Sentenza n. 49 del 1959
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SENTENZA N. 49

ANNO 1959

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 652, parte prima, del Codice penale in riferimento all'art. 13, parte prima, della Costituzione, promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1958 dal Pretore di Bibbiena nel procedimento penale a carico di Ciabatti Gaetano, iscritta al n. 43 del Registro ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 312 del 27 dicembre 1958.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 17 giugno 1959 la relazione del Giudice Ernesto Battaglini;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Con rapporto del 3 maggio 1958 i Carabinieri di Serravalle di Bibbiena denunciavano Ciabatti Gaetano per il reato contravvenzionale preveduto dall'art. 652, parte prima, del Cod. pen., in quanto egli, il 1 maggio dello stesso anno, si sarebbe rifiutato di collaborare allo spegnimento di un incendio sviluppatosi in un bosco situato in Partina di Bibbiena.

Il Pretore di Bibbiena, con decreto penale del 14 giugno 1958, condannava il Ciabatti alla pena dell'ammenda per lire 8.000. L'imputato proponeva, nei termini di rito, opposizione contro il decreto; e nel dibattimento (che aveva luogo il 18 novembre 1958), pur non negando la materialità del fatto, sollevava alcune eccezioni sulla qualifica giuridica del fatto stesso e, fra l'altro, faceva istanza che gli atti venissero trasmessi alla Corte costituzionale per decidere sulla legittimità dell'art. 652, parte prima, Cod. pen., che gli era stato contestato, in riferimento all'art. 13, parte prima, della Costituzione.

Il Pretore, con ordinanza in pari data, riteneva rilevante la questione di legittimità costituzionale proposta dall'imputato e ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte per il relativo giudizio, sospendendo, nel frattempo, il dibattimento.

L'ordinanza veniva comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato in data 27 novembre 1958 e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 dicembre dello stesso anno, nonché pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 312 del 27 dicembre 1958.

Si costituiva dinanzi a questa Corte la sola Presidenza del Consiglio in data 21 dicembre 1958; e l'Avvocatura generale dello Stato, con memoria di pari data, concludeva chiedendo che venisse dichiarata manifestamente infondata la proposta questione di legittimità.

 

Considerato in diritto

 

Priva di ogni fondamento é la questione di legittimità costituzionale proposta nell'ordinanza del Pretore di Bibbiena.

Basta por mente al fatto che l'art. 652, parte prima, del Cod. pen. prevede come contravvenzione e sancisce con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda la infrazione di un obbligo di solidarietà sociale e precisamente dell'obbligo di prestazione consistente nel collaborare, in determinate situazioni di pericolo, all'opera di difesa, di aiuto e di soccorso; mentre l'art. 13 della Costituzione (che si pretenderebbe contrastante con la disposizione testé ricordata) ha ben diverso oggetto, la tutela cioè della libertà personale contro ogni forma di costrizione o limitazione fisica compiuta senza l'intervento dell'autorità giudiziaria: concerne, insomma, le guarentigie supreme dell'habeas corpus che sono una delle pietre angolari della convivenza civile in un regime democratico.

Nessuna interferenza é pertanto possibile fra la norma costituzionale e la menzionata disposizione del Codice penale; e la questione proposta deve essere dichiarata infondata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione, proposta dall'ordinanza 18 novembre 1958 del Pretore di Bibbiena, sulla legittimità costituzionale dell'art. 652, parte prima, del Codice penale in riferimento all'art. 13, parte prima, della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1959.

Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI  - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI.

 

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1959.