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    <title>Consulta On-line</title>
    <link>http://www.giurcost.org/</link>
    <description>CONSULTA ONLINE - Sito web dedicato alla Corte Costituzionale</description>
    <language>it-it</language>
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      <title>Consulta On-line</title>
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    <item>
      <title>DEPOSITO DEL 26 GENNAIO 2012</title>
      <pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:50:32 +0100</pubDate>
      <link>http://www.giurcost.org/decisioni/cron-12.htm#ultime</link>
      <description><![CDATA[<a href="/decisioni/2012/0014s-12.html">Sentenza n.14</a></td><br>
ANNO 2012<BR>
 

per questi motivi<BR>

LA CORTE COSTITUZIONALE
<BR>-
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Abruzzo 22 dicembre 2010, n. 60, recante «Modifica all’art. 2 della L.R. 18 maggio 2000, n. 96 - Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale “Pineta Dannunziana” e Istituzione del Parco regionale della Pace nella frazione di Pietransieri».
<BR>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2012.

<BR>

Alfonso QUARANTA, Presidente
<BR>
Paolo GROSSI, Redattore
<BR><BR>


<a href="/decisioni/2012/0015s-12.html">Sentenza n.15</a></td><br>
ANNO 2012<BR>
per questi motivi
<BR>
LA CORTE COSTITUZIONALE
<BR>
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dalla Corte d’appello di Genova, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, 102, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.
<BR>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2012.
<BR>


Alfonso QUARANTA, Presidente
<BR>
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
<BR><BR>


<a href="/decisioni/2012/0016s-12.html">Sentenza n.16</a></td><br>
ANNO 2012<BR>


per questi motivi
<BR>
LA CORTE COSTITUZIONALE
<BR>
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2011, n. 5 (Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 – Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna), sollevata, in relazione all’art. 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe. <BR>

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2012.
<BR>


Alfonso QUARANTA, Presidente<BR>

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore<BR><BR>

<a href="/decisioni/2012/0017o-12.html">Ordinanza n.17</a></td><br>
ANNO 2012<BR>
per questi motivi
<BR>
LA CORTE COSTITUZIONALE
<BR>
dispone che, nel testo della sentenza n. 194 del 2011, al punto 2 del Ritenuto in fatto, in sostituzione delle parole «ordinanza n. 4», siano inserite le parole «ordinanza n. 14».
<BR>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2012.
<BR>


Alfonso QUARANTA, Presidente
<BR>
Paolo GROSSI, Redattore
<BR><BR>






<br><br>

<A HREF="http://www.giurcost.it">Consulta OnLine</A></TD><BR>
<BR><BR>
]]></description>
    </item>
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