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SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

10 marzo 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Principi del diritto dell’Unione – Primato – Effetto diretto – Leale cooperazione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Articolo 63 TFUE – Obblighi di uno Stato membro derivanti da una sentenza pregiudiziale – Interpretazione, da parte della Corte, in una sentenza pregiudiziale, di una norma del diritto dell’Unione – Obbligo di conferire piena efficacia al diritto dell’Unione – Obbligo, in capo al giudice nazionale, di disapplicare una normativa nazionale contraria al diritto dell’Unione come interpretato dalla Corte – Decisione amministrativa divenuta definitiva in assenza di un ricorso giurisdizionale – Principi di equivalenza e di effettività – Responsabilità dello Stato membro»

Nella causa C‑177/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Győr, Ungheria), con decisione del 6 marzo 2020, pervenuta in cancelleria il 7 aprile 2020, nel procedimento

«Grossmania» Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft.

contro

Vas Megyei Kormányhivatal,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal (relatrice), presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Passer, F. Biltgen, L.S. Rossi e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 giugno 2021,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la «Grossmania» Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft., da T. Szendrő-Németh, ügyvéd;

–        per il governo ungherese, da M.Z. Fehér, in qualità di agente;

–        per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;

–        per il governo spagnolo, da J. Rodríguez de la Rúa Puig, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da F. Erlbacher, L. Malferrari e L. Havas, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 settembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 267 TFUE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «Grossmania» Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. (in prosieguo: la «Grossmania») e il Vas Megyei Kormányhivatal (delegazione del governo nella provincia di Vas, Ungheria) in merito alla legittimità di una decisione recante rigetto di una domanda di reiscrizione nel registro fondiario di diritti di usufrutto estinti ex lege e cancellati da detto registro.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        L’allegato X dell’atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33) è intitolato «Elenco di cui all’articolo 24 dell’atto di adesione: Ungheria». Il capo 3 di tale allegato, a sua volta intitolato «Libera circolazione dei capitali», al punto 2 così dispone:

«Fatti salvi gli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l’Unione europea, l’Ungheria può mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di adesione, i divieti previsti nella legislazione esistente alla data della firma del presente atto sull’acquisto di terreni agricoli da parte di persone fisiche che non sono residenti in Ungheria o non sono cittadini ungheresi e da parte di persone giuridiche. In nessun caso i cittadini degli Stati membri o le persone giuridiche costituite secondo le leggi di un altro Stato membro possono ricevere, per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli, un trattamento meno favorevole di quello praticato alla data della firma del trattato di adesione. (...)

I cittadini di un altro Stato membro che desiderano stabilirsi come agricoltori autonomi e che risiedono e praticano l’agricoltura legalmente e continuativamente in Ungheria da almeno tre anni non sono soggetti alle disposizioni del precedente comma o a norme e procedure diverse da quelle previste per i cittadini ungheresi.

(...)

Qualora ci siano prove sufficienti che, allo scadere del periodo transitorio, ci saranno gravi perturbazioni o rischi di gravi perturbazioni sul mercato di terreni agricoli dell’Ungheria, la Commissione [europea], su richiesta dell’Ungheria, decide in merito alla proroga del periodo transitorio fino ad un massimo di tre anni».

4        Con la decisione 2010/792/UE della Commissione, del 20 dicembre 2010, che proroga il periodo transitorio relativo all’acquisto di terreni agricoli in Ungheria (GU 2010, L 336, pag. 60), il periodo transitorio di cui all’allegato X, capo 3, punto 2, dell’Atto di adesione menzionato al punto precedente della presente sentenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2014.

 Diritto ungherese

5        L’articolo 38, paragrafo 1, della földről szóló 1987. évi I. törvény (legge n. I del 1987, relativa ai terreni) prevedeva che le persone fisiche prive della cittadinanza ungherese o possedenti tale cittadinanza, ma residenti permanentemente al di fuori dell’Ungheria, nonché le persone giuridiche con sede al di fuori dell’Ungheria o aventi sede in Ungheria, ma il cui capitale era detenuto da persone fisiche o giuridiche residenti al di fuori dell’Ungheria, potevano acquistare la proprietà di terreni coltivabili mediante compravendita, scambio o donazione solo previa autorizzazione del Ministro delle Finanze.

6        L’articolo 1, paragrafo 5, del 171/1991 Korm. rendelet (decreto governativo 171/1991), del 27 dicembre 1991, entrato in vigore il 1° gennaio 1992, ha escluso la possibilità per le persone prive della cittadinanza ungherese, fatta eccezione per quelle in possesso di un permesso di soggiorno permanente e per quelle aventi lo status di rifugiato, di acquistare terreni coltivabili.

7        La termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (legge n. LV del 1994, sui terreni coltivabili; in prosieguo: la «legge del 1994 sui terreni coltivabili») ha mantenuto detto divieto di compravendita estendendolo al contempo alle persone giuridiche, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno la loro sede in Ungheria.

8        La suddetta legge è stata modificata, con effetto dal 1° gennaio 2002, dalla termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló 2001. évi CXVII. törvény (legge n. CXVII del 2001, recante modifica della legge n. LV del 1994 sui terreni coltivabili), al fine di escludere anche la possibilità di costituire, per via contrattuale, un diritto di usufrutto sui terreni coltivabili a favore delle persone fisiche prive della cittadinanza ungherese o delle persone giuridiche. In seguito a tali modifiche, l’articolo 11, paragrafo 1, della legge del 1994 sui terreni coltivabili disponeva che «[p]er la costituzione, per via contrattuale, del diritto di usufrutto e del diritto d’uso, si applicano le disposizioni del capo II relative alla restrizione dell’acquisto della proprietà (...)».

