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Corte di Giustizia delle Comunità europee, 16 luglio 1998

 

C-171/96, Rui Alberto Pereira RoqueHis Excellency the Lieutenant Governor of Jersey

 

 

 

Nel procedimento C-171/96,

 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Royal Court of Jersey nella causa dinanzi ad essa pendente tra

 

 

Rui Alberto Pereira Roque

 

e

 

His Excellency the Lieutenant Governor of Jersey,

 

 

 

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 4 del Protocollo n. 3, concernente le Isole Normanne e l'isola di Man (GU 1972, L 73, pag. 164), allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei Trattati (GU 1972, L 73, pag. 14),

 

 

 

LA CORTE,

 

 

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici,

 

avvocato generale: A. La Pergola

 

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

 

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il signor Pereira Roque, dal signor Nicholas Blake, QC, mandatario del signor Pierre Landick, barrister;

- per His Excellency the Lieutenant Governor of Jersey, dal signor Michael C. St. J. Birt, QC;

- per il governo del Regno Unito, dal signor John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dal signor Richard Plender, QC;

- per il governo francese, dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dal signor Claude Chavance, segretario degli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Nicholas Khan, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del signor Pereira Roque, di His Excellency the Lieutenant Governor of Jersey, del governo del Regno Unito, del governo francese e della Commissione all'udienza del 24 giugno 1997,

 

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 settembre 1997,

 

ha pronunciato la seguente

 

 

Sentenza

 

 

Motivazione della sentenza

 

1 Con ordinanza 11 aprile 1996, pervenuta il 20 maggio successivo, la Royal Court of Jersey ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 4 del Protocollo n. 3, concernente le Isole Normanne e l'isola di Man (GU 1972, L 73, pag. 164; in prosieguo: il «protocollo n. 3»), allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei Trattati (GU 1972, L 73, pag. 14).

 

2 Dette questioni sono insorte nell'ambito di una controversia tra il signor Pereira Roque e His Excellency the Lieutenant Governor of Jersey (in prosieguo: il «Lieutenant Governor») circa il decreto d'espulsione emesso da quest'ultimo nei confronti del signor Pereira Roque.

 

3 Jersey costituisce uno dei due baliati che fanno parte delle Isole Normanne.

 

Il diritto comunitario

 

4 L'art. 227, n. 4, del Trattato CE stabilisce:

«Le disposizioni del presente trattato si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero».

 

5 Ai sensi n. 5 dello stesso articolo:

«In deroga ai paragrafi precedenti:

(...)

c) le disposizioni del presente trattato sono applicabili alle Isole Normanne ed all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972;

(...)».

 

6 Il regime previsto da detta disposizione è descritto nel protocollo n. 3. L'art. 1 di detto protocollo dispone, in particolare, che la regolamentazione comunitaria in materia doganale e in materia di restrizioni quantitative si applica alle Isole Normanne alle stesse condizioni che per il Regno Unito.

 

7 L'art. 2 del protocollo n. 3 recita:

«I diritti di cui beneficiano i cittadini di tali territori nel Regno Unito non sono pregiudicati dall'atto di adesione. Detti cittadini non beneficiano tuttavia delle disposizioni comunitarie relative alla libera circolazione delle persone e dei servizi».

 

8 L'art. 4 prevede poi:

«Le autorità di tali territori applicano lo stesso regime a tutte le persone fisiche o giuridiche della Comunità».

 

9 Infine l'art. 6 stabilisce:

«Ai sensi del presente protocollo è considerato cittadino delle Isole Normanne o dell'isola di Man ogni cittadino del Regno Unito e delle sue colonie che possieda tale cittadinanza in virtù del fatto che esso stesso, uno dei suoi genitori o uno dei nonni sia nato o sia stato adottato, naturalizzato o iscritto all'anagrafe nell'isola in questione; tuttavia esso non è considerato cittadino di questi territori se esso stesso, uno dei suoi genitori o uno dei suoi nonni sia nato o sia stato adottato, naturalizzato o iscritto all'anagrafe nel Regno Unito. Inoltre non è considerato cittadino di dette isole chi ad una qualsiasi epoca ha normalmente risieduto nel Regno Unito per un periodo di cinque anni.

