Sentenza n. 64 del 1963
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SENTENZA N. 64

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 17 agosto 1942, n. 1150, promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1962 dal Pretore di Castellabate nel procedimento penale a carico di Pascale Luigi, iscritta al n. 67 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 26 maggio 1962.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 6 marzo 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel processo penale a carico di Luigi Pascale, imputato di contravvenzione alla legge urbanistica per inosservanza di modalità fissate nella licenza di costruzione (art. 41, lett. a, in relazione all'art. 32, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150), é stata sollevata, davanti al Pretore di Castellabate, questione di legittimità costituzionale della detta legge, in relazione agli artt. 16 e 42 della Costituzione, in quanto le norme di essa sarebbero state emesse in funzione di deurbanamento e non per fini tecnici o amministrativi o igienici e sanitari. Il Pretore, ritenuta la questione non manifestamente infondata, con ordinanza 13 marzo 1962, ha rimesso gli atti a questa Corte.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata ai Presidenti delle Camere, é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 26 maggio 1962.

Si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto di intervento depositato il 21 aprile 1962.

Nelle deduzioni contenute in tale atto si eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del giudizio, perché, mancando nell'ordinanza la specifica indicazione degli articoli della legge o delle leggi che si assumono viziate, non risultano individuate le questioni di legittimità costituzionale sottoposte alla Corte.

Nel merito, affermato che la legge urbanistica 1942 si é proposto, non lo scopo del deurbanamento, ma, al contrario, l'assetto e l'incremento dei centri urbani, l'Avvocatura rileva che la detta legge, nel complesso delle sue disposizioni, non contrasta con gli artt. 16 e 42 della Costituzione. La disciplina urbanistica, infatti, non incide sulla libertà di soggiorno e di circolazione, garantita dall'art. 16, e non contrasta con l'art. 42, in quanto le limitazioni da essa derivanti rientrano tradizionalmente tra i limiti nel pubblico interesse alla proprietà privata. Si chiede, pertanto, che la questione sia dichiarata non fondata.

Nella memoria, depositata il 21 febbraio 1963, l'Avvocatura dello Stato ha ribadito le esposte ragioni, fermandosi in particolare su alcuni istituti tipici della legge urbanistica.

Il Pascale non si é costituito.

Nell'udienza del 6 marzo 1963 la difesa dello Stato ha ulteriormente illustrato la sua tesi.

 

Considerato in diritto

 

L'eccezione di inammissibilità della questione per incertezza dell'oggetto del giudizio, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, va disattesa. Dall'ordinanza del Pretore di Castellabate risulta, infatti, che con la proposta questione di legittimità costituzionale si é inteso investire la legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), nel suo complesso, in quanto la finalità a cui questa sarebbe stata diretta, e cioè il disurbanamento, contrasterebbe con gli artt. 16 e 42 della Costituzione. Tale questione é stata ritenuta da quel giudice non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio in corso, il quale ha per oggetto una imputazione di contravvenzione prevista dalla legge indicata.

La questione é, invece, infondata nel merito.

La legge 17 agosto 1942, n. 1150, contiene una disciplina dell'attività urbanistica che ha per oggetto, com'é detto nell'art. 1, l'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio dello Stato. Anche se, tra i motivi che diedero occasione alla detta legge, fu compreso, nel momento in cui essa fu emanata, l'intento di favorire il cosiddetto disurbanamento, e tale intento fu posto, nel capoverso dell'art. 1, tra gli scopi a cui doveva ispirarsi l'attività di vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, la legge stessa, considerata nelle sue obbiettive disposizioni nel suo complesso, contiene una disciplina dell'attività edilizia che, risalendo alla legge 25 giugno 1865, n. 2359 (artt. 86-94), h sempre formato oggetto di regolamentazione legislativa, indipendentemente da ogni finalità di politica demografica e di distribuzione della popolazione.

La materia considerata dalla legge non riguarda, perciò, minimamente la libertà di circolazione e di soggiorno, garantita dall'art. 16 della Costituzione, giacché non contiene alcuna limitazione né della libertà personale di circolazione stradale, né della libertà di dimorare nei centri urbani, costruiti in conformità delle norme che disciplinano l'edilizia.

D'altra parte, non può ritenersi che il precetto di cui al detto art. 16 precluda al legislatore la possibilità di adottare, per ragioni di pubblico interesse, misure che influiscono sul movimento della popolazione, purché siano fatti salvi i diritti della persona costituzionalmente garantiti.

In relazione all'altro profilo della questione -il preteso contrasto con l'art. 42 della Costituzione -va riconosciuto che la legge urbanistica contiene dei limiti al diritto di proprietà, in quanto disciplina lo jus aedificandi; ma tali limiti, che, come si é accennato, sono sempre stati connessi alla disciplina della proprietà immobiliare, rientrano tra quelli previsti dal detto art. 42, secondo comma, della Costituzione, non potendosi dubitare che la funzione sociale della proprietà richieda, tra l'altro, una disciplina dell'assetto dei centri abitati, del loro incremento edilizio e, in genere, dello sviluppo urbanistico.

L'analisi di questi limiti, quali sono posti dalla legge urbanistica, non forma oggetto del presente giudizio, in quanto sulle singole norme che li prevedono non sono state sollevate specifiche questioni di legittimità costituzionale

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

respinge l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura dello Stato;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in riferimento agli artt. 16 e 42 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1963.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.

 

 

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1963.