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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

23 novembre 2021 (*)

«Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Lotta contro il terrorismo – Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità – Congelamento dei capitali – Posizione comune 2001/931/PESC – Regolamento (CE) n. 2580/2001 – Mantenimento di un’organizzazione nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità coinvolti in atti terroristici – Motivazione individuale notificata all’organizzazione e contenuta in un documento distinto dall’atto contenente una motivazione a carattere generale – Autenticazione della motivazione individuale – Articolo 297, paragrafo 2, TFUE»

Nella causa C‑833/19 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 14 novembre 2019,

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da B. Driessen e S. Van Overmeire, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Hamas, con sede in Doha (Qatar), rappresentato da L. Glock, avocate,

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Prechal, E. Regan, S. Rodin e I. Jarukaitis, presidenti di sezione, T. von Danwitz (relatore), M. Safjan, F. Biltgen, P.G. Xuereb, N. Piçarra e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 giugno 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione il Consiglio dell’Unione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 settembre 2019, Hamas/Consiglio (T‑308/18; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2019:557), con la quale il Tribunale ha annullato:

–        la decisione (PESC) 2018/475 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2017/1426 (GU 2018, L 79, pag. 26);

–        il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 (GU 2018, L 79, pag. 7);

–        la decisione (PESC) 2018/1084 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/475 (GU 2018, L 194, pag. 144); e

–        il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 (GU 2018, L 194, pag. 23);

(in prosieguo, congiuntamente: gli «atti controversi»), nella parte in cui tali atti si riferiscono a Hamas, incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem.

 Contesto normativo

 Risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

2        Il 28 settembre 2001, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1373 (2001), che stabilisce strategie dirette a contrastare con ogni mezzo il terrorismo e, in particolare, il suo finanziamento. Il punto 1, lettera c), di tale risoluzione prevede, in particolare, che tutti gli Stati congelino senza indugio i capitali e le altre attività finanziarie o le risorse economiche delle persone che commettono o tentano di commettere atti terroristici, li facilitano o vi partecipano, delle entità appartenenti alle medesime persone o da esse controllate e delle persone ed entità che agiscono in nome o agli ordini di tali persone ed entità.

3        La risoluzione in questione non prevede alcun elenco di persone alle quali debbano essere applicate le misure summenzionate.

 Diritto dell’Unione

 Posizione comune 2001/931/PESC

4        Al fine di dare attuazione alla risoluzione 1373 (2001), il Consiglio ha adottato, il 27 dicembre 2001, la posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU 2001, L 344, pag. 93).

5        L’articolo 1 di tale posizione comune, ai suoi paragrafi 1, 4 e 6, così dispone:

«1.      La presente posizione comune si applica, in conformità delle disposizioni dei seguenti articoli, alle persone, gruppi ed entità, elencati nell’allegato, coinvolti in atti terroristici.

(...)

4.      L’elenco è redatto sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo da cui risulta che un’autorità competente ha preso una decisione nei confronti delle persone, gruppi ed entità interessati, si tratti dell’apertura di indagini o di azioni penali per un atto terroristico, il tentativo di commetterlo, la partecipazione a tale atto o la sua agevolazione, basate su prove o indizi seri e credibili, o si tratti di una condanna per tali fatti. Nell’elenco possono essere inclusi le persone, gruppi ed entità individuati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come collegati al terrorismo e contro i quali esso ha emesso sanzioni.

Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, per “autorità competente”, s’intende un’autorità giudiziaria o, se le autorità giudiziarie non hanno competenza nel settore di cui al presente paragrafo, un’equivalente autorità competente nel settore.

(...)

6.      I nomi delle persone ed entità riportati nell’elenco in allegato sono riesaminati regolarmente almeno una volta per semestre onde accertarsi che il loro mantenimento nell’elenco sia giustificato».

6        Il nome di «Hamas-Izz al-Din al-Qassem (ala terroristica di Hamas)» figurava nell’«[e]lenco delle persone, gruppi ed entità di cui all’articolo 1» della posizione comune 2001/931, allegato a quest’ultima.

 Regolamento (CE) n. 2580/2001

7        Per attuare, a livello comunitario, le misure descritte nella posizione comune 2001/931, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2580/2001, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU 2001, L 344, pag. 70). In particolare, l’articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento dispone che il Consiglio, deliberando all’unanimità, elabora, riesamina e modifica l’elenco di persone, gruppi o entità ai quali si applica detto regolamento in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 4, 5 e 6 della posizione comune 2001/931/PESC.

8        Lo stesso giorno, il Consiglio ha adottato la decisione n. 2001/927/CE, relativa all’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 (GU 2001, L 344, pag. 83), nel quale compariva, proprio come nell’elenco allegato alla posizione comune 2001/931, il nome di «Hamas-Izz al-Din al-Qassem».

9        Gli elenchi di persone, gruppi ed entità allegati alla posizione comune 2001/931 e alla decisione 2001/927 sono stati regolarmente aggiornati, conformemente all’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931 e all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001. Il nome di «Hamas-Izz al-Din al-Qassem», e successivamente «Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem)» (in prosieguo: «Hamas»), è rimasto iscritto negli elenchi allegati agli atti successivi.

 Regolamento interno del Consiglio

10      Il preambolo della decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU 2009, L 325, pag. 35), enuncia quanto segue:

«(1)      Il trattato di Lisbona apporta diverse modifiche al funzionamento del Consiglio e della sua presidenza, alla struttura del Consiglio, nonché alla tipologia degli atti giuridici dell’Unione e all’iter della procedura di adozione degli atti, distinguendo in particolare tra atti legislativi e atti non legislativi.

