Sentenza n. 10 del 1956

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SENTENZA N. 10

ANNO 1956

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente

Dott. Gaetano AZZARITI

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Mario BRACCI

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 163 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, promosso con l'ordinanza 26 gennaio 1956 del Pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Vittori Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 3 marzo 1956, n. 53 ed iscritta al n. 55 Registro ordinanze 1956:

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udita nell'udienza pubblica del 16 maggio 1956 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

Udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaele Bronzini.

 

Ritenuto in fatto

 

 

Il giorno 3 gennaio 1956, il Commissario di p.s. di Carrara ordinava a Vittori Giuseppe di rientrare a Segni, suo comune di residenza, e di presentarsi al Sindaco entro il successivo giorno 6.

Il Vittori veniva all'uopo munito di foglio di via obbligatorio; ma egli non si presentava al Sindaco di Segni entro il termine prefissatogli e il giorno 16 gennaio 1956, sorpreso in Livorno, veniva arrestato e denunciato per contravvenzione all'ordine di rimpatrio.

Il 26 gennaio 1956, nel dibattimento davanti al Pretore di Livorno al Vittori fu contestata la contravvenzione all'art. 163 ultimo comma delle leggi di p.s.

La difesa sollevò l'eccezione di illegittimità costituzionale del predetto art. 163 in relazione all'art. 16 della Costituzione, e il Pretore, ritenuta pregiudiziale e non manifestamente infondata tale eccezione, con ordinanza pronunciata in udienza sospese il giudizio e dispose la rimessione degli atti a questa Corte.

Il Vittori non si costituiva.

Intervenne invece regolarmente la Presidenza del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale presentò e illustrò oralmente le proprie deduzioni.

L'Avvocatura, in via pregiudiziale, eccepì la incompetenza della Corte a giudicare sulle questioni di legittimità costituzionale relative alle leggi anteriori all'entrata in vigore della Costituzione; nel merito, concluse respingersi l'eccezione di incostituzionalità della norma impugnata.  

Considerato in diritto

1) Sull'eccezione pregiudiziale questa Corte, con la sentenza n. 1 5 giugno 1956, ha dichiarato la propria competenza a giudicare le questioni di legittimità costituzionale relative alle leggi ed agli atti aventi forza di legge anche se anteriori all'entrata in vigore della Costituzione. Pertanto la Corte, riaffermando i motivi addotti su tale punto nella sua precedente sentenza, giudica infondata l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato.

2) Nel merito, la Corte ritiene che si debba respingere l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 163 del Testo unico leggi di p.s.

Con sentenza n. 2, 14 giugno 1956, questa Corte ha dichiarato infondata, salvo in due punti relativi alle persone genericamente sospette e alla traduzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 legge di p.s., che contempla il rimpatrio con foglio di via obbligatorio. Ora, l'impugnato articolo 163 é intimamente collegato con l'art. 157, ma non nelle due parti di questo ultimo articolo, delle quali la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale.

Ad evitare equivoci, sarà bene soggiungere: é vero che l'art. 163 nel comma 3 prevede la traduzione, ma detto comma corrisponde fedelmente all'ultimo comma dell'art. 157 di cui la Corte ha escluso la illegittimità costituzionale, in quanto prevede la traduzione ma non come conseguenza di un provvedimento dell'Autorità di p.s., bensì come conseguenza di una sentenza dell'Autorità giudiziaria, anzi come conseguenza di una pena scontata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Respinta l'eccezione di incompetenza sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale nei riguardi dell'art. 163 T.U. leggi di p.s., sollevata con l'ordinanza, menzionata in epigrafe, del Pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Vittori Giuseppe.

 Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1956.

 

 Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI -  Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO.

 

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1956.