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    <title>Consulta On-line</title>
    <link>http://www.giurcost.org/</link>
    <description>CONSULTA ONLINE - Sito web dedicato alla Corte Costituzionale</description>
    <language>it-it</language>
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      <title>Consulta On-line</title>
      <link>http://www.giurcost.org/</link>
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    <item>
      <title>DEPOSITO DEL 10 MAGGIO 2012</title>
      <pubDate>Thu, 10 May 2012 14:45:32 +0100</pubDate>
      <link>http://www.giurcost.org/decisioni/cron-12.htm#ultime</link>
      <description><![CDATA[ 
 <a href="/decisioni/2012/0114s-12.html">Sentenza n. 114</a></td>
<br>ANNO 2012<BR>

PER QUESTI MOTIVI<BR>
LA CORTE COSTITUZIONALE<BR>
	1) dichiara inammissibile l’intervento spiegato in giudizio dalla Federterme, Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative; <BR>
	2) dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 10, 3, commi 1 e 3, 5, comma 1, 9, comma 4, alinea 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell’inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica); <BR>
	3) dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 24, comma 2, e 26, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 – Legge finanziaria 2012); <BR>
	4) dichiara cessata la materia del contendere, con riferimento all’articolo 5, comma 4, ed all’articolo 9, comma 4, alinea 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell’inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe. <BR>
	Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2012. <BR>

Alfonso QUARANTA, Presidente<BR>
Giuseppe TESAURO, Redattore
<BR><BR>
<a href="/decisioni/2012/0115s-12.html">Sentenza n. 115</a></td>
<br>ANNO 2012<BR>
PER QUESTI MOTIVI <BR>
LA CORTE COSTITUZIONALE <BR>
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 15 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 2011, n. 10 (Interventi per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore); <BR>
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 10 della stessa legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2011, sollevata in riferimento agli artt. 4, 5, 6 e 7 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia); <BR>
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 10 della medesima legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2011, sollevata in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. <BR>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2012. <BR>

Alfonso QUARANTA, Presidente<BR>
Aldo CAROSI, Redattore<BR><BR>

<a href="/decisioni/2012/0116s-12.html">Sentenza n. 116</a></td>
<br>ANNO 2012<BR>
PER QUESTI MOTIVI<BR>
LA CORTE COSTITUZIONALE<BR>
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 22, comma 1, della legge della Regione Marche 18 luglio 2011, n. 15, recante «Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria)», che inserisce nell’articolo 27 della legge della Regione Marche n. 7 del 1995 i commi 5-bis e 5-ter; <BR>
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 26, comma 1, della legge della Regione Marche n. 15 del 2011, nella parte in cui – sostituendo l’articolo 30 della legge della Regione Marche n. 7 del 1995 – dispone che il calendario venatorio regionale ha validità minima annuale e massima triennale, anziché prevederne unicamente la validità annuale; <BR>
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 26, comma 1, della legge della Regione Marche n. 15 del 2011, nella parte in cui – sostituendo l’articolo 30 della legge della Regione Marche n. 7 del 1995 – prevede che la Giunta regionale, sentiti l’Osservatorio faunistico regionale (OFR) e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), propone al Consiglio regionale, entro il 31 maggio, l’approvazione del calendario venatorio regionale, promossa, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. <BR>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2012. <BR>

Alfonso QUARANTA, Presidente<BR>
Giuseppe FRIGO, Redattore<BR><BR>

<a href="/decisioni/2012/0117s-12.html">Sentenza n. 117</a></td>
<br>ANNO 2012<BR>
PER QUESTI MOTIVI<BR>
LA CORTE COSTITUZIONALE<BR>
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, 25, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Caltanissetta, con l’ordinanza indicata in epigrafe. <BR>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2012. <BR>

Alfonso QUARANTA, Presidente<BR>
Giuseppe TESAURO, Redattore<BR><BR>

<a href="/decisioni/2012/0118s-12.html">Sentenza n. 118</a></td>
<br>ANNO 2012<BR>
PER QUESTI MOTIVI <BR>
LA CORTE COSTITUZIONALE <BR>
dichiara l’inammissibilità del conflitto di attribuzione promosso dalla Regione autonoma Sardegna nei confronti dello Stato, in riferimento alla nota del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 7 giugno 2011, n. 50971, avente ad oggetto: «Patto di stabilità interno per l’anno 2011. Proposta di accordo per la Regione Sardegna», con il ricorso indicato in epigrafe. <BR>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 7 maggio 2012. <BR>

Alfonso QUARANTA, Presidente<BR>
Aldo CAROSI, Redattore<BR><BR>

<a href="/decisioni/2012/0119s-12.html">Sentenza n. 119</a></td>
<br>ANNO 2012<BR>
PER QUESTI MOTIVI<BR>
LA CORTE COSTITUZIONALE<BR>
dichiara inammissibili gli interventi di G.D.P. e della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (FIASO); <BR>
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), dell’art. 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell’art. 2, comma 1, lettera t), della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l’adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Monza, con l’ordinanza in epigrafe. <BR>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2012. <BR>