(2)      Occorre pertanto sostituire il regolamento interno adottato il 15 settembre 2006 con un regolamento interno che contenga le modifiche necessarie all’attuazione del trattato di Lisbona».

11      Rubricato «Procedura scritta normale e procedura di approvazione tacita», l’articolo 12, del regolamento interno del Consiglio, allegato a tale decisione, ai paragrafi 1 e 3 così prevede:

«1.      Gli atti del Consiglio relativi ad una questione urgente possono essere adottati mediante una votazione espressa per iscritto, qualora il Consiglio o il [Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper)] decidano all’unanimità di ricorrere a tale procedura. Il presidente può altresì, in circostanze particolari, proporre di ricorrere a tale procedura, in tal caso, la votazione per iscritto può aver luogo se tutti i membri del Consiglio accettano tale procedura.

(...)

3.      Il segretariato generale constata l’espletamento delle procedure scritte».

12      Ai sensi dell’articolo 15 del regolamento interno del Consiglio, rubricato «Firma degli atti»:

«In calce al testo degli atti adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio conformemente alla procedura legislativa ordinaria e degli atti adottati dal Consiglio è apposta la firma del presidente in carica al momento della loro adozione e quella del segretario generale. Il segretario generale può delegare il suo potere di firma a direttori generali del segretariato generale».

 Atti controversi

 Decisione 2018/475 e regolamento di esecuzione 2018/468

13      Il 21 marzo 2018 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/475 e il regolamento di esecuzione 2018/468. Il nome di Hamas è stato mantenuto negli elenchi allegati a tali atti.

14      I considerando da 2 a 6 della decisione 2018/475 sono formulati nel modo seguente:

«(2)      Il 4 agosto 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1426, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC (“elenco”).

(3)      Conformemente all’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC, è necessario riesaminare regolarmente i nomi delle persone, dei gruppi e delle entità riportati nell’elenco onde accertarsi che il loro mantenimento nell’elenco sia giustificato.

(4)      Nella presente decisione figura il risultato del riesame effettuato dal Consiglio riguardo alle persone, ai gruppi e alle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.

(5)      Il Consiglio ha verificato che le autorità competenti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC hanno adottato decisioni riguardo alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità che figurano nell’elenco per il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC. Il Consiglio ha concluso altresì che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche ivi previste.

(6)      È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco e abrogare la decisione (PESC) 2017/1426».

15      Per quanto riguarda i considerando da 1 a 6 del regolamento di esecuzione 2018/468, essi erano formulati nel modo seguente:

«(1)      Il 4 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 stabilendo un elenco aggiornato di persone, gruppi ed entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 (“elenco”).

(2)      Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, la motivazione del loro inserimento nell’elenco, ove praticamente possibile.

(3)      Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell’elenco di avere deciso di mantenerli nell’elenco stesso. Il Consiglio ha altresì informato le persone, i gruppi e le entità in questione della possibilità di presentare una richiesta volta a ottenere le motivazioni del Consiglio per il loro inserimento nell’elenco, laddove tale motivazione non fosse già stata loro comunicata.

(4)      Il Consiglio ha riesaminato l’elenco, come prescritto dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento [n. 2580/2001]. Nell’effettuare tale riesame il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni presentate dagli interessati e delle informazioni aggiornate ricevute dalle autorità nazionali competenti in merito allo status delle persone ed entità inserite nell’elenco a livello nazionale.

(5)      Il Consiglio ha verificato che le autorità competenti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC, hanno adottato decisioni riguardo alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità per il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC. Il Consiglio ha concluso altresì che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste nel regolamento [n. 2580/2001].

(6)      È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420».

16      La decisione 2018/475, il regolamento di esecuzione 2018/468 nonché la motivazione relativa a tali atti sono stati adottati dal Consiglio nell’ambito di una procedura scritta, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento interno di tale istituzione.

17      Con lettera del 22 marzo 2018 il Consiglio ha comunicato all’avvocato di Hamas la motivazione alla base del mantenimento di Hamas negli elenchi allegati alla decisione 2018/475 e al regolamento di esecuzione 2018/468.

18      Da tale motivazione risulta che, per mantenere Hamas in tali elenchi, il Consiglio si è basato, da un lato, su una decisione del Secretary of State for the Home Department (Ministro dell’Interno del Regno Unito), del 29 marzo 2001 (in prosieguo: la «decisione del Ministro dell’Interno del Regno Unito del 2001») e, dall’altro, su tre decisioni adottate dalle autorità degli Stati Uniti d’America il 23 gennaio 1995, l’8 ottobre 1997 e il 31 ottobre 2001 (in prosieguo: le «decisioni delle autorità degli Stati Uniti»). Nella parte principale della motivazione, il Consiglio ha indicato, dopo aver esaminato separatamente le informazioni contenute nelle suddette decisioni nazionali, che ciascuna di esse forniva motivi sufficienti per giustificare l’inclusione di Hamas in tali elenchi. A tal riguardo, esso ha precisato che le stesse decisioni nazionali costituivano decisioni di autorità competenti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931 e che esse erano ancora in vigore. Ha poi sottolineato che le ragioni che avevano giustificato l’iscrizione di Hamas nei medesimi elenchi restavano valide e che occorreva quindi mantenere il suo nome negli stessi.

19      La motivazione contiene inoltre un allegato A, riguardante la decisione del Ministro dell’interno del Regno Unito del 2001, e un allegato B, riguardante le decisioni delle autorità degli Stati Uniti. Ciascuno di tali allegati contiene una descrizione delle normative nazionali in forza delle quali erano state adottate le decisioni delle autorità nazionali, una presentazione delle definizioni delle nozioni di «terrorismo» contenute nelle medesime normative, una descrizione delle procedure di riesame delle suddette decisioni, una descrizione dei fatti sui quali si erano basate le suddette autorità e la constatazione che i medesimi fatti costituivano atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della posizione comune 2001/931.