Le disposizioni amministrative necessarie per identificare le persone in questione saranno comunicate alla Commissione».

 

10 Nella nuova dichiarazione del governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa alla definizione del termine «cittadini» (GU 1983, C 23, pag. 1), rilasciata a seguito dell'entrata in vigore del British Nationality Act 1981 (legge del 1981 sulla cittadinanza britannica), il governo del Regno Unito precisa, per quanto riguarda il protocollo n. 3, che «il riferimento a "ogni cittadino del Regno Unito e delle sue colonie" nell'art. 6 del protocollo n. 3 dell'Atto di adesione del 22 gennaio 1972, relativo alle Isole Normanne e all'isola di Man, va inteso riferito a "ogni cittadino britannico"».

 

Il diritto nazionale

 

11 Emerge dall'ordinanza di rinvio che Jersey è una dipendenza semiautonoma della Corona britannica la quale è rappresentata, a Jersey, dal Lieutenant Governor. Il governo del Regno Unito, in rappresentanza della Corona, è responsabile della difesa e delle relazioni internazionali.

 

12 Ai fini del British Nationality Act 1981, il Regno Unito si considera comprensivo delle Isole Normanne. Pertanto una persona nata a Jersey nonché il figlio di siffatta persona acquisiscono la cittadinanza britannica alle stesse condizioni di una persona nata in Gran Bretagna e del figlio di questa.

 

13 Le Isole Normanne, unitamente al Regno Unito, all'isola di Man e all'Irlanda costituiscono, ai fini dell'Immigration Act 1971 (legge del 1971 sull'immigrazione) del Regno Unito, la «common travel area» (zona di circolazione comune), all'interno della quale non è necessario procedere ad un controllo sistematico dell'immigrazione.

 

14 Con un Order of the Queen in Council, intitolato «Immigration (Jersey) Order 1993» (in prosieguo: l'«Order del 1993»), le principali disposizioni dell'Immigration Act del 1971 sono state estese e rese applicabili a Jersey. L'Order del 1993 ha altresì esteso e rese applicabili all'isola le principali disposizioni dell'Immigraton Act 1988 (legge del 1988 sull'immigrazione) del Regno Unito.

 

15 Gli artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, dell'Immigration Act 1971 (nella versione applicabile a Jersey) recitano:

«1.(1) Tutti i soggetti ai quali la presente legge conferisce espressamente il diritto di residenza [nel baliato di Jersey] possono soggiornare, entrare [nel baliato di Jersey] ed uscirne senza altri ostacoli o impedimenti oltre a quelli eventualmente necessari ai sensi della presente legge per maturare tale diritto o quelli che possono essere altrimenti imposti per legge in via generale».

«2.(1) Ai sensi della presente legge una persona ha diritto di risiedere nel [baliato di Jersey] se

(a) ha la cittadinanza britannica (...)».

 

16 Quanto all'ingresso e al soggiorno delle persone non in possesso della cittadinanza britannica, l'art. 7, n. 1, dell'Immigration Act 1988 stabilisce:

«Ad una persona non può esser vietato ai sensi dell'[Immigration Act 1971] l'ingresso e il soggiorno nel baliato di Jersey nei casi in cui essa avrebbe diritto all'ingresso e al soggiorno nel Regno Unito in forza di un diritto derivato dall'ordinamento comunitario che essa possa far valere (...)».

 

17 L'art. 3, n. 5, lett. b), dell'Immigration Act 1971 dispone fra l'altro quanto segue:

«Una persona che non sia in possesso della cittadinanza britannica può essere espulsa dal baliato di Jersey (...) se il Lieutenant Governor ritiene che la sua espulsione contribuisca al bene pubblico».

 

18 L'art. 5, n. 1, dell'Immigration Act 1971 dispone:

«(1) Qualora una persona ai sensi dell'art. 3, n. 5 (...) possa essere espulsa, il Lieutenant Governor, conformandosi alle seguenti disposizioni della presente legge, può emettere nei suoi confronti un provvedimento di espulsione imponendole di lasciare il baliato di Jersey e vietandole di entrarvi (...)».

