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Corte di Giustizia delle Comunità europee (Sesta Sezione), 13 novembre 1990

 

C-106/89, Marleasing SALa Comercial Internacional de Alimentación SA

 

 

Nella causa C-106/89,

 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte a norma dell' art . 177 del Trattato CEE dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 di Oviedo ( Spagna ), nella causa dinanzi ad esso pendente fra

 

 

Marleasing SA

 

 

e

 

 

La Comercial Internacional de Alimentación SA,

 

 

domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 11 della prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell' art. 58, secondo comma, del Trattato CEE per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi ( GU L 65, pag. 8 ),

 

 

 

LA CORTE ( Sesta Sezione ),

 

composta dai signori G.F. Mancini, presidente di Sezione, T.F. O' Higgins, M. Díez de Velasco, C.N . Kakouris e P.J.G . Kapteyn, giudici,

avvocato generale : W. Van Gerven

cancelliere : H.A. Ruehl, amministratore principale

 

viste le osservazioni scritte presentate :

- per la Marleasing SA, dall' avv. José Ramón Buzón Ferrero, del foro di Oviedo,

- per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico Antonio Caeiro e dal sig. Daniel Calleja, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agenti,

 

vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 6 giugno 1990,

 

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 12 luglio 1990,

 

ha pronunciato la seguente

 

 

Sentenza

 

 

Motivazione della sentenza

 

1 Con ordinanza 13 marzo 1989, pervenuta alla Corte il 3 aprile seguente, il Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 1 di Oviedo ha sollevato, ai sensi dell' art . 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale concernente l' interpretazione dell' art . 11 della direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell' art . 58, secondo comma, del Trattato CEE per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi ( GU L 65, pag. 8 ).

 

2 Le questioni sono sorte nell' ambito di una controversia fra la società Marleasing SA, attrice nella causa principale, e un certo numero di convenute fra cui La Comercial Internacional de Alimentacíon SA ( in prosieguo : "La Comercial "). Quest' ultima è stata costituita come società per azioni da tre persone, fra cui la società Barviesa, che ha conferito il proprio patrimonio.

 

3 Dalla motivazione dell' ordinanza di rinvio risulta che la Marleasing ha chiesto in via principale, in forza degli artt. 1261 e 1275 del codice civile spagnolo che privano di efficacia giuridica i contratti senza causa o la cui causa è illecita, l' annullamento del contratto di società che istituisce La Comercial in quanto la costituzione di quest' ultima sarebbe priva di causa giuridica, viziata da simulazione e sarebbe avvenuta in frode dei diritti dei creditori della Barviesa, cofondatrice della convenuta. La Comercial ha chiesto il rigetto integrale della domanda adducendo in particolare che la citata direttiva 68/151, il cui art. 11 contiene l' elenco tassativo dei casi di nullità delle società per azioni, non prevede fra questi casi la mancanza di causa giuridica.

 

4 Il giudice nazionale ha ricordato che, a norma dell' art. 395 dell' atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee ( GU 1985, L 302, pag. 23 ), il Regno di Spagna era tenuto a dare attuazione alla direttiva dal momento della sua adesione, trasposizione che non era ancora stata effettuata il giorno della pronuncia dell' ordinanza di rinvio . Ritenendo pertanto che la controversia sollevasse un problema di interpretazione del diritto comunitario, il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte la seguente questione :

“Se l' art. 11 della direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, che non è stata attuata nel diritto interno, sia direttamente applicabile al fine di impedire la dichiarazione di nullità di una società per azioni per una causa diversa da quelle elencate in detto articolo”.

 

5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

 

6 In merito alla questione se un singolo possa avvalersi della direttiva nei confronti di una legge nazionale, occorre ricordare la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale la direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso ( sentenza 26 febbraio 1986, Marshall, causa 152/84, Racc. pag. 723 ).

 

7 Si ricava tuttavia dagli atti di causa che il giudice nazionale intende in sostanza accertare se il giudice nazionale cui viene sottoposta la controversia in una materia che rientra nell' ambito di applicazione della citata direttiva 68/151 sia tenuto ad interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo di detta direttiva al fine di impedire la dichiarazione di nullità di una società per azioni per una causa diversa da quelle elencate all' art. 11.

 

8 Per risolvere questa questione occorre ricordare che, come la Corte ha precisato nella sentenza 10 aprile 1984, Von Colson e Kamann, punto 26 della motivazione ( causa 14/83, Racc. pag. 1891 ), l' obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l' obbligo loro imposto dall' art. 5 del Trattato, di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l' adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell' ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che nell' applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest' ultima e conformarsi pertanto all' art. 189, terzo comma, del Trattato.

 

9 Pertanto la necessità di un' interpretazione del diritto nazionale conforme all' art . 11 della citata direttiva 68/151 non consente di interpretare le disposizioni del diritto nazionale in tema di società per azioni in modo tale che la nullità di una società per azioni possa essere pronunciata per motivi diversi da quelli tassativamente elencati dall' art . 11 della direttiva di cui è causa.

 

10 Per quanto riguarda l' interpretazione dell' art. 11 della direttiva, ed in particolare del suo n. 2, lett. b ), si deve rilevare che questa disposizione vieta alle normative degli Stati membri di predisporre un annullamento giudiziale al di fuori dei casi tassativamente elencati nella direttiva, fra cui il carattere illecito o contrario all' ordine pubblico dell' oggetto della società.

 

11 Secondo la Commissione, la locuzione "oggetto della società" va interpretata nel senso che si riferisce esclusivamente all' oggetto della società, così come è descritto nell' atto costitutivo o negli statuti. Ne conseguirebbe che la dichiarazione di nullità di una società non può risultare dall' attività che essa effettivamente persegue, come ad esempio defraudare i creditori dei fondatori.

 

12 Questa tesi va accolta . Come risulta dal preambolo della citata direttiva 68/151, il suo scopo era di limitare i casi di nullità e la retroattività della dichiarazione di nullità al fine di garantire la "certezza del diritto nei rapporti tra la società ed i terzi nonché nei rapporti fra i soci" ( sesto "considerando "). Inoltre la tutela dei terzi "dev' essere assicurata mediante disposizioni che limitino, per quanto possibile, le cause di invalidità delle obbligazioni assunte in nome della società ". Ne consegue pertanto che ogni causa di nullità prevista dall' art. 11 della direttiva va interpretata in senso stretto . Pertanto la locuzione "oggetto della società" dev' essere intesa nel senso che si riferisce all' oggetto della società così com' è descritto nell' atto costitutivo o negli statuti.

 

13 La questione sollevata va pertanto risolta nel senso che il giudice nazionale cui è sottoposta una controversia in una materia che rientra nell' ambito di applicazione della direttiva 68/151 deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva al fine di impedire la dichiarazione di nullità di una società per azioni per una causa diversa da quelle elencate all' art. 11.

 

Decisione relativa alle spese

 

Sulle spese

 

14 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese .

 

Dispositivo

 

Per questi motivi, la Corte ( Sesta Sezione ),

 

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 1 di Oviedo con ordinanza 13 marzo 1989, dichiara :

 

Il giudice nazionale cui è sottoposta una controversia in una materia che rientra nell' ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell' art. 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva al fine di impedire la dichiarazione di nullità di una società per azioni per una causa diversa da quelle elencate all' art. 11.

 

                (Seguono le firme)