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(n. 01220/2010 reg.dec. / n. 06173/2009 reg.ric.)

ANNO 2010

 

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), ha pronunciato la presente

decisione

Sul ricorso numero di registro generale 6173 del 2009, proposto dal Comune di Merano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Manzi e Karl Zeller, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;

contro

I signori Massimiliano Tirelli e Albertina Paolazzi, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 349;

per l’ottemperanza alla sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 13431 del 2006, che ha annullato senza rinvio la decisione di questa Sezione n. 5820 del 2003, nonché per la correzione della sentenza n. 3666 del 2008, con cui questa Sezione ha accolto il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 389 del codice di procedura civile;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dei signori Massimiliano Tirelli e Albertina Paolazzi, depositato in data 18 settembre 2009;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 19 gennaio 2010 il Cons. Luigi Maruotti e uditi per le parti gli avvocati Manzi e Zeller per il Comune ricorrente e l'avvocato Sandulli per i controricorrenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

fatto e diritto

1. Con la sentenza n. 530 del 2000, questa Sezione ha accolto l’appello del dante causa degli odierni controricorrenti ed ha annullato gli atti emessi dal Comune di Merano per l’espropriazione per pubblica utilità di un suo complesso immobiliare.

Con la sentenza n. 450 del 2002 (resa ai sensi dell’art. 27, n. 4, del t.u. n.1024 del 1924), questa Sezione ha accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato ed ha ordinato al Comune di restituire gli immobili al proprietario.

Con la sentenza n. 5820 del 2003 (anch’essa resa quale giudice dell’ottemperanza), questa Sezione ha preso atto della emanazione di un provvedimento di acquisizione dell’immobile (disposta ai sensi dell’art.32 della legge provinciale di Bolzano n. 10 del 1991, come integrata dalla legge provinciale n. 19 del 2001) ed ha accolto la domanda del risarcimento dei danni da mancato godimento degli immobili, conseguenti alla loro occupazione e alla trasformazione senza titolo, condannando il Comune di Merano al pagamento di euro 1.408.378 (detratti euro 264.587,64, in precedenza già corrisposti dall’amministrazione).

In accoglimento del ricorso n. 25675 del 2004, con la sentenza n. 13431 del 2006 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno annullato senza rinvio la decisione n. 5820 del 2003 per difetto della giurisdizione amministrativa ed hanno condannato il resistente al pagamento di euro 21.400 per spese e onorari della fase di cassazione.

2. Col ricorso n. 9032 del 2006, proposto al Consiglio di Stato, il Comune di Merano:

- ha premesso di avere corrisposto all’interessato la somma di euro 1.231.746,59, in data 12 luglio 2004, in esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 5820 del 2003;

- ha chiesto, ai sensi dell’art. 389 del codice di procedura civile, la condanna dell’interessato alla restituzione in proprio favore della stessa somma, oltre gli interessi legali.

Questa Sezione, con la decisione n. 3366 del 2008, ha preso atto del disposto annullamento della decisione n. 5820 del 2003, ha richiamato la giurisprudenza civile sulla ammissibilità dell’azione di restituzione dell’indebito innanzi allo stesso giudice che ha emesso la sentenza annullata dalla Corte di Cassazione ed ha accolto il ricorso del Comune, disponendo – nel dispositivo – il “riconoscimento” del diritto del Comune di Merano “alla restituzione delle somme versate” e “alla corresponsione sulle stesse degli interessi legali dal giorno del pagamento”.

3. Col ricorso in esame n. 6173 del 2009 (proposto contro gli eredi dell’originario interessato), il Comune di Merano ha dedotto che il credito non è stato estinto ed ha chiesto che, se del caso mediante la correzione del dispositivo della precedente decisione n. 3366 del 2008, sia disposta la condanna dei debitori al pagamento della somma dovuta, con la conseguente possibilità di far valere il conseguente titolo esecutivo.

