Sentenza n. 115 del 1964
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SENTENZA N. 115

ANNO 1964

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1964 dalla Corte di assise di appello di Milano nel procedimento penale a carico di Croce Faustino, iscritta al n. 31 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 67 del 14 marzo 1964.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso del procedimento penale davanti alla Corte di assise di appello di Milano a carico di Croce Faustino, condannato in primo grado all'ergastolo e all'isolamento diurno per una durata non inferiore a un anno perché ritenuto colpevole di omicidio e rapina aggravati oltre che di altri reati minori, i difensori dell'imputato hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 72 del Codice penale in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Secondo la difesa, le due norme impugnate sarebbero in contrasto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto sia l'ergastolo che l'isolamento diurno, per la loro natura e per le modalità della loro esecuzione, non consentirebbero la rieducazione del condannato e si risolverebbero in trattamenti contrari al senso di umanità.

La Corte, con ordinanza del 24 gennaio 1964, mentre ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all'ergastolo, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione relativa all'isolamento diurno. Ha pertanto sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla Corte costituzionale.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, n. 67 del 14 marzo 1964.

Poiché non vi é stata costituzione di parti, la questione é stata trattata nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964.

 

Considerato in diritto

 

La Corte osserva che l'isolamento diurno del condannato all'ergastolo, per la funzione cui adempie secondo il diritto vigente, per i limiti e le modalità attuali della sua applicazione, non può ritenersi misura contraria al senso di umanità.

É da ricordare innanzi tutto che, nel sistema del vigente Codice penale, l'isolamento diurno opera unicamente come sanzione per i delitti commessi in concorso con quello punito con l'ergastolo: delitti per i quali la pena per ciascuno stabilita (ergastolo o pena detentiva temporanea) non sarebbe applicabile, in quanto il delitto col quale essi concorrono già importa la pena dell'ergastolo. Questa riduzione alla sola funzione di sanzione per i reati concorrenti segna un netto distacco rispetto alla corrispondente misura del Codice del 1889.

Questo Codice, infatti, sotto la denominazione di segregazione cellulare continua, prevedeva l'isolamento, oltre che come autonoma sanzione per i casi di concorso di reati (art. 84), anche come contenuto e modalità di esecuzione della pena dell'ergastolo, sottoponendo il condannato all'ergastolo, solo perché tale, alla segregazione cellulare continua per la durata di ben sette anni (art. 12): durissimo trattamento di rigore che fu soppresso dal Codice vigente.

Bisogna riconoscere, in secondo luogo, che anche come sanzione per i reati concorrenti l'isolamento diurno é attualmente disposto in misura tale, e regolato da tali condizioni, da rendere anche per questo verso non fondato, per la norma impugnata, l'addebito di contrasto col senso di umanità. A tal proposito occorre tenere ben presente l'art. 72, così come risulta a seguito delle modificazioni apportatevi dalla legge 25 novembre 1962, n. 1634. A chi si rende colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica detta pena, con l'aggiunta dell'isolamento diurno, la cui durata é prevista per un massimo di tre anni e per un minimo che scende a tre mesi. Ne consegue che unica sanzione per i delitti concorrenti, quando anch'essi siano punibili con l'ergastolo, resta soltanto l'isolamento diurno nella misura predetta.

Se poi col delitto che importa l'ergastolo concorrono uno o più delitti punibili con pene detentive temporanee, l'isolamento diurno va da due a diciotto mesi, ma é applicabile solo nel caso che i delitti concorrenti importino pene detentive temporanee per una durata complessiva superiore a cinque anni.

Si deve infine rilevare che l'afflittività che é propria della misura isolatrice in questione, per effetto delle modificazioni apportate dall'art. 2 della citata legge 25 novembre 1962, é stata ancora più sensibilmente ridotta, in quanto l'ergastolano, anche se condannato all'isolamento, partecipa all'attività lavorativa.

Appare evidente pertanto, da questa ed altre recenti disposizioni (eliminazione del limite dei tre anni per l'ammissibilità dell'ergastolano al lavoro all'aperto, possibilità della liberazione condizionale anche per il condannato all'ergastolo, ecc.), che le leggi penali vanno ispirandosi sempre più ai criteri di umanità riaffermati dalla nostra Costituzione. É una viva esigenza della coscienza sociale che un tale indirizzo, nel quadro di una efficiente difesa sociale contro il delitto, trovi sempre più civili e illuminate applicazioni.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del Codice penale in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, sollevata dalla Corte di assise di appello di Milano con ordinanza del 24 gennaio 1964.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1964.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 1964.