9        L’articolo 11, paragrafo 1, della legge del 1994 sui terreni coltivabili è stato successivamente modificato dall’egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXIII. törvény (legge n. CCXIII del 2012, recante modifica di talune leggi relative all’agricoltura). Nella sua nuova versione risultante da tale modifica e che è entrata in vigore il 1° gennaio 2013, tale articolo 11, paragrafo 1, disponeva che «[i]l diritto di usufrutto costituito mediante un contratto è nullo, a meno che non sia costituito a favore di un familiare prossimo». La legge n. CCXIII del 2012 ha inoltre inserito in tale legge del 1994 un nuovo articolo 91, paragrafo 1, ai sensi del quale «[t]utti i diritti di usufrutto esistenti alla data del 1° gennaio 2013, e costituiti a tempo indeterminato o per un periodo determinato con scadenza successiva al 30 dicembre 2032, mediante un contratto tra persone che non sono prossimi congiunti, si estingueranno ex lege il 1° gennaio 2033».

10      La mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (legge n. CXXII del 2013, relativa alla vendita di terreni agricoli e forestali; in prosieguo: la «legge del 2013 sui terreni agricoli») è stata adottata il 21 giugno 2013 ed è entrata in vigore il 15 dicembre 2013.

11      L’articolo 37, paragrafo 1, della legge del 2013 sui terreni agricoli conferma la regola secondo la quale un diritto di usufrutto o un diritto d’uso su siffatti terreni costituito mediante contratto è nullo salvo che non sia costituito a favore di un prossimo congiunto.

12      La mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (legge n. CCXII del 2013, recante disposizioni varie e misure transitorie in relazione alla legge n. CXXII del 2013, relativa alla vendita di terreni agricoli e forestali; in prosieguo: la «legge del 2013 sulle misure transitorie») è stata adottata il 12 dicembre 2013 ed è entrata in vigore il 15 dicembre 2013.

13      L’articolo 108, paragrafo 1, di tale legge, che ha abrogato l’articolo 91, paragrafo 1, della legge del 1994 sui terreni coltivabili, è così formulato:

«Tutti i diritti di usufrutto o di uso esistenti alla data del 30 aprile 2014, e costituiti a tempo indeterminato o per un periodo determinato con scadenza successiva al 30 aprile 2014, mediante un contratto tra persone che non siano prossimi congiunti, si estingueranno ex lege il 1° maggio 2014».

14      A seguito della pronuncia della sentenza del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth (C‑52/16 e C‑113/16, EU:C:2018:157), l’articolo 108 della legge del 2013 sulle misure transitorie è stato modificato mediante l’aggiunta, con effetto dall’11 gennaio 2019, di due nuovi paragrafi 4 e 5, redatti nei seguenti termini:

«4.      Qualora, in esecuzione di una decisione giurisdizionale, occorra ripristinare un diritto estinto ai sensi del paragrafo 1, ma, in forza delle disposizioni vigenti al momento della sua iscrizione iniziale, tale diritto non poteva essere iscritto a causa di un vizio formale o sostanziale, il servizio amministrativo competente in materia fondiaria informa la procura e sospende il procedimento fino alla conclusione dell’indagine della procura e del conseguente procedimento giudiziario.

5.      Sussiste un vizio ai sensi del paragrafo 4 se:

a)      il titolare del diritto d’uso è una persona giuridica;

b)      il diritto di usufrutto o il diritto d’uso sono stati iscritti nel registro fondiario dopo il 31 dicembre 2001 a favore di un titolare che sia una persona giuridica o una persona fisica priva della cittadinanza ungherese;

c)      all’epoca della presentazione della domanda di iscrizione del diritto di usufrutto o del diritto d’uso, l’acquisto del diritto richiedeva, secondo la normativa allora vigente, un certificato o un’autorizzazione rilasciati da un diverso servizio amministrativo e l’interessato non ha prodotto tale documento».

15      A norma dell’articolo 94 dell’ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (legge n. CXLI del 1997, relativa al registro fondiario; in prosieguo: la «legge relativa al registro fondiario»):

«1.      Ai fini della cancellazione dal registro fondiario dei diritti di usufrutto e dei diritti di uso colpiti da estinzione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, della [legge del 2013 sulle misure transitorie] (in prosieguo congiuntamente, nel presente articolo: i “diritti di usufrutto”), la persona fisica titolare di diritti di usufrutto è tenuta, su diffida inviata entro il 31 ottobre 2014 dall’autorità incaricata della gestione del registro, a dichiarare, nei 15 giorni successivi alla consegna della diffida, tramite il formulario predisposto a tal fine dal ministro, la propria eventuale qualità di prossimo congiunto della persona menzionata quale proprietaria dell’immobile sul documento che è servito da base per la registrazione. In assenza di dichiarazione entro i termini, dopo il 31 dicembre 2014 non verrà dato seguito alla domanda di attestazione.

(...)

3.      Se dalla dichiarazione non emerge la qualità di prossimo congiunto o se non è stata effettuata alcuna dichiarazione entro i termini, l’autorità incaricata della gestione del registro fondiario cancella d’ufficio i diritti di usufrutto da detto registro, nei sei mesi successivi alla scadenza del termine entro il quale la dichiarazione deve essere effettuata, e al più tardi entro il 31 luglio 2015.

(...)