I controricorrenti si sono costituiti in giudizio, prendendo atto della domanda, di cui hanno chiesto il rigetto

4. Così riassunte le vicende che hanno preceduto il ricorso in esame, osserva la Sezione come non sia contestabile, in questa fase del giudizio, la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, per due concorrenti ragioni:

- la decisione n. 3366 del 2008, su cui si è formato il giudicato formale, ha ravvisato la propria ‘competenza funzionale’ ai sensi dell’art. 389 del codice di procedura civile (e, dunque, anche la propria giurisdizione) ‘sulla istanza di parte alle restituzioni’, quando la Corte di Cassazione abbia annullato senza rinvio una decisione del Consiglio di Stato;

- sia la decisione n. 5820 del 2003 che la decisione n. 3366 del 2008 sono state rese in sede di giudizio di ottemperanza (la prima in sede di esecuzione delle precedenti decisioni della Sezione, la seconda in ottemperanza al decisum della sentenza della Corte di Cassazione n. 13431 del 2006), sicché possono essere esercitati i poteri previsti dall’art. 27, n. 4, del testo unico n. 1024 del 1924.

5. Ciò posto, in questa fase del giudizio la Sezione deve fare applicazione dei principi sulla effettività della tutela giurisdizionale, desumibili dall’articolo 24 della Costituzione e dagli articoli

6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (divenuti direttamente applicabili nel sistema nazionale, a seguito della modifica dell’art. 6 del Trattato, disposta dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009).

Per la pacifica giurisprudenza della Corte di Strasburgo (CEDU, Sez. III, 28-9-2006, Prisyazhnikova c. Russia, § 23; CEDU, 15-2-2006, Androsov-Russia, § 51; CEDU, 27-12-2005, Iza c. Georgia, § 42; CEDU, Sez. II, 30-11-2005, Mykhaylenky c. Ucraina, § 51; CEDU, Sez. IV, 15-9-2004, Luntre c. Moldova, § 32), gli artt. 6 e 13 impongono agli Stati di prevedere una giustizia effettiva e non illusoria in base al principio ‘the domestic remedies must be effective’.

In base ad un principio applicabile già prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il giudice nazionale deve prevenire la violazione della Convenzione del 1950 (CEDU, 29-2-2006, Cherginets c. Ucraina, § 25) con la scelta della soluzione che la rispetti (CEDU, 20-12-2005, Trykhlib c. Ucraina, §§ 38 e 50).

Pertanto, in relazione all’azione prevista dall’art. 389 c.p.c., in sede interpretativa il giudice amministrativo deve adottare tutte le misure che diano effettiva tutela al ricorrente la cui pretesa risulti fondata.

La Sezione, tenuto conto della circostanza che il ricorso è stato proposto da una pubblica amministrazione nei confronti di soggetti privati e che può esercitare i più ampi poteri volti a dare effettiva tutela, ritiene che la pretesa del Comune ricorrente possa essere accolta con una sentenza di condanna, idonea a divenire un titolo per l’esecuzione forzata, ai sensi dell’art. 474 del codice di procedura civile.

Essendosi già formato il giudicato sulla sussistenza del diritto del Comune ricorrente con la medesima decisione n. 3366 del 2008, anche in ordine al quantum, la Sezione dunque condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento di euro 1.231.746,59, oltre agli interessi legali a decorrere dal 12 luglio 2004, sino al saldo.

La Sezione, conseguentemente, demanda alla Segreteria il rilascio di copia della presente sentenza in forma esecutiva, ai sensi dell’art. 475 del codice di procedura civile e dell’art. 153 delle disposizioni di attuazione del medesimo codice.

Considerate le vicende che hanno condotto alla proposizione dell’originario giudizio amministrativo, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie nei sensi indicati in motivazione il ricorso n. 6173 del 2009 e condanna i controricorrenti al pagamento di euro 1.231.746,59, oltre agli interessi legali a decorrere dal 12 luglio 2004, sino al saldo, in favore del Comune di Merano.

Dispone che la Segreteria, su istanza della parte, rilasci copia della presente sentenza in forma esecutiva, ai sensi dell’art. 475 del codice di procedura civile e dell’art. 153 delle disposizioni di attuazione del medesimo codice.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari della presente fase del giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori:

Luigi Cossu, Presidente

Luigi Maruotti, Consigliere, Estensore

Pier Luigi Lodi, Consigliere

Anna Leoni, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere