Ugo
De Siervo
Riflessioni
su un’esperienza di lavoro alla Corte costituzionale
(articolo già pubblicato sul Giornale di storia
costituzionale, 2006, fascicolo n. 11).
1. A mio parere, ogni considerazione sul
modo d’essere e di agire della Corte costituzionale esige necessariamente che si
abbia una piena consapevolezza di ciò che essa fa effettivamente nella
specifica contingenza storica nella quale essa opera.
Pertanto il mio
contributo vorrebbe essere proprio in questa direzione, dal momento che
altrimenti le pur opportune considerazioni teoretiche sul ruolo del nostro
organo di giustizia costituzionale potrebbero rischiare di essere
eccessivamente astratte. Se spesso perfino la lettura delle note dottrinali a
commento di singole decisioni della Corte delude non poco per la mancata considerazione
di tanti profili, pur evidenti, che hanno condizionato il giudizio o per la
superficiale pretesa di sovrapporre proprie astratte teorie al complesso
bilanciamento operato , ricostruzioni di insieme dell’intera
esperienza di un organo di giustizia costituzionale necessitano ancora di più
di un’attenta considerazione degli elementi conoscitivi relativi all’esperienza
che vi si svolge.
Su questo
piano, essendo ormai giudice costituzionale da un periodo consistente (quattro
anni e mezzo), pari a metà del mandato complessivo, ma non tale da avermi fatto
dimenticare l’impatto iniziale con la nuova attività alla quale ero stato
improvvisamente chiamato dalle mie attività di docente universitario, spero di
poter testimoniare con franchezza le mie personali riflessioni originate dalla
nuova e tanto impegnativa esperienza in un organo costituzionale fino ad allora
da me conosciuto solo sul piano dello studio (neppure specialistico: nei miei
lavori di diritto costituzionale non mi ero mai occupato in modo specifico
della Corte o della giustizia costituzionale) e dei rapidi racconti di alcuni
amici che erano stati in precedenza chiamati a farne parte.
Anzitutto si
tratta di un organo che opera con grande intensità, secondo modalità pienamente
collegiali, giudicando su norme o su oggetti estremamente diversi tra loro
sulla base di impugnative relative a specifiche norme o vicende.
Solo
un accenno su ciascuno di queste fondamentali caratteristiche: i dati numerici
relativi ai cinquanta anni di funzionamento della Corte costituzionale
evidenziano che essa in questo lungo periodo ha adottato oltre sedicimila
provvedimenti (circa metà sono le sentenze, contro un numero analogo di
ordinanze, peraltro con non poche diversità nel tempo e soprattutto settore da
settore), con una media negli ultimi quindici anni di circa 400/500
provvedimenti all’anno (le sentenze oscillano da un terzo a metà del numero
complessivo) .
Ciò
significa che la Corte lavora molto intensamente, poiché ciascun provvedimento
assunto ha alle sue spalle ampie ricerche, confronti e decisioni collegiali,
stesure dei provvedimenti e loro correzioni in sede collegiale, attente
revisioni dei testi per la loro pubblicazione.
La
collegialità del lavoro della Corte rappresenta la sua maggiore caratteristica
strutturale: malgrado la presenza nel collegio di personalità certamente
significative ed il ruolo indubbio del suo Presidente (peraltro eletto dal
collegio e che non di rado – come ben noto ed ampiamente discusso –
svolge questa funzione per periodi brevi), tutte le fondamentali decisioni
della Corte vengono assunte dal plenum
dell’organo: decisioni processuali e sostanziali, revisione analitica del testo
delle sentenze, modifiche regolamentari, maggiori decisioni amministrative.
Tutto ciò
impone la creazione ed il mantenimento di una forte rete di relazioni fra tutti
i giudici (malgrado i continui mutamenti nella composizione del collegio),
l’adozione di regole di reciproco rispetto e di correttezza (malgrado le non
rare tensioni che si sviluppano), la condivisione di un sostanziale spirito
unitario e di un certo stile di riserbo sulle discussioni che pure si
sviluppano – e non di rado vivacemente – all’interno del collegio.
Non a caso, è molto rara la stessa utilizzazione da parte dei giudici relatori
che siano rimasti in minoranza nel collegio, che quindi ha deciso difformemente
dalle loro proposte (evento non particolarmente raro), del potere di rifiutare
di redigere la sentenza .
