Sentenza n. 37 del 1962
 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 37

ANNO 1962

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

ha pronunciato la seguente   

SENTENZA 

nel giudizio promosso dal Presidente della Regione Trentino-Alto Adige con ricorso notificato il 14 ottobre 1961, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 26 successivo ed iscritto al n. 16 del Registro ricorsi 1961, per conflitto di attribuzione tra la Regione Trentino-Alto Adige e lo Stato, sorto a seguito degli atti di approvazione del progetto e di appalto della costruzione di una strada militare sull'Alpe di Siusi.

Udita nell'udienza pubblica del 7 marzo 1962 la relazione del Presidente Gaspare Ambrosini;

uditi l'avv. Arturo Piechele, per il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto 

Col ricorso notificato il 14 ottobre 1961 al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della difesa contro gli atti relativi alla costruzione di una strada militare sull'Alpe di Siusi, la Regione Trentino-Alto Adige lamenta la inosservanza - nonostante i ripetuti richiami - da parte dello Stato degli artt. 11 e 17 della legge 24 luglio 1957, n. 8, emanata dalla Provincia di Bolzano nell'ambito della competenza riguardante la tutela del paesaggio attribuitale dall'art. 11, n. 7, dello Statuto speciale per la Regione, approvato con legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 5.

L'ultimo comma dell'art. 11 della legge provinciale suddetta, che esclude l'applicazione delle disposizioni precedenti dello stesso articolo per "le opere destinate alla difesa nazionale", non sarebbe applicabile alla costruzione della strada in questione in quanto questa non potrebbe considerarsi opera destinata alla difesa nazionale.

Distinguendo tra "demanio militare" ed "opere destinate alla difesa nazionale", e stabilendo un raffronto fra le norme dell'art. 427 del Codice civile del 1865 e dell'art. 822 del Codice civile vigente, la difesa regionale sostiene che quest'ultimo articolo dovrebbe essere interpretato restrittivamente, cosicché tra le opere destinate alla difesa nazionale potrebbero comprendersi soltanto quelle che sono destinate a tale scopo direttamente ed immediatamente.

Comunque, la strada in questione mancherebbe dei requisiti che caratterizzano le strade militari; per il che l'ultimo comma dell'art. 11 della legge provinciale non potrebbe in alcun caso trovare applicazione. L'autorità militare avrebbe perciò dovuto conformarsi al disposto dell'art. 17 della stessa legge e procedere perciò "di concerto" con l'Amministrazione interessata, cioè con la Giunta provinciale di Bolzano.

Con deduzioni presentate alla cancelleria della Corte in data 2 novembre 1961 si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Secondo la difesa dello Stato - a parte la questione generale, non rilevante ai fini della decisione, se una legge regionale o provinciale possa imporre determinati oneri o limitazioni allo Stato nella esecuzione delle opere pubbliche di sua competenza e, conseguentemente, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Provincia di Bolzano 24 luglio 1957, n. 8, che tali oneri impone - é sufficiente considerare che lo stesso art. 11 della citata legge provinciale esclude dall'ambito della sua applicazione "le opere destinate alla difesa nazionale".

É principio generale dell'ordinamento - così ancora l'Avvocato dello Stato - che i provvedimenti interessanti materie attribuite ad autorità diverse siano emanati di concerto, in modo da attuare il contemperamento di opposti interessi pubblici. Ma altrettanto generale é il principio della segretezza delle opere militari, le quali, soddisfacendo l'interesse pubblico primario alla difesa dello Stato, prevalente su ogni altro pubblico interesse, si sottraggono al principio dinanzi esposto e non tollerano né la pubblicità del procedimento, né il concerto con altre autorità amministrative.

Di questo principio, peraltro, é fatta applicazione dalla citata legge provinciale all'art. 11 succitato.

Né può seriamente contestarsi che una strada militare rientri fra le opere destinate alla difesa nazionale.

L'Avvocato dello Stato conclude, quindi, chiedendo alla Corte di respingere il ricorso, con ogni conseguenziale pronuncia di competenza.

Con successiva memoria depositata in cancelleria il 15 febbraio 1962 l'Avvocato dello Stato insiste nelle precedenti considerazioni per confutare le tesi della difesa regionale e sostenere che nella stessa legge provinciale n. 8 del 1957 trova applicazione il principio della preminenza dell'interesse alla difesa nazionale, laddove nell'ultimo comma dell'art. 11 si dichiara che le norme dei commi precedenti sono inapplicabili quando si tratta di "opere destinate alla difesa nazionale".

