Ordinanza n. 54 del 1965
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ORDINANZA N. 54

ANNO 1965

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1961, n. 1642, promossi con ordinanze del 13 giugno 1964 del Pretore di Ottaviano, nei procedimenti penali a carico rispettivamente di Stanziano Silvio e di Di Palma Giuseppe, iscritte ai nn. 140 e 141 del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 26 settembre 1964, n. 238.

Udita nella camera di consiglio del 25 maggio 1965 la relazione del Giudice Costantino Mortati.

Ritenuto che con le due menzionate ordinanze é stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, sotto il profilo del contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione per avere reso obbligatoria erga omnes la clausola 7 dell'accordo collettivo provinciale di lavoro per gli addetti alle industrie edili e affini della provincia di Napoli del 2 ottobre 1959, che istituisce una Cassa edile per gestire i contributi dovuti ai lavoratori edili a titolo di compenso per gratifiche, ferie e festività, nonché per prestazioni previdenziali e assistenziali;

che a tenore del secondo comma dell'art. 9 delle Norme integrative 16 marzo 1956 il giudizio si é svolto in camera di consiglio;

Considerato che l'identità dell'oggetto dei giudizi promossi con le due ordinanze rende opportuna la loro riunione;

che le due ordinanze, sia nella motivazione che nel dispositivo, pur riferendosi al D.P.R. che ha reso obbligatorie le clausole dell'accordo provinciale per la provincia di Napoli del 2 ottobre 1959 lo hanno erroneamente indicato non già con la data della sua emissione, e il corrispondente numero di pubblicazione (9 maggio 1961, n. 865) bensì con gli estremi propri di altro decreto (11 dicembre 1961, n. 1642) che approva gli accordi collettivi per le province di Palermo, Siracusa, Catania, Trapani;

che tuttavia é da ritenere che l'errore incorso non sia tale da indurre nullità del rapporto processuale avanti alla Corte poiché in tutti gli altri atti della causa il decreto in contestazione risulta esattamente indicato e le stesse ordinanze, pel riferimento che fanno all'accordo economico per la provincia di Napoli del 2 ottobre 1959, consentono la chiara identificazione dell'oggetto del giudizio;

Considerato che questa Corte, con la sentenza 12 novembre 1964, n. 79, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. ora denunciato;

che per effetto di tale sentenza la disposizione stessa ha cessato di avere efficacia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione e non può ricevere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa (art. 30, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti a questa Corte;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

previa riunione dei due giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui rende obbligatorio l'art. 7 dell'accordo di lavoro del 2 ottobre 1959 per la provincia di Napoli, in conseguenza della già avvenuta cessazione della sua efficacia.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1965.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 1965.