 Decisione 2018/1084 e regolamento di esecuzione 2018/1071

20      Il 30 luglio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione 2018/1084 e il regolamento di esecuzione 2018/1071. Hamas è stato mantenuto negli elenchi allegati a tali atti.

21      La motivazione contenuta nei considerando da 2 a 6 della decisione 2018/1084 e nei considerando da 1 a 6 del regolamento di esecuzione 2018/1071 corrisponde, in sostanza, rispettivamente, a quella contenuta nei considerando da 2 a 6 della decisione 2018/475 e nei considerando da 1 a 6 del regolamento di esecuzione 2018/468, riprodotti ai punti 14 e 15 della presente sentenza. Parimenti, la decisione 2018/1084 e il regolamento di esecuzione 2018/1071 nonché la motivazione relativa a tali atti sono stati adottati dal Consiglio nell’ambito di una procedura scritta, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento interno di tale istituzione.

22      Con lettera del 31 luglio 2018 il Consiglio ha comunicato all’avvocato di Hamas la motivazione alla base del mantenimento di detta organizzazione negli elenchi allegati alla decisione 2018/1084 e al regolamento di esecuzione 2018/1071. Tale motivazione era sostanzialmente identica a quella comunicata ad Hamas per giustificare il suo mantenimento negli elenchi allegati alla decisione 2018/475 e al regolamento di esecuzione 2018/468, di cui ai punti da 17 a 19 della presente sentenza.

 Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

23      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 maggio 2018, Hamas ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione 2010/475 e del regolamento di esecuzione 2018/468. Poiché questi ultimi atti sono stati abrogati e sostituiti, rispettivamente, dalla decisione 2018/1084 e dal regolamento di esecuzione 2018/1071, Hamas ha adeguato le sue conclusioni iniziali cosicché il suo ricorso mira anche all’annullamento di questi ultimi atti, nella parte in cui lo riguardano.

24      A sostegno delle sue conclusioni dirette all’annullamento degli atti controversi, Hamas ha dedotto sette motivi, vertenti, il primo, su una violazione dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931, il secondo, su errori circa la sussistenza dei fatti, il terzo, su un errore di valutazione quanto alla natura terroristica di tale organizzazione, il quarto, su una violazione del principio di non ingerenza, il quinto, su un’insufficiente presa in considerazione dell’evoluzione della situazione per effetto del trascorrere del tempo, il sesto, su una violazione dell’obbligo di motivazione e, il settimo, su una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. In risposta ad un quesito posto dal Tribunale nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, Hamas ha sollevato un ottavo motivo, vertente sulla mancanza di autenticazione delle motivazioni.

25      Anzitutto, ai punti da 42 a 261 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato i motivi dal primo al settimo. Al punto 76 della sentenza impugnata, esso ha considerato che, nel caso di specie, la motivazione relativa alle decisioni delle autorità degli Stati Uniti fosse insufficiente, cosicché esse non potevano fungere da fondamento degli atti controversi. Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 77 di tale sentenza, che occorreva proseguire l’esame del ricorso limitandolo agli atti controversi nei limiti in cui questi ultimi si fossero basati sulla decisione del Ministro dell’interno del Regno Unito del 2001. In esito a detto esame, il Tribunale ha respinto in quanto infondati i motivi dal primo al settimo.

26      Il Tribunale ha poi esaminato l’ottavo motivo che, al punto 269 della sentenza impugnata, ha considerato di ordine pubblico. Dopo aver fatto riferimento, nei punti 270 e 271 della sentenza impugnata, all’articolo 297, paragrafo 2, primo comma, TFUE e all’articolo 15 del regolamento interno del Consiglio, il Tribunale ha ritenuto, ai punti da 272 a 277 di tale sentenza, che dovessero essere applicate agli atti del Consiglio le regole enunciate riguardo ad atti della Commissione nella sentenza del 15 giugno 1994, Commissione/BASF e a., C‑137/92 P, EU:C:1994:247 (in prosieguo: la «sentenza Commissione/BASF»), secondo la quale l’autenticazione degli atti mediante la loro firma mira a garantire la certezza del diritto e costituisce una forma sostanziale. Il Tribunale ha inoltre rilevato, ai punti da 278 a 280 della sentenza impugnata, che, da un lato, le motivazioni relative agli atti controversi trasmesse a Hamas non contenevano alcuna firma e che, dall’altro, tali atti, firmati dal presidente e dal segretario generale del Consiglio, non contenevano le motivazioni alla base della loro adozione.

27      Orbene, ai punti 281 e 282 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che, in applicazione dell’articolo 296 TFUE e tenuto conto degli insegnamenti tratti dalla sentenza Commissione/BASF, gli atti adottati dal Consiglio devono essere motivati e che il dispositivo e la motivazione costituiscono un tutto inscindibile, cosicché l’atto e la motivazione devono essere entrambi autenticati, quando, come nel caso di specie, essi sono contenuti in documenti distinti, senza che la presenza di una firma su uno di essi possa dar luogo alla presunzione che il secondo sia stato anch’esso autenticato.

28      Infine, ai punti 297 e 299 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto gli argomenti dedotti dal Consiglio, precisando che la formalità sostanziale costituita da tale firma non può essere sostituita dalla descrizione della procedura seguita in seno al Consiglio per adottare gli atti di cui trattasi e che la violazione di una forma sostanziale è determinata dalla sola mancanza di autenticazione di un atto.

