Sentenza n. 57 del 1959
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SENTENZA N. 57

ANNO 1959

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D. P. R. 25 luglio 1950, n. 516, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1958 dal Tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Mattace Rosario, l'Opera per la valorizzazione della Sila, la Società Sciovie industrie e lavori agricoli (S.I. L. A.) e Nicolis di Robilant Gabriella, iscritta al n. 38 del Registro ordinanze 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 288 del 29 novembre 1958.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 28 ottobre 1959 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;

uditi l'avv. Rodolfo Grimaldi, per il Mattace, e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'Opera per la valorizzazione della Sila.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso del giudizio civile davanti al Tribunale di Cosenza tra Rosario Mattace e l'Opera valorizzazione della Sila, il Tribunale, accogliendo l'eccezione di legittimità costituzionale del D. P. R. 25 luglio 1950, n. 516, sollevata dall'attore, con ordinanza del 29 ottobre 1956 sospese il giudizio e trasmise gli atti a questa Corte.

Il giudizio di legittimità, discusso nella pubblica udienza del 28 marzo 1957, si concluse con una ordinanza del 16 maggio dello stesso anno, n. 77, che rimise gli atti al Tribunale di Cosenza, alla quale si intende fatto in questa esposizione costante riferimento. Ritenne allora la Corte che la rilevanza della questione di legittimità costituzionale non appariva sufficientemente dimostrata nella ordinanza di rinvio dato che si sarebbero dovuti risolvere preliminarmente i punti relativi alla natura e agli effetti dell'errore in cui sarebbe incorso l'attore, alla certezza e validità delle note di trascrizione degli atti di compravendita Barracco-Mattace e Barracco S. I. L. A. e, infine, al valore, nel caso, dei dati catastali. In conseguenza di ciò il Tribunale, con ordinanza 28 maggio - 28 luglio 1958, premesso che con sentenza non definitiva di pari data aveva risolto i punti della causa che la Corte aveva indicati come pregiudiziali al giudizio di rilevanza, ha riproposto a questa Corte la questione di legittimità del D. P. R. 25 luglio 1950, n. 516, così come prospettata dalla parte, e cioè sotto il profilo che il citato decreto sarebbe stato "emesso fuori dei limiti fissati dalla delega legislativa contenuta nella legge 12 maggio 1950, n. 230".

Il Tribunale ha ritenuto anche che la questione non fosse manifestamente infondata, dato che parrebbe, diversamente dalla tesi sostenuta dalla difesa dell'O. V. S., che il ricorso di cui all'art. 4 della citata legge 12 maggio 1950, n. 230, riconosca una facoltà, ma non imponga un obbligo, sicché il non averlo esperito nei termini non comporterebbe la inammissibilità di ogni altro esperimento di difesa da parte del soggetto passivo della riforma e dato che é d'altra parte certo che nessun piano di espropriazione venne compilato dall'Opera né alcun decreto di espropriazione venne emanato dal Governo contro il Mattace.

L'ordinanza notificata alle parti e al Presidente del Consiglio il 17 ottobre 1958 e comunicata ai Presidenti delle due Camere lo stesso giorno, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1958, su disposizione del Presidente della Corte costituzionale.

2. - Nel giudizio si e costituita l'Opera valorizzazione della Sila, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri anch'esso rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato: le deduzioni per entrambi sono state depositate il 24 ottobre 1958. Sostiene l'Avvocatura dello Stato che "il Tribunale di Cosenza avrebbe sottoposto alla Corte costituzionale un quesito non formulato con la completezza che sarebbe desiderabile", dato che esso si ridurrebbe al punto se l'esperimento del ricorso per la rettifica dell'errore materiale giusta l'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, sia una facoltà ovvero un obbligo per la parte interessata e se il fatto di non aver esercitato la facoltà o adempiuto all'obbligo determini decadenza dal reclamo giurisdizionale. Il Tribunale viceversa avrebbe dovuto sottoporre al giudizio della Corte anche l'altro quesito se cioè sia applicabile alla espropriazione della riforma fondiaria l'art. 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, vale a dire se siano vincolanti oppure no per il Governo espropriante i dati catastali.

Ciò premesso, l'Avvocatura dello Stato sostiene che il carattere meramente indiziario, come essa dice, e non probatorio dei dati del catasto non esclude che lo Stato debba ricorrere a essi per individuare i titolari del diritto dominicale sul suolo nazionale quante volte ciò sia necessario per il raggiungimento dei suoi fini di pubblico generale interesse (imposizione tributaria, espropriazione per pubblica utilità) e nemmeno esclude che essi possano in determinati casi produrre "effetti di diritto materiale". Ora, se é vero che l'espropriazione per pubblica utilità ha carattere diverso da quella regolata dalla legge di riforma fondiaria, la diversità dei due istituti, secondo l'assunto dell'Avvocatura dello Stato, non sarebbe tale da impedire che valga anche per questa il principio che vale per la prima, della presunzione del diritto di proprietà fondato sui dati catastali.

