Sentenza n. 31 del 1962
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SENTENZA N. 31

ANNO 1962

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 70 del T.U. del 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1961 dal Pretore di Borgo S. Lorenzo nel procedimento penale a carico di Casini Bruno, iscritta al n. 60 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del 20 maggio 1961.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 7 marzo 1962 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.  

Ritenuto il fatto 

Presso la Pretura di Borgo S. Lorenzo pendeva procedimento penale a carico di Casini Bruno per violazione dell'art. 70 del Codice della strada, per aver guidato una trattrice agricola trainante una trebbiatrice e relativo rimorchio con una lunghezza complessiva di convoglio di m. 23, e senza che le operatrici agricole trainate fossero munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice stessa. Il Pretore, con ordinanza del 24 marzo 1961, a seguito dei rilievi fatti dall'interessato in base alla circolare 8 luglio 1959 del Ministro dei lavori pubblici, la quale disponeva una deroga, per il periodo della trebbiatura, alle condizioni prescritte per il traino dall'art. 70, sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale in ordine alla parte di questa norma concernente la potestà di deroga concessa all'autorità amministrativa. Riferendosi agli artt. 70 e 76 della Costituzione, l'ordinanza prospetta il dubbio che l'art. 70 del Codice stradale, nel consentire di derogare alle disposizioni legislative in materia di traino, abbia attribuito all'autorità amministrativa una funzione di carattere legislativo. Secondo la stessa ordinanza, né l'art. 70, né altre norme del Codice stradale e del suo regolamento esecutivo enunciano i criteri, i limiti, le modalità cui dovrebbe essere subordinata la concessione delle deroghe, con la conseguenza che tale facoltà di deroga verrebbe esercitata senza controlli e limiti, e con la possibilità di modificare anche la norma legislativa, realizzandosi così, ad opera dell'autorità amministrativa, una funzione sostanzialmente legislativa.

L'ordinanza del Pretore, regolarmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1961, n. 124. Il 19 aprile 1961 si é costituito in giudizio, con atto di intervento e deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nelle sue deduzioni l'Avvocatura ritiene che il precetto dello impugnato art. 70 dovrebbe intendersi nei termini seguenti: "É vietato il traino su strada, per mezzo di trattrici agricole di più macchine agricole se queste non siano provviste di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice o se la lunghezza del convoglio superi i m. 14, 'salvo che tale traino sia eccezionalmente autorizzato ".

L'Avvocatura si sofferma, inoltre, a considerare i motivi per i quali la potestà di concedere la deroga sarebbe stata disposta e i gravi danni che, in difetto, avrebbe potuto subire in pratica la agricoltura. Si conclude chiedendo che si dichiari non fondata la proposta questione di legittimità costituzionale.  

Considerato in diritto 

L'affermazione dell'ordinanza, secondo la quale l'art. 70 del Codice stradale, col dare all'autorità amministrativa potestà di accordare deroghe alle disposizioni in esso contenute, sarebbe in contrasto con gli artt. 70 e 76 della Costituzione, non ha fondamento. La norma impugnata non ha attribuito all'autorità amministrativa, come nell'ordinanza si assume, funzioni di carattere legislativo, e le invocate norme della Costituzione non possono riguardare la materia in esame. Fra le molteplici esigenze del traffico stradale, il T.U. del 15 giugno 1959, n. 393, ha dovuto prendere in considerazione quella relativa alla circolazione delle trattrici agricole; e poiché la sicurezza del traffico può subire notevoli intralci e pericoli dalla circolazione di trattrici trainanti più macchine operatrici, la norma dell'impugnato art. 70 ha inteso, appunto, disporre limiti a detta circolazione: limiti che riguardano i dispositivi di frenatura, da comandarsi dalla stessa trattrice, e la lunghezza del convoglio, che normalmente non dovrebbe superare i metri quattordici. Ma poiché era prevedibile, per la stessa qualità e destinazione dei veicoli cui queste disposizioni si riferivano, che si sarebbero presentate circostanze ed esigenze particolari tali da richiedere una qualche modificazione alla disciplina in quel modo stabilita, lo stesso art. 70, evidentemente considerando come rispondenti soltanto a criteri normali e generalissimi le limitazioni da esso disposte, ha dato facoltà all'Amministrazione di provvedere in modo diverso in caso di necessità. Con ciò l'art. 70 non ha fatto altro che procedere ad una attribuzione di competenza amministrativa al fine di soddisfare esigenze particolari del settore agricolo, valutabili per loro natura secondo criteri tecnici e contingenti. La stessa norma stabilisce che le relative disposizioni siano emanate su richiesta del Ministero dell'agricoltura e foreste, vale a dire a seguito di una concreta valutazione delle particolari necessità dei lavori agricoli, e inoltre con provvedimento di altro Ministero, competente nella materia del traffico.

Pertanto, il precetto dell'art. 70 del Codice stradale contiene in se stesso la delimitazione del suo contenuto, e deve intendersi, anche dal punto di vista penale, nel senso che i conduttori delle trattrici hanno l'obbligo di attenersi alle caratteristiche in via generale fissate in detto articolo, ovvero a quelle che l'autorità amministrativa, in virtù della stessa norma, eventualmente stabilisca in riguardo a particolari esigenze e nell'interesse dell'agricoltura.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del T.U. del 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada), proposta con ordinanza del 24 marzo 1961 del Pretore di Borgo S. Lorenzo, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1962.

Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI

 

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1962.