Sentenza n. 55 del 1964
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SENTENZA N. 55

ANNO 1964

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge della Provincia di Bolzano 25 dicembre 1959, n. 10, promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1963 dal Pretore di Chiusa nel procedimento per la determinazione del prezzo di assunzione di masi chiusi instaurato da Hofer Maria, iscritta al n. 187 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 287 del 2 novembre 1963 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, n. 44 del 22 ottobre 1963.

Visto l'atto di intervento del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano;

udita nell'udienza pubblica del 13 maggio 1964 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;

uditi gli avvocati Rudolf Straudi e Carlo Ferro, per il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ordinanza in data 10 luglio 1963 il Pretore di Chiusa, richiesto dalla ricorrente Maria Hofer di provvedere alla nomina dell'esperto d'ufficio per la determinazione del prezzo di assunzione del maso chiuso "Schott" in Comune di Villandro, a norma dell'art. 23 della legge della Provincia di Bolzano 25 dicembre 1959, n. 10, sollevava la questione di legittimità costituzionale dei primi due commi di tale articolo, in relazione alle disposizioni degli artt. 11, n. 9, e 4, prima parte, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, e, sospeso il giudizio, ordinava la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità.

L'ordinanza era notificata regolarmente alle parti interessate e al Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, comunicata al Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano, nonché al Presidente del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, e pubblicata nel Bollettino della Regione del Trentino- Alto Adige, n. 44 del 22 ottobre 1963 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 287 del 2 novembre 1963.

Si costituiva entro il termine prescritto nel giudizio davanti alla Corte la Provincia di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione n. 2143, in data 8 ottobre 1963, della Giunta stessa, depositando in cancelleria un atto di intervento e deduzioni.

Nell'ordinanza di rimessione, il Pretore di Chiusa aveva osservato che la competenza legislativa attribuita al Consiglio provinciale di Bolzano comporta la potestà di disciplinare l'istituto del maso chiuso in conformità alle caratteristiche tradizionali ad esso proprie e, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, di introdurre altresì nella materia norme in deroga ai principi di diritto civile e processuale comune. Aveva soggiunto, però, che a suo giudizio la disposizione denunciata, disciplinando la formazione e la tenuta di un albo chiuso di soggetti ausiliari dell'autorità giudiziaria, avrebbe regolato una materia del tutto estranea all'ordinamento dei masi chiusi, inteso quest'ultimo pur nella sua più tradizionale ed estesa configurazione.

Nel proprio atto di intervento la difesa della Provincia rileva anzitutto che oggetto della questione avrebbe dovuto essere più propriamente un'altra norma (emanata successivamente, ma in momento anteriore all'ordinanza), e precisamente l'art. 25, lett. b, del testo unico approvato con decreto 7 febbraio 1962, n. 8, del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, che ha sostituito, riproducendola del resto senza alcuna modificazione, la disposizione, alla quale si riferisce l'ordinanza del Pretore.

Essa afferma poi che la motivazione di tale ordinanza é contraddittoria e che la istituzione dell'albo degli esperti chiamati a stimare il valore di assunzione dei masi chiusi rientra pienamente nella sfera di competenza legislativa della Provincia, alla quale lo Statuto affida il potere di regolare tutta la materia, anche mediante norme strumentali; e a conferma della tesi richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale in argomento, affermando che la disciplina della materia esige il costante e coerente rispetto dei principi propri dell'istituto, tipico dell'Alto Adige, nell'ambito della tradizione e del diritto preesistente, del quale la difesa della Provincia riferisce anche le fasi anteriori.

Conclude quindi perché la Corte dichiari non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Chiusa.

Alla pubblica udienza la difesa del Presidente della Giunta provinciale ha illustrato le proprie conclusioni, ribadendo gli argomenti esposti nelle deduzioni.

Considerato in diritto:

La difesa della Provincia di Bolzano ha fatto espresso riferimento nelle proprie deduzioni alla giurisprudenza di questa Corte, che ebbe già altre volte occasione di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di norme emanate dalla Provincia stessa in materia di "masi chiusi", con le sentenze n. 4 del 15 giugno 1956, n. 5 del 16 gennaio 1957 e n. 40 del 28 febbraio 1957.

Il richiamo é pertinente ed esatto, poiché la questione sollevata dal Pretore di Chiusa concerne la legittimità di una norma (art. 23 della legge della Provincia di Bolzano 25 dicembre 1959, n, 10, riprodotto poi nell'art. 25, lett. b:" del T. U. 7 febbraio 1962, n. 8), la quale regola il procedimento da osservare davanti al pretore competente nei giudizi per la determinazione del prezzo di assunzione dei "masi chiusi"; ed il dubbio sulla legittimità costituzionale della norma stessa é stato proposto per il sospetto che tale norma, "disciplinando la formazione e la tenuta di un albo chiuso di soggetti ausiliari dell'autorità giudiziaria, regoli una materia del tutto estranea all'ordinamento dei masi chiusi, inteso quest'ultimo pur nella sua più tradizionale ed estesa configurazione".

