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Corte di Giustizia delle Comunità europee (Terza Sezione), 4 giugno 2009

 

C-560/07, Balbiino AS    Ministro dell’agricoltura

 

 

Nel procedimento C‑560/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tallinna halduskohus (Estonia), con decisione 28 novembre 2007, pervenuta in cancelleria il 18 dicembre 2007, nella causa

 

Balbiino AS

 

contro

 

Põllumajandusminister,

Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus,

 

LA CORTE (Terza Sezione),

 

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh, J.N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus e dalla sig.ra P. Lindh (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 dicembre 2008,

considerate le osservazioni presentate:

        per la Balbiino AS, dall’avv. K. Lind, avocat;

        per il governo estone, dal sig. L. Uibo, in qualità di agente;

        per il governo cipriota, dalla sig.ra A. Pantazi-Lamprou, in qualità di agente;

        per il governo lituano, dal sig. D. Kriaučiūnas e dalla sig.ra R. Mackevičienė, in qualità di agenti;

        per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re K. Saaremäel-Stoilov e H. Tserepa-Lacombe, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 febbraio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) della Commissione 10 novembre 2003, n. 1972, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all’adesione di Cipro, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell’Ungheria all’Unione europea (GU L 293, pag. 3), del regolamento (CE) della Commissione 14 gennaio 2004, n. 60, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 9, pag. 8), e del regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 2005, n. 832, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 138, pag. 3).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Balbiino AS (in prosieguo: la «Balbiino»), da un lato, ed il Põllumajandusminister (Ministro dell’agricoltura) nonché il Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus (Agenzia del Nord dell’amministrazione finanziaria e doganale), dall’altro, riguardo alla tassazione di scorte eccedenti.

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

3        L’art. 41, primo comma, dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33) permette alla Commissione delle Comunità europee di adottare misure destinate a facilitare la transizione dei nuovi Stati membri verso il regime della politica agricola comune. Tali misure transitorie «possono essere adottate in un periodo di tre anni dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo». La Commissione ha adottato i regolamenti nn. 1972/2003 e 60/2004, basandosi in particolare su tale disposizione.

 Il regolamento n. 1972/2003

4        A tenore del suo primo ‘considerando’, il regolamento n. 1972/2003 è diretto ad «evitare il rischio di distorsione degli scambi, a detrimento dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, in seguito all’adesione di dieci nuovi Stati all’Unione europea, il 1° maggio 2004». Tenuto conto di tali rischi, il terzo ‘considerando’ di tale regolamento sottolinea che occorre «imporre un prelievo dissuasivo sulle eccedenze nei nuovi Stati membri».

5        A tal fine l’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1972/2003 esige che i nuovi Stati membri riscuotano prelievi a carico dei detentori di scorte eccedenti di prodotti in libera pratica al 1° maggio 2004.

6        L’art. 4, n. 2, di tale regolamento prevede:

«Al fine di determinare l’eccedenza di ciascun detentore, i nuovi Stati membri tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a)      medie delle scorte disponibili negli anni precedenti l’adesione;

b)      assetto dei flussi commerciali negli anni precedenti l’adesione;

c)      circostanze che hanno determinato la costituzione delle eccedenze.

La nozione di eccedenza si applica ai prodotti importati nei nuovi Stati membri od originari di questi ultimi. Essa si applica altresì ai prodotti destinati al mercato dei nuovi Stati membri.

(...)».

7        Ai fini della corretta applicazione del prelievo sulle scorte eccedenti, l’art. 4, n. 4, del suddetto regolamento esige che i nuovi Stati membri procedano senza indugio ad un inventario delle scorte esistenti al 1° maggio 2004 e notifichino alla Commissione, al più tardi entro il 31 luglio 2004, i quantitativi eccedenti da essi detenuti.

8        Conformemente al disposto del suo art. 10, il regolamento n. 1972/2003 è stato applicato dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2007.

 Il regolamento n. 60/2004

9        Avendo ritenuto particolarmente elevati i rischi di speculazione sul mercato dello zucchero, la Commissione ha adottato misure specifiche attraverso il regolamento n. 60/2004. Ai sensi dell’art. 6, n. 1, di tale regolamento:

«Entro il 31 ottobre 2004, la Commissione determina, per ciascuno dei nuovi Stati membri (…), i quantitativi di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d’isoglucosio e di fruttosio che superano il quantitativo considerato come scorta normale di riporto al 1° maggio 2004 e che devono essere eliminati dal mercato a spese dei nuovi Stati membri.

Ai fini della determinazione delle eccedenze, viene tenuto conto in particolare dell’evoluzione [osservata] durante l’anno precedente l’adesione rispetto [agli anni precedenti]:

a)      delle importazioni e delle esportazioni di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d’isoglucosio e di fruttosio;

b)      della produzione, del consumo e delle scorte di zucchero e d’isoglucosio;

c)      delle circostanze che hanno determinato la costituzione delle eccedenze».

10      L’art. 6, n. 2, del suddetto regolamento impone ai nuovi Stati membri di eliminare dal mercato, entro il 30 aprile 2005, i quantitativi di zucchero o di isoglucosio pari all’eccedenza determinata, per ciascuno di tali Stati, dalla Commissione.

11      L’art. 6, n. 3, del regolamento n. 60/2004 prevede quanto segue:

«Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2, le autorità competenti dei nuovi Stati membri predispongono, per il 1° maggio 2004, un sistema per la constatazione delle eccedenze di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d’isoglucosio e di fruttosio presso i principali operatori interessati. Tale sistema si basa, in particolare, sul controllo delle importazioni, sui controlli fiscali, su verifiche contabili e ispezioni delle scorte fisiche presso gli operatori e comprende garanzie contro i rischi. Il sistema di constatazione tiene particolarmente conto, per l’analisi del rischio, dei seguenti criteri:

        tipo di attività esercitata dagli operatori interessati,

        capienza dei magazzini,

        volume di attività.

I nuovi Stati membri impiegano questo sistema per obbligare gli operatori ad eliminare dal mercato, a loro spese, un quantitativo di zucchero o d’isoglucosio pari all’eccedenza individuale constatata presso ognuno di essi. Entro il 30 aprile 2005, gli operatori in questione forniscono la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti del nuovo Stato membro, che i prodotti sono stati eliminati dal mercato.

Se tale prova non è fornita, il nuovo Stato membro obbliga l’operatore a pagare un importo pari al quantitativo di cui trattasi moltiplicato per il dazio all’importazione più elevato applicabile al prodotto in questione tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2005, maggiorato di 1,21 ΕUR/100 kg di equivalente zucchero bianco o sostanza secca.

