Ordinanza n. 59 del 1962
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ORDINANZA N. 59

ANNO 1962

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

ha pronunciato la seguente   

ORDINANZA 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 136 del Codice penale e 586 del Codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 giugno 1961 dal Pretore di Borgo S. Lorenzo nel procedimento di esecuzione penale a carico di Menaguale Riccardo, iscritta al n. 112 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 225 del 9 settembre 1961;

2) ordinanza emessa il 26 giugno 1961 dal Tribunale di Como nel procedimento di esecuzione penale a carico di Baglio Gaetano, iscritta al n. 151 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 del 30 settembre 1961;

3) ordinanza emessa il 4 ottobre 1961 dal Tribunale di Pavia nell'incidente di esecuzione penale promosso da Longhini Mario, iscritta al n. 195 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 312 del 16 dicembre 1961.

Visto l'atto di intervento e deduzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nonché le deduzioni di Menaguale Riccardo (proc. n. 112/61); Ritenuto che nel corso dei procedimenti relativi alle ordinanze di cui in epigrafe é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 136 del Codice penale e 586 del Codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione: Considerato che questa Corte, con sentenza n. 29 del 22 marzo 1962 ha dichiarato non fondata la questione concernente la illegittimità costituzionale degli artt. 135 e 136 del Codice penale e 586 del Codice di procedura penale;

che non sono stati addotti nuovi motivi idonei a presentare la questione stessa in termini diversi da quelli già esaminati dalla Corte;

che, pertanto, non é il caso di discostarsi dalla precedente decisione;

Visto l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 136 del Codice penale e 586 del Codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, proposte con le predette ordinanze, e ordina la restituzione degli atti al Pretore di Borgo S. Lorenzo e ai Tribunali di Como e di Pavia.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.

Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI

 

Depositata in cancelleria il 14 giugno 1962.