In realtà, però, non sembra che si possa affermare che un regolamento con questo oggetto disciplini una materia del tutto estranea all'"ordinamento dei masi chiusi e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini" (art. 11, n. 9, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), una volta che é stato dichiarato esplicitamente da questa Corte che tale competenza legislativa comprende anche materie processuali e quindi può essere esercitata anche in deroga ai principi di diritto civile e processuale comune, come quando sono state attribuite alla competenza funzionale del pretore controversie che (in gran numero di casi) eccederebbero i limiti della sua competenza per valore (sentenza n. 4 del 1956, cui pure fa riferimento l'ordinanza del Pretore di Chiusa).

A norma del Codice di procedura civile: "La scelta dei consulenti tecnici (del giudice) deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione del Codice" (art. 61, secondo comma); e a norma di tali disposizioni di attuazione "presso ogni tribunale é istituito un albo di consulenti tecnici. L'albo é diviso in categorie" (art. 13, comma primo e secondo; cfr. anche gli artt. 14-24).

Non si può ritenere pertanto che il solo fatto che la legge provinciale di Bolzano prevede la compilazione di un elenco ufficiale di esperti, fra i quali il pretore scelga e nomini l'esperto di ufficio, possa giustificare una dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione relativa, anche se non vi si trova riprodotto l'avverbio "normalmente" usato nell'art. 61 del Codice di procedura civile o l'altro "possibilmente", che si legge nell'art. 27 delle disposizioni di attuazione, tanto più in quanto anche queste norme pongono come regola che la scelta venga fatta fra gli iscritti nell'albo, e consentono un'altra scelta soltanto in via di eccezione.

Diverso risulta essere invece l'organo competente a compilare l'albo, che secondo la legge dello Stato é un "comitato" o "consiglio" composto dal presidente del Tribunale, dal procuratore della Repubblica e da un professionista designato dall'ordine professionale (art. 14 disp. attuaz.), mentre secondo la legge della Provincia di Bolzano l'elenco é redatto dalla Giunta provinciale e trasmesso al presidente del Tribunale. A prescindere dalla considerazione che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna osservazione critica su questo punto, evidentemente perché il Pretore non ha ravvisato in tale differenza nessun vizio di legittimità, si può osservare che la compilazione dell'elenco a cura della Giunta provinciale non esclude affatto la proponibilità, in sede competente, di reclami degli interessati, ove si trovino iscritte nell'albo persone non aventi i titoli necessari, ovvero ne siano state escluse altre, che dimostrino di possederli.

Non si comprende poi perché nell'ordinanza si parli di "albo chiuso", mentre la legge non usa questa qualificazione, né determina il numero massimo degli iscritti, e prescrive invece che l'elenco venga aggiornato annualmente (anziché ogni quattro anni, come previsto dall'art. 18 disp. attuaz. del Codice di procedura civile), aumentando così le garanzie a favore di chiunque desideri essere incluso nell'albo stesso ed abbia titoli per accedervi.

La esigenza che gli aspiranti alla iscrizione abbiano adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca é pienamente giustificata, in considerazione del principio stabilito nell'art. 2 dello Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige, a norma del quale "nella Regione é riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali". Del resto lo stesso Statuto richiede la conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, per il personale del Provveditorato agli studi di Bolzano e per i membri del Consiglio scolastico e di quello di disciplina per i maestri (art. 15).

In quanto poi alla esigenza che gli aspiranti siano iscritti all'albo professionale della Provincia di Bolzano da almeno tre anni, si deve riconoscere che anche questo requisito é congruo e giustificato, posto che il compito degli esperti é precisamente quello di fornire al giudice gli elementi di fatto necessari per la determinazione del prezzo di assunzione di un determinato maso e non vi é dubbio che in tanto può essere adeguata la valutazione suggerita, in quanto chi la propone sia effettivamente a conoscenza dei valori correnti nel luogo ove si trova il bene oggetto della stima.

Poiché la norma denunciata deve essere interpretata ed applicata nei sensi sopra esposti, i quali si ricavano dal significato letterale delle parole e dai principi generali che regolano la materia, e pertanto si deve riconoscere a qualunque cittadino, che dimostri di possedere i requisiti da essa voluti, il diritto alla iscrizione nell'elenco, con facoltà di reclamo in caso di denegata iscrizione, in analogia al disposto della legge statale (art. 15, ultimo comma, disp. attuaz. del Codice di procedura civile), senza possibilità di illegittime discriminazioni fra i diversi gruppi etnici e linguistici della popolazione, espressamente vietate dall'art. 2 dello Statuto regionale, la Corte non ritiene che la norma denunciata con l'ordinanza del Pretore di Chiusa debba essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, prima parte e capoverso, della legge della Provincia di Bolzano 25 dicembre 1959, n. 10, in riferimento agli artt. 4, prima parte, ed 11, n. 9, dello Statuto speciale della Regione Trentino- Alto Adige.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 23 giugno 1964.