Ordinanza n. 22 del 1962
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 22

ANNO 1962

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

ha pronunciato la seguente   

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 539 del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1961 dal Tribunale di Piacenza nel procedimento penale a carico di Zerboni Oreste ed altri, iscritta al n. 103 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961.

Ritenuto che Zerboni Oreste, Calvi Renzo, Bonatti Antonio, Questi Roberto, Pollastrelli Alberto, Bargoni Mario, Fulchi Claudio, Tramonti Claudio furono rinviati a giudizio davanti al Tribunale di Piacenza per rispondere del reato di violenza carnale presunta e continuata, ai sensi degli artt. 519, n. 1, 81, capoverso, e 539 del Cod. pen. per essersi, in Castell'Arquato e nell'agro dello stesso Comune, più volte nell'aprile-dicembre 1958, congiunti carnalmente con Lombardi Maria Grazia di anni 13;

che la difesa degli imputati sollevò preliminarmente la questione d'incostituzionalità dell'art. 539 del Cod. pen., assumendo che questa disposizione configurerebbe un' ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto, in deroga ai principi generali sull'elemento psicologico del reato, pone a carico del colpevole una presunzione assoluta di conoscenza dell'età della persona offesa, in contrasto col principio dell'art. 27 della Costituzione per cui la responsabilità penale é personale; chiese, inoltre, la sospensione del giudizio con la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale per il relativo giudizio;

che il Tribunale di Piacenza, su conforme richiesta del P.M., con l'ordinanza 6 giugno 1961 ritenne non manifestamente infondata l'eccezione e, sospeso il giudizio, dispose la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

che l'ordinanza veniva regolarmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata al Presidente delle due Camere del Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1961, n. 194; che le parti private non si sono costituite e non vi é stato intervento del Presidente del Consiglio;

Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 107 del 26 giugno 1957, depositata in cancelleria l'8 luglio 1957, ha dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 539 del Cod. pen. in riferimento all'art. 27 della Costituzione;

che la Corte ritiene che non sussistono ragioni per modificare la suddetta pronuncia la quale, pertanto, deve venire confermata nella motivazione e nel dispositivo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la manifesta infondatezza della questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 539 del Cod. pen., in riferimento all'art. 27 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Piacenza.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962.

Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI

 

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1962.