Ordinanza n. 61 del 1959
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ORDINANZA N. 61

ANNO 1959

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, prima parte, della legge 9 agosto 1954, n. 748, promosso con ordinanza 13 aprile 1957 emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, nel procedimento su ricorso di Folie Cristiano ed altri contro il Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, iscritta al n. 94 del Registro ordinanze 1957 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 del 5 dicembre 1957.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1959 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

uditi l'avv. Massimo Severo Giannini per Folie Cristiano ed altri, e il sostituto avvocato generale dello Stato Dario Foligno per il Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige e per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che con l'ordinanza del 26 novembre 1958, volendo "acquisire elementi relativi all'applicazione data dagli organi amministrativi alla disposizione del D. t. C. p. S. 13 dicembre 1946, n. 569, concernente l'ammissione degli oriundi della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento al corso per il reclutamento dei segretari comunali", la Corte dispose il deposito degli atti relativi all'espletamento del detto corso ed alle conseguenti nomine;

che, mentre sono stati depositati il bando di concorso, i verbali della commissione di esame, la graduatoria di merito ed il decreto di nomina dei concorrenti, non sono stati depositati gli atti concernenti l'ammissione dei candidati al corso predetto;

che, in relazione allo scopo che chiaramente fu enunciato nella motivazione dell'ordinanza, gli atti non depositati sono quelli dai quali potrebbero trarsi gli elementi che la Corte ha ritenuto opportuno di acquisire;

che, pertanto, é necessario richiedere che l'ordinanza predetta abbia, entro breve termine, completa esecuzione;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

sospeso ogni giudizio sul merito della controversia;

invita la Presidenza del Consiglio dei Ministri a trasmettere a questa Corte entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza i seguenti atti:

1) atto di nomina della commissione da parte del Prefetto di Bolzano ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569;

2) i documenti presentati da ciascuno degli aspiranti al corso; e nel caso in cui non fossero più rintracciabili tali atti relativi a tutti gli aspiranti, i documenti relativi a quegli aspiranti che hanno conseguito la nomina; nonché i verbali delle operazioni della Commissione predetta.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1959.

Gaetano AZZARITI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI  - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.

 

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1959.