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Corte di Giustizia delle Comunità europee, 24 maggio 1977

 

C-107/76, Hoffmann-La Roche AGCentrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse MBH

 

 

Nel procedimento 107/76,

 

avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell’art. 177 del Trattato CEE, dall’Oberlandesgericht di Karlsruhe nella causa dinanzi ad esso pendente tra

 

Hoffmann-La Roche AG,

Grensach-Wyhlen ( Germania )

 

e

 

Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse MBH,

Bentheim ( Germania ),

 

Oggetto della causa

 

Domanda vertente sull’interpretazione degli artt. 30 , 36 , 86 e 177 del Trattato stesso,

 

Motivazione della sentenza

 

1 L’Oberlandesgericht di Karlsruhe, con ordinanza 7 ottobre 1976, pervenuta in cancelleria il 17 novembre 1976 , ha sottoposto a questa Corte, a norma dell’art. 177 del Trattato CEE, tre questioni interpretative vertenti sul 3° comma dello stesso art. 177, nonchè su alcuni altri articoli del Trattato, in ispecie sugli artt. 36 e 86, sotto il profilo dei loro effetti sulla tutela del diritto al marchio. Le questioni sono state sollevate nell’ambito di un procedimento pendente dinanzi ai giudici tedeschi, da un’impresa la quale, allegando che i diritti al marchio di cui era titolare relativamente ad un determinato prodotto farmaceutico erano stati lesi dal comportamento di un’altra impresa, chiedeva un provvedimento urgente ( einstweilige verfugung ) che vietasse alla seconda impresa l’uso dei marchi in questione.

La sentenza del Landgericht di Friburgo, con cui la richiesta veniva accolta, veniva impugnata dinanzi all’Oberlandesgericht di Karlsruhe; questo ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte i tre quesiti di cui sopra.

 

2 Con la prima questione si chiede se un giudice nazionale sia tenuto, a norma dell’art. 177 , 3° comma del Trattato

' a sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee, in forza dell’art. 177 , 3° comma, del Trattato CEE, una questione vertente sull’interpretazione del diritto comunitario qualora :

- tale questione venga sollevata nell’ambito di un procedimento mirante a ottenere un provvedimento urgente ;

- non sussista più alcun rimedio giurisdizionale avverso la decisione emanata nell’ambito di detto procedimento ;

- le parti possano tuttavia promuovere un procedimento ordinario avente lo stesso oggetto del procedimento sommario e nel corso del quale si manifesti eventualmente la necessità di interpellare in via pregiudiziale la Corte di giustizia delle Comunità europee a norma dell’art. 177 , 3° comma, del Trattato CEE. '

 

3 Il codice tedesco di procedura civile contempla la possibilità per il giudice competente di adottare, in un procedimento sommario, provvedimenti cautelativi diretti, in caso d ' urgenza, a salvaguardare determinati diritti minacciati.

Se il provvedimento viene adottato mediante ordinanza, senza trattazione orale, la parte soccombente può far opposizione dinanzi allo stesso giudice, contro la cui decisione può essere interposto appello dinanzi al giudice superiore, il quale si pronunzia in via definitiva sulla domanda di provvedimento urgente, senza che le parti possano esperire un’ulteriore impugnazione nell’ambito dello stesso procedimento.

Il resistente nel procedimento sommario che sia rimasto soccombente, può esigere pero, con domanda da proporre al giudice di primo grado, che il richiedente nello stesso procedimento promuova un giudizio di merito il quale sarà retto dalle norme processuali civili ordinarie. Benchè accada sovente - specie nel settore della tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale - che la decisione emanata in sede d ' urgenza venga considerata dalle parti come pronuncia definitiva, la possibilità di promuovere il giudizio di merito o di costringere la controparte ad esperire l’azione non e affatto priva d ' importanza pratica. D’altro canto, a quanto risulta dalle dichiarazioni rese in giudizio dalle parti nella fattispecie, il giudizio di merito è stato promosso.