Alfonso QUARANTA, Presidente<BR>
Gaetano SILVESTRI, Redattore
<BR><BR>
<a href="/decisioni/2012/0120s-12.html">Sentenza n. 120</a></td>
<br>ANNO 2012<BR>
PER QUESTI MOTIVI<BR>
LA CORTE COSTITUZIONALE<BR>
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32, 36 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Livorno, con l’ordinanza indicata in epigrafe. <BR>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2012. <BR>

Alfonso QUARANTA, Presidente<BR>
Luigi MAZZELLA, Redattore<BR><BR>

<a href="/decisioni/2012/0121s-12.html">Sentenza n. 121</a></td>
<br>ANNO 2012<BR>
PER QUESTI MOTIVI<BR>
LA CORTE COSTITUZIONALE<BR>
riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni contenute nel decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, promossa dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe, <BR>
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 14, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 2011, promossa dalla Regione Toscana per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione; <BR>
2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 15, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 2011, promossa dalla Regione Toscana per violazione degli artt. 118 e 120, secondo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione. <BR>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2012. <BR>

Alfonso QUARANTA, Presidente<BR>
Gaetano SILVESTRI, Redattore<BR><BR>

<a href="/decisioni/2012/0122o-12.html">Ordinanza n. 122</a></td>
<br>ANNO 2012<BR>
PER QUESTI MOTIVI<BR>
LA CORTE COSTITUZIONALE<BR>
dichiara estinto il processo. <BR>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2012. <BR>

Alfonso QUARANTA, Presidente<BR>
Luigi MAZZELLA, Redattore<BR><BR>

   <a href="/decisioni/2012/0123o-12.html">Ordinanza n. 123</a></td>
<br>ANNO 2012<BR>
PER QUESTI MOTIVI<BR>
LA CORTE COSTITUZIONALE<BR>
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 2, della legge della Regione Umbria 22 luglio 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione all’articolo 165, comma 7-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), aggiunto dall’articolo 4, comma 2, lettera r), numero 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. <BR>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2012.
<BR>
Alfonso QUARANTA, Presidente<BR>
Mario Rosario MORELLI, Redattore<BR><BR>

<a href="/decisioni/2012/0124o-12.html">Ordinanza n. 124</a></td>
<br>ANNO 2012<BR>
PER QUESTI MOTIVI<BR>
LA CORTE COSTITUZIONALE<BR>riuniti i giudizi, <BR>
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Agrigento. <BR>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2012. <BR>

Alfonso QUARANTA, Presidente<BR>
Gaetano SILVESTRI, Redattore<BR><BR>

<a href="/decisioni/2012/0125o-12.html">Ordinanza n. 125</a></td>
<br>ANNO 2012<BR>
PER QUESTI MOTIVI<BR>
LA CORTE COSTITUZIONALE<BR>
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1-ter, comma 13, lettera c), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sollevata, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche, con l’ordinanza indicata in epigrafe. <BR>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2012. <BR>

Alfonso QUARANTA, Presidente<BR>
Giuseppe TESAURO, Redattore<BR><BR>

<a href="/decisioni/2012/0126o-12.html">Ordinanza n. 126</a></td>
<br>ANNO 2012<BR>
PER QUESTI MOTIVI<BR>
LA CORTE COSTITUZIONALE<BR>
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 12 [secondo comma] della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), sollevata, in riferimento agli articoli 24, 29 e 30 della Costituzione, dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Siracusa, sezione distaccata di Augusta, con l’ordinanza indicata in epigrafe. <BR>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2012. <BR>

Alfonso QUARANTA, Presidente<BR>
Paolo GROSSI, Redattore<BR><BR>

<a href="/decisioni/2012/0127o-12.html">Ordinanza n. 127</a></td>
<br>ANNO 2012<BR>
PER QUESTI MOTIVI<BR>
LA CORTE COSTITUZIONALE<BR>
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 571 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l’ordinanza di cui in epigrafe. <BR>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2012. <BR>

Alfonso QUARANTA, Presidente<BR>
Giorgio LATTANZI, Redattore<BR><BR>

<a href="/decisioni/2012/0128o-12.html">Ordinanza n. 128</a></td>
<br>ANNO 2012<BR>

PER QUESTI MOTIVI<BR>
LA CORTE COSTITUZIONALE<BR>
dichiara estinto il processo. <BR>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2012. <BR>
Alfonso QUARANTA, Presidente<BR>
Paolo GROSSI, Redattore<BR><BR>


<A HREF="http://www.giurcost.it">Consulta OnLine</A></TD><BR>
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