Il carattere soggettivo della riforma fondiaria renderebbe anzi necessario il ricorso ai dati catastali per la determinazione della estensione della proprietà del soggetto passivo della riforma che altrimenti potrebbe essere abbandonata all'arbitrio dell'espropriante. Se differenza c'é tra i due istituti, soggiunge l'Avvocatura, essa non consisterebbe se non in questo che, laddove quella presunzione posta dalla legge di espropriazione per pubblica utilità é assoluta, l'altra, dell'espropriazione ai fini della riforma fondiaria, é relativa nel senso che ammette la prova contraria mediante il ricorso regolato dall'art. 4 della citata legge 12 maggio 1950, n. 230. La norma contenuta in tale articolo stabilisce infatti che l'interessato (e per tale dovrebbe intendersi chiunque possa avere interesse alla esattezza dei piani di esproprio) può chiedere all'Ente la "rettifica di eventuali errori materiali" (e anche qui per errore materiale deve intendersi ogni sorta di errore) entro 25 giorni dalla pubblicazione dei piani. Che codesto termine assegnato alla proposizione del ricorso sia perentorio e che il decorso renda inammissibile ogni altro esperimento di difesa discenderebbe da un lato dalla natura stessa e dai fini della pubblicità del piano e dall'altro proprio dal fatto che la riforma fondiaria si esaurisce in un unico procedimento che non può essere ripetuto e che impedisce di emanare in forma corretta un nuovo decreto di esproprio.

3. - Il Mattace ha depositato in cancelleria l'8 di ottobre una memoria nella quale, oltre a ribadire la sua tesi della illegittimità costituzionale del decreto delegato, afferma, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte, che nessuna efficacia sul presente giudizio può spiegare il fatto che contro la sentenza non definitiva del Tribunale di Cosenza sia stato proposto appello tuttora pendente davanti alla Corte d'appello di Catanzaro, dato che la pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale, indipendente com'é dallo svolgimento del giudizio principale, non può essere sospesa per il fatto che il rapporto controverso che condiziona il giudizio di rilevanza non sia stato ancora deciso con sentenza passata in giudicato.

Anche con richiami alla giurisprudenza di questa Corte il Mattace respinge poi la tesi della legittimità di un procedimento di espropriazione nei confronti di beni intestati nel catasto al soggetto passivo dello scorporo, anche quando questo non ne sia proprietario e l'altra della decadenza di ogni azione di chi non abbia proposto ricorso contro il piano di espropriazione ai sensi e nei termini dell'art. 4 della legge n. 230.

4. - All'udienza del 28 ottobre 1959 le difese delle due parti hanno riaffermato le rispettive tesi e insistito nelle prese conclusioni.

 

Considerato in diritto

 

1. - L'Avvocatura dello Stato lamenta in primo luogo che il Tribunale di Cosenza, proponendo alla Corte la risoluzione del solo punto "se la mancata rettifica degli errori materiali a norma dell'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, sia una facoltà, ovvero un obbligo, e se, per derivazione, il mancato esercizio della facoltà, od obbligo che sia, determini una decadenza dal reclamo giurisdizionale per errore nei dati catastali", avrebbe formulato incompletamente la questione di legittimità costituzionale; e, ch'é più, decidendo esso sull'altro punto della "vincolatività " dei dati catastali "ai fini dell'identificazione dei beni oggetto d'espropriazione per riforma fondiaria" avrebbe risolto "un aspetto del problema" di competenza della Corte costituzionale.

Per quanto questa censura non sia stata dedotta nella forma di un'eccezione di improponibilità, giova egualmente notare che si tratta di una censura insieme irrilevante e infondata. É da osservare, infatti, che essa é mossa non già alla questione di legittimità costituzionale (e al modo in cui essa é stata proposta dal Tribunale di Cosenza), ma piuttosto, come del resto si ricava dall'ordinanza di rinvio, al giudizio di rilevanza del giudice di merito e ai motivi che lo sorreggono.

Senonché, com'é nella legge e come é stato costantemente affermato da questa Corte, il giudizio di rilevanza é di competenza del giudice di merito e può essere sottoposto ad esame in questa sede soltanto nel caso in cui esso manchi di motivazione o ne esibisca una insufficiente e contraddittoria.