Questa
particolare situazione, nella quale addirittura il relatore della questione da
decidere resta in minoranza nel collegio, rappresenta bene la normale esistenza
di una dialettica fra i componenti del collegio: e ciò tanto più se le
questioni da decidere sono nuove e di significativa rilevanza. Una dialettica
che, a riprova definitiva della autonomia dei giudici, si manifesta in
schieramenti maggioritari normalmente formati da componenti di volta in volta
non identici.
Ma proprio la
normale adozione a maggioranza delle più rilevanti decisioni della Corte spiega
i motivi per cui non condivido il pur apprezzabile auspicio di Zagrebelsky che
le maggiori decisioni della Corte siano assunte, almeno tendenzialmente, dalla
totalità dei componenti dell’organo, dal momento che in realtà esse
integrerebbero il dettato costituzionale : anche se spesso è del tutto opportuno
che su temi particolarmente delicati si eviti che la decisione sia assunta da
ristrette maggioranze, ricercando invece il massimo delle convergenze
possibili, la prassi assolutamente pacifica è nel senso che le scelte sono
infine adottate a maggioranza, ove la ricerca dell’unanimità si verifichi
impossibile.
Infine, è da
considerare la notevole eterogeneità delle competenze della Corte
costituzionale e soprattutto la estrema diversificazione dei corpi normativi
che vengono in gioco nei suoi giudizi: sul primo versante, si rifletta sul non
raro tecnicismo giuridico necessario per rispondere a molti ricorsi incidentali
di costituzionalità, mentre i ricorsi in via diretta in materia regionale
comportano in genere la considerazione di normative costituzionali o di
legislazioni generali che spesso necessitano di rilevanti integrazioni
interpretative; ma poi soprattutto i conflitti di attribuzione fra i poteri
dello Stato, così come i giudizi sull’ammissibilità dei referendum abrogativi o, a maggior ragione, i giudizi in sede
penale, spingono la Corte assai vicino alla necessaria considerazione del
merito di vicende e conflitti.
Per di più,
l’incidenza dei diversi tipi di competenze della Corte muta nel tempo, in
relazione all’insieme delle vicende istituzionali e politiche entro cui si
opera: ad esempio, il sicuro primato quantitativo del giudizio incidentale di
costituzionalità rispetto alle altre competenze della Corte negli ultimi anni è
stato parzialmente eroso dall’accrescimento del numero dei conflitti fra i
poteri dello Stato e soprattutto dalla vistosa crescita della conflittualità
fra Stato e Regioni (i ricorsi in via principale relativi alla costituzionalità
sulle leggi ed i ricorsi per conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni
hanno originato dal 2003 circa metà del numero complessivo delle sentenze della
Corte, allorché in precedenza erano pari a poco più del venti per cento). Con
formula sintetica, magari un po’ esagerata come molte semplificazioni, si è
parlato di una Corte che si trasforma da “Corte dei diritti a Corte dei
conflitti”.
Ma poi
soprattutto i giudici della Corte si trovano a dover decidere specifiche
questioni di costituzionalità sorte in settori normativi o in segmenti
istituzionali tra loro estremamente differenziati e comunque spesso alquanto o
molto complessi: l’esperienza insegna che solo l’effettiva capacità di
orientarsi bene nell’estrema articolazione dei sistemi normativi e
istituzionali esistenti permette di considerare correttamente i profili di
costituzionalità posti alla Corte ed anche di giungere a efficaci esiti
processuali. Ciò mentre troppo spesso risultano inutilizzabili molte
ricostruzioni dottrinali, eccessivamente astratte o comunque non
sufficientemente attente alla complessità normativa esistente.
Ciò è alla base
della necessità che il collegio disponga al suo interno (e non solo fra i suoi
collaboratori, peraltro in questo evidentemente essenziali) di adeguate
specializzazioni in tutti i maggiori segmenti dell’ordinamento giuridico, senza
però che la necessaria specializzazione dei vari giudici giunga ad equivalere
alla pratica attribuzione ad essi della competenza esclusiva nelle diverse
materie (correttivi di ciò sono, oltre la collegialità nelle decisioni, una
opportuna ripartizione fra più giudici, ad opera dei Presidenti, del compito di
istruire le questioni sorte anche nelle materie più “specialistiche”).
2. In questo contesto sono chiamati ad
operare i giudici costituzionali, con le loro professionalità giuridiche e le
loro sensibilità e culture. Se certo i componenti di ogni organo
giurisdizionale in qualche misura integrano il sistema normativo che devono applicare
attraverso la loro attività interpretativa nel contesto della vicenda che sono
chiamati a giudicare, i giudici della Corte costituzionale dispongono
naturalmente, sulla base dei parametri costituzionali che devono utilizzare e
della stessa natura di molte vicende su cui la Corte deve giudicare, di un
potere rilevantissimo di attualizzazione-integrazione delle disposizioni
costituzionali e delle norme collegate o interposte.