5.      L’ufficio degli affari fondiari procede d’ufficio entro il 31 dicembre 2014 alla cancellazione nel registro fondiario dei diritti di usufrutto che erano stati iscritti a favore di persone giuridiche o di entità prive di personalità giuridica ma munite della capacità di acquistare diritti iscrivibili nel registro, e che sono stati soppressi in applicazione dell’articolo 108, paragrafo 1, della [legge del 2013 sulle misure transitorie]».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

16      La Grossmania, società commerciale con sede sociale in Ungheria ma i cui soci sono persone fisiche cittadine di altri Stati membri, era titolare di diritti di usufrutto che essa aveva acquistato su parcelle agricole situate a Jánosháza e a Duka (Ungheria).

17      A seguito dell’estinzione ex lege, il 1° maggio 2014, di tali diritti di usufrutto, conformemente all’articolo 108, paragrafo 1, della legge del 2013 sulle misure transitorie, gli stessi sono stati cancellati dal registro fondiario dall’autorità competente in forza dell’articolo 94, paragrafo 5, della legge relativa al registro fondiario. La Grossmania non ha proposto ricorso avverso tale cancellazione.

18      Avendo la Corte dichiarato, con sentenza del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth (C‑52/16 e C‑113/16, EU:C:2018:157), che l’articolo 63 TFUE osta a una normativa nazionale in forza della quale i diritti di usufrutto precedentemente costituiti su terreni agricoli, e i cui titolari non hanno la qualità di prossimo congiunto del proprietario di tali terreni, si estinguono ex lege e sono di conseguenza cancellati dai registri fondiari, la Grossmania, il 10 maggio 2019, ha presentato presso il Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Járási Hivatala (ufficio del distretto di Celldömölk, appartenente alla delegazione del governo nella provincia di Vas, Ungheria) una domanda diretta alla reiscrizione dei suoi diritti di usufrutto.

19      Con decisione del 17 maggio 2019, tale autorità ha dichiarato irricevibile detta domanda, fondandosi sull’articolo 108, paragrafo 1, della legge del 2013 sulle misure transitorie nonché sull’articolo 37, paragrafo 1, della legge del 2013 sui terreni agricoli.

20      Adita dalla Grossmania con ricorso amministrativo avverso tale decisione, la delegazione del governo nella provincia di Vas ha confermato quest’ultima decisione con decisione del 5 agosto 2019, con la motivazione che l’articolo 108, paragrafo 1, della legge del 2013 sulle misure transitorie e l’articolo 37, paragrafo 1, della legge del 2013 sui terreni agricoli erano ancora in vigore e ostavano alla reiscrizione richiesta. Per quanto riguarda l’argomento tratto dalla sentenza del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth (C‑52/16 e C‑113/16, EU:C:2018:157), tale delegazione ha indicato che detta sentenza era applicabile solo alle singole cause per le quali era stata pronunciata. Quanto alla sentenza del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) (C‑235/17, EU:C:2019:432), pronunciata su un ricorso per inadempimento riguardante la medesima normativa nazionale, detta delegazione ha sottolineato che essa era vincolante in materia di compensazione, ma non in materia di reiscrizione di diritti di usufrutto precedentemente cancellati.

21      La Grossmania ha proposto ricorso avverso la decisione del 5 agosto 2019 dinanzi al Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Győr, Ungheria), giudice del rinvio.

22      Tale giudice rileva, anzitutto, che, al momento della controversia di cui al procedimento principale, nel diritto interno non esiste ancora alcuna disposizione in base alla quale la Grossmania possa ottenere una compensazione per il danno derivante dall’estinzione ex lege e dalla cancellazione dei suoi diritti di usufrutto.

23      Certamente, in una sentenza del 21 luglio 2015, l’Alkotmánybíróság (Corte costituzionale, Ungheria), da un lato, avrebbe constatato che la Magyarország Alaptörvénye (Legge fondamentale ungherese) era stata violata in quanto il legislatore nazionale non aveva adottato, relativamente ai diritti di usufrutto e di uso estinti in virtù dell’applicazione dell’articolo 108 della legge del 2013 sulle misure transitorie, disposizioni che consentissero la compensazione dei danni patrimoniali eccezionali causati dalla soppressione di tali diritti, danni che non potevano essere compensati nell’ambito di una definizione dei rapporti tra le parti contraenti, dall’altro, avrebbe invitato il legislatore nazionale a rimediare a tale lacuna entro il 1° dicembre 2015. Tuttavia, al momento della controversia di cui al procedimento principale, nessuna misura sarebbe stata ancora adottata a tal fine.

24      Il giudice del rinvio precisa, poi, che, trovandosi nell’impossibilità di beneficiare di una compensazione, la Grossmania non aveva altra possibilità se non quella di chiedere la reiscrizione dei suoi diritti di usufrutto. In tale contesto, detto giudice si interroga sulla portata degli effetti vincolanti delle sentenze della Corte pronunciate su rinvio pregiudiziale.

25      A tal riguardo, esso ricorda che, secondo giurisprudenza della Corte, a motivo del carattere vincolante dell’interpretazione precedentemente fornita dalla Corte in forza dell’articolo 267 TFUE, un giudice nazionale adito in ultima istanza non ha l’obbligo di effettuare un rinvio pregiudiziale qualora la questione sollevata sia materialmente identica ad altra questione, sollevata in relazione ad analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale o sia già stata oggetto di una giurisprudenza costante della Corte che, indipendentemente dalla natura dei procedimenti da cui sia stata prodotta, risolva il punto di diritto controverso, anche in mancanza di una stretta identità fra le materie del contendere. Esso rileva altresì che l’interpretazione fornita dalla Corte ha effetto ex tunc nel senso che la norma in tal modo interpretata può e deve essere applicata dal giudice nazionale anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda di interpretazione.