 

19 Sempre dall'ordinanza di rinvio emerge che un provvedimento di espulsione adottato a Jersey può avere un'efficacia limitata a quest'isola (cioè all'interessato non verrebbe vietato l'ingresso nel Regno Unito, a Guernesey e nell'isola di Man). Il n. 3, sub 2), dell'allegato 4 all'Immigration Act 1971, quale vigente nel Regno Unito, autorizza il Secretary of State a disporre che un provvedimento di espulsione emesso a Jersey, a Guernesey o nell'isola di Man non abbia l'effetto di vietare il soggiorno nel Regno Unito della persona espulsa. Disposizioni analoghe sono contenute nel n. 3, sub 2), dell'allegato 4 dell'Immigration Act 1971, quale applicabile a Guernesey e all'isola di Man.

 

20 Il giudice a quo mette in rilievo che, nel caso di accertamento della colpevolezza di una persona per un'infrazione, i giudici penali di Jersey possono chiedere alla persona stessa, qualora non vengano irrogate altre sanzioni, di impegnarsi a lasciare Jersey e a non ritornarvi per un determinato periodo, di solito due o tre anni. Se il condannato rifiuta di accettare tale impegno, il giudice può irrogare una sanzione penale per l'infrazione. Il condannato che abbia assunto tale impegno e ritorni nell'isola trasgredendo il provvedimento può essere nuovamente tradotto dinanzi al giudice che ha emesso il provvedimento di cui trattasi ed essere punito per l'infrazione che aveva originato il suo l'impegno.

 

La causa principale

 

21 Il signor Pereira Roque, cittadino portoghese, è giunto a Jersey il 18 febbraio 1992. Egli vi è stato ammesso senza alcuna restrizione, conformemente all'art. 7, n. 1, dell'Immigration Act 1988.

 

22 Nell'agosto 1993 il signor Pereira Roque è stato assunto come guardiano notturno in un albergo di Jersey. Nell'ottobre dello stesso anno egli ha commesso un furto nello stesso albergo, motivo per cui veniva posto in prova per un anno e condannato ad effettuare 80 ore di lavoro per attività socialmente utili.

 

23 Licenziato dall'albergo nel quale lavorava, il signor Pereira Roque non è riuscito a trovare un impiego stabile fino all'aprile 1994, data alla quale è stato assunto come portiere in un altro albergo di Jersey. Il 20 ottobre 1994 il signor Pereira Roque è stato riconosciuto colpevole di tre furti commessi in tale albergo nel giugno precedente e di violazione degli obblighi della messa in prova. L'interessato è stato condannato complessivamente ad una pena detentiva di 14 settimane e la messa in prova è stata annullata.

 

24 Il 22 dicembre 1994 il Lieutenant Governor ha adottato un decreto d'espulsione nei confronti del signor Pereira Roque conformemente all'art. 3, n. 5, lett. b), dell'Immigration Act 1971. Il decreto è stato notificato al signor Pereira Roque il 29 dicembre 1994.

 

25 Il 3 gennaio 1995 il signor Pereira Roque ha adito la Royal Court di Jersey chiedendo l'annullamento o una declaratoria d'invalidità del decreto d'espulsione e la sospensione dell'esecuzione di quest'ultimo fino alla pronuncia di una sentenza nella controversia. In pari data la Royal Court ha deciso di notificare il ricorso al Lieutenant Governor e ha sospeso l'esecuzione del decreto d'espulsione.

 

26 Ritenendo che la soluzione della controversia principale richiedesse l'interpretazione del diritto comunitario, la Royal Court ha deciso di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Atteso che i cittadini britannici non sono sottoposti a controlli di immigrazione nell'isola di Jersey né possono esserne espulsi, se l'art. 4 del Protocollo n. 3 dell'Atto di adesione del Regno Unito alle Comunità europee comporti che anche i cittadini di un altro Stato membro non possono essere espulsi da Jersey.