Le
professionalità dei giudici costituzionali sono state e sono molto diverse, non
solo per le specializzazioni in diversi segmenti materiali (comunque non poco
incidenti), ma anzitutto per la diversa provenienza professionale: ad esempio,
i giudici costituzionali provenienti dalle carriere giudiziarie dispongono in
genere di un’eccellente capacità tecnico-giuridica nell’affrontare i giudizi
nei loro termini specifici e nel redigere le sentenze e le ordinanze, ma,
almeno all’inizio della loro esperienza, non di rado denotano qualche
difficoltà a utilizzare i parametri tipici del giudizio di costituzionalità (le
norme costituzionali, specie là dove esigono forti integrazioni culturali), ben
diversi dai parametri usualmente utilizzati nell’ordinaria attività
giurisdizionale (le leggi ordinarie, se non le disposizioni dei codici), assai più
puntuali e specificamente vincolanti.
Al tempo
stesso, i giudici costituzionali provenienti dalle carriere universitarie
nell’ambito giuridico, anche se decisamente più attrezzati nell’utilizzazione
dei parametri costituzionali, in genere sono assai meno capaci, almeno
all’inizio della loro esperienza, di affrontare puntualmente gli specifici
oggetti loro affidati, evitando di farsi dominare da considerazioni e sviluppi
argomentativi troppo generali od addirittura teorici. Gli stessi professori
universitari con significative esperienze nell’avvocatura (comunque non molti
fra i 94 giudici che dall’inizio della storia della Corte ne hanno fatto parte)
hanno forse avuto meno problemi pratici iniziali, ma hanno anch’essi dovuto
entrare nella prospettiva di cercare di calare le loro concezioni di tipo
generale nelle tante specifiche fattispecie che sono state loro sottoposte.
Quanto ad
alcuni giudici provenienti da un lungo impegno politico, per lo più
riconducibili sul piano professionale all’avvocatura, il loro problema spesso è
stato quello di doversi impegnare a recuperare la professionalità originaria,
parallelamente operando un distacco dalla mentalità e dalla rete di relazioni
che sono tipiche del ceto politico.
Ma tutto ciò
evidentemente dipende in ultima istanza dalla volontà, dal carattere e dalla
storia personale di ciascuno, che è impossibile ricondurre a categorie
generali, malgrado che dalla Corte siano passati alcuni dei più autorevoli
giuristi italiani : basti qui accennare al fatto che lo
stesso lungo periodo della durata in carica dei giudici può evidentemente
incidere in opposte direzioni (progressiva sempre maggiore capacità ad operare
in modo pienamente efficace, lenta decadenza professionale anche per l’effetto
del passaggio degli anni in soggetti in genere piuttosto anziani). Tanto meno è
possibile anche solo tentare di distinguere i giudici a seconda della loro
maggiore o minore autorevolezza nel collegio. Semmai, rilevante per una
valutazione in senso negativo può essere una solo parziale capacità
professionale collegata ad una mancanza sostanziale di un adeguato senso
autocritico, che renda sostanzialmente impermeabile il giudice ai tanti stimoli
che gli giungono dal collegio, dai colleghi, se non dai diversi collaboratori.
Di per sé le
norme vigenti assicurano al giudice uno status
di larga indipendenza sia sul piano giuridico che di fatto dagli altri poteri;
analogamente operano vaste ipotesi di incompatibilità durante il suo mandato.
In quest’ultimo ambito semmai anzi, è oggetto di diffusa (e condividibile)
critica la assenza di una previsione legislativa relativa ad adeguate
incompatibilità successive per i giudici, che potrebbero eliminare il sospetto
(in concreto spesso infondato) di comportamenti volutamente prudenti o
eccessivamente rispettosi verso il sistema politico nella speranza di
successivi riconoscimenti.
Peraltro, come
giustamente da tanti affermato, le norme giuridiche – pur essenziali
– non assicurano da sole l’indipendenza effettiva del giudice, ove non
esista un suo adeguato atteggiamento etico, tale da escludere nella sostanza
l’esistenza di legami tali da ridurre la sua autonomia di giudizio:
atteggiamento meno agevole di quanto appaia, dal momento che non esistono
soltanto i vincoli di cui si è pienamente coscienti, ma anche quelli che quasi
inconsapevolmente scaturiscono da appartenenze a gruppi culturali o politici, a
ceti sociali o corporazioni professionali. E tutto ciò è certamente reso più
complesso dal fatto che in particolare il giudice costituzionale non può certo
astrarsi dalla vita politica e culturale del suo paese, né pretendere di vivere
al di fuori dei normali rapporti sociali.
