Ordinanza n. 97 del 1962
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ORDINANZA N. 97

ANNO 1962

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Dott. Mario COSATTI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

Dott. Giuseppe VERZÌ

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del R. D.L. 5 marzo 1942, n. 186, convertito nella legge 21 giugno 1942, n. 840, promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1961 dalla Commissione centrale delle imposte su ricorso di Bello Giuseppe contro l'Ufficio del registro di Locri, iscritta al n. 178 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 del 18 novembre 1961.

Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;

Ritenuto che l'ordinanza é stata regolarmente notificata alla parte privata, al Procuratore del registro di Locri e al Presidente del Consiglio dei Ministri e inoltre é stata comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati;

che nessuno si é costituito innanzi a questa Corte;

che con la predetta ordinanza é stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dell'art. 4, terzo comma, del R. D.L. 5 marzo 1942, n. 186, convertito nella legge 21 giugno 1942, n. 840;

Considerato che la questione é stata già decisa da questa Corte, la quale, con la sentenza 22 giugno-7 luglio 1962, n. 75, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del R.D.L. 5 marzo 1942, n. 186, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1942, n. 840;

che in simili casi, secondo la costante giurisprudenza, la questione nuovamente sottoposta alla Corte é da dichiarare manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe ed ordina il rinvio degli atti alla Commissione centrale delle imposte.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962.

Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ

 

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1962.