2) In caso di soluzione negativa della prima questione, se il detto art. 4 vieti alle competenti autorità dell'isola di Jersey di espellere un cittadino di un altro Stato membro salvo qualora l'espulsione sia giustificata da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

3) In caso di soluzione affermativa della seconda questione, se il detto art. 4 vieti alle competenti autorità dell'isola di Jersey di espellere un cittadino di un altro Stato membro in un caso in cui le considerazioni di ordine pubblico su cui si fondano tali autorità non comporterebbero, in pratica, l'espulsione di tale persona dal Regno Unito».

 

Sulla prima questione

 

27 Con la prima questione il giudice a quo chiede in sostanza se la regola della parità di trattamento sancita dall'art. 4 del protocollo n. 3 abbia l'effetto di vietare l'espulsione da Jersey dei cittadini di uno Stato membro diverso dal Regno Unito dato che i cittadini britannici, ivi compresi quelli che non sono cittadini delle Isole Normanne ai sensi dell'art. 6 del protocollo n. 3, non possono esserne espulsi.

 

28 Secondo il signor Pereira Roque, risulta anzitutto dalla sentenza 3 luglio 1991, causa C-355/89, Barr e Montrose Holdings (Racc. pag. I-3479), che l'art. 4 del protocollo n. 3 si applica a tutte le situazioni che coinvolgono cittadini comunitari e sono disciplinate dal diritto comunitario, e non solo ai settori considerati dall'art. 1 dello stesso protocollo. A questo proposito, l'interessato sostiene che, durante il periodo pertinente, egli godeva di un diritto d'ingresso e di soggiorno nel Regno Unito ai sensi del diritto comunitario come lavoratore e/o persona dipendente da un lavoratore, sicché la sua situazione rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 4 del protocollo n. 3.

 

29 Il signor Pereira Roque sostiene poi che il divieto sancito dall'art. 4 del protocollo n. 3 si applica qualora un cittadino di uno Stato membro diverso dal Regno Unito possa venir espulso da Jersey, mentre un cittadino britannico, anche se non è cittadino delle Isole Normanne ai sensi dell'art. 6 del protocollo n. 3, non può esserne espulso. A suo parere, la valutazione dell'osservanza della parità di trattamento dovrebbe quindi operarsi rispetto ad un siffatto cittadino britannico.

 

30 Invece, le altre parti che hanno presentato osservazioni alla Corte ritengono che il fatto che un cittadino britannico non possa venir espulso da Jersey non pregiudichi il diritto di espellere cittadini degli altri Stati membri.

 

31 Su questo punto il Lieutenant Governor e il governo del Regno Unito sostengono, in via principale, che l'art. 4 del protocollo n. 3 non si estende alla materia dell'espulsione, che è strettamente connessa alla nozione di cittadinanza.

 

32 In subordine, il governo del Regno Unito sostiene che l'art. 4 del protocollo n. 3 non sarebbe applicabile in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, in quanto il diritto d'ingresso e di soggiorno a Jersey dei cittadini britannici non discende dal diritto comunitario, bensì dal diritto nazionale. Secondo tale governo, i cittadini degli altri Stati membri sarebbero comunque trattati allo stesso modo dato che i giudici penali di Jersey hanno facoltà di chiedere ad un cittadino britannico di impegnarsi, alternativamente ad una condanna penale, a lasciare Jersey e a non ritornarvi per un determinato periodo.

 

33 Infine, il governo del Regno Unito, così come il Lieutenant Governor, chiede alla Corte di riconsiderare la citata sentenza Barr e Montrose Holdings qualora l'art. 4 del protocollo n. 3, interpretato alla luce di detta sentenza, in particolare del suo punto 17, portasse ad una soluzione contraria a quella da esso proposta.

 

34 Si deve anzitutto ricordare che dalla citata sentenza Barr e Montrose Holdings (punto 16) risulta che la norma di cui all'art. 4 del protocollo n. 3 non può essere interpretata in modo da ricavarne un mezzo indiretto per applicare nel territorio dell'isola Man norme comunitarie che non possono essere ivi applicate in forza dell'art. 227, n. 5, lett. c), del Trattato CE e dell'art. 1 del protocollo n. 3, come le norme sulla libera circolazione dei lavoratori.