 

4 L’art. 177 del Trattato, in forza del quale la Corte è competente a pronunziarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione del Trattato nonchè sull’interpretazione e sulla validità degli atti del diritto comunitario derivato, al 3° comma recita :

' quando una questione del genere e sollevata in un giudizio pendente davanti ad una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa pronunciarsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia. '

La prima questione del giudice a quo riguarda unicamente questa disposizione e non il 2° comma, a norma del quale gli altri giudici nazionali possono sottoporre domande pregiudiziali alla Corte, senza pero esservi obbligati. Benchè quindi la Corte non debba, nella presente causa, pronunciarsi sull’interpretazione del 2° comma, è tuttavia opportuno rilevare che è assodato che il carattere sommario e l ' urgenza di un procedimento nazionale non impediscono alla Corte di considerarsi validamente adita a norma di detto comma ogni volta che un giudice nazionale ritenga necessario valersene.

 

5 Nell’ambito dell’art. 177, il quale mira a garantire che il diritto comunitario sia interpretato e applicato in modo uniforme a tutti gli Stati membri, il 3° comma deve particolarmente impedire che in uno Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme comunitarie. Nel caso dei procedimenti sommari e d ' urgenza, come quello in esame, relativi a provvedimenti cautelativi, le esigenze imposte da detto scopo sono rispettate se vi è la possibilità di riesame di qualsiasi questione risolta provvisoriamente nel procedimento sommario, nel corso di un giudizio di merito normale, indipendentemente dal fatto che il giudizio debba essere iniziato in ogni caso ovvero solo ad iniziativa del soccombente. In questa situazione è rispettata la finalità specifica dell’art. 177, 3° comma, poichè l’obbligo di rinvio pregiudiziale insorge nell’ambito del giudizio di merito.

 

6 La prima questione va quindi risolta come segue : l’art. 177 , 3° comma del Trattato va interpretato nel senso che il giudice nazionale non è tenuto a sottoporre alla Corte una questione interpretativa o di validità contemplata da detto articolo qualora la questione venga sollevata in un procedimento sommario ( ' einstweilige verfugung ' ), nemmeno se la decisione da adottarsi nell’ambito di detto procedimento non sia ulteriormente impugnabile, semprechè le parti processuali possano dare inizio o esigere che venga dato inizio ad un giudizio di merito, nel quale la questione provvisoriamente risolta nel procedimento sommario possa essere riesaminata e costituire oggetto di rinvio a norma dell’art. 177.

 

7 Il giudice proponente ha chiesto alla Corte di pronunziarsi sulla seconda e sulla terza questione solo in caso di soluzione affermativa della prima. Poichè detta questione è stata risolta negativamente, è superfluo risolvere ora il secondo ed il terzo quesito.

 

Decisione relativa alle spese

 

Sulle spese

 

8 Le spese sostenute dal Governo della Repubblica francese, dal Governo della Repubblica federale di Germania, dal Governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Per le parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

 

Dispositivo

 

Per questi motivi, la Corte,

 

pronunziando sulle questioni sottopostele dall’Oberlandesgericht di Karlsruhe con ordinanza 14 ottobre 1976, dichiara :

 

l’art. 177, 3° comma del Trattato va interpretato nel senso che il giudice nazionale non è tenuto a sottoporre alla Corte una questione interpretativa o di validità contemplata da detto articolo qualora la questione venga sollevata in un procedimento sommario ( ' einstweilige verfugung ' ), nemmeno se la decisione da adottarsi nell’ambito di detto procedimento non sia ulteriormente impugnabile, semprechè le parti processuali possano dare inizio o esigere che venga dato inizio ad un giudizio di merito, nel quale la questione provvisoriamente risolta nel procedimento sommario possa essere riesaminata e costituire oggetto di rinvio a norma dell’art. 177.

 

              (Seguono le firme)