L’importo di cui al terzo comma è versato al bilancio nazionale del nuovo Stato membro».

 Il regolamento n. 832/2005

12      Con il regolamento n. 832/2005 la Commissione ha fissato i quantitativi eccedenti di zucchero che ogni nuovo Stato membro deve eliminare. Il terzo ‘considerando’ di tale regolamento è redatto nel modo seguente:

«In generale, le eccedenze sono state determinate tenendo conto dell’evoluzione della produzione, una volta aggiunte le importazioni e detratte le esportazioni, nel periodo dal 1° maggio 2003 al 30 aprile 2004, rispetto alle medie dello stesso periodo nei tre anni precedenti. Secondo quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 60/2004, è stato tenuto conto anche di circostanze specifiche che hanno determinato la costituzione di scorte, in particolare della riduzione del livello delle scorte nel periodo considerato».

 La normativa nazionale

13      Il 7 aprile 2004 il Riigikogu (Parlamento) ha adottato la legge relativa al prelievo sulle scorte eccedenti (Üleliigse laovaru tasu seadus, RT I 2004, 30, 203).

14      Con sentenza 5 ottobre 2006 il Riigikohus (Corte suprema) ha dichiarato l’art. 6, n. 1, di tale legge inapplicabile in quanto contrario al regolamento n. 1972/2003. Tale giudice ha considerato che l’obbligo di applicare un coefficiente di 1,2 nel calcolo delle scorte di riporto, istituito da tale disposizione, non permetteva un trattamento sufficientemente differenziato di ciascun operatore.

15      Al fine di dar seguito a tale decisione, il Riigikogu ha introdotto in data 25 gennaio 2007 numerose modifiche nella suddetta legge. Quest’ultima, nel testo applicabile alla causa principale (RT I 2007, 12, 65; in prosieguo: l’«ÜLTS»), è entrata in vigore il 16 febbraio 2007 e disciplina con effetto retroattivo le situazioni insorte a partire dal 1° maggio 2004.

16      A norma dell’art. 7 dell’ÜLTS, le «scorte eccedenti» sono pari alla differenza tra le scorte effettivamente detenute alla data del 1° maggio 2004 e le scorte di riporto.

17      L’art. 6 dell’ÜLTS definisce la nozione di «scorte di riporto» come la media annua delle scorte detenute nel corso dei quattro anni precedenti l’adesione della Repubblica di Estonia all’Unione (2000‑2003), moltiplicata per 1,2. Al fine di attenuare il rigore di tale regola per gli operatori che non hanno esercitato alcuna attività rilevante nel corso dei quattro anni di riferimento in parola, il suddetto art. 6 prevede due regole speciali per calcolare le scorte di riporto. Da una parte, un operatore la cui attività sul mercato rilevante è iniziata dopo il 2003 deve provare che le sue scorte al 1° maggio 2004 sono uguali al «quantitativo (…) da lui abitualmente prodotto, venduto o altrimenti ceduto o acquistato a titolo oneroso o gratuito». Dall’altra, per gli operatori con almeno un anno di attività, le scorte di riporto sono la «media delle scorte in loro possesso alla data del 1° maggio degli ultimi anni di attività» oppure le scorte detenute al 1° maggio 2003, moltiplicate per 1,2.

18      Ai sensi dell’art. 10 dell’ÜLTS, le scorte di riporto e le scorte eccedenti sono calcolate dal Ministero dell’agricoltura sulla base delle dichiarazioni dell’operatore. Su domanda motivata di quest’ultimo, il suddetto ministero può tener conto di determinati fattori che possono spiegare un aumento delle scorte, indipendente da qualsiasi speculazione, quali l’aumento del volume di produzione, di trasformazione o di vendita dell’operatore nel corso dell’anno precedente, il tempo di maturazione dei prodotti agricoli, la circostanza che le scorte sono state costituite prima del terzo trimestre del 2003, la diminuzione del volume di esportazione o di vendita per ragioni indipendenti dall’operatore o altre circostanze indipendenti da quest’ultimo.

19      Tali ultime disposizioni sono completate dall’art. 23 dell’ÜLTS, che definisce un certo numero di circostanze in cui le scorte di riporto possono essere corrette in aumento qualora siano imputabili allo sviluppo dell’attività dell’operatore economico nel periodo compreso tra il 1° maggio 2003 ed il 1° maggio 2006.

20      Quanto allo zucchero, risulta dall’art. 14 dell’ÜLTS che l’importo del prelievo sulle scorte eccedenti è quello previsto all’art. 6, n. 3, del regolamento n. 60/2004.

 Causa principale e questioni pregiudiziali

21      La Balbiino è un’impresa estone la cui attività consiste nella vendita di alimenti surgelati e nella produzione di gelati. Durante il periodo dal 2000 al 2003, la Balbiino ha modernizzato i suoi impianti di produzione e di stoccaggio. Essa si è pertanto dotata di un nuovo deposito. Alla data del 1° maggio 2004 essa disponeva di più di 100 tonnellate di scorte di zucchero, cioè circa 9 volte il quantitativo abitualmente detenuto nello stesso periodo, sia prima dell’adesione della Repubblica di Estonia all’Unione (anni 2000‑2003), sia dopo l’adesione stessa (anni 2005 e 2006). Peraltro l’impresa in parola ha sviluppato anche un’attività di vendita all’ingrosso di alimenti surgelati.

22      Il 29 ottobre 2004 il Põllumajandusminister ha stabilito che la Balbiino era in possesso di circa 400 tonnellate di scorte eccedenti per 13 tipi di prodotti agricoli (zucchero, cioccolato, burro, carne surgelata, formaggio).

23      La Balbiino ha proposto un ricorso dinanzi al Tallinna halduskohus.

24      Dopo vari sviluppi il Põllumajandusminister ha fissato con decisione 19 aprile 2007 le scorte eccedenti della Balbiino. Tale decisione ha come fondamento normativo i regolamenti nn. 1972/2003 e 60/2004 nonché gli artt. 6, 7, nn. 1 e 2, 10, n. 2, e 23 dell’ÜLTS.

25      Con avviso di accertamento fiscale 30 aprile 2007, le autorità fiscali hanno fissato ad EEK 1 243 867 (circa EUR 77 000) l’importo del prelievo sulle scorte eccedenti dovuto dalla Balbiino. Quest’ultima ha proposto un ricorso avverso codesto avviso di accertamento nonché avverso la decisione 19 aprile 2007 dinanzi al Tallinna halduskohus, il quale nutre dubbi circa la conformità dell’ÜLTS al diritto comunitario.

