SENTENZA
N. 1
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 1240, terzo comma, del Codice della
navigazione, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1964 dal comandante
della Capitaneria di porto di Napoli nel procedimento penale a carico di
Mastellone Giuseppe, iscritta al n. 29 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 67 del 14 marzo 1964.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 18 novembre 1964 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Il comandante della
motonave "Santa Lucia" del compartimento di Napoli, capitano di lungo
corso Mastellone Giuseppe, nell'approdare nel porto di Gibuti il 16 giugno 1963
omise di adempiere agli obblighi imposti dagli artt. 179 e 181 del Codice della
navigazione, incorrendo così nel reato previsto dall'art. 1195 dello stesso
Codice. In seguito a comunicazione di tale infrazione per opera del vice
console italiano di detta località, venne instaurato a carico del predetto
procedimento penale avanti il comandante del porto di Napoli. Questi, con
ordinanza 24 gennaio c.a., sollevava d'ufficio questione di legittimità
costituzionale nei confronti del terzo comma dell'art. 1240 del Codice della
navigazione, nella considerazione che la prescrizione ivi contenuta (secondo la
quale la competenza dell'autorità consolare per i reati commessi all'estero in
materia di navigazione passa al giudice competente per territorio nel caso in
cui al momento della partenza della nave l'autorità consolare stessa non abbia
ancora pronunciata sentenza di merito) appare in contrasto con l'art. 25, primo
comma, della Costituzione, perché viola il principio ivi stabilito della
certezza del giudice naturale precostituito per legge, privando il cittadino
del diritto ad una previa conoscenza del giudice competente, diritto
riaffermato dalla sentenza
di questa Corte n. 88 del 1962.
Sospendeva, in
conseguenza, il giudizio instaurato avanti a lui inviando gli atti a questa
Corte.
L'ordinanza,
debitamente comunicata e notificata, é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 14 marzo 1964. Si é costituito in giudizio solo il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale
dello Stato, con atto di intervento in data 2 aprile c.a. Nelle sue deduzioni
l'Avvocatura mette in rilievo come proprio dalla sentenza n. 88 del
1962, cui si riferisce l'ordinanza, si desume l'infondatezza della
questione sollevata, essendosi in essa affermato che il principio della
precostituzione del giudice, qual'é posto dall'art. 25, solo allora può dirsi
violato quando la legge preveda un'alternativa nella competenza fra uno e un
altro giudice da stabilire a posteriori con provvedimento discrezionale
singolo, in relazione ad un dato procedimento, risultando in tal caso violata
la riserva assoluta di legge, sancita dall'articolo stesso. Nella specie non
sussiste un'alternativa condizionata a valutazione da compiere successivamente
al verificarsi di un reato, prevedendosi invece dall'art. 1240, terzo comma, la
sostituzione di un giudice ad un altro in conseguenza del verificarsi di fatti
materiali, com'é quello della partenza della nave dal porto straniero, senza
che vi sia luogo ad apprezzamenti o a decisioni di una qualsiasi autorità.
Conclude chiedendo
che si dichiari l'infondatezza della questione.
Considerato
in diritto
1. - L'ordinanza in
esame ha ritenuto la rilevanza della questione di legittimità costituzionale
sollevata nel supposto dell'applicabilità alla specie dell'art. 112 della legge
consolare. Non compete alla Corte sindacare il merito del giudizio così
formulato per accertare se tale presupposto fosse fondato o se invece la
competenza del console di Gibuti nella materia contravvenzionale prevista da
detto articolo fosse da escludere.
2. - La questione non
é fondata.
La Corte ha in
numerose pronunce precisato che il principio della precostituzione del giudice,
qual é sancito nel primo comma dell'art. 25, deve ritenersi rispettato allorché
l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri
generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie, ed
altresì che esso non risulta violato neppure nei casi pei quali la legge
preveda la possibilità di spostamenti di competenza da un giudice ad un altro,
purché anch'esso precostituito, allorché siano resi necessari per assicurare il
rispetto di altri principi costituzionali, come quello dell'indipendenza ed
imparzialità, o l'altro dell'ordine e coerenza nella decisione di cause fra
loro connesse.
Nessuna deroga al
principio si riscontra nella norma denunciata. A meglio intendere tale
affermazione, giova ricordare che nel sistema del Codice della navigazione la
competenza a giudicare in primo grado delle contravvenzioni da esso previste é
ordinata sulla base di criteri diversi. Vi é anzitutto, per quelle commesse nel
territorio dello Stato, la competenza dei comandanti di porto capi di
circondario (art. 1238, primo comma).
Quando invece esse si
siano verificate all'estero, ma nell'ambito di un distretto consolare, la
competenza stessa, in virtù del citato art. 112 della legge consolare (R. D. 28
gennaio 1866, n. 2804), passa al console ad esso preposto, sempreché i trattati
o gli usi consentano l'esercizio di tale giurisdizione (art. 111). Tuttavia,
riguardo a tale caso l'art. 1240, terzo comma, stabilisce che se, al momento
della partenza della nave dal distretto, non é stata ancora pronunciata dal
console la sentenza di merito, competente diviene il giudice del luogo, sito in
territorio nazionale, dove ha luogo il primo approdo della nave su cui era
imbarcato l'imputato al momento del commesso reato.
