Sentenza n. 33 del 1965
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SENTENZA N. 33

ANNO 1965

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 55, primo comma, ultima parte, e terzo comma, del testo unico delle leggi sulla caccia, approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1964 dal Pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di Romanini Ivo, iscritta al n. 139 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 238 del 26 settembre 1964.

Udita nella camera di consiglio del 6 aprile 1965 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di un procedimento penale a carico del sig. Ivo Romanini, celebrato davanti al Pretore di Ferrara, i difensori dell'imputato sollevarono la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del T.U. delle leggi sulla caccia, approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'art. 34 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, secondo il quale nelle zone di ripopolazione e cattura, costituite automaticamente in riserva per l'annata venatoria successiva alla scadenza della concessione, possono cacciare soltanto i cacciatori della sezione o delle sezioni della Federazione italiana della caccia, nei territori delle quali sono situati i terreni inclusi nella zona stessa, dovendosi considerare cacciatori abusivi, soggetti alle relative sanzioni, tutti gli altri cacciatori che s'introducano nel territorio riservato per esercitarvi la caccia o l'uccellagione.

Il Pretore, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, con ordinanza emessa l'11 luglio 1964, sospese il giudizio e trasmise gli atti alla Corte costituzionale.

L'ordinanza ritualmente notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 238 del 26 settembre 1964.

Le ragioni che hanno persuaso il Pretore della non manifesta infondatezza della questione sono da ricercare nel fatto che la norma impugnata troverebbe il suo presupposto nella norma contenuta nell'art. 8 del citato T.U. , dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte perché in contrasto con l'art. 18 della Costituzione: con la conseguenza che la norma impugnata sarebbe in contrasto anch'essa con l'art. 18, che pone il principio della libertà di associazione, e inoltre con l'art. 3 che proclama il principio di eguaglianza.

Nel presente giudizio non si é costituita la parte privata e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Considerato in diritto

 

La questione é stata proposta per errore in relazione anche all'art. 34 (non 32) del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, dato che questo articolo modifica l'ultimo comma dell'art. 55 del testo unico della caccia, una disposizione, cioè, che non si riferisce al divieto stabilito e sanzionato dai commi 1, ultima parte, e 3 del predetto articolo: ai quali soltanto, perciò, la questione di legittimità deve essere riferita.

In questi limiti la questione é fondata, non già perché la norma impugnata sia in contrasto con l'art. 18 della Costituzione, ma perché, essendo stato dichiarato non conforme alla Costituzione il sistema posto dal testo unico della caccia, in virtù del quale l'esercizio dell'attività venatoria é condizionato all'obbligatoria iscrizione alla Federazione della caccia (sentenze n. 69 del 7 giugno 1962 e n. 71 dell'8 maggio 1963), l'autorizzazione all'esercizio di siffatta attività consentita, nel caso in esame, soltanto agli iscritti alla Sezione o alle Sezioni della Federazione costituite nella zona, si risolve in una disparità di trattamento a danno di coloro che sono muniti di licenza di caccia e non sono iscritti alle Sezioni della Federazione e quindi in una patente violazione dell'art. 3 della Costituzione. Occorre appena avvertire che questa violazione non si verificava, invece, quando, essendo in vigore le norme dichiarate poi incostituzionali, la qualità di iscritto alle Sezioni della Federazione della caccia, si congiungeva con l'altra di autorizzato a esercitare l'attività venatoria: sicché il permesso accordato agli iscritti alle Sezioni significava permesso accordato a tutti indistintamente i cacciatori della zona.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 55, primo comma, ultima parte, e terzo comma, del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1965.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 23 aprile 1965.