26      Dati tali elementi, il Tallinna halduskohus ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se si debba considerare che il diritto dell’Unione europea, in particolare l’art. 6, n. 1, del regolamento (…) n. 60/2004 in combinato disposto col terzo ‘considerando’ del regolamento (…) n. 832/2005, nonché con l’art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento (…) n. 1972/2003, osti alla fissazione del quantitativo delle scorte eccedenti di un operatore economico, effettuata in maniera tale che dalle [scorte di riporto] venga dedotta automaticamente la media delle scorte detenute al 1° maggio degli ultimi anni di attività precedenti il 1° maggio 2004 – ma non oltre i quattro anni precedenti – moltiplicata per il coefficiente 1,2.

In caso di soluzione positiva, se la risposta possa essere diversa qualora, nel determinare il quantitativo delle scorte di riporto e quello delle scorte eccedenti, si possa prendere in considerazione anche l’aumento del volume di produzione, di trasformazione o di vendita dell’operatore, il tempo di maturazione dei prodotti agricoli, il periodo di costituzione delle scorte, nonché altre circostanze indipendenti dalla volontà dell’operatore.

2)      Se sia compatibile con gli obiettivi del diritto dell’Unione europea, in particolare quelli del regolamento (…) n. 1972/2003, il fatto di considerare la totalità delle scorte di un determinato prodotto agricolo in possesso di un operatore al 1° maggio 2004, come scorte eccedenti di quell’operatore.

3)      Nel caso in cui un operatore inizi la propria attività imprenditoriale col relativo prodotto agricolo meno di un anno prima del 1° maggio 2004, se il diritto dell’Unione europea, e in particolare l’art. 4 del regolamento (…) n. 1972/2003 nonché l’art. 6 del regolamento (…) n. 60/2004, osti a che il menzionato operatore sia tenuto a provare lui stesso che il quantitativo delle scorte di prodotto agricolo in suo possesso al 1° maggio 2004 corrisponde al quantitativo delle scorte di tale prodotto da lui abitualmente prodotte, vendute o altrimenti cedute o acquistate a titolo oneroso o gratuito.

In caso di soluzione positiva, se la risposta possa essere diversa qualora, a prescindere dall’obbligo di prova gravante sull’operatore, l’amministrazione sia obbligata, per determinare le scorte di riporto e le scorte eccedenti sulla base della dichiarazione relativa al prodotto agricolo rilasciata dall’operatore, a prendere in considerazione l’aumento del volume di produzione, di trasformazione o di vendita dell’operatore stesso nonché delle sue scorte dopo il 1° maggio 2004.

4)      Se sia compatibile con gli obiettivi del regolamento (…) n. 1972/2003 nonché del regolamento (…) n. 60/2004 la riscossione di un prelievo sulle scorte eccedenti anche nel caso in cui siano state accertate presso l’operatore scorte eccedenti alla data del 1° maggio 2004, ma lo stesso operatore dimostri che in seguito alla commercializzazione delle scorte eccedenti dopo il 1° maggio 2004 non ha ottenuto alcun vantaggio effettivo sotto forma di differenza di prezzo.

5)      Se il disposto dell’art. 6, n. 3, del regolamento (…) n. 60/2004, da cui risulta che, all’atto della determinazione dei quantitativi eccedenti di zucchero, di isoglucosio o di fruttosio, si tiene conto, tra l’altro, della capienza degli impianti di stoccaggio, possa essere interpretato nel senso che, qualora la capienza degli impianti di stoccaggio dell’operatore sia stata aumentata nel corso dell’anno precedente l’adesione, è giustificato attribuire un valore inferiore alle scorte eccedenti di prodotti agricoli, possedute dall’operatore alla data del 1° maggio 2004, a prescindere dalla sua attività economica, dai suoi volumi di trasformazione del prodotto agricolo di cui trattasi e dall’entità delle relative scorte negli anni di attività precedenti il 1° maggio 2004 nonché nei due anni successivi a tale data.

6)      Se l’art. 10 del regolamento (…) n. 1972/2003 osti a che il prelievo sulle scorte eccedenti sia riscosso presso l’operatore con avviso di accertamento, ove tale avviso sia stato emesso in una data in cui era ancora applicabile il regolamento (il 30 aprile 2007), ma sia divenuto efficace nei confronti dell’interessato, conformemente al diritto nazionale, soltanto dopo la cessazione della validità del regolamento della Commissione e il diritto nazionale non preveda un termine per la riscossione del prelievo sulle scorte».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Questione preliminare

27      La Balbiino sostiene che i regolamenti nn. 1972/2003 e 60/2004 non possono esserle opposti in quanto, alla data di adesione della Repubblica di Estonia all’Unione, essi non erano stati pubblicati in lingua estone nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si richiama alla sentenza 11 dicembre 2007, causa C‑161/06, Skoma-Lux (Racc. pag. I‑10841), successiva all’ordinanza di rinvio.

28      La Balbiino ritiene che la non opponibilità di tali regolamenti osti anche all’applicazione dell’ÜLTS, poiché quest’ultima, pubblicata ufficialmente nella sua versione originale il 27 aprile 2004, contiene molteplici riferimenti ai regolamenti nn. 1972/2003 e 60/2004. Essa sottolinea che la pubblicazione tardiva dell’ÜLTS non ha permesso agli operatori economici di essere informati in tempo utile in merito alla disciplina della tassazione delle scorte eccedenti applicabile a decorrere dal 1° maggio 2004.

29      Benché l’ordinanza di rinvio non consideri tale questione, occorre ricordare, allo scopo di rendere edotto il giudice nazionale, che un atto proveniente da un’istituzione comunitaria, quali i regolamenti nn. 1972/2003 e 60/2004, non può essere opposto alle persone fisiche e giuridiche in uno Stato membro prima che queste ultime abbiano la possibilità di prenderne conoscenza tramite regolare pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (v. sentenze 25 gennaio 1979, causa 98/78, Racke, Racc. pag. 69, punto 15, nonché Skoma-Lux, cit., punto 37).

30      La Corte ha quindi dichiarato che l’art. 58 dell’Atto di adesione, menzionato supra al punto 3, osta a che gli obblighi contenuti in una normativa comunitaria che non è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua di un nuovo Stato membro possano essere imposti ai singoli in tale Stato, anche nel caso in cui tali soggetti avrebbero potuto prendere conoscenza della normativa suddetta con altri mezzi. Tuttavia la circostanza che un regolamento comunitario non sia opponibile ai singoli nello Stato membro nella cui lingua non è stato pubblicato non ha alcuna incidenza sul fatto che, essendo parte del diritto comunitario vigente, le sue disposizioni vincolano lo Stato membro considerato sin dalla data di adesione (v. sentenza Skoma-Lux, cit., punti 51 e 59).