29      Di conseguenza, il Tribunale, al punto 305 della sentenza impugnata, ha accolto l’ottavo motivo di ricorso e ha annullato gli atti controversi nella parte in cui riguardavano Hamas. Inoltre, tale giudice ha dichiarato che il Consiglio avrebbe sopportato le proprie spese nonché quelle sostenute da Hamas.

 Conclusioni delle parti

30      Il Consiglio chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        pronunciarsi in via definitiva sulle questioni oggetto dell’impugnazione, e

–        condannare Hamas alle spese sostenute dal Consiglio in primo grado e nell’ambito dell’impugnazione.

31      Hamas chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione, e

–        condannare il Consiglio alle spese sostenute da Hamas in primo grado e nell’ambito dell’impugnazione.

 Sull’impugnazione

32      A sostegno della sua impugnazione il Consiglio deduce due motivi. Con il suo primo motivo, esso sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione dell’ottavo motivo di ricorso, vertente sulla mancata autenticazione delle motivazioni degli atti controversi. Con il suo secondo motivo, il Consiglio contesta al Tribunale di aver erroneamente concluso che le decisioni delle autorità degli Stati Uniti non costituivano una base sufficiente per l’iscrizione di Hamas negli elenchi allegati agli atti controversi (in prosieguo: gli «elenchi controversi»).

 Sul secondo motivo

 Argomenti delle parti

33      Con il secondo motivo di impugnazione, che è opportuno esaminare per primo, il Consiglio sostiene che è errato il ragionamento del Tribunale con cui quest’ultimo ha concluso, ai punti da 65 a 76 della sentenza impugnata, che le decisioni delle autorità degli Stati Uniti non potevano fungere da fondamento agli atti controversi.

34      Il Consiglio espone al riguardo che tali decisioni sono state pubblicate e che le motivazioni degli atti controversi spiegano a sufficienza le procedure mediante le quali esse sono state adottate, le procedure di riesame nonché i mezzi di ricorso giurisdizionali di cui Hamas dispone in forza del diritto statunitense. La giurisprudenza della Corte non esigerebbe che la decisione nazionale che funge da fondamento all’inserimento nell’elenco considerato sia stata adottata in una particolare forma giuridica o che essa sia stata pubblicata o comunicata. Infine, un certo numero di episodi sui quali tali autorità si sono basate sarebbero menzionati nelle motivazioni degli atti controversi.

35      Hamas ritiene che il secondo motivo sia irricevibile, facendo valere, segnatamente sulla base dell’ordinanza dell’8 aprile 2008, Saint-Gobain Glass Deutschland/Commissione (C‑503/07 P, EU:C:2008:207, punto 48), che la sussistenza di un interesse ad agire presuppone che l’impugnazione possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta. Nel caso di specie, è vero che il Tribunale avrebbe ritenuto che il Consiglio non avesse sufficientemente motivato il fatto di rifarsi alle decisioni delle autorità degli Stati Uniti quale fondamento degli atti controversi. Tuttavia, il Tribunale avrebbe proseguito il suo esame nei limiti in cui tali atti erano fondati sulla decisione del Ministro dell’Interno del Regno Unito del 2001 e dichiarato che il Consiglio non aveva violato le disposizioni della posizione comune 2001/931, cosicché detta istituzione non potrebbe trarre alcun beneficio da tale contestazione della sentenza impugnata. Inoltre, tale motivo sarebbe infondato.

 Giudizio della Corte

36      Ai sensi dell’articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, le conclusioni dell’impugnazione tendono all’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale quale contenuta nel dispositivo della decisione stessa.

37      Tale disposizione dà attuazione al principio fondamentale in materia di impugnazione secondo cui quest’ultima deve essere diretta contro il dispositivo della decisione del Tribunale e non può limitarsi a mirare alla modifica di parte della motivazione di tale decisione (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2017, British Airways/Commissione, C‑122/16 P, EU:C:2017:861, punto 51 e giurisprudenza citata).

38      Orbene, nel caso di specie, occorre constatare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 81 delle sue conclusioni, che, con il secondo motivo della sua impugnazione, il Consiglio, dato che è risultato vittorioso relativamente ai primi sette motivi dedotti da Hamas dinanzi al Tribunale, intende ottenere non già l’annullamento, sia pure parziale, del dispositivo della sentenza impugnata, bensì soltanto la modifica di una parte della motivazione concernente tali primi sette motivi di ricorso.

39      Come risulta, infatti, dal punto 77 della sentenza impugnata, non contestato dal Consiglio nell’ambito della sua impugnazione, l’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931, secondo il quale una decisione deve essere stata adottata da un’autorità competente nei confronti delle persone, gruppi ed entità interessati, non richiede che gli atti del Consiglio si fondino su una pluralità di decisioni di autorità competenti. Pertanto, ritenendo che gli atti controversi potessero, per quanto riguarda l’iscrizione di Hamas negli elenchi controversi, far riferimento alla sola decisione del Ministro dell’Interno del Regno Unito del 2001, il Tribunale ha proseguito l’esame del ricorso limitandolo agli atti controversi nei limiti in cui questi ultimi erano fondati su tale decisione e, accogliendo gli argomenti del Consiglio, ha respinto i motivi di ricorso dal primo al settimo.

40      Ne consegue che il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto irricevibile.

 Sul primo motivo

 Argomenti delle parti

41      Con il primo motivo di impugnazione, il Consiglio sostiene che gli atti controversi sono stati debitamente autenticati e che l’analisi del Tribunale esposta ai punti da 270 a 305 della sentenza impugnata contiene vari errori di diritto.