Semmai alcuni
dei trattamenti privilegiati connessi allo status
di giudice costituzionale e che lo equiparano almeno in parte al vertice delle
massime istituzioni nazionali, lo espongono a qualche rischio di integrarsi
eccessivamente in un sistema di relazioni che – ove mal praticato –
potrebbe contribuire a ridurne in parte l’autonomia di giudizio.
Da tutto ciò l’
estrema importanza che dovrebbe avere la scelta particolarmente attenta dei
giudici da parte degli organi che devono nominarli: ma l’uso del condizionale
indica che, invece, le prassi seguite nei cinquanta anni non sono sempre state
soddisfacenti o comunque pienamente consapevoli della notevole delicatezza
delle scelte personali da operare, dal momento che non di rado hanno prevalso
acritici criteri di mera appartenenza politica o corporativa (il che non ha
escluso anche qualche ottima scelta, peraltro frammista ad altre, assai più
opinabili ).
Vorrei però
notare che proprio le assai ridotte polemiche pubbliche sui singoli componenti
della Corte costituzionale sono una delle prove che la forte collegialità
esistente in quest’ organo e la sua stessa altissima funzione di garantire il
primato delle disposizioni costituzionali, sembrano essere in genere riuscite
ad omogeneizzare i diversi giudici (anche qualcuno di quelli nominati magari
nella speranza che potessero “normalizzare” la Corte) in modo sufficiente da
garantire quella indipendenza e quella complessiva buona funzionalità che sono
in genere riconosciute a quest’organo.
3. Essendo questi alcuni fra i dati che
caratterizzano l’attività della Corte, è evidente che la sua attività non può
che essere quella di un organo di giustizia, seppure a livello costituzionale,
dai poteri decisamente importanti ma delimitati e non quella di un organo che
possa pretendere di far evolvere il paese verso principi e valori sostanzialmente
nuovi, come pure qualche sollecitazione culturale o politica di volta in volta
avrebbe desiderato. Ogni tentazione di spingere la comunità nazionale verso
nuovi poteri e valori non solo è del tutto estranea al disegno costituzionale,
e quindi è in radice errata, ma sarebbe destinata ad una sicura e naturale
sconfitta, poiché la Corte non dispone né delle capacità professionali né della
forza politica che sono indispensabili per esercitare vere e proprie funzioni
di indirizzo politico.
Ma forse molte
ricostruzioni assai enfatiche dei poteri della Corte costituzionale sono il
frutto di un’errata rappresentazione della situazione ad opera di studiosi che
forse per la diuturnità con l’oggetto di studio sembrano non riuscire più ad
avere una realistica visione dell’insieme dei rapporti fra i massimi organi
costituzionali. Ancora peggio fanno evidentemente quei deplorevoli politici
che, a distanza di sessant’anni dalla Costituente, ricollegandosi alle più
rozze ed arcaiche posizioni contrarie al controllo di costituzionalità,
denunciano la pretesa prevaricazione della Corte sugli organi rappresentativi,
allorché invece essa fa semplicemente “il suo mestiere”, dichiarando
l’illegittimità costituzionale di qualche legge o di qualche comportamento di
immediata rilevanza politica.
E, invece, al
di là degli indubbi risultati conseguiti nel cinquantennio su tanti importanti
filoni giurisprudenziali e relativamente alla stessa complessiva legittimazione
da essa conseguita presso gli altri organi fondamentali dell’ordinamento
repubblicano e presso la stessa pubblica opinione, il ruolo della Corte resta
solo quello di essere la fondamentale tutrice del primato effettivo della norma
costituzionale (e solo là dove essa esiste effettivamente) sull’attività degli
organi espressivi del potere politico, pur legittimati dai procedimenti
elettorali o di nomina fiduciaria.