31      Adottando il 7 aprile 2004 l’ÜLTS, nella sua versione originale, la Repubblica di Estonia ha dato attuazione agli obblighi derivanti dai regolamenti nn. 1972/2003 e 60/2004 attraverso l’istituzione di un prelievo sulle scorte eccedenti di prodotti agricoli e attraverso la definizione delle modalità di calcolo di quest’ultimo. L’ÜLTS crea quindi in Estonia obblighi a carico dei singoli, nonostante il fatto che i suddetti regolamenti non possano essere loro opposti prima che questi ultimi abbiano avuto la possibilità di prenderne conoscenza attraverso una regolare pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua di tale Stato membro.

32      Date tali circostanze, la regola derivante dalla citata sentenza Skoma‑Lux, non osta all’opponibilità ai singoli di quelle disposizioni dei regolamenti nn. 1972/2003 e 60/2004 che sono state riprodotte nell’ambito dell’ÜLTS. Nondimeno tale regola potrebbe conservare un residuo ambito di applicazione nell’ipotesi in cui talune disposizioni dei regolamenti in parola che non fossero state attuate dall’ÜLTS siano invocate dalle autorità estoni nei confronti di singoli prima della pubblicazione ufficiale dei suddetti regolamenti in lingua estone. Come ha sottolineato l’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, spetta al giudice nazionale interpretare, se del caso, l’ÜLTS al fine di accertare se si verifichino circostanze siffatte.

 Sulla prima questione

33      Benché il tenore letterale della prima questione riguardi espressamente l’interpretazione dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 60/2004, essa dev’essere interpretata come vertente sull’art. 6, n. 3, del suddetto regolamento, il quale concerne la fissazione, da parte degli Stati membri, dei quantitativi eccedenti di zucchero e di prodotti affini detenuti individualmente dagli operatori economici.

34      Il giudice nazionale chiede in sostanza se l’art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1972/2003, l’art. 6, n. 3, del regolamento n. 60/2004 nonché il regolamento n. 832/2005, segnatamente il suo terzo ‘considerando’, ostino al metodo adottato nell’ÜLTS per il calcolo delle scorte eccedenti di un operatore consistente nel sottrarre dalle scorte effettivamente detenute al 1° maggio 2004 le scorte di riporto, definite come la media delle scorte detenute al 1° maggio dei quattro esercizi precedenti moltiplicata per un coefficiente di 1,2. In caso di soluzione positiva esso chiede se la risposta sarebbe identica se fosse possibile prendere in considerazione, oltre a tale coefficiente moltiplicatore, altri fattori indipendenti dall’operatore quali, in particolare, l’aumento del volume di produzione, di trasformazione o di vendita dell’operatore, l’allungamento del tempo di maturazione dei prodotti agricoli e determinate modalità di costituzione delle scorte.

35      Tale prima questione concerne due elementi rilevanti ai fini del calcolo delle scorte di riporto. Trattasi, da una parte, del ricorso a una data fissa, nel caso di specie il 1° maggio, per determinare la media delle scorte detenute nel corso dei quattro esercizi precedenti al 1° maggio 2004 e, dall’altra, dell’impiego del coefficiente moltiplicatore di 1,2. Occorre esaminare di seguito codesti due elementi.

36      In primo luogo, per quanto riguarda il ricorso alla data del 1° maggio per la determinazione della media delle scorte costituite nel corso del periodo compreso tra il 2000 ed il 2003, la Balbiino denuncia l’arbitrarietà di tale scelta che la penalizza particolarmente in ragione del carattere ciclico e stagionale della produzione di gelati. Poiché per tali prodotti la domanda raggiunge il suo apice tra il mese di maggio ed il mese di agosto, la data del 1° maggio corrisponderebbe al periodo nel corso del quale le scorte sarebbero le più elevate.

37      Occorre anzitutto rilevare che, a norma dell’art. 4, n. 2, del regolamento n. 1972/2003, al fine di determinare l’eccedenza di ciascun detentore, i nuovi Stati membri tengono conto in particolare delle «medie delle scorte disponibili negli anni precedenti l’adesione». In assenza di disposizioni più precise circa il periodo rilevante o il metodo di calcolo della media delle scorte disponibili, una formulazione siffatta conferisce agli Stati membri un potere discrezionale per definire i criteri in base ai quali tali indicazioni sono attuate, nel rispetto degli obiettivi perseguiti dal suddetto regolamento e dei principi generali del diritto comunitario (v., in tal senso, sentenza 20 giugno 2002, causa C‑313/99, Mulligan e a., Racc. pag. I‑5719, punti 33‑36).

38      Lo stesso vale per quanto riguarda le scorte di zucchero e di prodotti affini disciplinate dal regolamento n. 60/2004. Infatti l’art. 6, n. 3, di tale regolamento si limita a prevedere che le autorità competenti dei nuovi Stati membri «predispongono, per il 1° maggio 2004, un sistema per la constatazione delle eccedenze» presso i principali operatori interessati e che «tale sistema si basa, in particolare, sul controllo delle importazioni, sui controlli fiscali, su verifiche contabili e ispezioni delle scorte fisiche presso gli operatori» e deve tener conto del tipo e del livello di attività esercitata dagli operatori interessati, nonché della capienza dei magazzini destinati allo stoccaggio.

39      Va inoltre rilevato che, per lo zucchero ed i prodotti affini rientranti nel regolamento n. 60/2004, l’art. 6, n. 1, di tale regolamento prevede, in merito alla determinazione, da parte della Commissione, delle eccedenze nazionali al 1° maggio 2004, che venga tenuto conto in particolare dell’evoluzione osservata durante l’anno precedente l’adesione rispetto agli anni antecedenti relativamente ai quantitativi importati ed esportati, alla produzione, al consumo e alle scorte, nonché alle circostanze che hanno determinato la costituzione delle eccedenze. Al fine di garantire l’attuazione della disposizione in parola, l’art. 8 del suddetto regolamento stabilisce in particolare che i nuovi Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 luglio 2004, i quantitativi di zucchero importati, esportati, prodotti e consumati nel periodo compreso tra il 1° maggio 2000 ed il 30 aprile 2004 nonché le scorte detenute al 1° maggio di ogni anno nel periodo compreso tra il 1° maggio 2000 ed il 1° maggio 2004.