 

35 Come la Corte ha dichiarato al punto 17 della stessa sentenza, il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4 del protocollo n. 3 non si limita solo ai settori della disciplina comunitaria di cui all'art. 1 del protocollo n. 3, ma all'art. 4 va riconosciuta una valenza autonoma. Esso va interpretato nel senso che osta a qualsiasi discriminazione fra le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri quanto alle situazioni che, nei territori in cui il Trattato si applica integralmente, sono disciplinate dal diritto comunitario.

 

36 Ne consegue che, nei limiti in cui la situazione del signor Pereira Roque rientrerebbe in particolare nell'ambito di applicazione delle norme sulla libera circolazione dei lavoratori nei territori in cui il Trattato si applica integralmente, la regola sancita dall'art. 4 del protocollo n. 3 varrebbe nei suoi confronti, anche se i cittadini comunitari non possono ottenere, in questo modo, nelle Isole Normanne, la possibilità di fruire delle norme relative alla libera circolazione dei lavoratori (v., a questo proposito, citata sentenza Barr e Montrose Holdings, punto 18). Tale regola dell'art. 4 del protocollo n. 3 varrebbe in particolare nell'ipotesi di un provvedimento di espulsione adottato dalle autorità di Jersey nei suoi confronti.

 

37 Per valutare le implicazioni del principio della parità di trattamento sancito dall'art. 4 del protocollo n. 3 in una fattispecie come quella su cui verte la causa principale si deve ricordare anzitutto che la Corte ha dichiarato che la riserva contenuta nell'art. 48, n. 3, del Trattato CE consente agli Stati membri di adottare, nei confronti dei cittadini di altri Stati membri, per i motivi che detta disposizione contempla, fra cui in particolare quelli di ordine pubblico, provvedimenti che essi non possono disporre nei confronti dei propri cittadini, nel senso che ad essi manca il potere di allontanare questi ultimi dal territorio nazionale o di vietare loro di accedervi (v., a questo proposito, sentenze 4 dicembre 1974, causa 41/74, Van Duyn, Racc. pag. 1337, punto 22; 18 maggio 1982, cause riunite 115/81 e 116/81, Adoui e Cornuaille, Racc. pag. 1665, punto 7; 7 luglio 1992, causa C-370/90, Singh, Racc. pag. I-4265, punto 22, e 17 giugno 1997, cause riunite C-65/95 e C-111/95, Shingara e Radiom, Racc. pag. I-3343, punto 28).

 

38 Questa disparità di trattamento tra cittadini nazionali e cittadini degli altri Stati membri scaturisce da un principio di diritto internazionale che impedisce ai singoli Stati di negare ai propri cittadini l'ingresso e il soggiorno nel proprio territorio, principio che non può ritenersi che il Trattato CE ignori nei rapporti tra gli Stati membri (v. causa Van Duyn, già ricordata, punto 22).

 

39 Ora, detto principio va del pari rispettato nell'applicazione dell'art. 4 del protocollo n. 3.

 

40 Quanto infine all'argomento del signor Pereira Roque secondo il quale l'obbligo della parità di trattamento dovrebbe comunque valere tra i cittadini del Regno Unito, che non siano cittadini delle Isole Normanne, e i cittadini degli altri Stati membri, è indubbiamente vero che il protocollo n. 3 distingue i cittadini del Regno Unito che hanno taluni vincoli con le Isole Normanne dagli altri cittadini del Regno Unito.

 

41 Tuttavia si deve osservare che, poiché i cittadini delle Isole Normanne hanno la cittadinanza britannica, la distinzione tra questi cittadini e gli altri cittadini del Regno Unito non può essere equiparata alla diversità di cittadinanza tra i cittadini di due Stati membri.

 

42 Gli altri elementi dello status delle Isole Normanne non consentono nemmeno di considerare le relazioni tra queste isole e il Regno Unito analoghe a quelle che esistono tra due Stati membri.

 

43 Da quanto precede risulta che l'art. 4 del protocollo n. 3 non vieta una disparità di trattamento che risulti dal fatto che un cittadino di un altro Stato membro può essere espulso da Jersey in forza della normativa nazionale mentre i cittadini del Regno Unito, compresi quelli che non sono cittadini delle Isole Normanne ai sensi dell'art. 6 del protocollo n. 3, non sono soggetti ad espulsione.

