Pasquale Costanzo
La "giurisprudenza Sgarbi" alla ricerca di
un punto fermo.
(pubblicato su Danno e
Responsabilità, 2000)
1. Lasciando
naturalmente da parte giudizi di altra natura sulle
varie questioni che, con protagonista il deputato Vittorio Sgarbi, hanno dato corpo, nell'arco dell'ultimo
biennio (per controversie ancora pendenti nel momento in cui si scrive, v. le
decisioni nn. 362/1999, 363/1999,
447/1999 e 3/2000), ad una
copiosa giurisprudenza sul tema dell'ampiezza e della portata delle cd.
prerogative parlamentari (oltre a quelle appena citate, v. le decisioni di cui
si dà conto nel prosieguo, cui adde ordd. nn. 178/1998, 179/1998, 284/1998, 338/1998, 339/1998, 446/1998, 129/ 1999, 130/1999 e 131/1999) è
difficile non riconoscere come comunque siano state
offerte, per questa via, alla Corte notevoli opportunità di elaborare e
affinare una problematica che resta, com'è noto, tra le più delicate e spinose
tra quelle che connotano la più generale crisi istituzionale (si ricordi esemplificativamente come, alla riforma in senso
attenuativo dell'istituto dell'autorizzazione procedere, sia stata dedicata la
legge costituzionale n. 3 del 1993, mentre il progetto approvato dalla Commissione
bicamerale per le riforme istituzionali recasse invece preoccupanti segni
in controtendenza soprattutto per l'istituto dell'irresponsabilità, laddove la
menzionata legge costituzionale aveva, se mai, eliminato i possibili dubbi
circa l'irresponsabilità anche in sede civile).
Pertanto, le
recenti sentenze della Corte costituzionale nn. 10, 11 e 56 del 2000
costituiscono solo i più recenti (ma non gli ultimi) episodi dell'articolata
vicenda conflittuale tra il summenzionato parlamentare e i diversi organi
giudiziari della Repubblica, chiamati di volta in volta a valutare perlopiù la sottoponibilità a giudizio penale di dichiarazioni di vario
genere del medesimo deputato (fanno eccezione i casi
delle ordd. nn. 177/1998 e 407/1998,
entrambi risolti con la sent. n. 329/1999,
scaturenti da un procedimento civile per risarcimento danni comunque fondato
sull'asserita lesività di un'intervista).
2. Pur non
essendo qui possibile né opportuno ripercorrere la complessiva vicenda, mette però conto egualmente di rammentare come la
"giurisprudenza Sgarbi" abbia innanzi tutto chiaramente fissato la
regola per cui non spetti al singolo parlamentare agire davanti alla Corte in
sede di conflitto di attribuzioni per la tutela della prerogativa della propria
irresponsabilità. Tale esclusione viene fatta
discendere logicamente dalla natura dell'immunità parlamentare prevista
dall'art. 68, 1°
comma, Cost. quali presidio della libertà e
indipendenza delle Camere rappresentative nel loro complesso e solo in via
riflessa come garanzia della libertà di opinione del singolo parlamentare (e
plurimis, in precedenza, v. la sent. n. 265/1997; per
la censura di una prassi attuativa intesa a degradare
la prerogativa ad "una sorta di privilegio personale", v., ancora, da
ultimo, sent. n. 56/2000, punto
3 del diritto).
Il meccanismo
tuttavia, come sembra voler precisare
Per quanto riguarda il piano procedimentale, un
cenno, sia pur rapido, merita il costante riconoscimento a favore dell'autorità
giudiziaria dell'idoneità dell'ordinanza ad introdurre il giudizio per
conflitto, anche se, per vero, può notarsi una certa oscillazione in punto di ratio,
dato che questa appare dapprima sostenuta dall'argomento formale della tipicità
dei provvedimenti del giudice (v. ord. n. 469/1998,
punto, considerato in diritto), in seguito tuttavia emarginato a favore di una
ricognizione più sostanzialista (anche ai fini della
valida instaurazione del contraddittorio: v. sent. n. 58/2000, punto
2 del diritto) del contenuto dell'ordinanza in quanto recante tutte le
caratteristiche di un atto di parte quale appunto tipicamente il ricorso (v. sentt. nn. 10/2000. punto 3 del diritto; e 56/2000, punto
2 del diritto; si veda peraltro ord. n. 318 del 1999 per un caso d'inammissibilità per
insufficiente prospettazione), mentre la trasmissione
dell'atto stesso alla cancelleria della Corte viene senza difficoltà
"assimilata" al deposito prescritto dall'art. 26 delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (v. ancora sent.
n. 56/2000, punto
2 del diritto).