40      Conformemente a tale metodo, la Commissione ha fissato le eccedenze da eliminare in ognuno dei nuovi Stati membri col regolamento n. 832/2005. Il terzo ‘considerando’ di tale regolamento precisa che «le eccedenze sono state determinate tenendo conto dell’evoluzione della produzione, una volta aggiunte le importazioni e detratte le esportazioni, nel periodo dal 1° maggio 2003 al 30 aprile 2004, rispetto alle medie dello stesso periodo nei tre anni precedenti».

41      Deriva da tali elementi che nessuna tra le disposizioni esaminate dei regolamenti nn. 1972/2003, 60/2004 e 832/2005 osta ad un metodo come quello utilizzato nell’ÜLTS e consistente nel calcolare le scorte di riporto sulla base dei quantitativi effettivamente detenuti dagli operatori al 1° maggio degli anni dal 2000 al 2003 incluso.

42      Occorre quindi concludere che né l’art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1972/2003, né l’art. 6, n. 3, del regolamento n. 60/2004, né il regolamento n. 832/2005 ostano alla presa in considerazione, nell’ambito dell’ÜLTS, della data del 1° maggio quale base di riferimento per la determinazione delle scorte eccedenti.

43      Il giudice nazionale si pone interrogativi, in secondo luogo, sulla legittimità, in rapporto al diritto comunitario, dell’impiego di un coefficiente di 1,2 ai fini del calcolo delle scorte di riporto. Esso sottolinea al riguardo che il Riigikohus, nella sentenza 5 ottobre 2006, ha dichiarato che l’impiego del coefficiente in parola era contrario all’art. 4, n. 2, del regolamento n. 1972/2003, giacché non permette di determinare le scorte eccedenti alla luce del complesso delle circostanze proprie di ciascun operatore.

44      La Balbiino fa valere in sostanza che l’ÜLTS è sproporzionata e contraria al principio della parità di trattamento nei limiti in cui essa applica in maniera uniforme un coefficiente moltiplicatore di 1,2 senza prendere in considerazione in maniera adeguata le differenze che possono esistere da un prodotto all’altro né le circostanze in cui le giacenze in questione sono state costituite. Essa considera che sarebbe più appropriato utilizzare un coefficiente moltiplicatore di 1,33 tenuto conto dell’evoluzione dei mercati dei prodotti agricoli in Estonia nel corso del periodo compreso tra il 2000 ed il 2004.

45      Il governo estone difende la legittimità del coefficiente moltiplicatore di 1,2 che ritiene conforme all’obiettivo perseguito dai regolamenti nn. 1972/2003 e 60/2004. Sulla falsariga del governo lituano, esso afferma che tali regolamenti non restringono né escludono l’utilizzazione di un coefficiente siffatto e lasciano agli Stati membri la facoltà di scegliere il metodo di calcolo in funzione delle circostanze locali. Il coefficiente moltiplicatore permetterebbe di aumentare il quantitativo di scorte di riporto di tutti gli operatori al fine di tener conto della crescita economica nel corso degli anni che hanno preceduto l’adesione all’Unione.

46      La Commissione, dopo aver sostenuto nelle sue memorie la posizione della Balbiino, ha aderito, all’udienza, alla posizione dei governi estone e lituano, dal momento che l’applicazione uniforme del coefficiente di 1,2 non impedisce di prendere in considerazione tutte le particolari circostanze indipendenti dagli operatori.

47      Occorre rilevare che gli artt. 4, n. 2, del regolamento n. 1972/2003 e 6, n. 3, del regolamento n. 60/2004 non contengono alcuna disposizione che imponga o vieti agli Stati membri di applicare in maniera uniforme un coefficiente moltiplicatore alle scorte di riporto degli operatori ai fini del calcolo delle scorte eccedenti. Tali disposizioni elencano, in maniera non esaustiva, taluni criteri per il calcolo delle eccedenze degli operatori, pur lasciando agli Stati membri la facoltà di completarli in funzione di quanto ritengano opportuno. Come già precedentemente constatato ai punti 37 e 38 della presente sentenza, gli Stati membri dispongono in proposito di un potere discrezionale.

48      L’applicazione di un coefficiente di 1,2 alle scorte di riporto è a prima vista favorevole agli operatori poiché tende a diminuire l’eccedenza. Dai chiarimenti forniti dal governo estone emerge che tale coefficiente è stato fissato sulla base del tasso di crescita della produzione agricola estone rilevato nel corso del periodo tra il 2000 ed il 2004. Siffatto coefficiente permette quindi di aggiornare la media delle scorte constatate al 1° maggio degli anni dal 2000 al 2003 applicando l’aliquota in questione e di pervenire alla determinazione di scorte di riporto – e, successivamente, di scorte eccedenti – che riflettono in maniera proporzionata l’evoluzione della crescita rilevata per l’insieme del settore agricolo estone tra il 1° maggio 2000 ed il 1° maggio 2004. Esso concorre quindi a stabilire una base di raffronto oggettivo tra le scorte al 1° maggio 2004 e la media delle scorte al 1° maggio dei quattro anni precedenti.

49      Tenuto conto di tali caratteristiche, la scelta di un coefficiente siffatto non lede gli obiettivi perseguiti dai regolamenti nn. 1972/2003 e 60/2004, né i principi di proporzionalità e di parità di trattamento.

50      Occorre pertanto concludere che né l’art. 4, n. 2, del regolamento n. 1972/2003, né l’art. 6, n. 3, del regolamento n. 60/2004 ostano all’applicazione di un coefficiente moltiplicatore come quello utilizzato nell’ÜLTS ai fini del calcolo delle scorte di riporto.

51      Alla luce di quanto precede, la prima questione sollevata deve essere risolta nel senso che l’art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1972/2003, l’art. 6, n. 3, del regolamento n. 60/2004, nonché il regolamento n. 832/2005 non ostano ad un provvedimento nazionale, quale l’ÜLTS, a norma del quale le scorte eccedenti di un operatore sono determinate sottraendo dalle scorte effettivamente in suo possesso al 1° maggio 2004 le scorte di riporto definite come la media delle scorte detenute al 1° maggio dei quattro esercizi precedenti, moltiplicata per un coefficiente di 1,2, corrispondente alla crescita della produzione agricola rilevata nello Stato membro interessato durante lo stesso periodo.