 

44 Si deve quindi risolvere la prima questione dichiarando che la regola della parità di trattamento sancita dall'art. 4 del protocollo n. 3 non ha l'effetto di vietare l'espulsione da Jersey dei cittadini di uno Stato membro diverso dal Regno Unito anche se i cittadini britannici, compresi quelli che non sono cittadini delle Isole Normanne ai sensi dell'art. 6 del protocollo n. 3, non possono esserne espulsi.

 

Sulla seconda questione

 

45 Con la seconda questione il giudice a quo chiede in sostanza se l'art. 4 del protocollo n. 3 vada interpretato nel senso che limita i motivi per i quali un cittadino di uno Stato membro diverso dal Regno Unito può venir espulso da Jersey a quelli di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

 

46 La riserva che l'art. 48, n. 3, del Trattato prevede per quanto riguarda in particolare il diritto di soggiorno sul territorio degli Stati membri comprende le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. La direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU 1964, n. 56, pag. 850), fornisce precisazioni sul ricorso a tali motivi.

 

47 In forza dell'art. 227, n. 5, lett. c), del Trattato e del protocollo n. 3, le disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori non sono applicabili sui territori delle Isole Normanne. Inoltre, come è stato già ricordato al punto 34 della presente sentenza, l'art. 4 del protocollo n. 3 non può essere interpretato in modo da ricavarne un mezzo indiretto per farle applicare su questi territori.

 

48 Ne consegue che né l'art. 48, n. 3, del Trattato né le disposizioni della direttiva 64/221 determinano i motivi per i quali le autorità di Jersey possono adottare un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro.

 

49 Ciò non toglie però che la regola della parità di trattamento sancita dall'art. 4 del protocollo n. 3 vieti alle autorità di Jersey, anche se si deve ammettere la disparità di trattamento tra i cittadini del Regno Unito ed i cittadini degli altri Stati membri, di basare l'esercizio dei loro poteri su elementi da cui conseguano discriminazioni arbitrarie nei confronti di cittadini di altri Stati membri (v., a questo proposito, citata sentenza Adoui e Cornuaille, punto 7).

 

50 Siffatta discriminazione arbitraria sarebbe operata se un provvedimento d'espulsione venisse adottato nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro in base alla valutazione di un comportamento che, ove tenuto da cittadini del primo Stato, non dia luogo a misure repressive o ad altri provvedimenti concreti ed effettivi volti a reprimerlo (v., a questo proposito, citata sentenza Adoui e Cornuaille).

 

51 Nel caso di Jersey, detto confronto va effettuato tra il provvedimento d'espulsione controverso nella causa principale e i provvedimenti ai quali dà luogo lo stesso genere di comportamento da parte di un cittadino del Regno Unito.

 

52 Occorre quindi risolvere la seconda questione pregiudiziale dichiarando che l'art. 4 del protocollo n. 3 dev'essere interpretato nel senso che non limita i motivi per i quali un cittadino di uno Stato membro diverso dal Regno Unito può essere espulso da Jersey a quelli di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, contemplati dall'art. 48, n. 3, del Trattato e precisati dalla direttiva 64/221. L'art. 4 del protocollo n. 3 vieta tuttavia alle autorità di Jersey di adottare un provvedimento d'espulsione nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro a seguito di un comportamento che, ove tenuto da cittadini del Regno Unito, non dia luogo, da parte delle autorità di Jersey, a misure repressive o ad altri provvedimenti concreti ed effettivi volti a reprimerlo.

 

Sulla terza questione

 

53 Con la terza questione il giudice a quo chiede se l'art. 4 del protocollo n. 3 vieti alle autorità di Jersey di espellere un cittadino di un altro Stato membro allorché le considerazioni di ordine pubblico fatte valere da dette autorità non comporterebbero, in pratica, l'espulsione di detta persona dal Regno Unito.