26      Orbene, secondo il giudice del rinvio, dalla sentenza del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth (C‑52/16 e C‑113/16, EU:C:2018:157), risulta chiaramente che l’articolo 108, paragrafo 1, della legge del 2013 sulle misure transitorie, sulla base del quale è stata adottata la decisione di cui trattasi nel procedimento principale, è contrario al diritto dell’Unione e che una siffatta constatazione è parimenti valida ai fini della controversia di cui al procedimento principale.

27      Tale giudice rileva tuttavia che, a differenza delle situazioni che hanno dato luogo alla sentenza del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth (C‑52/16 e C‑113/16, EU:C:2018:157), la Grossmania non ha contestato in sede giurisdizionale la cancellazione dei suoi diritti di usufrutto. Esso si chiede pertanto se i precetti derivanti da detta sentenza possano trovare applicazione nella controversia di cui al procedimento principale e, in particolare, se possa disapplicare l’articolo 108, paragrafo 1, della legge del 2013 sulle misure transitorie a motivo della sua contrarietà al diritto dell’Unione e ingiungere alla resistente nel procedimento principale di procedere alla reiscrizione dei diritti di usufrutto della Grossmania, tenuto conto, inoltre, dell’entrata in vigore, nel frattempo, dei paragrafi 4 e 5 di detto articolo 108.

28      Date tali circostanze, il Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Győr) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che, qualora la [Corte] abbia dichiarato, con una decisione emessa nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, l’incompatibilità di una disposizione legislativa di uno Stato membro con il diritto dell’Unione, tale disposizione non può trovare applicazione neppure nell’ambito di procedimenti nazionali amministrativi o giudiziari successivi, non essendo rilevante che i fatti del procedimento successivo non siano del tutto identici a quelli del procedimento pregiudiziale anteriore».

 Sulla questione pregiudiziale

29      In via preliminare, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 26 ottobre 2021, C‑109/20, PL Holdings, EU:C:2021:875, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

30      A tal riguardo, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta, in primo luogo, che l’interrogativo del giudice del rinvio, che verte sulla questione se esso sia tenuto a disapplicare una normativa nazionale che esso considera incompatibile con il diritto dell’Unione come interpretato dalla Corte in una sentenza pronunciata in via pregiudiziale, nel caso di specie la sentenza del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth (C‑52/16 e C‑113/16, EU:C:2018:157), relativa all’articolo 63 TFUE, si inserisce nel contesto di una controversia che, pur avendo ad oggetto una domanda di annullamento della decisione di diniego della reiscrizione di diritti di usufrutto estinti ex lege e cancellati dal registro fondiario in forza della stessa normativa nazionale di quella di cui trattasi nelle cause che hanno dato luogo alla succitata sentenza, si distingue da tali cause in quanto, a differenza dei soggetti coinvolti nelle medesime, la ricorrente nel procedimento principale si è astenuta dal contestare in sede giurisdizionale, entro i termini di legge, la soppressione dei suoi diritti di usufrutto.

31      In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se, in assenza, nel diritto ungherese, di una base giuridica che consenta la compensazione della Grossmania per il danno derivante dall’estinzione ex lege e dalla cancellazione dei suoi diritti di usufrutto, esso possa ingiungere alla resistente nel procedimento principale di procedere alla reiscrizione di detti diritti, conformemente a una domanda in tal senso della summenzionata società.

32      In tali circostanze, occorre intendere la questione sollevata dal giudice del rinvio come diretta a stabilire se il diritto dell’Unione, e segnatamente l’articolo 267 TFUE, debba essere interpretato nel senso che un giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione recante rigetto di una domanda di reiscrizione di diritti di usufrutto estinti ex lege e cancellati dal registro fondiario in forza di una normativa nazionale incompatibile con l’articolo 63 TFUE, come interpretato dalla Corte in una sentenza pregiudiziale, è tenuto, da un lato, a disapplicare tale normativa e, dall’altro, a ingiungere all’autorità amministrativa competente di procedere alla reiscrizione di detti diritti di usufrutto, anche qualora la cancellazione dei diritti non sia stata contestata in sede giurisdizionale entro i termini di legge.

33      A tal proposito, si deve rilevare che, mentre il giudice del rinvio si è limitato a far riferimento, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, alla sentenza del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth (C‑52/16 e C‑113/16, EU:C:2018:157), la normativa nazionale in discussione nella causa che condotto alla summenzionata sentenza e nel procedimento principale ha parimenti dato luogo alla sentenza del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) (C‑235/17, EU:C:2019:432), pronunciata su un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE.

34      Con tale sentenza, la Corte ha dichiarato che l’Ungheria, avendo adottato l’articolo 108, paragrafo 1, della legge del 2013 sulle misure transitorie e, così facendo, avendo soppresso ex lege i diritti di usufrutto su terreni agricoli e forestali situati in Ungheria direttamente o indirettamente detenuti da cittadini di altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

35      Orbene, in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE, quando la Corte constati che uno Stato membro ha mancato agli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato membro è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta, sentenza che ha autorità di cosa giudicata per i punti di fatto e di diritto che sono stati effettivamente o necessariamente decisi dalla pronuncia giudiziale di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2013, Commissione/Spagna, C‑529/09, EU:C:2013:31, punti 65 e 66).