Ora nel presente giudizio la rilevanza della questione di legittimità costituzionale é più che dimostrata, risultando da una sentenza non definitiva richiamata nell'ordinanza di rinvio, nella quale il Tribunale di Cosenza ha accertato che i terreni corrispondenti alle particelle 1 del fol. 36 e 2 del foglio 29 del catasto di Cutro, ricomprese nell'espropriazione decretata ai danni della S. p. a. Sciovie industrie e lavori agricoli (S.I.L.A.), sono di proprietà di Rosario Mattace, e ha risolto in pari tempo le questioni che in relazione a questo punto erano state sollevate, ma non definite nella prima fase del giudizio di merito. E tanto basterebbe per dimostrare l'infondatezza della tesi dell'Avvocatura dello Stato. Ma va anche osservato che, se é vero che il Tribunale nella ricordata sentenza non definitiva ha pronunziato sulla questione del valore che nel nostro ordinamento deve essere riconosciuto ai dati catastali, quali mezzo di prova del diritto di proprietà, se é anche vero che il Tribunale ha pronunziato sul punto se le leggi di riforma fondiaria abbiano oppure no modificato a questo riguardo il diritto comune, é vero altresì che, rimettendo alla Corte l'esame della fondatezza della tesi dell'Avvocatura dello Stato secondo la quale il ricorso previsto dall'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (c. d. legge Sila), é il solo mezzo esperibile contro la formulazione di piani di espropriazione che contengano beni di terzi, intestati nel catasto al soggetto passivo del provvedimento di espropriazione, ha implicitamente rimesso anche l'esame del punto che l'Avvocatura dello Stato definisce della "vincolatività" dei dati catastali ai fini dell'identificazione dei beni assoggettabili ad espropriazione per la riforma fondiaria.

2. - Ora, contro queste due tesi dell'Avvocatura dello Stato la Corte ha già avuto occasione di pronunziarsi (cfr. sent. n. 10 del 3 marzo 1959), né ritiene di dover discostarsi dalle precedenti decisioni. La Corte é d'opinione che i dati catastali, conformemente del resto alla loro efficacia giuridica nel nostro ordinamento, nel quale essi non sono decisivi per la determinazione del diritto di proprietà, non possono essere considerati vincolanti nel procedimento di espropriazione per la riforma fondiaria. Il richiamo che l'Avvocatura fa della norma contenuta nell'art. 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, - a parte i dubbi che suscita l'interpretazione che essa ne sostiene e che non occorre qui rilevare e risolvere -, non é pertinente. La espropriazione prevista dalle leggi di riforma fondiaria non mira già a trasferire da un soggetto a un altro un determinato bene, ma invece, a sottrarre parte del patrimonio a un soggetto che si trovi nelle condizioni previste dalle leggi di riforma: sia proprietario, come nel caso della legge 12 maggio 1950, n. 230, di oltre trecento ettari di terra. Non é dunque indifferente, com'é nel caso di espropriazione per pubblica utilità, che si proceda contro chi sia soltanto apparentemente proprietario di un bene. Né vale contro questa interpretazione della legge 11 motivo addotto ancora una volta dall'Avvocatura dello Stato e già respinto dalla Corte (cfr. sent. n. 72 del 15 maggio 1957) della brevità dei termini assegnati dalla legge agli Enti di riforma e al Governo per compilare i piani ed emanare il decreto di espropriazione, giacché occorre appena rilevare che da codesta brevità non può trarsi, mancando ogni altra espressa disposizione, la conseguenza che sia possibile travolgere nell'espropriazione beni che non siano di proprietà del soggetto passivo della riforma. Di conseguenza il ricorso che ai sensi dell'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, può essere proposto nel termine di 25 giorni contro i piani di espropriazione non può sostituire ogni altro mezzo che l'ordinamento prevede per la tutela dei diritti soggettivi; e il non proporlo nei termini fissati non può importare se non la decadenza dal diritto di esperire quel mezzo di tutela, previsto per fini limitati e nell'ambito del procedimento di espropriazione.

Da tutto quanto precede discende necessariamente la illegittimità parziale del D. P. R. 25 luglio 1950, n. 516, illegittimità che, per altro, procede non già, come sostiene il difensore del Mattace, dal fatto che si sia agito contro il Mattace senza l'osservanza delle forme richieste dalla legge (compilazione dei piani di espropriazione, emanazione del decreto presidenziale), ma bensì dal fatto che nel decreto di espropriazione della S.p.a. Sciovie industrie e lavori agricoli (S. I. L. A.) sono stati compresi beni che a questa società non appartengono.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale del D. P. R. 25 luglio 1950, n. 516, in relazione agli articoli 2 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, in quanto ha compreso nell'espropriazione beni non di proprietà della S. p. a. Sciovie industrie e lavori agricoli (S.I. L. A.).

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1959.

Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI  - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.

 

Depositata in cancelleria il 21 novembre 1959.