Sentenza n. 46 del 1958
 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 46

ANNO 1958

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 333 del Cod. pen., promosso con ordinanza 21 novembre 1956 del Pretore di Napoli emessa nel procedimento penale a carico di Iorio Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 del 30 gennaio 1957 ed iscritta al n. 1 del Registro ordinanze 1957.

Udita nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1958 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli.

 

Ritenuto in fatto

 

Davanti al Pretore di Napoli fu tratto a giudizio Iorio Giuseppe, manovratore delle tramvie provinciali, per rispondere del delitto previsto dall'art. 333 del Cod. pen., per avere, in occasione di uno sciopero di protesta del personale a causa del mancato accoglimento di alcune richieste, abbandonato la motrice su cui prestava servizio.

All'udienza del 21 novembre 1956 la difesa dello Iorio eccepì che l'art. 333 del Cod. pen. é in contrasto con l'art. 40 della Costituzione, il quale sancisce il diritto di sciopero; e chiese il rinvio degli atti alla Corte costituzionale. Il Pretore, ritenendo la istanza non manifestamente infondata, "in quanto il disposto dell'art. 40 della Costituzione ha sancito il diritto di sciopero, nell'ambito della legge, creando così un contrasto sopravvenuto ed attuale con l'art. 333 Cod. pen.", ordinò la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti a questa Corte.

L'ordinanza, regolarmente comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato e notificata al Presidente del Consiglio, fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1957, n. 27. Il Presidente della Corte, con decreto 22 gennaio 1958, fissava per la decisione della questione la camera di consiglio dell'11 marzo 1958. Successivamente veniva disposto che la causa fosse portata alla pubblica udienza. Non si sono costituiti né la difesa dello Iorio, né l'Avvocatura generale dello Stato.

 

Considerato in diritto

 

L'art. 40 della Costituzione stabilisce che il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. É sorta però questione in dottrina e giurisprudenza se, anche indipendentemente da tali norme, che finora il legislatore non ha creduto di emanare, limiti al diritto di sciopero non siano da riconoscersi già sussistenti nel vigente ordinamento, in relazione a preminenti interessi della organizzazione sociale e giuridica, che non potrebbero essere subordinati a un incondizionato e illimitato esercizio dello sciopero.

In tale questione questa Corte non ha ragione di intervenire, perché, a parte la sua natura, il risolverla non é indispensabile ai fini della decisione attuale. Infatti la questione di legittimità costituzionale dell'art. 333 del Cod. pen. si risolve essenzialmente col prendere in esame i limiti della figura di reato in esso prevista. La norma prevede genericamente l'abbandono dell'ufficio, servizio o lavoro al fine di turbarne la continuità e la regolarità; ma un tale abbandono può, in concreto, verificarsi anche per ragioni diverse dallo sciopero. Trattasi pertanto non di questione di legittimità costituzionale dell'art. 333, bensì di questione di pura interpretazione di tale norma, nel senso che essa non può trovare applicazione allorché l'abbandono dell'ufficio, servizio o lavoro costituisca semplice partecipazione ad uno sciopero, se e in quanto questo possa essere considerato legittimo.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione, proposta dall'ordinanza 21 novembre 1956 del Pretore di Napoli, nel procedimento penale a carico di Iorio Giuseppe, sulla legittimità costituzionale dell'art. 333 del Cod. pen., in riferimento all'art. 40 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1958.

 

Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -  Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA

 

Depositata in cancelleria il 2 luglio 1958.