36      Pertanto, mentre le autorità dello Stato membro interessato che partecipano all’esercizio del potere legislativo sono obbligate a modificare le disposizioni nazionali che sono state oggetto di una sentenza per inadempimento in modo da conformarle alle esigenze del diritto dell’Unione, i giudici di tale Stato membro - dal canto loro - devono garantire l’osservanza della sentenza nell’espletamento dei loro compiti, il che implica, in particolare, che spetta al giudice nazionale, in forza dell’autorità di detta sentenza, tener conto, se necessario, delle massime ivi contenute, onde determinare la portata delle disposizioni del diritto dell’Unione che esso deve applicare (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 1982, Waterkeyn e a., da 314/81 a 316/81 e 83/82, EU:C:1982:430, punti 14 e 15).

37      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che l’articolo 108, paragrafo 1, della legge del 2013 sulle misure transitorie era ancora in vigore quando la decisione di diniego della reiscrizione dei diritti di usufrutto di cui trattasi nel procedimento principale è stata adottata, e tale disposizione nazionale è stata invocata dalle autorità nazionali competenti al fine di giustificare detta decisione. Pertanto, a detta data, le autorità ungheresi partecipanti all’esercizio del potere legislativo non avevano adottato i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza per inadempimento di cui al punto 33 della presente sentenza implica.

38      Resta il fatto che, nonostante la mancata adozione di provvedimenti siffatti, il giudice del rinvio ha l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari per agevolare la piena efficacia del diritto dell’Unione conformemente ai precetti contenuti nella sentenza per inadempimento (v., in tal senso, sentenze del 19 gennaio 1993, Commissione/Italia, C‑101/91, EU:C:1993:16, punto 24, e del 18 gennaio 2022, Thelen Technopark Berlin, C‑261/20, EU:C:2022:33, punto 39).

39      Nel caso di specie, occorre ricordare, in primo luogo, che, nella sentenza del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth (C‑52/16 e C‑113/16, EU:C:2018:157), richiamata dal giudice del rinvio, la Corte ha dichiarato che l’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in forza della quale i diritti di usufrutto precedentemente costituiti su terreni agricoli, e i cui titolari non hanno la qualità di prossimo congiunto del proprietario di tali terreni, si estinguono ex lege e sono di conseguenza cancellati dai registri fondiari.

40      La Corte ha infatti considerato, anzitutto, ai punti da 62 a 64 di tale sentenza, che, prevedendo l’estinzione ex lege dei diritti di usufrutto detenuti su terreni agricoli dai cittadini di Stati membri diversi dall’Ungheria, la normativa nazionale di cui trattasi restringeva, per il suo stesso oggetto e per questo solo fatto, il diritto degli interessati alla libera circolazione dei capitali garantito dall’articolo 63 TFUE, giacché tale normativa priva gli stessi tanto della possibilità di continuare a godere del loro diritto di usufrutto, impedendo loro, in particolare, di utilizzare e di sfruttare i terreni di cui trattasi o di darli in affitto e di trarne così profitto, quanto dell’eventuale possibilità di alienare tale diritto. Poi, al punto 65 di detta sentenza, la Corte ha aggiunto che la succitata normativa era idonea a dissuadere i non residenti dall’effettuare investimenti in Ungheria in futuro. Infine, ai punti 24, 94 e 107 della medesima sentenza, la Corte ha constatato che tale restrizione alla libertà di circolazione dei capitali non poteva essere giustificata sulla base degli elementi addotti dall’Ungheria.

41      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se una siffatta interpretazione dell’articolo 63 TFUE, fornita in una sentenza pregiudiziale pronunciata ai sensi dell’articolo 267 TFUE, implichi, per il giudice del rinvio, l’obbligo di disapplicare la normativa nazionale di cui trattasi, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante della Corte, l’interpretazione che essa fornisce di una norma di diritto dell’Unione, nell’esercizio della competenza attribuitale dall’articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa, ove necessario, il significato e la portata della norma stessa, come deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore (sentenza del 7 agosto 2018, Hochtief, C‑300/17, EU:C:2018:635, punto 55). In altri termini, una sentenza pregiudiziale ha un valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo (sentenza del 28 gennaio 2015, Starjakob, C‑417/13, EU:C:2015:38, punto 63).

42      Pertanto, allorché la giurisprudenza della Corte ha fornito una risposta chiara ad una questione vertente sull’interpretazione del diritto dell’Unione, il giudice nazionale deve fare tutto il necessario affinché sia applicata tale interpretazione (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2016, PFE, C‑689/13, EU:C:2016:199, punto 42).

43      Peraltro, in base al principio del primato, ove non possa procedere a un’interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione, il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto dell’Unione ha l’obbligo di garantire la piena efficacia delle medesime, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa nazionale, anche posteriore, contraria a una disposizione del diritto dell’Unione che abbia effetto diretto senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punti 58 e 61).

44      Per quanto attiene all’articolo 63 TFUE, oggetto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che tale articolo è dotato di effetto diretto, cosicché può essere invocato dinanzi al giudice nazionale e comportare l’inapplicabilità delle norme nazionali con esso contrastanti (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2017, The Trustees of the BT Pension Scheme, C‑628/15, EU:C:2017:687, punto 49).

45      Nel caso di specie, in quanto la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale è incompatibile con l’articolo 63 TFUE, come risulta dalla sentenza del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth (C‑52/16 e C‑113/16, EU:C:2018:157), il giudice del rinvio, investito di un ricorso diretto all’annullamento di una decisione fondata, in particolare, su tale normativa, è tenuto a garantire la piena efficacia dell’articolo 63 TFUE disapplicando detta normativa nazionale ai fini della soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente.