42      A tal riguardo, il Consiglio afferma, anzitutto, che né l’articolo 297 TFUE né l’articolo 15 del regolamento interno del Consiglio indicano che il documento contenente la motivazione di un atto debba essere firmato. Il Consiglio sottolinea, poi, di avere la prassi, nell’attuazione della posizione comune 2001/931, di separare gli atti in questione dalle relative motivazioni, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale risultante dalla sentenza del 12 dicembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiglio (T‑228/02, EU:T:2006:384, punto 147).

43      Il Consiglio ritiene altresì che il Tribunale abbia erroneamente applicato alla presente causa la giurisprudenza derivante dalla sentenza Commissione/BASF. Mentre, infatti, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza erano state constatate diverse modifiche nella motivazione della decisione considerata rispetto al testo sottoposto al collegio dei commissari e da quest’ultimo dibattuto e adottato, sarebbe pacifico che, nella presente causa, gli atti controversi, compresa la loro motivazione, sono stati adottati dal Consiglio nello stesso momento e secondo lo stesso procedimento decisionale, essendo tale motivazione inscindibile da tali atti, ed essi corrispondono alla volontà di quest’ultimo. Peraltro, contrariamente alla situazione all’origine della sentenza Commissione/BASF, il testo della motivazione che è stato notificato a Hamas sarebbe identico alla motivazione adottata dal Consiglio.

44      Inoltre, i sistemi di trattamento dei documenti utilizzati, contenenti una firma, un timbro e una marcatura temporale elettronici, avrebbero reso impossibile la loro modifica dopo la loro adozione, e la firma apposta dal presidente del Consiglio e dal suo segretario generale in calce agli atti controversi avrebbe l’effetto di autenticare tali motivazioni. Per effetto di tali sistemi, gli atti controversi, comprese le motivazioni notificate ad Hamas, sarebbero stabili e inalterabili, in particolare per quanto riguarda il loro autore e il loro contenuto in tutte le lingue interessate, e del resto Hamas non ha in alcun modo sostenuto che il testo delle motivazioni che gli erano state inviate differisse da quello adottato dal Consiglio. Il Consiglio aggiunge al riguardo che le lettere di notifica inviate ad Hamas, che accompagnavano tali motivazioni, erano state timbrate dal segretariato generale di tale istituzione.

45      Hamas ritiene che il primo motivo debba essere respinto in quanto irricevibile e, in ogni caso, infondato.

46      A tal riguardo, Hamas sostiene che è irricevibile l’argomento del Consiglio, secondo cui la giurisprudenza derivante dalla sentenza Commissione/BASF non è applicabile al caso di specie, a motivo della sua prassi di attuazione della posizione comune 2001/931, delle differenze esistenti con la causa che ha dato luogo a tale sentenza e dell’utilizzo di sistemi di gestione integrati dei documenti. Il Consiglio non individuerebbe, infatti, in modo preciso gli elementi contestati della sentenza impugnata e non esporrebbe in che modo la sua argomentazione contraddica la motivazione di tale sentenza.

47      Nel merito, Hamas fa valere che il Tribunale ha giustamente considerato che, poiché la motivazione di un atto è inscindibile dal suo dispositivo, l’autenticazione deve riguardare non solo il dispositivo, ma anche la motivazione di quest’ultimo. Il Consiglio non solo fraintenderebbe la giurisprudenza derivante dalla sentenza Commissione/BASF ma si contraddirebbe in quanto ammetterebbe esso stesso tale inscindibilità. Hamas aggiunge che, poiché l’articolo 297 TFUE e l’articolo 15 del regolamento interno del Consiglio non prevedono deroghe alle regole di autenticazione, è compito del Consiglio istituire procedure che consentano di soddisfare tali norme nell’ambito della posizione comune 2001/931.

48      Inoltre, il Tribunale avrebbe giustamente ricordato, da un lato, che la firma prevista da dette disposizioni mira segnatamente a consentire ai terzi di assicurarsi che gli atti loro notificati siano stati effettivamente adottati dall’istituzione interessata e, dall’altro, che la violazione di una forma sostanziale è costituita dalla sola mancanza di autenticazione di un atto. Dal punto di vista dei terzi, sarebbe irrilevante lo svolgimento del procedimento in seno al Consiglio, poiché l’unico elemento importante è che l’atto che li riguarda sia autenticato, tanto nella sua motivazione quanto nel suo dispositivo. Orbene, nel caso di specie, le motivazioni relative agli atti controversi che sono state comunicate a Hamas non conterrebbero una firma e neppure una data che consentirebbero di identificarli come atti promananti dal Consiglio e di determinare il momento in cui essi sono stati adottati. Peraltro, il Consiglio non avrebbe fatto valere che gli era impossibile procedere all’autenticazione delle motivazioni in questione. I suoi argomenti relativi allo svolgimento di tale procedura sarebbero quindi inconferenti e infondati, come sarebbe inconferente il fatto che le motivazioni comunicate a Hamas siano conformi a quelle adottate dal Consiglio.

49      Hamas sostiene altresì che la firma, il timbro e la marcatura temporale elettronici non sono previsti né dall’articolo 297 TFUE né dall’articolo 15 del regolamento interno del Consiglio e che, poiché quest’ultimo comunica le motivazioni per posta, oltre all’invio elettronico, esso non può avvalersi di una firma elettronica. Infine, Hamas sostiene di non avere alcuna certezza che le motivazioni che gli sono state fornite fossero autentiche.

 Giudizio della Corte

50      In via preliminare, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2020, Hamas/Consiglio, C‑122/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:690, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

51      Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostiene Hamas, il ricorso indica precisamente i punti della sentenza impugnata criticati nell’ambito del primo motivo ed espone le ragioni per cui tali punti sarebbero, secondo il Consiglio, viziati da un errore di diritto, consentendo alla Corte di esercitare il suo controllo di legittimità.