52      Tenuto conto di tale soluzione, non è necessario esaminare la seconda parte della prima questione.

 Sulla seconda questione

53      Con la seconda questione il giudice del rinvio auspica di conoscere se il fatto di considerare quali scorte eccedenti la totalità delle scorte in possesso di un operatore al 1° maggio 2004 sia conforme al regolamento n. 1972/2003.

54      La Balbiino fa osservare che, nei limiti in cui l’obiettivo del regolamento n. 1972/2003 è quello di evitare la speculazione sui prodotti agricoli, è imperativo stabilire se le scorte in possesso di un operatore al 1° maggio 2004 abbiano provocato distorsioni sul mercato o dato luogo a speculazione. Sarebbe quindi opportuno esaminare caso per caso le circostanze in cui tali scorte sono state costituite e se l’operatore abbia o avrebbe potuto trarne redditi speculativi.

55      Secondo il governo estone è chiaro che la totalità delle scorte detenute al 1° maggio 2004 da un operatore può essere considerata eccedente, dal momento che sia provato che sono state acquisite a fini di speculazione.

56      La Commissione ricorda che gli Stati membri devono applicare il regolamento n. 1972/2003 nel rispetto del principio di proporzionalità. Essi sarebbero quindi tenuti ad esaminare, caso per caso, se sussistano mezzi meno coercitivi che permettano di conseguire gli obiettivi del regolamento in parola, in base all’insieme di circostanze relative alla costituzione delle scorte di prodotti agricoli prima del 1° maggio 2004.

57      Risulta dal primo e dal terzo ‘considerando’ del regolamento n. 1972/2003 che quest’ultimo ha per obiettivo di preservare le organizzazioni comuni dei mercati evitando, tramite un sistema di prelievo dissuasivo sulle eccedenze nei nuovi Stati membri, gli spostamenti artificiali di taluni prodotti agricoli verso il territorio di questi ultimi nella prospettiva dell’allargamento. Trattasi dunque di evitare che flussi commerciali anormali perturbino le organizzazioni comuni dei mercati.

58      Il regolamento n. 1972/2003 impone agli Stati membri di riscuotere prelievi sulle scorte eccedenti da esso individuate in base ad un elenco di criteri enunciati all’art. 4, n. 2, del suddetto regolamento. Fra tali criteri figurano le circostanze che hanno determinato la costituzione delle eccedenze e l’assetto dei flussi commerciali negli anni precedenti l’adesione. Benché tale elenco non abbia carattere esaustivo, codesta disposizione, letta alla luce dell’obiettivo di preservare le organizzazioni comuni dei mercati, dimostra che il regolamento n. 1972/2003 non vieta di considerare eccedenti le scorte di un operatore nella loro totalità se, alla luce dell’insieme delle circostanze rilevanti, emerge che le stesse sono state costituite prima del 1° maggio 2004, non già nell’ambito del normale sviluppo di un’attività commerciale, ma al fine di trarre profitto dalle conseguenze dell’adesione sui prezzi agricoli.

59      Di conseguenza la seconda questione va risolta nel senso che il regolamento n. 1972/2003 non osta a che la totalità delle scorte in possesso di un operatore al 1° maggio 2004 venga considerata eccedente se risulta provato, sulla base di indizi concordanti, che tali scorte non presentano un carattere normale in rapporto all’attività di tale operatore, bensì sono state costituite a fini speculativi.

 Sulla terza questione

60      Con la terza questione il giudice del rinvio pone un quesito alla Corte in merito all’onere della prova relativo al carattere eccedentario delle scorte. Tale questione è diretta a stabilire se l’art. 4 del regolamento n. 1972/2003 e l’art. 6 del regolamento n. 60/2004 ostino a che un operatore, che abbia iniziato un’attività meno di un anno prima del 1° maggio 2004, sia tenuto a provare che il quantitativo di scorte in suo possesso a tale data corrisponde al quantitativo di scorte che può abitualmente produrre, vendere, cedere o acquistare a titolo oneroso o gratuito.

61      La Balbiino è del parere che il diritto comunitario osti a che l’onere della prova sia sopportato esclusivamente dagli operatori. Poiché si deve presumere che questi ultimi agiscano in buona fede, incomberebbe alle autorità nazionali provare il carattere eccedentario delle scorte constatate al 1° maggio 2004.

62      Il governo estone e la Commissione sottolineano che, in assenza di disposizioni comunitarie sulla suddivisione dell’onere della prova fra gli operatori e le autorità nazionali, la definizione di tali regole fa capo alla competenza degli Stati membri, cui spetta un potere discrezionale. La Commissione ricorda in proposito che gli Stati membri sono tenuti a garantire la parità di trattamento tra gli operatori nonché il rispetto del principio di buona amministrazione.

63      È d’uopo constatare che né il regolamento n. 1972/2003, né il regolamento n. 60/2004 contengono disposizioni regolanti la suddivisione dell’onere della prova tra gli operatori economici e le autorità nazionali incaricate di imporre il prelievo sulle scorte eccedenti. Nel silenzio di codesti regolamenti, tale questione deve essere risolta conformemente alle regole di diritto nazionale, nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario e degli obiettivi perseguiti dai regolamenti in parola. Nel caso di specie niente permette di considerare che siffatti principi ed obiettivi siano posti in non cale da un provvedimento nazionale che impone all’operatore l’onere della prova del carattere normale del quantitativo di scorte detenuto al 1° maggio 2004, qualora lo Stato non disponga, in ragione del carattere di novità dell’attività di cui trattasi, di elementi di raffronto pertinenti.

64      La terza questione va pertanto risolta nel senso che l’art. 4 del regolamento n. 1972/2003 e l’art. 6 del regolamento n. 60/2004 non ostano ad un provvedimento nazionale ai sensi del quale un operatore che abbia iniziato un’attività meno di un anno prima del 1° maggio 2004 sia tenuto a provare che il quantitativo di scorte in suo possesso a tale data corrisponde al quantitativo di scorte che può abitualmente produrre, vendere, cedere o acquistare a titolo oneroso o gratuito.

65      Tenuto conto di tale soluzione, non è necessario esaminare la seconda parte della terza questione.

 Sulla quarta questione

66      Il giudice del rinvio nutre dubbi sul punto se l’esistenza di scorte eccedenti al 1° maggio 2004 sia sufficiente per imporre un prelievo ad un operatore o se non sia inoltre necessario verificare che quest’ultimo abbia tratto profitto dalla commercializzazione di tali scorte. Esso sollecita l’interpretazione dei regolamenti nn. 1972/2003 e 60/2004 al fine di determinare se il possesso di scorte eccedenti possa, in via eccezionale, non dar luogo all’imposizione di un prelievo qualora l’operatore sia in grado di provare che non ha realizzato alcun profitto in occasione della commercializzazione di tali scorte dopo il 1° maggio 2004.