46      Occorre aggiungere che un medesimo obbligo incombeva alle autorità amministrative nazionali investite dalla ricorrente nel procedimento principale di una domanda di reiscrizione dei suoi diritti di usufrutto nel registro fondiario (v., in tal senso, sentenza del 4 dicembre 2018, Minister for Justice and Equality e Commissioner of the Garda Síochána, C‑378/17, EU:C:2018:979, punto 38 e giurisprudenza ivi citata), e dette autorità, in violazione di tale obbligo, hanno tuttavia continuato ad applicare la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale e, pertanto, respinto la domanda in parola.

47      Per quanto riguarda, in terzo luogo, la circostanza secondo cui la Grossmania non ha contestato in sede giurisdizionale, entro i termini previsti a tal fine, la cancellazione dei suoi diritti di usufrutto, occorre rilevare che il giudice del rinvio non ha chiarito in che modo una siffatta circostanza sia tale da sollevare una difficoltà per la soluzione della controversia di cui al procedimento principale. Infatti, in tale contesto, detto giudice si è limitato a indicare che il rifiuto dell’amministrazione nazionale competente di procedere alla reiscrizione dei diritti di usufrutto della ricorrente nel procedimento principale era fondato sulla circostanza che l’articolo 108, paragrafo 1, della legge del 2013 sulle misure transitorie e l’articolo 37, paragrafo 1, della legge del 2013 sui terreni agricoli erano ancora in vigore. Nondimeno, il governo ungherese ha sottolineato, nelle sue osservazioni dinanzi alla Corte, che, conformemente al diritto nazionale, in assenza di contestazione, la cancellazione era divenuta definitiva e ostava alla reiscrizione dei diritti di usufrutto nel registro fondiario.

48      In tal senso, se è vero che non spetta alla Corte, in forza della cooperazione ai sensi dell’articolo 267 TFUE, verificare l’esattezza del quadro normativo e fattuale definito dal giudice nazionale sotto la propria responsabilità, non è tuttavia escluso, nel caso di specie, che i dubbi del giudice del rinvio possano derivare dal fatto che il carattere definitivo della cancellazione dei diritti di usufrutto gli impedisce di trarre, ai fini della controversia di cui al procedimento principale, tutte le conseguenze derivanti dall’accertata illegittimità della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale.

49      Se tale ipotesi dovesse rivelarsi fondata e al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, va ricordato che, in forza del principio di autonomia processuale, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità processuali dei ricorsi giurisdizionali destinati a garantire la salvaguardia dei diritti dei soggetti dell’ordinamento, a condizione, tuttavia, che tali modalità, nelle situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2021, Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N., C‑949/19, EU:C:2021:186, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

50      Per quanto attiene al rispetto del principio di equivalenza, spetta al giudice del rinvio verificare che, nel diritto ungherese, la possibilità di contestare una misura di cancellazione di diritti di usufrutto divenuta definitiva, in occasione di un ricorso diretto contro una decisione recante rigetto di una domanda di reiscrizione di tali diritti, non sia diversa a seconda che tale misura violi il diritto nazionale o il diritto dell’Unione.

51      Per quanto concerne il rispetto del principio di effettività, occorre sottolineare che, conformemente alla giurisprudenza, ciascun caso in cui si pone la questione se una disposizione procedurale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo, si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento [sentenza del 20 maggio 2021, X (Veicoli cisterna di GPL), C‑120/19, EU:C:2021:398, punto 72].

52      Orbene, la Corte ha già riconosciuto che il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza di termini ragionevoli di ricorso, contribuisce alla certezza del diritto, e da ciò deriva che il diritto dell’Unione non esige che un organo amministrativo sia, in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo (sentenza del 12 febbraio 2008, Kempter, C‑2/06, EU:C:2008:78, punto 37). Il rispetto del principio della certezza del diritto consente quindi di evitare che atti amministrativi produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in discussione all’infinito (sentenza del 19 settembre 2006, i-21 Germany e Arcor, C‑392/04 e C‑422/04, EU:C:2006:586, punto 51).

53      Nel caso di specie, dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che il termine di reclamo avverso una decisione dell’autorità nazionale competente in materia di registro fondiario è di quindici giorni a decorrere dalla sua notifica e che, in caso di rigetto di tale reclamo, il termine per il ricorso giurisdizionale è di trenta giorni a decorrere dalla notifica di detto rigetto. Termini del genere risultano essere, in linea di principio, sufficienti per consentire ai soggetti coinvolti di impugnare una siffatta decisione.

54      La Corte ha tuttavia dichiarato, in sostanza, che particolari circostanze possono, in forza dei principi di effettività e di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, imporre ad un organo amministrativo nazionale il riesame di una decisione amministrativa divenuta definitiva. In tale contesto, occorre tener conto delle particolarità delle situazioni e degli interessi in questione per trovare un equilibrio tra l’esigenza della certezza del diritto e quella della legittimità alla luce del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Incyte, C‑492/16, EU:C:2017:995, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

55      Nel caso di specie, i diritti di usufrutto della Grossmania sono stati cancellati dal registro fondiario sulla base di una normativa nazionale che, come rilevato al punto 40 della presente sentenza, prevedendo l’estinzione ex lege dei diritti di usufrutto detenuti su terreni agricoli dai cittadini di Stati membri diversi dall’Ungheria, limita, per il suo stesso oggetto e per questo solo fatto, il diritto degli interessati alla libera circolazione dei capitali garantito dall’articolo 63 TFUE, senza che nessun elemento possa giustificare una siffatta restrizione.