Ciò non
significa minimamente disconoscere gli enormi passi in avanti compiuti, anche
attraverso l’utilizzazione di tecniche decisorie assai innovative anche solo
rispetto a pochi decenni fa (basti pensare alla attuale non rara adozione di
sentenze additive o alla pacifica utilizzazione del canone della
ragionevolezza). Del pari, sono certamente significativi gli importanti ruoli
di supplenza a cui la Corte è stata ed è tuttora ancora chiamata per evidenti
difficoltà del sistema politico (si pensi alla forte espansione dei conflitti
fra i poteri nell’ultimo decennio) o per riforme costituzionali assai complesse
come quella del Titolo V, non poco tecnicamente carenti e comunque abbandonate
a sé stesse per una intera legislatura, senza gli indispensabili atti di
attuazione/integrazione ad opera del legislatore nazionale e dello stesso
Governo.
Ma – a
ben vedere – è proprio il suo ruolo di garante della legalità costituzionale
che suscita tuttora resistenze e reazioni significative tra gli organi
espressivi delle istituzioni politiche, al di là della naturale e quasi
fisiologica permanenza in ogni ordinamento costituzionale di una tensione fra
gli organi di indirizzo politico e l’organo di giustizia costituzionale. Anche
al di là del facile possibile florilegio di possibili citazioni e vicende
tratte dalla quattordicesima legislatura, resta tuttora nel fondo del nostro
sistema politico una profonda insofferenza del sistema politico nazionale (e
regionale) verso limiti di legalità costituzionale al proprio operato: solo per
accennare a qualche esempio, potrebbe citarsi la perdurante abnorme
utilizzazione da parte degli organi parlamentari del primo comma dell’art. 68
della Costituzione per cercare di sottrarre i parlamentari a possibili
responsabilità anche in ambiti estranei all’esercizio delle funzioni
parlamentari (e qualche tendenza analoga è perfino riscontrabile a livello
regionale); potrebbe rimandarsi ad alcuni casi evidenti di interventi
legislativi di elusione di sentenze costituzionali o finalizzati a far slittare
alcuni giudizi della Corte; potrebbero ricordarsi le vistose forzature delle
disposizioni costituzionali e della relativa giurisprudenza costituzionale da
parte di tanti Governi in tema di delega legislativa e di decretazione
d’urgenza; a livello regionale potrebbe notarsi la evidente tendenza di molte
Regioni addirittura ad operare in via amministrativa e non tramite le
necessarie fonti legislative (un terzo delle Regioni che da oltre sei anni non
adegua i propri Statuti alle riforme costituzionali intervenute, altre che non
utilizzano, se non ai minimi termini, le fonti legislative).
Ma poi perfino
la pericolosa presa di consapevolezza da parte del sistema politico nazionale
della relativa facilità di apportare modificazioni al testo costituzionale,
salvo il rischio del referendum
popolare ove la riforma sia stata adottata senza la maggioranza dei due terzi
dei voti a favore in ciascuna Camera (terzo comma dell’art. 138 Cost.), non
solo ha evidentemente ridotto non poco la “sacertà” delle disposizioni
costituzionali, ma ha veicolato anche la tendenza ad alterare – seppure
in modi e misure diversi – il funzionamento della Corte costituzionale e
a comprimerne i poteri: se nelle tre grandi leggi costituzionali in materia
regionale (n. 1/1999, n. 2 e n. 3/2001) che hanno modificato molto il nostro
ordinamento regionale sono state fondamentalmente le loro non poche carenze
tecniche e la genericità delle clausole di riparto delle competenze fra Stato e
Regioni la causa di una pericolosa sovraesposizione della Corte, nel suo
doveroso tentativo di far comunque funzionare il nuovo sistema, nel testo
costituzionale respinto dal referendum
popolare del giugno scorso si mirava addirittura a sottrarre al giudizio della
Corte il giudizio sulla regolarità di buona parte del procedimento legislativo,
si aumentava significativamente il tasso di politicità dei componenti della
Corte e li si spingeva a farsi carico della tutela di specifici interessi, si
aumentava irresponsabilmente il numero dei soggetti che possono ricorrere alla
Corte.
Ma che ci sia
ancora da fare molto nell’effettiva condivisione del concetto di Stato
costituzionale è denotato dalla diffusa perduranza dell’idea, non solo nel
sistema politico ma anche nello stesso sistema informativo (che pure non di
rado afferma di condividere alcune delle decisioni della Corte di maggiore
rilevanza), che “tutto è politica”: si spiegano così rappresentazioni
ipersemplificate della composizione e delle scelte di volta in volta operate
dalla Corte, troppo spesso rappresentata come una propaggine del sistema
politico, mentre sembrano sfumare od addirittura non esistere le specifiche
motivazioni delle decisioni derivate dal dettato costituzionale. E qui pesa
pure non poco anche una diffusa troppo modesta capacità degli operatori
dell’informazione di valutare la specificità dei problemi affrontati ed il
significato reale delle soluzioni conseguite dalla giurisprudenza costituzionale.