67      La Balbiino propone di rispondere che, in una situazione siffatta, i regolamenti nn. 1972/2003 e 60/2004 non permettono alle autorità nazionali di tassare le scorte eccedenti.

68      Il governo estone e la Commissione non condividono tale opinione. Secondo la Commissione gli operatori non possono, per il motivo che non hanno tratto profitto dalla rivendita delle loro scorte, essere esentati dai meccanismi dissuasivi istituiti dai regolamenti nn. 1972/2003 e 60/2004. Infatti tali regolamenti sono diretti non già a reprimere il comportamento degli operatori, ma a preservare il buon funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati, nell’interesse generale della Comunità europea.

69      Come già sottolineato sopra al punto 57 della presente sentenza, il regolamento n. 1972/2003 mira ad evitare che flussi commerciali anormali turbino le organizzazioni comuni dei mercati. Tale regolamento non si propone di sanzionare il comportamento speculativo degli operatori, ma è diretto, da una parte, a prevenire, attraverso un meccanismo di prelievo dissuasivo, la costituzione di scorte a fini speculativi e, dall’altra, a neutralizzare i vantaggi economici previsti dai loro detentori (v., per analogia, sentenza 15 gennaio 2002, causa C‑179/00, Weidacher, Racc. pag. I‑501, punti 22, 28 e 42).

70      Quanto al regolamento n. 60/2004, i suoi ‘considerando’ quinto e ottavo rivelano che esso persegue del pari l’obiettivo della preservazione dell’organizzazione comune del mercato dello zucchero, in ragione di «un rischio considerevole di perturbazione dei mercati nel settore dello zucchero a causa dell’introduzione di prodotti nei nuovi Stati membri prima dell’adesione, a fini speculativi». Sulla falsariga del regolamento n. 1972/2003, il regolamento n. 60/2004 intende quindi non già sanzionare i comportamenti speculativi, ma proteggere l’organizzazione comune dei mercati agricoli, nella fattispecie quelli dello zucchero e dei prodotti affini.

71      Di conseguenza, che si tratti del prelievo sulle scorte eccedenti istituito dal regolamento n. 1972/2003 oppure delle misure introdotte dal regolamento n. 60/2004 al fine di eliminare le eccedenze di zucchero e di altri prodotti, tali strumenti destinati a proteggere le organizzazioni comuni dei mercati sono applicabili a tutte le scorte eccedenti ai sensi dei suddetti regolamenti, a prescindere dal punto se i loro detentori abbiano effettivamente tratto un profitto dalla loro commercializzazione.

72      La quarta questione va quindi risolta nel senso che i regolamenti nn. 1972/2003 e 60/2004 non ostano alla riscossione di un prelievo sulle scorte eccedenti di un operatore, anche nell’ipotesi in cui questi sia in grado di provare di non aver realizzato profitti in occasione dell’immissione in commercio delle scorte eccedenti dopo il 1° maggio 2004.

 Sulla quinta questione

73      Tra i fattori che i nuovi Stati membri possono prendere in considerazione per individuare quantitativi eccedenti di zucchero, l’art. 6, n. 3, del regolamento n. 60/2004 menziona, oltre al tipo ed al volume di attività degli operatori interessati, la «capienza dei magazzini».

74      Con la quinta questione il giudice nazionale mira a determinare se tale fattore possa essere applicato in maniera autonoma, indipendentemente dall’evoluzione dell’attività economica dell’operatore, talché l’aumento della capacità di stoccaggio nel corso dell’anno che precede l’adesione possa condurre a una diminuzione del quantitativo di scorte individuato come eccedente.

75      Tale questione è originata dal fatto che, nella causa principale, il Põllumajandusminister ha rifiutato di aumentare le scorte di riporto della Balbiino nonostante l’aumento della capacità di stoccaggio di tale impresa in seguito alla costruzione di un nuovo deposito nel 2003. Il Põllumajandusminister ha considerato, secondo il giudice nazionale, che nel periodo compreso tra il 2000 e il 2006 le scorte di zucchero in possesso della Balbiino erano rimaste a livelli equivalenti, ad eccezione del picco constatato al 1° maggio 2004, data alla quale le scorte di zucchero erano più di nove volte superiori alla norma. In una situazione siffatta il Põllumajandusminister ha ritenuto che, ad uguali condizioni, indipendentemente dall’esistenza del nuovo deposito, la Balbiino non acquisti né detenga, nell’ambito normale delle sue attività, importanti scorte di zucchero.

76      Tanto la Balbiino quanto il governo estone e la Commissione concordano nel ritenere che l’aumento della capacità di stoccaggio, fattore considerato all’art. 6, n. 3, del regolamento n. 60/2004, costituisca uno degli elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione delle scorte eccedenti.

77      Si deve rilevare che l’art. 6, n. 3, del regolamento n. 60/2004 impone ai nuovi Stati membri di constatare le eccedenze di zucchero o di isoglucosio, tenendo «particolarmente conto» del tipo e del volume di attività degli operatori interessati nonché della «capienza dei magazzini». Tale disposizione si limita quindi ad esigere dagli Stati membri interessati che prendano in considerazione la capacità di stoccaggio degli operatori nell’ambito della loro valutazione globale dell’insieme dei fattori rilevanti ai fini della constatazione delle eccedenze. Tali Stati membri non sono tuttavia tenuti, in virtù di detta disposizione, a ridurre sistematicamente il quantitativo eccedente degli operatori dei quali sia aumentata la capacità di stoccaggio. Solo qualora un siffatto aumento della capacità di stoccaggio si sia accompagnato ad un accrescimento del volume di attività ulteriore, occorre tener conto di tale fattore al fine di valutare il carattere normale o eccedentario delle scorte detenute al 1° maggio 2004.

78      Pertanto la quinta questione dev’essere risolta dichiarando che l’art. 6, n. 3, del regolamento n. 60/2004 non può essere interpretato nel senso che un aumento della capacità di stoccaggio di un operatore nel corso dell’anno che precede l’adesione giustifica una riduzione delle scorte eccedenti, indipendentemente dall’evoluzione ulteriore dell’attività economica del detentore di tali scorte, dal volume di trasformazione e dall’importanza delle scorte medesime.