56      Inoltre, come risulta dalla sentenza del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) (C‑235/17, EU:C:2019:432), in particolare dai suoi punti 81, 86, 124, 125 e 129, tale normativa nazionale lede altresì il diritto di proprietà garantito dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta in quanto priva, per definizione, in modo coatto, integrale e definitivo gli interessati dei loro diritti di usufrutto esistenti, senza che essa sia giustificata da ragioni di pubblico interesse né, del resto, accompagnata da un regime di pagamento di una giusta indennità in tempo utile.

57      Da tali elementi emerge che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, al pari delle decisioni che la attuano, integra una violazione manifesta e grave sia della libertà fondamentale prevista dall’articolo 63 TFUE sia del diritto di proprietà garantito dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta. Risulta peraltro che tale violazione ha avuto ripercussioni su vasta scala, poiché, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, basandosi sulle precisazioni fornite dal governo ungherese nelle cause che hanno dato luogo alla sentenza del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth (C‑52/16 e C‑113/16, EU:C:2018:157, punto 71), più di 5 000 cittadini di Stati membri diversi dall’Ungheria sono stati colpiti dalla soppressione dei loro diritti di usufrutto.

58      In tali circostanze, alla luce delle conseguenze nefaste di grande portata provocate dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale e dalla cancellazione dei diritti di usufrutto, cancellazione che attua detta normativa, si deve attribuire particolare importanza all’esigenza della legittimità alla luce del diritto dell’Unione.

59      Occorre aggiungere, per quanto concerne l’esigenza di certezza del diritto, che l’articolo 108 della legge del 2013 sulle misure transitorie ha previsto, per i diritti di usufrutto da esso contemplati, l’estinzione «ex lege» di tali diritti il 1° maggio 2014, e questi ultimi, in forza dell’articolo 94 della legge relativa al registro fondiario, sono stati poi cancellati dal registro fondiario con una decisione adottata a tal fine.

60      Orbene, una siffatta estinzione «ex lege» dei diritti di usufrutto, tenuto conto della sua stessa natura, è destinata a produrre i suoi effetti indipendentemente dalle decisioni di cancellazione che intervengono successivamente in applicazione dell’articolo 94 della legge relativa al registro fondiario.

61      Pertanto, quand’anche la cancellazione dei diritti di usufrutto costituisse, come sottolineato in udienza dal governo ungherese, un evento autonomo rispetto all’estinzione ex lege di tali diritti, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, nel definire in tal maniera le modalità di una siffatta estinzione, è idonea a generare confusione quanto alla necessità, per i titolari di diritti di usufrutto colpiti da estinzione ex lege, di impugnare le successive decisioni di cancellazione al fine di salvaguardare i loro diritti di usufrutto.

62      Ne consegue che, qualora dovesse essere confermato che il diritto ungherese non consente di contestare dinanzi a un giudice, in occasione di un ricorso diretto contro il rigetto di una domanda di reiscrizione di diritti di usufrutto, la misura di cancellazione di detti diritti divenuta nel frattempo definitiva, tale impossibilità non può ragionevolmente essere giustificata dall’esigenza di certezza del diritto e dovrebbe quindi essere respinta da tale giudice in quanto contraria al principio di effettività e al principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

63      Per quanto riguarda, in quarto luogo, la questione se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, le autorità competenti, una volta disapplicata la normativa nazionale, siano tenute in ogni caso a procedere alla reiscrizione dei diritti di usufrutto di cui trattasi o se si possa porre rimedio a tale soppressione illegittima con altri mezzi, si deve rilevare che, in virtù del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli Stati membri sono tenuti a eliminare le conseguenze illegittime di una violazione del diritto dell’Unione [sentenza del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele), C‑24/19, EU:C:2020:503, punto 83].

64      Pertanto, a seguito di una sentenza emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale da cui risulti l’incompatibilità di una normativa nazionale con il diritto dell’Unione, è compito delle autorità dello Stato membro interessato non solo disapplicare una siffatta normativa, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 43 della presente sentenza, ma anche adottare tutti gli altri provvedimenti generali o particolari idonei a garantire il rispetto di tale diritto sul loro territorio (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2007, Jonkman e a., da C‑231/06 a C‑233/06, EU:C:2007:373, punto 38).

65      In assenza di norme specifiche, nel diritto dell’Unione, relative alle modalità secondo le quali occorre eliminare le conseguenze illegittime di una violazione dell’articolo 63 TFUE in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, siffatti provvedimenti possono consistere, in particolare, nel procedere alla reiscrizione nel registro fondiario dei diritti di usufrutto illegittimamente soppressi, essendo una reiscrizione del genere il mezzo più idoneo a ripristinare, quantomeno con effetto per il futuro, la situazione di diritto e di fatto in cui l’interessato si sarebbe trovato se i suoi diritti non fossero stati illegittimamente soppressi.

66      Tuttavia, come parimenti rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, in casi specifici, ostacoli oggettivi e legittimi, segnatamente di ordine giuridico, possono ostare a un siffatto provvedimento, in particolare qualora, dopo la soppressione dei diritti di usufrutto, un nuovo proprietario abbia acquistato in buona fede i terreni sui quali gravavano i diritti di cui trattasi o qualora tali terreni siano stati oggetto di una ristrutturazione.

67      Nel caso di specie, spetterà al giudice del rinvio verificare, alla luce della situazione di diritto e di fatto esistente al momento di statuire, se occorra ingiungere all’autorità competente di procedere alla reiscrizione dei diritti di usufrutto di cui la Grossmania era titolare.