4. Sulla base delle premesse prima
accennate, può dirsi che la Corte, esercitando i poteri che la Costituzione le
attribuisce, ha come propria essenziale funzione (peraltro tutt’altro che
tradizionale nella nostra storia istituzionale ed anche adesso non poco
contrastata) di garantire il rispetto e l’attuazione della Costituzione in
ineliminabile dialettica (seppur più o meno vivace nelle diverse contingenze)
con gli organi rappresentativi preposti all’esercizio dei supremi poteri
normativi e di governo e con gli altri organi preposti al funzionamento delle
altre istituzioni della nostra Repubblica.
Ed è evidente
che l’esercizio di questa sua funzione comporta anche un’indubbia ed importante
funzione educativa sulla nostra società, specie in riferimento all’esistenza di
limiti di legalità anche per i sommi organi del nostro ordinamento ed al sicuro
primato nel nostro sistema istituzionale dei principi e dei valori
costituzionali. Anzi, ogni volta che la Corte non riesce a contenere, se non ad
eliminare, prassi ed atti di dubbia compatibilità costituzionale non solo
rischia la sostanziale irrilevanza nel sistema istituzionale complessivo, ma si
assume una grave responsabilità proprio in riferimento alla complessiva società
italiana, già tanto profondamente dubbiosa dell’effettiva vigenza del principio
di legalità specie in riferimento ai soggetti ed agli organi più forti.
Ma tutto ciò
può essere operato dalla Corte solo tramite l’esercizio delle sue specifiche
competenze, ampie, incisive, ma certo non illimitate: è una pericolosa
tentazione da respingere quella di forzarne i confini, poiché in tal modo la
Corte si esporrebbe a pericolosi confronti politici, da cui uscirebbe
sicuramente sconfitta. Ma in genere la Corte è non poco prudente nel respingere
le pur ricorrenti tentazioni che si sviluppano al suo interno, seppure con
varie misure e modalità (è pericolosa la apparente sensazione di onnipotenza in
un organo, logicamente privo di controlli esterni, ove non esista un forte
senso di autocontrollo). Semmai è nella sapiente utilizzazione delle tecniche
processuali e decisorie che un organo giurisdizionale altamente specializzato
che la Corte può esercitare le proprie competenze in modo parzialmente
espansivo: strada in realtà largamente utilizzata, seppure sempre nel
sostanziale rispetto dell’ambito delle competenze determinate dalla
Costituzione e dalla legge n. 87/1953.
Tutto ciò si
muove ovviamente nell’ambito di una Corte nella quale le sensibilità sociali e
collettive necessarie per la lettura delle disposizioni costituzionali passano
attraverso la mentalità, la professionalità e la cultura dei giudici
costituzionali, cittadini particolarmente qualificati ad interpretare i
principi ed i valori costituzionali, tramite il filtro delle loro culture
giuridiche, ma non certo “rappresentativi” di determinate frazioni sociali. In
astratto nulla di diverso da ciò che rappresentano gli ordinari giudici nella
indispensabile interpretazione dell’universo normativo che devono utilizzare,
salvo che le disposizioni costituzionali esigono un’integrazione interpretativa
che normalmente è assai più significativa. Ma poi non può neppure
sottovalutarsi l’incidenza sulla psicologia e sulla volontà di tanti giudici
dello specifico ruolo di tutori del dettato costituzionale: sembrano non esser
stati rari i casi di giudici costituzionali che nell’esperienza alla Corte sono
alquanto mutati rispetto al loro precedente impegno professionale.