Inapplicabile sarebbe, quindi, l'art. 17 della detta legge, che riguardo alle opere pubbliche e alle opere dichiarate di pubblica utilità, dello Stato e della Regione, dispone che i relativi provvedimenti saranno adottati di concerto con le Amministrazioni interessate (nel caso in esame con la Giunta provinciale).

La difesa dello Stato insiste per il rigetto del ricorso.

La difesa della Regione, con memoria depositata in cancelleria il 17 febbraio 1962, insiste nelle tesi svolte nel ricorso.

Richiamandosi alle norme degli artt. 822 e 826 del Codice civile adduce che vi ha differenza tra "demanio militare" ed "opere destinate alla difesa nazionale".

Con richiamo a dati di fatto sostiene che la strada in questione non potrebbe, comunque, considerarsi di carattere militare. Ma in ogni caso, anche se si trattasse di strada militare, non potrebbe mai considerarsi "opera destinata alla difesa nazionale"; onde sarebbe stato necessario che per la sua costruzione l'autorità militare provvedesse di concerto con la Giunta provinciale secondo la prescrizione dell'art. 17 della legge provinciale.

La difesa della Regione insiste per l'accoglimento del ricorso.  

Considerato in diritto 

Sostiene la Regione che, spettando in virtù dell'art. 11, n. 7, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige alla Provincia di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di tutela del paesaggio, e che avendo la Provincia legiferato in materia con la legge del 24 luglio 1957, n. 8, l'autorità militare non avrebbe potuto procedere alla costruzione della strada in questione sull'Alpe di Siusi senza "il concerto" con la Giunta provinciale richiesto dall'art. 17 della citata legge provinciale che dispone: "I provvedimenti relativi ad opere pubbliche e ad opere dichiarate di pubblica utilità, dello Stato e della Regione, saranno adottati di concerto con le Amministrazioni interessate".

L'assunto della Regione é infondato.

L'art. 11, n. 7, dello Statuto attribuisce bensì alla Provincia di Bolzano, come a quella di Trento, la potestà di emanare norme legislative in materia di tutela del paesaggio; senonché tale potestà non é illimitata, essendo sottoposta ai limiti prescritti in generale dal disposto del precedente art. 4, per il quale la legislazione regionale ed anche, in virtù del richiamo fattone dall'art. 11. quella provinciale devono essere "in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato".

Orbene tra tali limiti é qui da ricordare quello discendente dal sistema dell'unità e indivisibilità della Repubblica affermato dallo art. 5 della Costituzione, e dalla necessità fondamentale e suprema attinente all'esistenza e difesa dello Stato, che sta a base della solenne proclamazione dell'art. 52: "La difesa della Patria é sacro dovere del cittadino".

É evidente che l'interesse alla tutela del paesaggio deve essere subordinato all'esigenza ben maggiore della difesa nazionale.

Si tratta di una esigenza primordiale che lo stesso Consiglio della Provincia di Bolzano esplicitamente ha riconosciuto disponendo nell'ultimo comma dell'art. 11 della legge provinciale del 24 luglio 1957, n. 8: "'Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle aree dei Comuni disciplinate da un piano regolatore approvato con legge provinciale, né alle opere destinate alla difesa nazionale".

La Regione però sostiene che questa norma non é applicabile al caso in esame, perché le strade militari in generale, anche se considerate come facenti parte del demanio militare, non costituiscono opere destinate alla difesa nazionale, salvo quelle che a tale scopo sono destinate direttamente ed immediatamente, come nel caso che conducano ad opere fortificate.

Ma é da osservare in contrario che le strade che l'autorità militare competente costruisce, con potere di sua natura discrezionale, a scopo militare e che qualifica militari, debbono considerarsi rientranti nella categoria delle "opere destinate alla difesa nazionale", per le quali l'ultimo comma dell'art. 11 della succitata legge provinciale esclude l'applicazione delle norme dei precedenti comma.

Per ciò stesso é da escludere che possa trovare applicazione il disposto dell'art. 17 della legge provinciale n. 8 del 1957, che la Regione invoca per sostenere che per la costruzione della strada militare sull'Alpe di Siusi l'autorità militare doveva procedere "di concerto" con la Giunta provinciale di Bolzano.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la competenza dello Stato alla costruzione della strada militare sull'Alpe di Siusi;

respinge, pertanto, il ricorso presentato dalla Regione.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1962.

Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI

 

Depositata in cancelleria il 19 aprile 1962.