Sentenza n. 75 del 1966
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SENTENZA N. 75

ANNO 1966

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, ultimo comma, e 12, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, contenente "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità", promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1965 dal Pretore di Larino nel procedimento penale a carico di D'Addario Armando e Pecoraro Umberto, iscritta al n. 152 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 28 agosto 1965.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 17 maggio 1966 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso del procedimento penale a carico di D'Addario Armando e Pecoraro Umberto, imputati di contravvenzione all'obbligo di soggiorno, il Pretore di Larino, con ordinanza del 4 maggio 1965, ha sollevato di ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, ultimo comma, e 12, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, e 32, primo comma, della Costituzione.

L'art. 3, ultimo comma, della su citata legge dispone che alle persone particolarmente pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità può essere imposto l'obbligo del soggiorno in un determinato comune. Tale obbligo é penalmente sanzionato a norma del successivo art. 12, primo comma.

Nell'ordinanza si osserva che la legge in questione "se non ingiusta", sarebbe "quanto meno lacunosa", mancando in essa ogni previsione circa i mezzi di sostentamento e l'eventuale avviamento al lavoro dei soggetti colpiti dall'obbligo di soggiorno, ai quali resterebbe, unico e non sempre efficace rimedio, il ricorso alla pubblica assistenza. Il che - ad avviso del Pretore - rappresenterebbe la violazione del precetto costituzionale della tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (artt. 2 e 32 della Costituzione).

La legge sarebbe altresì in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione in quanto, negando a quei soggetti i mezzi di sostentamento per i quali invece non si manca di provvedere a favore di chi sia detenuto in attesa di giudizio o anche per espiazione di pena, darebbe luogo a una ingiustificata disparità di trattamento fra le due categorie.

L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 28 agosto 1965. Si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato in cancelleria atto di intervento e deduzioni il 12 luglio 1965.

L'Avvocatura dello Stato rileva che il richiamo all'art. 2 della Costituzione é superfluo, consistendo tale disposizione in una generica norma d'apertura che non contiene, ma precede la specifica disciplina dei vari diritti costituzionalmente garantiti. Pertanto, la questione proposta dal Pretore di Larino andrebbe esaminata con riferimento ai soli artt. 3 e 32.

Per quanto riguarda la denunciata violazione del principio di eguaglianza, ad avviso dell'Avvocatura, la diversità che il Pretore ritiene di ravvisare nel trattamento dei soggetti obbligati al soggiorno rispetto a quello riservato ai detenuti, non sarebbe determinata dalla legge. In altri termini, le difficoltà alle quali i primi possono andare incontro nel reperimento di adeguati mezzi di sostentamento, sono causate da contingenti situazioni di fatto, cui la legge resta estranea. Non senza considerare, d'altra parte, che tali soggetti, nell'ambito del soggiorno obbligato, conservano la possibilità di provvedere al loro sostentamento.

L'Avvocatura ritiene, infine, che anche il principio sancito dall'art. 32 sia fuori causa. Tale norma conterrebbe solo un impegno per il legislatore di adottare provvedimenti adeguati per la salvaguardia della salute dei cittadini, provvedimenti che non possono non riguardare anche i soggetti cui si riferisce la legge del 27 dicembre 1956.

 

Considerato in diritto

 

La questione sollevata di ufficio dal Pretore di Larino sulla legittimità costituzionale degli artt. 3, ultimo comma, e 12, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, i quali prevedono l'uno l'imposizione dell'obbligo di soggiorno in un determinato comune a carico delle persone indicate nell'art. 1 della stessa legge, e l'altro la pena dell'arresto per chi contravviene alle relative prescrizioni, é del tutto destituita di fondamento.

Nessuna delle norme della Costituzione invocate dall'ordinanza può dirsi in qualche modo lesa dalle impugnate disposizioni. Non l'art. 2, che, nell'affermare i diritti inviolabili dell'uomo e i doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale, non può escludere che a carico dei cittadini siano disposte quelle restrizioni della sfera giuridica rese necessarie dalla tutela dell'ordine sociale. Non l'art. 3, perché la differenza, che il Pretore qualifica enorme, fra il trattamento di chi é sottoposto all'obbligo del soggiorno e quello fatto al detenuto in attesa di giudizio o in espiazione di pena, lungi dall'essere una offesa al principio di eguaglianza, é la normale conseguenza delle condizioni del tutto diverse in cui vengono a trovarsi le due categorie di soggetti. É ovvio, infatti, che lo stato di detenzione importa di per sé la necessità di fornire al detenuto i mezzi immediati di sussistenza, che invece il sottoposto all'obbligo di soggiorno é in grado di procurarsi direttamente, sia pure con le difficoltà inerenti al suo stato.

Insussistente é infine anche l'asserita violazione dell'art. 32, primo comma, della Costituzione, che deriverebbe, secondo il Pretore, dalla mancata tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo. É evidente che le misure disposte dalla invocata norma a tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività riguardano tutti i cittadini e quindi anche i soggetti cui si riferisce l'ordinanza, i quali ne trarranno vantaggio nelle circostanze e nei modi disposti dalle leggi. Ma il dettato della norma non può dirsi violato per il verificarsi di particolari condizioni che conseguono naturalmente alle restrizioni della sfera giuridica disposte a carico dei soggetti medesimi.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, ultimo comma, e 12, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, contenente "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità", in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Larino con ordinanza del 4 maggio 1965.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1966.

 

Gaspare AMBROSINI - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO

 

Depositata in cancelleria il 21 giugno 1966.