Ed è evidente
che i giuristi, per lo più dotati di moderne sensibilità, che hanno composto la
Corte costituzionale negli ormai lunghi anni del suo funzionamento, hanno
– almeno nella loro grande maggioranza – non poco contribuito ad un
radicale svecchiamento di moltissime parti dell’ordinamento giuridico esistente
(dal testo unico di polizia ai codici penale e di procedura penale, dal diritto
di famiglia al diritto processuale, dal diritto del lavoro al diritto
amministrativo, ecc., ecc.), notoriamente in genere espressivo della
stratificazione di risalenti principi e modelli organizzativi, spesso al di là
ed a prescindere dal dettato costituzionale. Basti in questa sede fare il solo
esempio della fortissima tradizione centralista esistente non solo nella
burocrazia, ma nella stessa cultura politico-istituzionale (troppo a lungo del
tutto dominata da approcci filosofici o ideologici o semmai economico-sociali)
e spesso meccanicamente riprodotta dalla stessa cultura accademica (perfino nei
primi decenni successivi alla Costituzione, nei quali si sono formati gli
attuali quadri dirigenti del nostro Stato, fra cui anche non pochi giudici
costituzionali): solo l’immissione nella Corte di almeno alcuni giudici
formatisi, invece, nell’esperienza della lunga e difficile stagione dei
tentativi di regionalizzare il nostro Stato alla luce dei principi costituzionali,
ha contribuito a incidere sostanzialmente, se non ancora a rompere, il
precedente solidissimo impianto antiregionalista esistente nella cultura e
mentalità a tutti i livelli istituzionali.
Ma poi non può
assolutamente sottovalutarsi quanto le diverse generazioni di giudici
costituzionali hanno contribuito a fare nella disciplina, in non piccola parte
autonoma, relativa alle procedure utilizzate per l’esercizio dei poteri della
Corte costituzionale e per la conclusione dei diversi tipi di processi: basti
qui rinviare alla considerazione della ricchissima ed innovativa tipologia
delle sentenze della Corte costituzionale, largamente eccedente le originarie
ridotte (e spesso relativamente poco efficaci) forme di conclusione dei
processi costituzionali relativi ai giudizi di costituzionalità sulle leggi.
Innovazioni forse originariamente “passate” per la debolezza degli organi
espressivi del potere politico in diversi momenti storici o per le funzioni di
supplenza affidate alla Corte in fasi particolarmente difficili, ma che restano
ormai permanentemente nella disponibilità della Corte e nel patrimonio del
nostro sistema costituzionale.
Peraltro le
situazioni difficili sono la regola nell’esercizio di molti giudizi della
Corte.
Ad esempio, si
dice – e certo non è inesatto – che l’evidente espansione negli
anni più recenti dei conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato
esporrebbe molto la Corte rispetto agli altri organi costituzionali.
Ciò è vero
poiché i conflitti fra i poteri dello Stato pongono quasi sempre problemi di
grande delicatezza: ciò avviene anche quando occorre delimitare i confini entro
i quali i parlamentari possono esprimere del tutto liberamente le loro opinioni
(come noto, si tratta della categoria di conflitti decisamente più numerosa),
ma certo avviene ancora di più quando si presentano conflitti sollevati, solo
per accennare a qualche esempio verificatosi negli ultimi anni, da un ex-Presidente della Repubblica che
invoca la propria irresponsabilità anche in riferimento a valutazioni espresse
durante il suo mandato ma al di fuori delle sue funzioni (secondo il giudizio
dell’organo giudiziario che lo ha condannato in sede civile), o da un organo
giudiziario che contesta la apposizione del segreto di Stato su un’area
territoriale entro la quale intendeva svolgere un’ispezione, o dal C.S.M. che
vorrebbe in tal modo fare annullare una legge che ritiene contrastante con i
propri poteri, o dal Presidente della Repubblica che contesta che il Ministro
per la giustizia gli impedisca di esercitare il potere di concessione della
grazia. E’ evidente che la soluzione di conflitti del genere rischia di
spingere la Corte a giudicare vicende nelle quali, almeno in alcuni casi, non è
agevole distinguere i profili di legittimità costituzionale da valutazioni del
merito politico.
Ma non meno
difficile per la Corte è risolvere tanti giudizi di costituzionalità in materia
regionale, in presenza di una disciplina costituzionale estremamente sommaria e
neppure integrata da una sufficiente attività legislativa statale di cornice o
di principio: ad esempio, molte volte, dinanzi a intere leggi statali
largamente carenti sul piano della coerenza con il nuovo Titolo V della
Costituzione, non volendosi seguire la via più agevole della dichiarazione di
incostituzionalità di intere parti di queste leggi (con il rischio, dalla Corte
temutissimo, di perduranti vasti vuoti normativi), si è seguita la via
difficile di molteplici dichiarazioni parziali di illegittimità costituzionale,
molte delle quali di tipo additivo. Ma sentenze del genere, che nel complesso
giungono in pratica a sostituire nuovi testi normativi a quelli in precedenza
approvati dagli organi legislativi statali, non solo sono assai difficili, ma
espongono la Corte alla critica, in via di astratto principio ineccepibile, che
le scelte legislative spettano solo agli organi titolari del potere legislativo
(salvo che in casi del genere ci si trova dinanzi ad un evidente tentativo
dello stesso potere legislativo di eludere il dovere di dare corretta attuazione
ad una serie di disposizioni costituzionali).