3. Ma il vero
punto di forza della ridetta giurisprudenza può essere identificato nel
consolidamento del potere della Corte di verifica del corretto esercizio del
potere delle Camere di dichiarare l'insindacabilità
dei loro componenti sia sotto il profilo procedimentale, sia sotto quello dell'eccesso di potere
provocato da un'omessa o erronea valutazione dei presupposti indicati dall'art.
68, 1° comma, della
Costituzione (v. in particolare sent. 329/1999 punto 4.1 del diritto, ma, per il più illustre precedente, v. sent. n. 1150/1988).
In sostanza,
la teorizzazione della Corte s'incentra sulla valorizzazione dell'elemento che l'art. 68 1°
comma, Cost. mette inequivocabilmente al centro della prerogativa,
ossia l'inerenza dell'attività del parlamentare allo svolgimento del mandato
elettivo (per precedenti in termini, v., tra le altre, sentt.
nn. 375/1997 e 289/1998),
ossia a ciò che
Si tratta in
ogni caso di un'operazione ermeneutica di vasta portata e di grande impegno. Di
vasta portata in quanto idonea ad incidere fortemente sulla configurazione
stessa del ruolo degli eletti con importanti riflessi sulla
responsabilizzazione dei medesimi a tutto vantaggio di un incremento
della legalità complessiva dei corrispondenti comportamenti; ma anche di grande
impegno dato che, al di là della demarcazione teorica, non risulta poi così
agevole l'individuazione di quanto graviti dentro o fuori della predetta
"sfera della funzione parlamentare".
5. La
ricostruzione operata dalla Corte, ispirata evidentemente ad un grande (e
commendevole) rigore non si presenta però scevra di
rischi, tra cui quello, collegato alla necessità che
Ma, a chi
si occupa di questo genere di questioni, non potrebbe sfuggire quella, che,
nelle argomentazioni della Corte, potrebbe rivelarsi una vera e propria
"mela avvelenata": si allude al ruolo incidentalmente commesso ai
regolamenti parlamentari (v. ancora sent. n. 11/2000, punto
4 del diritto) nel definire l'ambito di operatività della garanzia. Una
circostanza, questa, che non può non ricordare l'analoga vicenda verificatasi
per l'irresponsabilità dei consiglieri regionali in ordine
alla quale
6.
Conclusivamente, qualche ulteriore considerazione
meritano senz'altro taluni aspetti della giurisprudenza esaminata che
particolarmente nelle decisioni nn. 10, 11 e 56 del 2000
appaiono con particolare evidenza. Aspetti che solo
indirettamente impingono nella problematica del processo
costituzionale, riguardando piuttosto il ruolo del giudice ordinario a fronte
della significativa distinzione esplicitata dalla
Corte tra funzioni istituzionali degli eletti e libertà di critica politica dei
medesimi parlamentari, così che, nella valutazione in concreto della natura
delle manifestazioni di pensiero per cui è causa, una volta esclusa, in una
maniera o nell'altra (dalla Camera di appartenenza o dalla Corte) la loro
inerenza funzionale, il ruolo del giudice ordinario risulta determinante.
In altri
termini, siffatta esclusione non può e non deve determinare automatismi incriminatori per fatti ascritti a carico del parlamentare,
dovendosi ancora far luogo, da parte del giudice ordinario, ad un giudizio di sussumibilità - specie ai fini della rilevazione del danno
ingiusto e della fondatezza della pretesa risarcitoria
- delle dichiarazioni contestate nell'orbita del diritto di
critica politica (e, se sì, in quale misura) per l'ordinario spettante a
ciascun cittadino in un ordinamento democratico ed esercitabile
legittimamente (v. sent. n. 56/2000, punto
3 del diritto) anche "nei confronti di atti e comportamenti dei titolari
degli organi giudiziari".
Circostanza, quest'ultima, che, accanto al potere di valutazione
incidentale della sussistenza della prerogativa, rende non solo più pregnante
l'intervento dell'autorità giudiziaria, ma ne mette ancora in
evidenza (mutuando dal costituzionalismo francese un'icastica
definizione) la sua insostituibile funzione di guardiana delle libertà dei
cittadini, parlamentari inclusi.
POSTILLA
Successivamente alle decisioni di cui si è tenuto conto nella nota sovra riportata,