Sentenza n. 17 del 1960
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SENTENZA N. 17

ANNO 1960

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 19 novembre 1952, n. 2308, e del 27 dicembre 1952, n. 3480, promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1959 dal Tribunale di Taranto nel procedimento civile vertente tra Mirabella Maria Consiglia e la Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione agraria in Puglia e Lucania, iscritta al n. 76 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 dell'11 luglio 1959.

Udita nell'udienza pubblica del 3 febbraio 1960 la relazione del Giudice Gaspare Ambrosini;

uditi l'avv. Antonio Stella, per Mirabella Maria Consiglia, e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente di riforma.

 

Ritenuto in fatto

 

Il 19 maggio 1953 la signora Maria Consiglia Mirabella in Mannarino convenne in giudizio davanti al Tribunale di Taranto la Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione agraria in Puglia e Lucania, al fine di sentir dichiarare il suo diritto di proprietà su dei terreni siti nel Comune di Avetrana che le erano stati espropriati con due decreti del Presidente della Repubblica, rispettivamente del 19 novembre 1952, n. 2308, e del 27 dicembre 1952, n. 3480.

La Mirabella dedusse la illegittimità costituzionale dei due decreti presidenziali per violazione dell'art. 76 della Costituzione, come inficiati da eccesso di delega rispetto all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, il quale assoggetta ad espropriazione la proprietà terriera privata nella sua consistenza al 15 novembre 1949.

La parte attrice faceva presente che il 22 giugno 1949 aveva chiesto all'Ufficio tecnico erariale competente una verificazione straordinaria di alcune particelle della sua proprietà rustica. Eseguita la verifica, l'Ufficio, con nota n. 24 del 15 marzo 1950, ridusse l'imponibile di quelle particelle, fissando la decorrenza della variazione al 1 gennaio 1949; mentre, avendo nel contempo constatato un aumento di reddito per altre particelle, con la stessa nota esegui la variazione relativa ad esse, stabilendo che questo aumento avesse decorrenza dal 1 gennaio 1950.

Ma, deduceva la Mirabella, dovendosi computare soltanto la variazione in diminuzione, che aveva effetto dal 1 gennaio 1949, e non anche quella in aumento, che aveva effetto dal 1 gennaio 1950, la sua proprietà presentava un reddito totale, al netto dei boschi, di L. 96.333,33; talché, in relazione al reddito medio per ettaro, ai sensi della tabella allegata alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, era esente da scorporo.

I piani particolareggiati di esproprio n. 43 e 119, rispettivamente dell'11 settembre e del 21 novembre 1952, in conformità dei quali vennero emanati i due decreti presidenziali di scorporo, calcolarono invece la consistenza della proprietà Mirabella in base ai dati catastali del reddito determinati da ambedue le variazioni disposte con la citata nota dell'Ufficio tecnico erariale del 15 marzo 1950.

Assumendo la violazione della norma dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, che, per la determinazione della quota da espropriare, fissa al 15 novembre 1949 sia la superficie che il reddito della proprietà, la Mirabella chiese in giudizio che i due decreti fossero dichiarati costituzionalmente illegittimi.

In conformità della richiesta della parte attrice, il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 5 aprile 1957, promosse la questione di legittimità costituzionale davanti a questa Corte; la quale, considerando che il Tribunale aveva omesso di indicare le risultanze catastali della proprietà Mirabella al 15 novembre 1949 nonché di valutare la rilevanza della questione stessa ai fini della risoluzione della controversia, con ordinanza n. 2 del 14 gennaio 1958, ordinò che gli venissero restituiti gli atti.

La questione é stata nuovamente proposta dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 15 maggio 1959.

