Sentenza n. 32 del 1964
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SENTENZA N. 32

ANNO 1964

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. QIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 392, ultimo comma, ultima parte, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 1 agosto 1963 dalla Sezione istruttoria della Corte d'appello di Lecce nel procedimento penale a carico di Cito Martino ed altri, iscritta al n. 180 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 del 12 ottobre 1963.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cito Martino ed altri;

udita nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

udito l'avv. Giuseppe Magno, per Cito Martino e gli altri imputati.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Il Procuratore generale della Corte d'appello di Lecce il 29 dicembre 1962 avocava a sé l'istruzione sommaria di un procedimento penale a carico di Martino Cito e altri, rimettendone gli atti alla Sezione istruttoria della Corte d'appello di Lecce: ciò in virtù del potere che gli conferisce l'art. 392, ultimo comma, ultima parte, del Codice di procedura penale.

La Sezione istruttoria, nel corso del processo e su domanda dello stesso Procuratore generale, emetteva il 1 agosto 1963 un'ordinanza diretta a questa Corte proponendo questione di legittimità costituzionale del predetto art. 392, ultimo comma, del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

Nell'ordinanza la Sezione istruttoria osserva che v'é sostanziale identità tra la norma denunciata e quella contenuta nell'art. 234, comma secondo, del Codice di procedura penale, poiché tanto nell'una quanto nell'altra é "attribuita al procuratore generale la facoltà di determinare la competenza del giudice con insindacabile discrezionalità". Perciò, se é stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale la seconda delle due norme (sentenza 7 giugno 1963, n. 110), altrettanto illegittima apparisce la disposizione impugnata: nell'una e nell'altra, infatti, manca la garanzia della precostituzione del giudice.

2. - La difesa delle parti private, costituitasi con atto depositato il 30 ottobre 1963, insiste sulla illegittimità costituzionale dell'art. 392, ultimo comma; ma tuttavia dubita della rilevanza di detta questione poiché il giudizio di merito doveva essere deciso indipendentemente dalla norma impugnata; la quale infatti non consente l'avocazione da parte del Pubblico Ministero quando, come nel caso presente, l'istruzione s'é già chiusa presso il Tribunale con decreto di archiviazione emesso dal giudice istruttore; di ciò avrebbe dovuto prendere atto la Sezione istruttoria, invece di sollevare la questione di legittimità costituzionale.

3. - Nella discussione orale la parte privata ha insistito sulla eccezione di non rilevanza.

 

Considerato in diritto

 

1. - É stato denunciato l'art. 392, terzo comma, del Codice di procedura penale perché, consentendo al Procuratore generale presso la Corte d'appello, che ha avocato a sé l'istruzione sommaria, di rimettere gli atti alla Sezione istruttoria, contrasterebbe col principio costituzionale della precostituzione legale del giudice (art. 25 della Costituzione).

La parte privata dubita della rilevanza di tale questione; ma il dubbio non può essere accolto benché manchi nell'ordinanza di rinvio della Sezione istruttoria di Lecce un esplicito giudizio di rilevanza: infatti, risulta dagli atti che la causa é stata rimessa alla Sezione istruttoria ed assunta da questa proprio in applicazione dell'art. 392, terzo comma, del Codice di procedura penale, dimodoché il giudizio di merito presso tale Sezione non può essere definito se prima non s'é risolta la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 392, terzo comma.

2. - Nel merito la questione é fondata.

La norma impugnata consente innanzi tutto al Procuratore generale di avocare a sé l'istruzione sommaria della causa. Entro questi limiti essa non contrasta con la Costituzione poiché nella avocazione dal Procuratore della Repubblica al Procuratore generale non si può scorgere mutamento del giudice precostituito per legge, ma sostituzione d'un organo del Pubblico Ministero ad altro organo dello stesso Pubblico Ministero (sentenza n. 148 del 1963 della Corte costituzionale).

Tuttavia il Procuratore generale, mentre può avocare a sé l'istruzione sommaria della causa senza urtare con principi costituzionali, non può rimettere gli atti alla Sezione istruttoria: se lo potesse, sottrarrebbe l'istruzione della causa al giudice precostituito per legge, cioè, nei giudizi di competenza del Tribunale o della Corte di assise, al giudice istruttore; il che sarebbe in evidente contrasto con l'art. 25, primo comma, della Costituzione (sentenza n. 110 del 1963 della Corte costituzionale): questo perché lo spostamento di competenza in tal caso deriverebbe dalla insindacabile discrezionalità d'un provvedimento del Procuratore generale anziché, come si dovrebbe, con le garanzie e nei limiti prestabiliti dalla legge.

Perciò, la norma impugnata, in quanto, nella sua ultima parte, consente al Procuratore generale di rimettere la causa alla Sezione istruttoria, é costituzionalmente illegittima. Dal che si deduce che il Procuratore generale, una volta assunta l'istruzione sommaria della causa in virtù dello stesso art, 392, se crederà di trasformarla in formale o di chiedere i provvedimenti previsti dagli artt. 270, secondo comma, 280, terzo comma, e 395, primo comma, del Codice di procedura penale, non potrà che rivolgersi al giudice istruttore.

3. - Ne deriva che anche l'art. 272, secondo comma, del Codice di procedura penale, nonché i citati artt. 270, secondo comma, 280, terzo comma, 395, primo comma, contrastano parzialmente con la Costituzione. Infatti il primo articolo consente al Procuratore generale, che abbia assunto o avocato a sé l'istruzione sommaria, di rimettere gli atti del giudizio alla Sezione istruttoria, perché proceda all'istruzione formale; gli altri tre gli attribuiscono l'analogo potere, dopo l'assunzione o l'avocazione del giudizio, di rimettere gli atti alla Sezione istruttoria perché provveda sulla scarcerazione, sulla libertà provvisoria, sul proscioglimento dell'imputato; materie, anche queste, nelle quali il giudice precostituito per legge é il giudice istruttore. I quattro articoli, dunque, contengono norme, come quella denunciata, che fanno dipendere la competenza della Sezione istruttoria dall'assunzione o dall'avocazione, atti assolutamente discrezionali del Procuratore generale; perciò, entro questi limiti, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, se ne deve dichiarare l'illegittimità costituzionale, una volta dichiarata la incostituzionalità della norma impugnata;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 392, terzo comma, ultima parte, del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione;

dichiara, inoltre, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, la illegittimità costituzionale degli artt. 270, secondo comma, 272, secondo comma, 280, terzo comma, e 395, primo comma, del Codice di procedura penale, in quanto consentono al Procuratore generale, che ha assunto o avocato a sé l'istruzione sommaria della causa, di rimettere gli atti del processo alla Sezione istruttoria.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1964.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 2 aprile 1964.