 Sulla sesta questione

79      Il giudice nazionale chiede di accertare in sostanza se l’art. 10 del regolamento n. 1972/2003 osti all’eseguibilità di un avviso di accertamento fiscale in ragione del prelievo sulle eccedenze che, sebbene emesso nel corso del periodo di applicazione del suddetto regolamento, è stato ricevuto solo posteriormente dal suo destinatario.

80      La Balbiino ritiene che, dato che il regolamento n. 1972/2003, a norma del suo art. 10, non è applicabile dopo il 30 aprile 2007, uno Stato membro non possa, nel silenzio della normativa nazionale, mettere in riscossione oltre tale data un prelievo sulle scorte eccedenti. Essa invoca al riguardo il principio di certezza del diritto.

81      La Commissione condivide il parere dei governi estone e lituano secondo i quali il regolamento n. 1972/2003 impone ai nuovi Stati membri di prendere le misure di esecuzione per determinare le eccedenze prima del 30 aprile 2007, senza esigere con ciò che tutte le singole situazioni siano state oggetto, prima di tale data, di una decisione definitiva o prevedere che l’obbligo tributario a carico degli operatori dipenda dalla data di ricevimento di un avviso di accertamento fiscale.

82      Occorre ricordare che, a norma dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1972/2003, «i nuovi Stati membri riscuotono prelievi a carico dei detentori di scorte eccedenti di prodotti in libera pratica al 1° maggio 2004». Ai sensi dell’art. 10 del suddetto regolamento, quest’ultimo era applicabile dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2007 incluso. Durante tale periodo i nuovi Stati membri erano quindi tenuti, in virtù dell’art. 4 del regolamento in parola, a tassare i detentori di scorte eccedenti dopo aver determinato il loro quantitativo di scorte eccedenti nonché l’importo del prelievo. I nuovi Stati membri potevano quindi, dal 1° maggio 2004 sino al 30 aprile 2007, emettere avvisi di accertamento fiscale nei confronti dei detentori di scorte eccedenti.

83      Il regolamento n. 1972/2003 non contiene però alcuna disposizione la quale imponga che tali avvisi di accertamento fiscale siano messi in riscossione durante il suddetto periodo. Imporre un obbligo siffatto equivarrebbe in pratica a ridurre l’effettiva portata del periodo di applicazione del regolamento in parola e comporterebbe, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 95 delle sue conclusioni, il rischio di manovre dilatorie da parte dei soggetti passivi. L’esecuzione, dopo il 30 aprile 2007, di avvisi di accertamento fiscale anteriori non compromette né la certezza del diritto né l’obiettivo di prevenzione dei rischi di perturbazione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli perseguito dal suddetto regolamento.

84      Circa il punto se un avviso di accertamento fiscale emesso prima della scadenza del periodo di applicazione del regolamento n. 1972/2003 ma ricevuto in un momento successivo dal suo destinatario debba considerarsi valido, tenuto conto della scadenza del periodo di applicazione del regolamento medesimo, occorre constatare che quest’ultimo non contiene alcuna disposizione in materia. In assenza di disposizioni particolari, va affermato, per ragioni analoghe a quelle descritte nel punto precedente, che l’art. 10 del regolamento n. 1972/2003 non osta alla validità di un avviso di accertamento fiscale ricevuto dall’operatore, soggetto passivo del prelievo sulle scorte eccedenti, successivamente al 30 aprile 2007, purché sia provato che il suddetto avviso è stato emesso dalle autorità nazionali prima di tale data.

85      La sesta questione va quindi risolta nel senso che l’art. 10 del regolamento n. 1972/2003 non osta alla validità di un avviso di accertamento fiscale ricevuto dall’operatore, soggetto passivo del prelievo sulle scorte eccedenti, successivamente al 30 aprile 2007, purché il suddetto avviso sia stato emesso dalle autorità nazionali prima di tale data.

 Sulle spese

86      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      L’art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) della Commissione 10 novembre 2003, n. 1972, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all’adesione di Cipro, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell’Ungheria all’Unione europea, l’art. 6, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 14 gennaio 2004, n. 60, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, nonché il regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 2005, n. 832, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, non ostano ad un provvedimento nazionale, quale la legge relativa al prelievo sulle scorte eccedenti (Üleliigse laovaru tasu seadus), del 7 aprile 2004, come modificata il 25 gennaio 2007, a norma del quale le scorte eccedenti di un operatore sono determinate sottraendo dalle scorte effettivamente in suo possesso al 1° maggio 2004 le scorte di riporto definite come la media delle scorte detenute al 1° maggio dei quattro esercizi precedenti, moltiplicata per un coefficiente di 1,2, corrispondente alla crescita della produzione agricola rilevata nello Stato membro interessato durante lo stesso periodo.

2)      Il regolamento n. 1972/2003 non osta a che la totalità delle scorte in possesso di un operatore al 1° maggio 2004 venga considerata eccedente se risulta provato, sulla base di indizi concordanti, che tali scorte non presentano un carattere normale in rapporto all’attività di tale operatore, bensì sono state costituite a fini speculativi.

3)      L’art. 4 del regolamento n. 1972/2003 e l’art. 6 del regolamento n. 60/2004 non ostano ad un provvedimento nazionale ai sensi del quale un operatore che abbia iniziato un’attività meno di un anno prima del 1° maggio 2004 sia tenuto a provare che il quantitativo di scorte in suo possesso a tale data corrisponde al quantitativo di scorte che può abitualmente produrre, vendere, cedere o acquistare a titolo oneroso o gratuito.

4)      I regolamenti nn. 1972/2003 e 60/2004 non ostano alla riscossione di un prelievo sulle scorte eccedenti di un operatore, anche nell’ipotesi in cui questi sia in grado di provare di non aver realizzato profitti in occasione dell’immissione in commercio delle scorte eccedenti dopo il 1° maggio 2004.

5)      L’art. 6, n. 3, del regolamento n. 60/2004 non può essere interpretato nel senso che un aumento della capacità di stoccaggio di un operatore nel corso dell’anno che precede l’adesione giustifica una riduzione delle scorte eccedenti, indipendentemente dall’evoluzione ulteriore dell’attività economica del detentore di tali scorte, dal volume di trasformazione e dall’importanza delle scorte medesime.

6)      L’art. 10 del regolamento n. 1972/2003 non osta alla validità di un avviso di accertamento fiscale ricevuto dall’operatore, soggetto passivo del prelievo sulle scorte eccedenti, successivamente al 30 aprile 2007, purché il suddetto avviso sia stato emesso dalle autorità nazionali prima di tale data.

 

                            (Seguono le firme)