Nella sua nuova ordinanza il Tribunale di Taranto, dopo aver precisato, ai fini della rilevanza della proposta questione, i dati catastali relativi alla proprietà Mirabella, osserva che se la consistenza della proprietà dovesse essere determinata in base alla sola variazione in diminuzione decorrente dal 1 gennaio 1949 e non anche in riguardo a quella in aumento avente efficacia dal 10 gennaio 1950, la proprietà dell'attrice sarebbe esente da espropriazione. Per quanto riguarda la non manifesta infondatezza della questione, il Tribunale rileva che la consistenza della proprietà da calcolarsi per lo scorporo é quella esistente al 15 novembre 1949, provata dalle risultanze catastali. E se i dati del catasto vengono aggiornati prima del piano di espropriazione, la consistenza al 15 novembre 1949, cui si deve fare riferimento dovrebbe tenere presente l'aggiornamento che a quella data gli Uffici catastali hanno dichiarato esistente. L'art. 6 della legge n. 841, prosegue l'ordinanza del Tribunale, dà facoltà di ricorrere per ogni questione riflettente la non corrispondenza dei dati catastali alla realtà; esso però si applicherebbe solo nelle zone dove sono in vigore i vecchi catasti, mentre per le zone dove vige il nuovo catasto l'espropriazione dovrebbe tenere conto di tutti i dati comunque esistenti e comprovanti la consistenza in superficie e reddito al 15 novembre 1949.

La nuova ordinanza del Tribunale di Taranto é stata debitamente notificata alle parti, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1959, n. 164.

La difesa della Mirabella, con deduzioni e memoria del 27 luglio 1959 e del 21 gennaio 1960, ribadisce ampiamente le tesi esposte avanti al Tribunale di Taranto e nel precedente giudizio avanti a questa Corte. Rileva che era stata essa Mirabella a chiedere in data 22 giugno 1959 all'Ufficio tecnico erariale una verificazione straordinaria limitatamente alle particelle nn. 15, 20, 14, 27, del foglio 29 della sua proprietà rustica, le quali erano accatasta te come vigneto di prima classe, con imponibile totale di L. 86.816,13; e che tale Ufficio eseguì la verificazione e; con nota n. 24 del 15 marzo 1950,. variò quelle particelle registrandole nella seconda classe e riducondotte l'imponibile totale a L. 61.685,14, fissando la decorrenza della variazione al 1 gennaio 1949;" e che in conseguenza di tale variazione in diminuzione, l'imponibile totale della sua proprietà risultava di L. 101.050,41 e, al netto delle superfici boschive, di L.96.332,33; e che quindi detta sua proprietà non era soggetta a scorporo. In riguardo al fatto che con la stessa nota n. 24 del 15 marzo 1950 l'Ufficio tecnico erariale aveva eseguito contemporaneamente la variazione in aumento di altre cinque particelle che aveva verificato nella medesima occasione, e cioè le particelle 5 - 6 - 19 - 22 e 57 dello stesso foglio, e che in base a questa seconda variazione l'imponibile totale della proprietà ascendeva a L. 118.117,22 e, al netto dei boschi, a lire 113.399,80 - per il che secondò l'Ente di riforma si poteva procedere a scorporo -; la difesa della Mirabella osserva che della suddetta variazione in aumento non si doveva tenere conto, giacché essa variazione aveva efficacia dal 1 gennaio 1950, cioè dopo la data del 15 novembre 1949 segnata come data ultima invalicabile dell'art. 4 della legge stralcio.

La consistenza della proprietà Mirabella alla data del 15 novembre 1949, sarebbe quindi quella derivante dalla variazione in diminuzione suaccennata; per il che costituzionalmente illegittimi sono i due decreti di espropriazione che hanno tenuto conto anche della variazione in aumento decorrente dal 1 gennaio 1950.

L'Ente di riforma, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, si é costituito nel presente giudizio depositando in data 29 giugno 1959 le sue deduzioni alle quali ha fatto seguire una memoria del 20 gennaio 1960. L'Avvocatura dello Stato sostiene che l'art. 4 della legge n. 84 ha fissato il principio che "non la reale situazione di fatto alla data in parola (15 novembre 1949) doveva porsi a base dei calcoli per determinare la quota di scorporo, sebbene la proprietà terriera privata come risultava stabilizzata attraverso le risultanze catastali di tale data". Nelle zone del tipo di quella di cui si discute, l'art. 6 della legge non ammette alcun ricorso, per la determinazione della qualità e classe dei terreni ai fini di stabilire la quota di scorporo, contro le risultanze del catasto; cosicché le eventuali variazioni previste dal regolamento approvato con D.L. 8 dicembre 1948, n. 2153, andrebbero considerate soltanto se già acquisite agli atti catastali alla data del 15 novembre 1949.