52      Inoltre, nei limiti in cui Hamas rimprovera al Consiglio di essersi limitato a ripetere gli argomenti da esso esposti dinanzi al Tribunale e di aver chiesto in tal modo un semplice riesame di tali argomenti, occorre rilevare che, con il suo primo motivo, il Consiglio contesta l’interpretazione e l’applicazione del diritto dell’Unione ad opera del Tribunale, che hanno portato quest’ultimo a constatare, nonostante gli argomenti formulati dal Consiglio dinanzi ad esso, la violazione di una forma sostanziale in sede di adozione degli atti impugnati.

53      Orbene, qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione data dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse basare in tal modo l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento di impugnazione sarebbe parzialmente privato del suo significato (sentenza del 31 gennaio 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

54      Ne consegue che il primo motivo di impugnazione è ricevibile.

55      Quanto alla fondatezza di tale motivo, occorre rilevare, in primo luogo, che il principio della certezza del diritto esige che ogni atto dell’amministrazione produttivo di effetti giuridici sia certo, in particolare, quanto al suo autore e al suo contenuto. Il controllo del rispetto della formalità dell’autenticazione e, conseguentemente, della certezza dell’atto precede qualsiasi altro controllo, come il controllo della competenza dell’autore dell’atto, del rispetto del principio di collegialità o, ancora, dell’osservanza dell’obbligo di motivazione degli atti (sentenza del 6 aprile 2000, Commissione/ICI, C‑286/95, EU:C:2000:188, punti 45 e 46).

56      Essendo l’autenticazione una formalità sostanziale, la sua violazione può comportare l’annullamento dell’atto interessato ed essere rilevata d’ufficio dal giudice (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 152 e giurisprudenza citata).

57      Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la firma autografa di un atto, in particolare da parte del presidente dell’istituzione che lo ha adottato, costituisce un mezzo di autenticazione dell’atto, il cui scopo è di garantire la certezza del diritto fissando, nelle lingue che fanno fede, il testo adottato da tale istituzione. Siffatta autenticazione permette infatti di controllare, in caso di contestazione, la perfetta corrispondenza dei testi notificati o pubblicati con il testo adottato e, quindi, con la volontà dell’autore dell’atto (v., in tal senso, sentenza Commissione/BASF, punti 74 e 75).

58      Tuttavia, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 15 luglio 2021, Commissione contro Landesbank Baden-Württemberg e CRU (C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punti 66 e 163), la Corte ha dichiarato che l’autenticazione degli atti di un organismo dell’Unione poteva dipendere dall’applicazione di procedure interne specifiche istituite a tal fine da tale organismo e che, in detta causa, la firma autografa apposta dalla presidente del Comitato di risoluzione unica (CRU) su una scheda d’accompagnamento che faceva segnatamente riferimento a un allegato della decisione di tale organismo controversa in tale causa era sufficiente, alla luce di tutte le informazioni portate a conoscenza della Corte, a garantire l’autenticazione di tale allegato.

59      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la sentenza Commissione/BASF, è vero che in essa la Corte ha ricordato, al punto 67 di tale sentenza, che il dispositivo e la motivazione di una decisione formano un tutto inscindibile e ha constatato, al punto 77 della stessa sentenza, che la decisione in questione, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 85 del Trattato CEE, non era stata oggetto di autenticazione alle condizioni previste all’articolo 12, primo comma, del regolamento interno della Commissione all’epoca in vigore – ai sensi del quale «[g]li atti adottati dalla Commissione (...) sono autenticati, nella o nelle lingue in cui fanno fede, dalle firme del Presidente e del Segretario esecutivo» – in ragione della mancanza di corrispondenza tra, da un lato, il testo adottato dal collegio dei commissari e, dall’altro, il testo della stessa decisione come pubblicato e notificato ai suoi destinatari, nonché in ragione dell’esistenza di differenze tra le versioni linguistiche del testo adottato da tale collegio.

60      Tuttavia, da un lato, è pacifico che, come sostanzialmente constatato dal Tribunale al punto 279 della sentenza impugnata, gli atti controversi, a differenza della decisione in questione nella causa che ha dato luogo alla sentenza Commissione/BASF, recano la firma del presidente dell’istituzione che li ha adottati, ossia il Consiglio, e del suo segretario generale. Orbene, detti atti, quali sono stati pubblicati, contengono una motivazione generale che giustifica la loro adozione, secondo la quale, come risulta dai punti 14, 15 e 21 della presente sentenza, il Consiglio, a seguito di riesame, ha concluso che le persone, i gruppi e le entità inclusi negli elenchi controversi dovevano continuare ad essere oggetto di misure restrittive.

61      Dall’altro lato, nella sentenza Commissione/BASF, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 73 delle sue conclusioni, la questione sollevata non era se l’integralità della motivazione di un atto debba essere autenticata mediante una firma autografa qualora una parte di tale motivazione compaia in un documento distinto, al quale si collega il detto atto, bensì quella della non corrispondenza tra, da un lato, il testo di una decisione adottata dal collegio dei commissari e, dall’altro, il testo della stessa decisione quale pubblicato e notificato a taluni destinatari, nonché l’esistenza di differenze tra le versioni linguistiche del testo adottato da tale collegio.

62      Alla luce di questi diversi elementi, le considerazioni della Corte nella sentenza Commissione/BASF non possono essere applicate alla presente causa. Di conseguenza, erroneamente il Tribunale ha respinto l’argomento vertente sulla differenza di contesto fattuale rispetto a tale sentenza dedotto dal Consiglio, esposto al punto 298 della sentenza impugnata.

