittimazione a proporre la questione di costituzionalità, nel merito riteneva, in sostanza, che mancasse la prova dell'assunto della signora Fregoli; poiché anche il giudice del merito si era espresso in termini dubitativi, e poiché, d'altra parte, la procedura di esproprio si era fondata sui dati catastali intestati al de cuius; ed era stata inoltre respinta la domanda di rettifica dei medesimi, in quanto corrispondevano a quelli contenuti nella denunzia di successione del defunto Bernardino Petrocchi.

La difesa della signora Fregoli presentava, in termine, anche una memoria illustrativa.

Con ordinanza del 7 giugno 1962, questa Corte restituiva gli atti al Tribunale di Grosseto perché, tenuto conto dei documenti già esibiti dalle parti e di quelli che potessero ulteriormente essere acquisiti agli atti (compresi quelli relativi al reclamo proposto dagli interessati per ottenere la rettifica del piano di esproprio), accertasse:

1) se i mappali del vecchio catasto, corrispondessero, in tutto o in parte, a quelli del nuovo catasto presi a base (secondo l'assunto dell'attrice) per la compilazione del piano;

2) se le zone di terreno relative alle mappe sopra indicate non fossero comprese, al 15 novembre 1949, nel patrimonio terriero di Bernardino Petrocchi.

Il Tribunale di Grosseto, con ordinanza del 29 settembre 1965, ha ritenuto che, in seguito alla documentazione acquisita ed alla consulenza tecnica espletata, sussiste la prova che la quota di scorporo é stata determinata in misura superiore al dovuto, per essere stato erroneamente calcolato nel complesso della proprietà di Bernardino Petrocchi anche il fondo "Scopalacce" appartenente a terzi; censito nel vecchio catasto toscano con le particelle sopra indicate, della superficie di ettari 82, 28, 69 corrispondenti alle particelle del nuovo catasto pure in precedenza menzionate.

Nella motivazione dell'ordinanza sono addotte le ragioni di carattere tecnico e giuridico, in base alle quali ed in seguito agli accertamenti espletati, il Tribunale é pervenuto alle predette conclusioni. Accertamenti effettuati sia in base alla consulenza tecnica, sia in base al testamento di Andrea Petrocchi del 19 luglio 1928, sia tenuto conto dell'atto di divisione, già ricordato, intervenuto fra i fratelli Giuseppe e Bernardino Petrocchi il 10 agosto 1940, registrato a Livorno il 30 successivo. E poiché, si aggiunge nell'ordinanza, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, nel contrasto fra le intestazioni catastali e l'effettiva appartenenza dei beni, a questa é necessario aver riguardo ai fini della legittimità dell'esproprio, il Tribunale, confermando la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione, ha di nuovo rimesso gli atti a questa Corte.

L'ordinanza debitamente notificata e comunicata é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1966, n. 76.

In questa seconda fase del giudizio, si é costituita la signora Fregoli vedova Petrocchi, rappresentata dagli avvocati Enrico Ciantelli e Paolo Arangio Ruiz, che hanno depositato le deduzioni il 25 gennaio 1966, riportandosi alle conclusioni già prese nella prima fase del giudizio, chiedendo cioè la dichiarazione di illegittimità del decreto di esproprio, sostanzialmente per le stesse ragioni esposte nelle deduzioni precedenti.

Si é pure costituito l'Ente Maremma, rappresentato dagli avvocati prof. Guido Astuti e Guido Ruo, che hanno depositato le deduzioni in data 15 aprile 1966.

La difesa dell'Ente, dopo un ampio riferimento ai fatti ed allo svolgimento della controversia, in sostanza ed in sintesi, prospetta due ipotesi: se la Corte facesse riferimento a quanto ha messo in luce il giudice a quo circa la situazione di fatto e di diritto verificatasi nello svolgimento della procedura di esproprio, in tale ipotesi si sarebbe nel caso di una pronunzia di illegittimità con la formula già adottata dalla giurisprudenza di questa Corte, in quanto nel decreto di scorporo siano stati compresi terreni non appartenenti al defunto Bernardino Petrocchi, rimettendo gli accertamenti definitivi al riguardo al giudice del merito.

Nell'eventualità peraltro che la Corte intendesse scendere all'esame del merito della contestazione, la difesa dell'Ente espone varie critiche alla relazione del consulente tecnico di ufficio, contrapponendo gli accertamenti del consulente di parte, e si sofferma ampiamente in un riesame della documentazione che era stata esibita davanti al giudice a quo, indagine tendente a porre in rilievo come il Tribunale non abbia esattamente valutato le risultanze dei documenti predetti.

Conclude quindi in via principale perché la Corte dichiari infondata la questione sollevata dal Tribunale di Grosseto; ed, in via subordinata, perché dichiari la illegittimità parziale del decreto presidenziale del 27 dicembre 1952, n. 3975, nei sensi sopra indicati.

Tanto la parte privata quanto l'Ente Maremma hanno depositato, rispettivamente l'8 e il 10 novembre 1966, memorie illustrative delle tesi sostenute nelle deduzioni confermando le conclusioni già prese.

 

Considerato in diritto

 

1. - Nell'attuale fase della controversia, la questione da decidere é delimitata dai quesiti proposti al giudice del merito con l'ordinanza di questa Corte sopra menzionata.

In relazione a tali quesiti il Tribunale, confermando la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, ha precisato, come risulta dall'ampia motivazione dell'ordinanza di rinvio, i due punti che avevano suscitato qualche dubbio nella precedente fase del giudizio e che avevano formato oggetto dell'ordinanza di questa Corte. Ha precisato cioè che, in base ai documenti esibiti ed alla consulenza tecnica espletata, risultava che la quota di scorporo (in base ai dati del nuovo catasto corrispondenti ai mappali di quello precedente) era stata determinata in misura superiore al dovuto, e ciò perché era stato erroneamente calcolato nel complesso terriero intestato a Bernardino Petrocchi, anche il fondo "Scopalacce", appartenente a terzi.

2. - Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in situazioni del genere, non può essere disconosciuta la illegittimità del decreto di scorporo, essendo comprensivo di zone di terreno non appartenenti, in concreto, all'espropriando alla data del 15 novembre 1949, nonostante le intestazioni catastali, che non costituiscono per se stesse prova della proprietà.

Poiché peraltro, gli accertamenti anzidetti sono contenuti in un'ordinanza (il che, secondo la giurisprudenza di questa Corte é sufficiente per l'esame della questione di costituzionalità dei decreti di esproprio), la dichiarazione di illegittimità deve essere espressa con la formula, in quanto si sia verificata l'accennata situazione, in conformità della conclusione subordinata della difesa dell'Ente Maremma. Formula che, pure in conformità della giurisprudenza di questa Corte, fa salvo il giudizio definitivo del Tribunale, circa la consistenza o meno dei rilievi esposti negli scritti difensivi dell'Ente; ovvio essendo, che, in questa sede, non é dato prendere in considerazione, né le osservazioni del consulente di parte, né quelle relative all'interpretazione dei documenti di causa.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3975, in quanto vi siano comprese zone di terreno non appartenenti all'espropriando alla data del 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1967.

 

 

Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO Luigi OGGIONI 

 

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1967.