A questo stesso
organo é poi attribuito il potere di decisione sulle contravvenzioni commesse
all'estero, in località ove manchino o difettino di potere le autorità
consolari, oppure in alto mare (art. 1240, primo comma). Ritorna però la
competenza del comandante del luogo di iscrizione della nave, nell'ipotesi che
non siano applicabili le prescrizioni per ultimo ricordate, oppure quando,
prima dell'approdo in territorio nazionale, sia stato presentato rapporto o
denunzia alle autorità consolari, ed altresì allorquando queste abbiano
espletato funzioni di polizia giudiziaria (art. 1240, secondo comma).
Risulta pertanto
chiaramente confermato come i giudici abilitati a conoscere delle vertenze in
esame sono tutti precostituiti in virtù di leggi che ne fissano la composizione
e ne determinano i poteri, in considerazione del verificarsi di eventi bene
specificati, in evidente connessione con le particolarità delle situazioni
inerenti alla mobilità dei natanti su cui i reati sono commessi, o a cui
appartengono i responsabili, ma pure in aderenza ai principi, come quello
dell'art. 39 del Codice di procedura penale al quale si ispira l'attribuzione
del potere giudicante ai consoli del luogo del commesso reato, o l'altro che
richiede la maggiore possibile immediatezza nella raccolta delle prove e di
tutti gli altri elementi di giudizio, nonché nella persecuzione del colpevole,
tenuto presente allorché si é fatto ricorso al comandante del porto di primo
approdo.
3. - La circostanza
messa in rilievo dall'ordinanza, che cioé gli spostamenti di competenza
previsti dal Codice vengono determinati per effetto di accadimenti casuali,
lungi dal corroborare la fondatezza della questione sollevata, vale a privarla
di valore, poiché comprova come essi rimangano sottratti ad ogni apprezzamento
discrezionale da parte di pubbliche autorità; mentre gli eventi considerati
casuali sono in realtà imposti, come si é detto, dalle esigenze obiettive della
navigazione.
L'ordinanza accenna
anche alla eventualità che deroghe alla competenza del giudice possano
dipendere da un intenzionale comportamento del prevenuto. A parte la
considerazione che, se così fosse, non si sarebbe in presenza di una violazione
dell'art. 25, una volta ritenuto, come l'ordinanza ritiene, che la garanzia dal
medesimo disposta costituisce un diritto del soggetto interessato alla previa,
non dubbia conoscenza dell'organo cui spetta giudicarlo (essendo chiaro che
tale conoscenza egli possiede, ed anzi proprio sulla base della medesima si può
realizzare l'eventualità di una sua influenza, in via di fatto, sulla
individuazione del giudice territorialmente competente), é da osservare come
tale influenza, ipotizzabile del resto solo quando lo stesso comandante della
nave sia autore della contravvenzione, o abbia comunque interesse ad effettuare
lo spostamento di competenza, risulta in pratica difficilmente esercitabile, in
presenza delle precise e dettagliate condizioni cui la legge subordina l'ordine
delle varie competenze, a tacere poi dei vincoli gravanti sui comandanti a
seguire le rotte prestabilite ed a dar conto delle ragioni di forza maggiore
che li costringano ad apportare alle medesime eventuali deviazioni.
D'altronde la
possibilità che l'imputato possa, di fatto, col suo comportamento contribuire
alla determinazione del giudice territorialmente competente si rinviene anche
nella disciplina posta in linea generale dal Codice di procedura penale, come
emerge dall'art. 40, ed in particolare dal secondo comma dell'art. 41, relativi
ai reati commessi all'estero. Ed é poi da tener presente che anche il legame
posto, per la determinazione della competenza nel caso di reato continuato, con
il luogo in cui é venuta a cessare la continuazione (art. 39, secondo comma) può
consentire all'imputato di operare in modo da provocare uno spostamento di
competenza da un luogo ad un altro. Ma in tutti i casi prospettati l'eventuale
influenza della volontà dell'imputato si palesa per quello che effettivamente
é: una circostanza di fatto che viene presa in considerazione come mezzo
indiretto per rendere più facile e più immediata l'individuazione del giudice
competente, sempre effettuabile secondo criteri fissati preventivamente dalla
legge. Né può trascurarsi il dato che nel sistema del Codice di procedura
penale, secondo emerge dal disposto degli artt. 43 e 44, la medesima
incompetenza per territorio é considerata in maniera non rigida, proprio perché
in questi casi vengono ad essere sempre pienamente rispettate le garanzie fondamentali
previste dalla Costituzione rispetto al processo penale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1240, terzo comma, del
Codice della navigazione, sollevata dall'ordinanza in epigrafe, in relazione
all'art. 25, primo commà della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Piazza della Consulta, il 22 gennaio
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 28 gennaio 1965.