Ma non meno
complesse sono evidentemente le tantissime sentenze della Corte nella quale
essa deve cercare di determinare i confini delle innumerevoli materie di
competenza dello Stato o delle Regioni (tanto sommariamente definite dal Titolo
V e mai integrate dal legislatore nazionale) ed i loro reciproci rapporti. Ed
analogamente potrebbe dirsi per le valutazioni sulla correttezza delle
“chiamate in sussidiarietà” da parte del legislatore nazionale o regionale di
funzioni altrimenti di competenza comunale ai sensi del primo comma dell’art.
118 Cost.
Voglio dire che
l’attuale forte esposizione della Corte deriva anche da evidenti difficoltà nei
processi politici e da alcuni vistosi limiti esistenti nelle più recenti
innovazioni costituzionali e nella legislazione ordinaria che dovrebbe attuarla
ed integrarla.
A riprova della
sostanziale fragilità dei pur rilevanti risultati conseguiti dalla Corte
costituzionale, malgrado i tanti festeggiamenti e le diffuse valutazioni
positive sul suo operato, viene naturale notare che il compimento dei cinquanta
anni della sua attività è intervenuto al termine di una legislatura non poco
problematica rispetto alla coerenza sostanziale dell’attività legislativa e di
governo con non pochi valori e principi costituzionali e che si è segnalata
anche per diversi pesanti polemiche del sistema politico maggioritario verso la
stessa Corte.
Non potendo
riferirmi a norme ed a comportamenti che in ipotesi potrebbero divenire anche
oggetto di futuri giudizi, credo però che basti riflettere quanto il testo di
revisione costituzionale votato dalle Camere nell’autunno 2005 e respinto dal
referendum popolare del giugno 2006 evidenziasse (tra gli altri suoi difetti)
un tale allarmante degrado sul piano della completezza e della coerenza delle
ipotizzate nuove disposizioni costituzionali, da far seriamente temere che
potesse ancora parlarsi di spazi significativi per una giurisdizione
costituzionale. In assenza, infatti, di un sistema di norme sufficientemente
completo e coerente, sono i soggetti egemoni nel sistema politico che
riassumono di fatto larga parte di quei poteri che in uno Stato costituzionale
sono, invece, opportunamente articolati e suddivisi, con una conseguente
chiamata in causa dell’organo di giustizia costituzionale nei casi di
alterazioni di questo tipo di norme.
Vi è allora da
chiedersi se la sorte futura della Corte non dipenda fondamentalmente da un
necessario recupero a livello di pubblica opinione del significato e del valore
dello Stato costituzionale.
Resta
purtroppo attuale quanto vivacemente scriveva Branca molti anni fa: cfr.
Giuseppe Branca, Quis adnotabit
adnotatores ? e Chiosa a chiusa,
in “Foro it.” 1970, V, 17 ss., 145 ss.
Molteplici
dati conoscitivi sull’attività svolta e sulla composizione della Corte nei
cinquanta anni di funzionamento sono ora nei tre tomi del volume edito dalla
stessa Corte costituzionale, 1956 –
2006. Cinquant’anni di Corte costituzionale, Roma 2006.
Sulla
collegialità si vedano le rappresentazioni di due noti giudici: Giuseppe
Branca, Collegialità nei giudizi della
Corte costituzionale, (1969) ora in 1956
– 2006. Cinquant’anni di Corte costituzionale, tomo I, pag. 495 ss.,
e Gustavo Zagrebelsky, Principi e voti.
La Corte costituzionale e la politica, Torino 2005, pag. 7 ss.
Anche
l’esperienza da me fatta nel ricercare e selezionare gli scritti degli ex giudici della Corte da ripubblicare
in occasione del suo cinquantesimo anniversario (cfr. 1956 – 2006. Cinquant’anni di Corte costituzionale) se
evidenzia manifeste grandi diversità di sensibilità e di cultura giuridica fra
i vari giudici che hanno scritto durante il loro mandato, non esaurisce affatto
l’analisi delle loro professionalità come componenti della Corte, che
esigerebbe almeno anche un esame analitico (ed assai difficile) dell’attività
giurisdizionale svolta da ciascuno. D’altra parte, e noto che anche alcuni dei
giudici più attivi (specie provenienti dalle alte magistrature) non scrivono
saggi scientifici, se non del tutto eccezionalmente.