SENTENZA
N. 12
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA,
Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO
GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI
AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso dal
Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 20 marzo 1956,
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 21 successivo ed
iscritto al n. 45 del Registro ricorsi 1956, per conflitto di attribuzione
sorto a seguito del decreto dell'Assessore per le finanze della Regione
siciliana 15 giugno 1953, che nominava i componenti effettivi e supplenti della
sezione speciale per le imposte sui profitti di regime e di contingenza presso
Udita nell'udienza pubblica del
31 ottobre 1956 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi
il
sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi per il ricorrente e
l'avv. Pietro Virga per
Ritenuto in fatto
Con
circolare del 7 ottobre
Con
successivo decreto del 15 giugno 1953 lo stesso Assessore nominava i componenti
effettivi e supplenti della Sezione speciale per le imposte sui profitti di
regime e di contingenza presso
Contro
questi provvedimenti, con ricorso notificato il 20 marzo 1956, depositato il
giorno successivo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, col patrocinio
dell'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso a questa Corte per
conflitto di attribuzione tra lo Stato e
Nell'illustrare
i motivi del ricorso la difesa dello Stato ha osservato che la materia del
contenzioso tributario non é ricompresa tra quelle per le quali l'art. 20 dello
Statuto speciale riconosce una competenza propria agli organi regionali; che il
potere di emanare gli atti di cui trattasi non potrebbe nemmeno trovar
fondamento nella seconda parte del 1 comma dell'art. 20 citato, che pure
prevede l'esercizio di attività amministrativa statale ad opera del Presidente
e degli Assessori regionali. L'art. 20, infatti, in questa sua seconda parte,
non sarebbe operante nella materia in questione e, in ogni modo, nessuna
direttiva era stata impartita dal Governo così come previsto nella norma
richiamata.
Con
atto depositato il 9 aprile 1956, si é costituito in giudizio il Presidente
della Regione siciliana col patrocinio degli avvocati Pietro Bodda, Giuseppe
Chiarelli, Pietro Virga e Giuseppe Guarino.
In
via pregiudiziale la difesa della Regione ha sollevato l'eccezione di
irricevibilità del ricorso per riflesso che il conflitto non sarebbe stato
elevato tempestivamente nei confronti del soggetto direttamente interessato e,
per di più, perché il ricorso stesso riguarderebbe un atto meramente interno
quale la circolare amministrativa.
Sul
merito ha opposto che
La
difesa della Regione conclude, pertanto, chiedendo che
L'Avvocatura
dello Stato ha poi depositato in cancelleria, il 5 ottobre corrente, una
memoria con la quale, dopo di essersi soffermata sulle eccezioni di
inammissibilità sollevate dalla difesa della Regione, insiste sul punto che é
da escludere che
Anche
la difesa della Regione ha depositato, dal suo canto, una memoria difensiva, il
18 ottobre corrente. In essa sono esaminate le varie questioni che vengono in
discussione e, in particolare, quelle sulla potestà tributaria della Regione
siciliana e sulla relativa competenza amministrativa in tale settore.
Considerato in diritto
Manifestamente
infondata si appalesa la eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata
dalla difesa della Regione sotto il duplice profilo che il ricorso non sarebbe
stato tempestivamente notificato e che il conflitto di attribuzione non sarebbe
proposto nei confronti del soggetto direttamente interessato (Assessore per le
finanze).
Sul
primo punto é da rilevare che il ricorso é stato notificato il 20 marzo 1956,
entro, cioè, il termine di rito di sessanta giorni, che nel caso in esame,
trattandosi di impugnativa di atti anteriori alla formazione della Corte
costituzionale, decorrono dalla data del decreto del Presidente della
Repubblica (21 gennaio 1956) che fissava la convocazione della Corte per la
prima adunanza (disposizione 2 transitoria della legge 11 marzo 1953, n.
Sul
secondo punto é da rilevare, poi, che il ricorso medesimo risulta notificato al
Presidente della Regione siciliana, che - come é stato precisato con la sentenza di questa
Corte del 17 gennaio 1957, n. 9, con argomentazioni che non é il caso di
qui ripetere - l'organo regionale esclusivamente legittimato a stare in
giudizio per il regolamento di competenza in caso di denuncia di conflitto di
attribuzione fra Stato e Regione.
Dal
pari infondata é la eccezione di inammissibilità del ricorso, ancora proposta
dalla difesa della Regione, sotto il riflesso che il conflitto sarebbe stato
elevato in rapporto ad atti - quale la lettera - circolare dell'Assessorato per
le finanze n. 48155 del 7 ottobre 1952 sulla nomina dei componenti delle
Commissioni tributarie - che avrebbe natura meramente interna. A parte il
rilievo che, come questa Corte ha statuito con la sua pronuncia n. 11 del
18 gennaio 1957, qualunque atto, in qualsiasi modo posto in essere, con o
senza elementi rigorosamente formali, che però contenga una chiara
manifestazione di volontà dell'organo regionale in ordine all'affermazione di
una propria competenza in un determinato settore, può ben sorreggere la
proposizione del conflitto di attribuzione da parte dello Stato - e di altra
Regione - che ritenga invasa, con l'emanazione di quel atto, la propria sfera
di competenza, nel caso in esame la assunta natura interna dell'atto é da
escludere, sia perché la lettera - circolare fu indirizzata a soggetti estranei
all'organizzazione amministrativa dell'Assessorato per le finanze (risulta
infatti indirizzata alle Intendenze di finanza e alle Prefetture della
Sicilia), sia perché la medesima e soprattutto il successivo decreto 15 giugno
1953 dell'Assessore, col quale venivano nominati il presidente, i membri
effettivi e quelli supplenti della Sezione speciale per le imposte sui profitti
di regime presso
Ciò
posto, ritiene
Se
tale é la natura delle Commissioni tributarie consegue che, essendo anche
pacificamente ammesso il principio che tutto ciò che attiene alla istituzione,
alla organizzazione e al funzionamento di organi giurisdizionali ordinari o
speciali, rientra nella competenza esclusiva dello Stato - principio questo,
costituzionale, che deriva da lunga tradizione, ora consacrato nell'art. 101 e
segg. della Costituzione -, non poteva
Né
vale sottolineare - come sembra abbia inteso fare la difesa della Regione - la
natura semplicemente amministrativa dell'atto di nomina dei membri delle
Commissioni tributarie. Non é da negare, infatti, tale natura, ma qui si tratta
di affermare la competenza dello Stato a porre in essere quella nomina,
competenza che allo Stato appartiene per quanto innanzi si é rilevato,
partecipando ogni giudice - sia della magistratura ordinaria, sia pure non in
veste togata, quale membro di giurisdizioni speciali, una volta che egli viene
investito di funzioni giurisdizionali - ad una delle massime funzioni sovrane
dello Stato, qual é l'amministrazione della giustizia, in tutti i gradi e i
rami in cui si diparte.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando
sul confitto di attribuzione fra lo Stato e
respinge
le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità proposte dalla difesa della
Regione;
dichiara
la competenza dello Stato per la nomina dei componenti le Commissioni
tributarie e annulla il decreto dell'Assessore per le finanze della Regione
siciliana 15 giugno 1953 e la circolare dello stesso Assessore del 7 ottobre
1952.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 18 gennaio 1957.
Enrico
DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER -
Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA
Depositata
in cancelleria il 26 gennaio 1957.