Ordinanza n. 50 del 1960
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ORDINANZA N. 50

ANNO 1960

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 235, secondo comma, del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato con R. D. 30 aprile 1936, n. 1138, promosso con ordinanza 18 novembre 1959 del Pretore di Pontedecimo (in sede distaccata di Busalla) nel procedimento penale a carico di Poggio Michele Giorgio, Torre Giovanna e Minaglia Ernesto, iscritta al n. 1 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 30 gennaio 1960.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri,

Ritenuto che gli imputati Poggio, Torre e Minaglia venivano rinviati a giudizio innanzi al Pretore di Pontedecimo per rispondere del reato previsto dall'art. 55 del Testo unico della finanza locale approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175;

che la difesa dei predetti sollevava eccezione di improcedibilità dell'azione penale, lamentando che i verbali di denuncia erano stati inoltrati direttamente al Pretore e non per il tramite della competente autorità comunale, onde quest'ultima non aveva potuto prendere in esame le domande, presentate in sede amministrativa, dirette ad ottenere - ai sensi dell'art. 235, secondo comma, del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato con R.D. 30 aprile 1936, n. 1138 - che l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 55 del Testo unico fosse degradata in quella contravvenzionale prevista dall'art. 59 con conseguente possibilità di oblazione;

che il Pretore sollevava di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 235, secondo comma, in riferimento alle norme contenute negli articoli 102 e 112 della Costituzione, osservando che "una volta rimessi i verbali di contravvenzione per frode alla imposta di consumo all'Autorità giudiziaria dovrebbe essere inibito all'autorità amministrativa di accogliere domanda di oblazione, non potendo la medesima alterare la imputazione determinandone la modificazione in modo rilevante per la stessa Autorità giudiziaria, alla quale soltanto compete la valutazione del fatto ai fini della sua configurazione giuridica";

che l'ordinanza del Pretore é stata regolarmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle Camere legislative e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 30 gennaio 1960;

che nessuna delle parti private si é costituita in giudizio davanti a questa Corte;

che l'Avvocatura dello Stato, nell'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri depositato nella cancelleria della Corte il 16 dicembre 1959, ha concluso, in linea pregiudiziale, per l'inammissibilità della proposta questione, prospettando tuttavia dubbi sulla natura giuridica della norma impugnata (legislativa delegata o regolamentare) in relazione al disposto dell'art. 344 del T.U. della finanza locale; nel merito, ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che l'art. 235 é contenuto in un provvedimento che ha le tipiche caratteristiche di un regolamento; reca il titolo "Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo" ed é stato come tale approvato con R. Decreto n. 1138 del 1936, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, n. 1 (esecuzione delle leggi), della legge 31 gennaio 1926, n. 100, citato nelle premesse del regolamento stesso;

che del resto la facoltà concessa al Governo dal primo comma dell'art. 344 del T.U. di emanare norme integrative e transitorie era cessata dalla data di pubblicazione del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1467, concernente modificazioni alle norme in materia di finanza locale, citato nelle premesse del decreto n. 1138 del 1936;

che pertanto si appalesa la manifesta infondatezza della proposta questione, poiché il giudizio di legittimità costituzionale, a norma dell'art. 134 della Costituzione, deve avere per oggetto una legge o un atto avente forza di legge;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione proposta dal Pretore di Pontedecimo (in sede distaccata di Busalla), con ordinanza 18 novembre 1959, sulla legittimità costituzionale dell'art. 235, secondo comma, del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato con R. Decreto 30 aprile 1936, n. 1138, in riferimento agli artt. 102 e 112 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1960.

Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI -  Giuseppe BRANCA.                                                                           

 

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 1960.