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    <title>Consulta On-line</title>
    <link>http://www.giurcost.org/</link>
    <description>CONSULTA ONLINE - Sito web dedicato alla Corte Costituzionale</description>
    <language>it-it</language>
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      <title>Consulta On-line</title>
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      <title>DEPOSITO DEL 23 LUGLIO 2010</title>
      <pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:39:08 +0200</pubDate>
      <link>http://www.giurcost.org/decisioni/cron-10.htm#ultime</link>
      <description><![CDATA[<a href="/decisioni/2010/0279s-10.html">SENTENZA n. 279</a></td><br>
	ANNO 2010<br>
 

PER QUESTI MOTIVI<br>
LA CORTE COSTITUZIONALE<br>
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 119, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo anteriore alle modifiche apportate dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), e dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al r. d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, commi 5, 5-bis della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall’art. 17 della stessa legge fallimentare, anziché dalla comunicazione dell’avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge. <br>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010. <br>

Francesco AMIRANTE, Presidente<br>
Alfio FINOCCHIARO, Redattore<br><br>
<a href="/decisioni/2010/0280s-10.html">SENTENZA n. 280</a></td><br>
ANNO 2010<br>

PER QUESTI MOTIVI<br>
LA CORTE COSTITUZIONALE<br>
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 180, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada), come integrato dall’articolo 3, comma 17, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni ad codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 146 del 1990, la facoltà di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell’originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del medesimo. <br>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010. <br>

Francesco AMIRANTE, Presidente<br>
Alfio FINOCCHIARO, Redattore<br><br>

<a href="/decisioni/2010/0281s-10.html">SENTENZA n. 281</a></td><br>

ANNO 2010<br>


PER QUESTI MOTIVI<br>
LA CORTE COSTITUZIONALE<br>
a) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, nella parte in cui stabilisce la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione, adottato o confermato dal giudice; <br>
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 3 e 6 del medesimo art. 1 del d.l. n. 59 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2008. <br>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010. <br>
Francesco AMIRANTE, Presidente<br>
Alessandro CRISCUOLO, Redattore<br><br>

<a href="/decisioni/2010/0282s-10.html">SENTENZA n. 282</a></td><br>
ANNO 2010<br>



PER QUESTI MOTIVI<br>
LA CORTE COSTITUZIONALE<br>
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 9, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), come sostituito dall’articolo 14 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sollevata, in riferimento agli articoli 25, secondo comma, e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Andria, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe. <br>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010. <br>

Francesco AMIRANTE, Presidente<br>
Alessandro CRISCUOLO, Redattore<br><br>
<a href="/decisioni/2010/0283s-10.html">SENTENZA n. 283</a></td><br>
ANNO 2010<br>

PER QUESTI MOTIVI<br>
LA CORTE COSTITUZIONALE<br>
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzione dell’art. 2, comma 1, lettera r), della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 7 agosto 2007, n. 20 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell’articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con l’ordinanza indicata in epigrafe. <br>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010. <br>
Francesco AMIRANTE, Presidente<br>
Alfonso QUARANTA , Redattore<br><br>

 









<BR><BR><BR>

<A HREF="http://www.giurcost.it">Consulta OnLine</A></TD><BR>
<BR><BR>]]></description>
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