 

54 Benché il giudice a quo sollevi la questione solo nell'ipotesi in cui la soluzione della seconda questione fosse affermativa, per fornirgli una soluzione utile occorre esaminare uno dei suoi aspetti.

 

55 E' importante infatti osservare che, come emerge dall'ordinanza di rinvio, l'allegato 4 dell'Immigration Act 1971 stabilisce che un provvedimento d'espulsione adottato dalle autorità delle Isole Normanne produce effetti anche sul territorio del Regno Unito, a meno che il Secretary of State non limiti espressamente, in un caso specifico, i suoi effetti al territorio di dette isole. Il governo del Regno Unito ha precisato che, in pratica, siffatte decisioni di limitazione non venivano mai adottate.

 

56 In quanto le autorità dei territori delle Isole Normanne possano fondarsi, per espellere un cittadino di un altro Stato membro, su motivi e considerazioni diversi da quelli contemplati dal diritto comunitario, l'estensione degli effetti del provvedimento d'espulsione al territorio del Regno Unito potrebbe avere la conseguenza indiretta che le disposizioni del diritto comunitario in materia di libera circolazione delle persone non siano più pienamente applicabili nel Regno Unito.

 

57 Ora, risulta chiaramente dall'art. 227, n. 5, lett. c), del Trattato e dal protocollo n. 3 che dette disposizioni non intendono pregiudicare le disposizioni comunitarie relative, in particolare, alla libera circolazione dei cittadini degli altri Stati membri nel territorio del Regno Unito. Esse non possono quindi essere interpretate in modo tale che, tramite il regime da esse stabilito, i diritti dei cittadini degli altri Stati membri, relativamente all'ingresso e al soggiorno nel territorio del Regno Unito, vengano attenuati.

 

58 Di conseguenza si deve risolvere la terza questione dichiarando che le disposizioni del protocollo n. 3 non possono essere interpretate in modo che un provvedimento d'espulsione adottato dalle autorità di Jersey nei confronti di un cittadino di uno Stato membro diverso dal Regno Unito abbia l'effetto di vietare l'accesso e il soggiorno nel territorio del Regno Unito di tale persona per motivi e considerazioni diversi da quelli per i quali le autorità del Regno Unito potrebbero altrimenti limitare la libera circolazione delle persone in forza del diritto comunitario.

 

Decisione relativa alle spese

 

Sulle spese

 

59 Le spese sostenute dai governi francese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

 

Dispositivo

 

Per questi motivi, la Corte,

 

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Royal Court of Jersey con ordinanza 11 aprile 1996, dichiara:

 

60 La regola della parità di trattamento sancita dall'art. 4 del protocollo n. 3 concernente le Isole Normanne e l'isola di Man, allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei Trattati, non ha l'effetto di vietare l'espulsione da Jersey dei cittadini di uno Stato membro diverso dal Regno Unito anche se i cittadini britannici, compresi quelli che non sono cittadini delle Isole Normanne ai sensi dell'art. 6 del protocollo n. 3, non possono esserne espulsi.

 

61 L'art. 4 del protocollo n. 3 dev'essere interpretato nel senso che non limita i motivi per i quali un cittadino di uno Stato membro diverso dal Regno Unito può essere espulso da Jersey a quelli giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, contemplati dall'art. 48, n. 3, del Trattato CE e precisati dalla direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. L'art. 4 del protocollo n. 3 vieta tuttavia alle autorità di Jersey di adottare un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro a seguito di un comportamento che, ove tenuto da cittadini del Regno Unito, non dia luogo, da parte delle autorità di Jersey, a misure repressive o ad altri provvedimenti concreti ed effettivi destinati a reprimerlo.

 

62 Le disposizioni del protocollo n. 3 non possono essere interpretate in modo che un provvedimento di espulsione adottato dalle autorità di Jersey nei confronti di un cittadino di uno Stato membro diverso dal Regno Unito abbia l'effetto di vietare l'accesso e il soggiorno nel territorio del Regno Unito di tale persona per motivi e considerazioni diversi da quelli per i quali le autorità del Regno Unito potrebbero altrimenti limitare la libera circolazione delle persone in forza del diritto comunitario.

 

                   (Seguono le firme)