63      Occorre quindi determinare, in terzo luogo, se l’articolo 297, paragrafo 2, primo comma, TFUE e l’articolo 15 del regolamento interno del Consiglio impongano, per quanto riguarda atti come gli atti controversi, la firma non soltanto dell’atto stesso accompagnato da una motivazione generale, che è stato oggetto di pubblicazione, ma anche della motivazione che specifica le ragioni individuali del provvedimento di congelamento di capitali adottato nei confronti della persona o dell’entità interessata, che è stata notificata a quest’ultima in un documento distinto.

64      Ai sensi dell’articolo 297, paragrafo 2, primo comma, TFUE, gli atti non legislativi adottati sotto forma di regolamenti, di direttive e di decisioni, quando queste ultime non designano i destinatari, sono firmati dal presidente dell’istituzione che li ha adottati. L’articolo 297, paragrafo 2, secondo comma, del TFUE prevede, tra l’altro, che i regolamenti e le decisioni che non designano i destinatari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Infine, ai sensi dell’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, del TFUE, le decisioni che designano i destinatari sono, dal canto loro, soggette unicamente all’obbligo di notifica.

65      Per quanto attiene al caso particolare degli atti che prevedono misure restrittive quali gli atti controversi, la Corte ha già dichiarato che tali atti hanno una natura particolare e che essi si riconducono ad atti di portata generale, in quanto vietano ad una categoria di destinatari determinati in termini generali ed astratti, in particolare, di mettere capitali e risorse economiche a disposizione delle persone e delle entità i cui nomi si trovano negli elenchi contenuti nei loro allegati e, al contempo, si riconducono a un insieme di decisioni individuali nei confronti di tali persone ed entità (v., in tal senso, sentenze del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punti da 241 a 244, e del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./Consiglio, da C‑478/11 P a C‑482/11 P,EU:C:2013:258, punto 56).

66      Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, dalla norma enunciata all’articolo 297, paragrafo 2, primo comma, TFUE discende che atti quali gli atti controversi, che costituiscono atti non legislativi adottati sotto forma di regolamenti o di decisioni che non designano i destinatari, devono essere firmati dal presidente del Consiglio, in quanto essi sono riconducibili ad atti di portata generale, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto precedente.

67      Nel caso di specie, come già rilevato al punto 60 della presente sentenza, gli atti controversi, come pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono stati effettivamente firmati dal presidente del Consiglio, nonché, come richiesto dall’articolo 15 del regolamento interno di tale istituzione, dal suo segretario generale.

68      Per contro, nei limiti in cui gli atti controversi sono riconducibili a un insieme di decisioni individuali, essi non sono soggetti all’obbligo di firma da parte del presidente del Consiglio risultante dall’articolo 297, paragrafo 2, primo comma, TFUE, bensì unicamente all’obbligo di notifica risultante dall’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, il quale, come ricordato al punto 64 della presente sentenza, riguarda le decisioni che designano i destinatari e hanno quindi carattere individuale.

69      Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, le motivazioni che accompagnano l’inserimento di una persona, di un gruppo o di un’entità negli elenchi di persone, gruppi ed entità interessati da misure restrittive riguardano i motivi individuali che giustificano siffatto inserimento. Pertanto, tali motivazioni, come quelle che accompagnano gli atti controversi notificati a Hamas, rientrano non nella natura generale di tali atti, bensì nell’aspetto di questi ultimi riconducibile ad un complesso di decisioni individuali.

70      Dall’analisi che precede risulta che nel caso di atti che instaurano o mantengono misure restrittive, come gli atti controversi, contrariamente alle considerazioni esposte dal Tribunale al punto 288 della sentenza impugnata, l’articolo 297, paragrafo 2, primo comma, TFUE non impone al presidente del Consiglio di firmare, oltre all’atto contenente una motivazione a carattere generale di tali misure restrittive, la motivazione individuale che giustifica l’iscrizione di una persona, di un gruppo o di un’entità negli elenchi delle persone, dei gruppi e delle entità da esse considerati. È sufficiente che tale motivazione sia debitamente autenticata con altri mezzi.

71      Lo stesso vale per l’articolo 15 del regolamento interno del Consiglio.

72      A tal riguardo, limitandosi a precisare che la firma del presidente e del segretario generale di tale istituzione deve essere apposta in calce al «testo» degli atti adottati dal Consiglio, tale articolo non precisa cosa rientri in tale termine.

73      Orbene, dal preambolo della decisione 2009/937 risulta, in sostanza, che il regolamento interno del Consiglio è stato adottato al fine di tener conto degli adattamenti apportati dal Trattato di Lisbona alle disposizioni del diritto primario dell’Unione relative al funzionamento del Consiglio e della sua presidenza, nonché allo svolgimento della procedura di adozione di atti da parte di questi ultimi. Ne consegue che l’articolo 15 di detto regolamento, vertente in particolare sulla firma degli atti del Consiglio, deve essere interpretato alla luce delle disposizioni pertinenti dei Trattati riguardanti tale funzionamento e tale procedura, nel novero delle quali figura l’articolo 297 TFUE. Detto articolo 15 non può di conseguenza essere interpretato nel senso che impone al presidente e al segretario generale di tale istituzione un obbligo di sottoscrizione più rigoroso di quello derivante dall’articolo 297, paragrafo 2, primo comma, TFUE.