Ritenendo che le variazioni di reddito, sia in diminuzione che in aumento, si riferivano ad una situazione di fatto anteriore al 15 novembre 1949, l'Avvocatura dello Stato fa presente che la quota di proprietà soggetta ad espropriazione venne determinata in base al reddito che risultava dopo entrambe le variazioni. E poiché essa quota, così calcolata, era inferiore a quella che si sarebbe ricavata senza tener conto delle variazioni suddette, assume che la domanda della Mirabella avrebbe dovuto essere respinta "in limine" dal Tribunale di Taranto per carenza di interesse. L'Avvocatura dello Stato rileva poi che la diversità di date fissata dall'Ufficio tecnico erariale in riferimento alle variazioni in diminuzione ed in aumento non interessa la situazione obiettiva della estensione, classe e qualità delle singole particelle, ma ha fini meramente fiscali, in quanto attiene all'applicazione di una norma tributaria. Le variazioni concernerebbero esclusivamente il profilo di accertamento tributario che é proprio del catasto, e non la consistenza dei terreni.

Infine, sostiene l'Avvocatura dello Stato, anche se l'Ente di riforma avesse dovuto riferirsi non ai dati catastali del 15 novembre 1949, ma alla reale situazione di fatto della proprietà Mirabella, le conseguenze giuridiche non muterebbero; perché, considerato che la variazione in aumento corrisponde ad una trasformazione di cultura di molti ettari di bosco in vigneto, sarebbe assurdo supporre che tale trasformazione si sia potuta operare nel brevissimo spazio di tempo tra il 15 novembre 1949, data fissata dalla legge per il computo della consistenza ai fini dello scorporo, e il 1 gennaio 1950, data della decorrenza della variazione catastale fissata dall'Ufficio tecnico erariale. Conclude, pertanto, che la questione di legittimità costituzionale dei due decreti presidenziali in esame sia dichiarata infondata.

 

Considerato in diritto

 

La soluzione della questione della legittimità costituzionale dei due decreti del Presidente della Repubblica del 19 novembre 1952, n. 2308, e del 27 dicembre 1952, n. 3480, con i quali venne disposto l'esproprio di ettari 45.24,02 facenti parte della proprietà terriera della signora Mirabella Maria Consiglia, dipende dal valore che deve attribuirsi al provvedimento con cui l'Ufficio tecnico erariale dispose, con nota n. 24 del 15 marzo 1950, riguardo ai redditi dei terreni della signora Mirabella, delle variazioni in diminuzione da valere dal 1 gennaio 1949 e delle variazioni in aumento da valere dal 1 gennaio del 1950.

In particolare si tratta di stabilire se tali variazioni catastali siano, e fino a che punto, da considerare per stabilire, in base all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la consistenza dei terreni della Mirabella alla data del 15 novembre 1949.

Sui dati di fatto riferentisi agli accertamenti in diminuzione ed in aumentò eseguiti con l'unico provvedimento del 15 marzo 1950 dall'Ufficio tecnico erariale, alla relativa diversa data della loro entrata in vigore ed agli altri dati tecnici correlativi, non vi e alcuna questione tra le parti; le quali invece discordano per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, numero 841, e cioè in ordine al problema su quali basi debba fondarsi il calcolo del reddito della proprietà Mirabella ai fini di stabilire se e quanta parte di essa sia suscettibile di esproprio ai sensi del suddetto art. 4.

L'Avvocatura generale dello Stato sostiene pregiudizialmente, pur senza formulare espressamente alcuna eccezione di inammissibilità, la carenza di interesse della signora Mirabella a sollevare la questione di legittimità costituzionale dei due decreti presidenziali perché l'espropriazione avrebbe dovuto farsi sui dati catastali preesistenti alle variazioni disposte col provvedimento dell'Ufficio tecnico erariale del 15 marzo 1950, talché la Mirabella avrebbe dovuto subire un esproprio superiore a quello che effettivamente ha subito in base al computo dei dati catastali disposti con le variazioni suddette.