68      Solo nell’ipotesi in cui una siffatta reiscrizione si rivelasse effettivamente impossibile sarebbe necessario, per eliminare le conseguenze illegittime della violazione del diritto dell’Unione, riconoscere ai precedenti titolari dei diritti di usufrutto soppressi il diritto a una compensazione, economica o di altro tipo, il cui valore sia idoneo a porre rimedio sul piano finanziario alla perdita economica derivante dalla soppressione di tali diritti.

69      Inoltre, indipendentemente dai provvedimenti di cui ai punti 65 e 68 della presente sentenza volti a eliminare le conseguenze illegittime della violazione dell’articolo 63 TFUE, la piena efficacia del diritto dell’Unione implica che ai soggetti lesi da una violazione di tale diritto sia riconosciuto, in forza del principio della responsabilità dello Stato per danni causati da una violazione siffatta, anche un diritto al risarcimento, purché siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma del diritto dell’Unione violata sia preordinata a conferire loro diritti, che la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata e che esista un nesso causale diretto tra la violazione in parola e il danno subito dai soggetti lesi (sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 51, nonché del 24 marzo 2009, Danske Slagterier, C‑445/06, EU:C:2009:178, punto 20).

70      Orbene, nel caso di specie, anzitutto, l’articolo 63 TFUE è preordinato a conferire diritti ai soggetti dell’ordinamento, in quanto riconosce, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, ai titolari di diritti di usufrutto il diritto di non essere privati di tali diritti in violazione del succitato articolo (v., per analogia, sentenza del 14 settembre 2017, The Trustees of the BT Pension Scheme, C‑628/15, EU:C:2017:687, punto 48). Analogamente, l’articolo 17 della Carta costituisce una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai soggetti dell’ordinamento [sentenza del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli), C‑235/17, EU:C:2019:432, punto 68].

71      Inoltre, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che una violazione del diritto dell’Unione è manifestamente qualificata qualora si sia protratta nonostante la pronuncia di una sentenza dichiarativa dell’inadempimento addebitato oppure di una sentenza pregiudiziale, o malgrado l’esistenza di una giurisprudenza consolidata della Corte in materia, dalle quali risulti il carattere illegittimo del comportamento in questione (sentenza del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, punto 31). Orbene, ciò si verifica nel caso di specie, come ricordato al punto 37 della presente sentenza.

72      Infine, alla luce delle sentenze del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth (C‑52/16 e C‑113/16, EU:C:2018:157), nonché del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) (C‑235/17, EU:C:2019:432), risulta sussistere un nesso di causalità diretto tra la violazione dell’articolo 63 TFUE e i danni subiti dalla Grossmania in conseguenza di tale violazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio o, se del caso, al giudice competente in materia secondo il diritto ungherese, verificare.

73      Per quanto riguarda, in quinto e ultimo luogo, la circostanza costituita dall’entrata in vigore dei paragrafi 4 e 5 dell’articolo 108 della legge del 2013 sulle misure transitorie, richiamata dal giudice del rinvio, occorre rilevare che tale giudice non spiega come dette nuove disposizioni siano rilevanti ai fini della soluzione della controversia di cui al procedimento principale, né precisa se esse siano applicabili nella fase attuale del procedimento. Dal canto suo, il governo ungherese ha contestato una siffatta applicabilità in quanto quest’ultima presupporrebbe, in ogni caso, l’esistenza di una decisione di reiscrizione dei diritti di usufrutto della Grossmania, decisione che, in tale fase, non è intervenuta.

74      In dette circostanze, basta precisare che l’articolo 108, paragrafi 4 e 5, della legge del 2013 sulle misure transitorie deve altresì essere compatibile, segnatamente, con il principio di effettività, quale richiamato al punto 51 della presente sentenza, il che implica che esso non debba rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione, nonché con le libertà fondamentali, in particolare con la libera circolazione dei capitali prevista dall’articolo 63 TFUE.

75      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che il diritto dell’Unione, segnatamente l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 267 TFUE, deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione recante rigetto di una domanda di reiscrizione di diritti di usufrutto estinti ex lege e cancellati dal registro fondiario in forza di una normativa nazionale incompatibile con l’articolo 63 TFUE, come interpretato dalla Corte in una sentenza pregiudiziale, è tenuto:

–        a disapplicare tale normativa e

–        salvo ostacoli oggettivi e legittimi, segnatamente di ordine giuridico, a ingiungere all’autorità amministrativa competente di procedere alla reiscrizione dei diritti di usufrutto, anche qualora la cancellazione di tali diritti non sia stata contestata in sede giurisdizionale entro i termini di legge e sia, di conseguenza, divenuta definitiva conformemente al diritto nazionale.

 Sulle spese

76      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Il diritto dell’Unione, segnatamente l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 267 TFUE, deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione recante rigetto di una domanda di reiscrizione di diritti di usufrutto estinti ex lege e cancellati dal registro fondiario in forza di una normativa nazionale incompatibile con l’articolo 63 TFUE, come interpretato dalla Corte in una sentenza pregiudiziale, è tenuto:

–        a disapplicare tale normativa e

–        salvo ostacoli oggettivi e legittimi, segnatamente di ordine giuridico, a ingiungere all’autorità amministrativa competente di procedere alla reiscrizione dei diritti di usufrutto, anche qualora la cancellazione di tali diritti non sia stata contestata in sede giurisdizionale entro i termini di legge e sia, di conseguenza, divenuta definitiva conformemente al diritto nazionale.

Firme


*      Lingua processuale: l’ungherese.