Sentenza n. 70 del 1965
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SENTENZA N. 70

ANNO 1965

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 274 e 275 del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1964 dal Tribunale di Milano sulla domanda per dichiarazione di paternità naturale proposta da Occhi Ultimina, iscritta al n. 192 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 26 del 30 gennaio 1965.

Udita nella camera di consiglio del 4 giugno 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli.

 

Ritenuto in fatto

 

La signora Ultimina Occhi, con ricorso in data 22 settembre 1964, chiedeva al Tribunale di Milano di essere autorizzata a promuovere il giudizio di riconoscimento giudiziale di paternità a favore del proprio figlio minorenne Adriano Occhi.

Il Tribunale adito, con ordinanza 30 settembre 1964, sollevava d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 274 e 275 del Codice civile, in relazione agli artt. 24, 30 e 111 della Costituzione.

L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1965, n. 26.

La causa é stata decisa in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, non essendosi costituite le parti.

 

Considerato in diritto

 

1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 274 del Codice civile, proposta all'esame della Corte, si basa sull'art. 30 della Costituzione, il quale, com'é noto, dopo aver affermato nel terzo comma: "La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima", aggiunge nell'ultimo comma: "La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità".

É chiaro che la ricerca della paternità viene così considerata come una forma fondamentale di tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio, e, come tale, é fatta oggetto di garanzia costituzionale.

La stessa norma costituzionale, però, stabilisce che la legge ordinaria, nel disciplinare la materia, pone i limiti per la detta ricerca: limiti che potranno derivare dall'esigenza, affermata nel terzo comma dell'art. 30, di far sì che la tutela dei figli nati fuori del matrimonio sia compatibile con i diritti della famiglia legittima, e dall'esigenza di salvaguardare, in materia tanto delicata, i fondamentali diritti della persona, tutelati anch'essi dalla Costituzione, dai pericoli di una persecuzione in giudizio temeraria e vessatoria.

Accertare se, nello stabilire questi limiti, la legge ordinaria (nel caso presente, l'art. 274 del Codice civile) abbia violato alcuni principi sanciti dalla Costituzione forma oggetto del giudizio di legittimità costituzionale.

2. - La previsione legislativa, contenuta nell'art. 274 del Codice civile, di un giudizio di delibazione della domanda intesa a ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità, rientra in quella predisposizione di limiti che, in relazione alla particolarità della materia, la stessa Costituzione ha attribuito alla legge ordinaria.

A giudizio della Corte, essa non contrasta col principio che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (art. 24, primo comma, della Costituzione), né col riconoscimento del diritto di azione per la ricerca della paternità, contenuto nell'art. 30, ultimo comma, della Costituzione, in quanto, come i lavori preparatori del Codice civile e la giurisprudenza hanno concordemente precisato, la decisione in camera di consiglio sull'ammissibilità della domanda non fa stato sulla fondatezza dell'azione e non esclude che questa possa essere riproposta.

Ma anche in questi suoi limitati effetti, il procedimento di cui trattasi é vincolato al rispetto del diritto di difesa delle parti, garantito dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione.

Con questo diritto contrastano, invece, alcune modalità del procedimento, stabilite dal secondo e terzo comma dell'art. 274.

In primo luogo, contrasta con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione l'incompleta garanzia del contraddittorio. É vero che é prevista la personale audizione delle parti, qualora compaiano, e la nomina di un curatore speciale, in caso di incapaci; ma alla comparizione delle parti non sono assicurate adeguate garanzie, anche perché é esclusa l'assistenza del difensore, che pur sarebbe richiesta dalla particolare complessità che spesso presentano i casi di cui trattasi.

Inoltre, il diritto di difesa é violato dalla segretezza della inchiesta sommaria. É fuori dubbio che la delicatezza della materia richiede che sia esclusa la pubblicità del procedimento e che sia assistito da ogni cautela l'esercizio del potere d'inchiesta da parte dell'autorità giudiziaria; ma il mantenere totalmente segreta l'inchiesta e i suoi risultati nei confronti delle parti limita l'attività processuale di questo ed esclude il contraddittorio proprio in relazione all'accertamento di quei fatti, da cui può dipendere l'ulteriore esercizio dell'azione garantita dalla Costituzione. E in contrapposta ma analoga situazione di svantaggio viene, ovviamente, a trovarsi la parte contro la quale il ricorso é stato prodotto.

É vero che, come si é ricordato e come si legge nella relazione al Codice civile, dato che la decisione non forma giudicato, l'istanza potrà essere sempre ripresentata sulla base di nuovi elementi; ma la violazione del diritto di difesa sta proprio nel porre l'interessato nella necessità di dare inizio a un nuovo procedimento e di dover proporre nuovi elementi all'esame del magistrato, senza sapere perché non furono riconosciuti indizi di fondatezza negli elementi già addotti.

Ulteriore violazione del diritto di difesa deriva dalla non impugnabilità del decreto emesso dal Tribunale in camera di consiglio. Si può qui prescindere da ogni discussione sulla natura del procedimento in esame e dell'atto che lo conclude, anche perché la norma dell'art. 274, che non richiede la motivazione del decreto e lo dichiara non soggetto a reclamo, deroga alle norme comuni ai procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 e 739 del Codice di procedura civile). Ma é comunque manifestamente in contrasto col diritto di difesa il non poter interloquire sui motivi di un provvedimento, da cui dipende l'ulteriore svolgimento del processo, e non poter proporre contro di esso alcun gravame.

Va anche qui ricordato che la giurisprudenza ha attenuato la portata della norma in esame, interpretandola nel senso di ammettere l'impugnativa quando il decreto sia incorso in violazione di diritto o sia andato oltre l'esame preliminare della richiesta; ma, mentre questo atteggiamento della giurisprudenza é esso stesso un indizio della particolare gravità della norma, resta il fatto che é proprio l'insindacabilità del provvedimento emesso in base ad una valutazione puramente delibatoria degli indizi che contrasta con le garanzie che la Costituzione ha voluto assicurare al diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento giudiziario.

Le esposte considerazioni, mentre portano a ritenere la illegittimità costituzionale di quelle parti dell'art. 274, commi secondo e terzo, del Codice civile, che, come si é visto, contrastano col secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, rendono superfluo l'esame della questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 111 della Costituzione.

Sarà cura del legislatore provvedere, in conformità ai principi costituzionali qui indicati, a una integrazione della disciplina del procedimento che ha formato oggetto della presente decisione, per il quale intanto varranno, in quanto applicabili, le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio.

3. - Dal riconoscimento che la previsione di un giudizio di delibazione della domanda di dichiarazione giudiziale della paternità non é, per se stessa, in contrasto con la Costituzione, deriva che non può considerarsi fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275 del Codice civile.

La previsione di una pena pecuniaria, ivi contenuta, non impedisce l'esercizio dell'azione, mentre costituisce una remora, che trova giustificazione in quei limiti, di cui la Costituzione ha demandato la determinazione alla legge ordinaria.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 274 del Codice civile per la parte in cui dispone che la decisione abbia luogo con decreto non motivato e non soggetto a reclamo, nonché per la parte in cui esclude la necessità che la decisione abbia luogo in contraddittorio e con assistenza dei difensori, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

dichiara, sempre in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 274 del Codice civile, per la parte in cui dispone la segretezza dell'inchiesta anche nei confronti delle parti.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1965.

 Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 1965.