Ma, a prescindere dal rilievo che l'esame dell'interesse ad agire rientrava nella competenza del Tribunale di Taranto, che in effetti lo ha compiuto, é da osservare che la questione di legittimità costituzionale dei due decreti di esproprio va decisa con riferimento ai dati che i decreti stessi hanno concretamente tenuti presenti, e cioè i dati risultanti dalle variazioni in diminuzione ed in aumento eseguiti dall'Ufficio tecnico erariale con l'unico provvedimento del 15 marzo 1950.

L'Avvocatura generale dello Stato sostiene subordinatamente, passando al merito della questione, che per accertare la consistenza terriera della Mirabella a termine dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, bisognava (come fu fatto nel piano e nei due decreti di esproprio) porre a base dei calcoli entrambe le variazioni, sia in diminuzione sia in aumento, che erano state disposte con l'unico provvedimento del 15 marzo 1950 e che riguardavano modificazioni culturali evidentemente preesistenti alla data del 15 novembre 1949 fissata dal legislatore con l'art. 4 della legge n. 841 come termine di riferimento per la determinazione della consistenza catastale dei terreni assoggettabili ad esproprio.

Ma anche questa tesi appare alla Corte infondata.

L'art. 4 della legge n. 841 dispone che nei territori considerati dalla legge, la proprietà terriera deve essere presa in esame "nella sua consistenza al 15 novembre 1949".

Orbene, le variazioni in aumento del reddito riguardanti diverse particelle dei terreni della Mirabella furono disposte dall'Ufficio tecnico erariale nel marzo 1950 e con efficienza dal lo gennaio dello stesso anno, con efficacia cioè posteriore al 15 novembre 1949, data che dall'art. 4 della legge n. 841 é fissata come data di riferimento invalicabile agli effetti della determinazione della consistenza dei terreni soggetti ad esproprio.

Le variazioni in aumento suddette non potevano quindi essere prese in considerazione per stabilire quale fosse stata la consistenza dei terreni della Mirabella alla data del 15 novembre 1949.

Giustamente, invece, furono prese in considerazione le variazioni in diminuzione, sia pur deliberate dall'Ufficio tecnico erariale con lo stesso provvedimento del 15 marzo 1950, di altre particelle della proprietà Mirabella, perché la decorrenza di queste variazioni in diminuzione fu disposta con effetto dal 4° gennaio 1949, cioè prima della data invalicabile del 15 novembre dello stesso anno fissata dall'art. 4 della legge n. 841.

Né si dica che le variazioni in discussione hanno soltanto un effetto fiscale, giacché esse sono in realtà determinanti ai fini del classamento della proprietà terriera.

É opportuno aggiungere che le suddette variazioni in diminuzione furono stabilite in seguito ad una istanza di verificazione straordinaria dei dati catastali che la Mirabella aveva presentata prima del 15 novembre 1949, e precisamente il 22 giugno 1949.

Né vale richiamare la norma dell'ultimo capoverso dell'art. 6 della stessa legge n. 841, per sostenere che la Mirabella non avrebbe potuto ricorrere contro i dati catastali, perché tale norma riguarda i ricorsi contro i dati assunti dal piano di espropriazione e non le domande di revisione previste in via generale dal diritto comune, quale nel caso in esame l'istanza di revisione presentata dalla Mirabella il 22 giugno 1949, quando cioè non esisteva non solo alcun piano di espropriazione, ma nemmeno la stessa legge di scorporo che porta la data del 21 ottobre 1950.

In base alla norma dell'art. 4 della legge n. 841, il reddito globale della proprietà terriera della Mirabella al 15 novembre 1949 andava determinato tenendo conto delle suddette variazioni in diminuzione e non anche di quelle in aumento.

I due decreti presidenziali impugnati hanno preso a base per il computo del reddito della proprietà della Mirabella anche quelle variazioni in aumento, che, siccome si é detto avanti, non potevano considerarsi come dati per il classamento della proprietà al 15 novembre 1949, e pertanto sono viziati di illegittimità costituzionale per avere ecceduto dai limiti della delega, di cui all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 19 novembre 1952, n. 2308, e del 27 dicembre 1951, n. 3480, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto hanno posto a base del calcolo della proprietà le variazioni in aumento disposte dall'Ufficio tecnico erariale con provvedimento del 15 marzo 1950.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1960.

Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI     Giuseppe BRANCA.                                                                              

 

Depositata in Cancelleria il 4 aprile 1960.