74      Occorre aggiungere che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti da 281 a 283 della sentenza impugnata, un obbligo formale siffatto di sottoscrizione delle motivazioni individuali non può essere dedotto neppure dall’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296 TFUE. Infatti, tale disposizione impone che la motivazione faccia apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui promana l’atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni dei provvedimenti adottati e al giudice competente di esercitare il proprio controllo, dovendo tale motivazione essere adeguata alla natura dell’atto considerato e al contesto nel quale esso è stato adottato (sentenza del 31 gennaio 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, punti 68 e 69 nonché giurisprudenza ivi citata). Come risulta dalla giurisprudenza ricordata al punto 55 della presente sentenza, tali requisiti non possono essere confusi con quelli attinenti all’autenticazione di un atto dell’Unione, poiché il controllo del rispetto di quest’ultima formalità precede qualsiasi altro controllo di tale atto.

75      Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere, ai punti 283 e 305 della sentenza impugnata, che, poiché le motivazioni relative al mantenimento di Hamas negli elenchi allegati agli atti impugnati non erano state firmate dal presidente e dal segretario generale del Consiglio, si dovesse accogliere l’ottavo motivo sollevato dinanzi ad esso e annullare gli atti impugnati nella parte in cui riguardavano tale organizzazione.

76      Ne consegue che il primo motivo di impugnazione è fondato e che la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui essa accoglie l’ottavo motivo di ricorso sollevato in primo grado, annulla di conseguenza gli atti impugnati e si pronuncia sulle spese.

 Sul ricorso dinanzi al Tribunale

77      Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

78      Nel caso di specie, il ricorso diretto all’annullamento degli atti controversi, proposto da Hamas in primo grado, è maturo per la decisione e occorre, pertanto, statuire definitivamente su di esso, nei limiti della controversia di cui la Corte resta investita (v., in questo senso, sentenza del 4 marzo 2021, Commissione/Fútbol Club Barcelona, C‑362/19 P, EU:C:2021:169, punto 108).

79      In tale ricorso, Hamas ha dedotto otto motivi, quali menzionati al punto 24 della presente sentenza.

80      Per quanto riguarda i primi sette motivi, il Tribunale li ha respinti e, come risulta dai punti da 36 a 40 della presente sentenza, il secondo motivo della presente impugnazione, diretto ad ottenere la modifica di taluni punti della motivazione della sentenza impugnata relativi a tali motivi, è irricevibile.

81      Inoltre, è pacifico che Hamas non ha contestato, nell’ambito di un’impugnazione incidentale, la fondatezza di tale parte della sentenza impugnata, cosicché l’annullamento di tale sentenza, pronunciato dalla Corte, non rimette in discussione la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto tali motivi (v., in questo senso, sentenza del 4 marzo 2021, Commissione/Fútbol Club Barcelona, C‑362/19 P, EU:C:2021:169, punto 109).

82      Occorre, infatti, ricordare che Hamas avrebbe potuto proporre un’impugnazione incidentale che rimettesse in discussione il rigetto, da parte del Tribunale, dei primi sette motivi dedotti in primo grado, poiché l’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento di procedura dispone che le conclusioni di un’impugnazione incidentale tendono all’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale, senza limitare la portata di dette conclusioni alla decisione del Tribunale quale contenuta nel dispositivo di tale decisione, a differenza dell’articolo 169, paragrafo 1, di tale regolamento, relativo alle conclusioni dell’impugnazione. In assenza di un’impugnazione incidentale siffatta, la sentenza impugnata ha pertanto autorità di cosa giudicata nella parte in cui il Tribunale ha respinto i primi sette motivi di ricorso (v., in questo senso, sentenza del 4 marzo 2021, Commissione/Fútbol Club Barcelona, C‑362/19 P, EU:C:2021:169, punto 110).

83      Quanto all’ottavo motivo, vertente sulla mancanza di autenticazione delle motivazioni degli atti controversi, si deve rilevare che il Consiglio ha prodotto le copie dei diversi documenti trasmessi congiuntamente per via elettronica alle delegazioni degli Stati membri chiamate a votare nonché le catture di schermate contenenti la firma e il timbro elettronici del segretariato generale del Consiglio, oltre ad una marcatura temporale che confermava la data e l’ora di tale firma, dimostrante che tali motivazioni erano state adottate, nell’ambito della procedura scritta di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio, contemporaneamente agli atti controversi firmati dal presidente e dal segretario generale del Consiglio, ai quali erano unite in modo inscindibile, come rilevato l’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni.

84      Inoltre, Hamas non fa valere alcun indizio o elemento preciso atto a mettere in discussione la perfetta corrispondenza tra il testo delle motivazioni che gli sono state notificate e quello adottato dal Consiglio. In tali circostanze, e tenuto conto anche delle considerazioni esposte ai punti da 63 a 74 della presente sentenza, si deve ritenere che l’autenticità di tali motivazioni non sia stata validamente contestata e, di conseguenza, l’ottavo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

85      Ne consegue che il ricorso proposto da Hamas deve essere integralmente respinto.

 Sulle spese

86      Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte stessa statuisce definitivamente sulla controversia, essa statuisce sulle spese. L’articolo 138 del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione per effetto del successivo articolo 184, paragrafo 1, dispone, al paragrafo 1, che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

87      Hamas, rimasto soccombente, deve essere condannato, conformemente alle conclusioni del Consiglio, a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dal Consiglio in occasione della presente impugnazione e in primo grado.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 settembre 2019, Hamas/Consiglio (T‑308/18, EU:T:2019:557), è annullata nei limiti in cui accoglie l’ottavo motivo dedotto in primo grado e annulla la decisione (PESC) 2018/475 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2017/1426; il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420; la decisione (PESC) 2018/1084 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/475, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468, nella parte in cui i suddetti atti riguardano Hamas, incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem.

2)      Il ricorso proposto da Hamas nella causa T‑308/18 è respinto.

3)      Hamas è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea in occasione della presente impugnazione e in primo grado.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.