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    <title>Consulta On-line</title>
    <link>http://www.giurcost.org/</link>
    <description>CONSULTA ONLINE - Sito web dedicato alla Corte Costituzionale</description>
    <language>it-it</language>
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      <title>Consulta On-line</title>
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    <item>
      <title>DEPOSITI DEL 22 e 23 MAGGIO 2013</title>
      <pubDate>mer, 22 mag 2013 14:58:25 +0200</pubDate>
      <description><![CDATA[ <a href="/decisioni/2013/0090s-13.html">Sentenza n. 90</a></td>
<BR>
ANNO 2013<BR>

PER QUESTI MOTIVI<BR>

LA CORTE COSTITUZIONALE<BR>
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6-bis, della legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, recante «Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)»; <BR>
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 6, della legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, nel testo vigente prima della sua sostituzione ad opera dell’art. 65, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012); <BR>
3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 12, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), nel testo vigente prima della sua abrogazione da parte dell’art. 37 della legge della Regione Toscana 18 giugno 2012, n. 29. 
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2013. <BR>

Franco GALLO, Presidente <BR>
Giorgio LATTANZI, Redattore <BR><BR>

    <a href="/decisioni/2013/0091s-13.html">Sentenza n. 91</a></td>
<BR>
ANNO 2013<BR>
PER QUESTI MOTIVI<BR>
LA CORTE COSTITUZIONALE<BR>
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6-bis, della legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, recante «Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)»; <BR>
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 6, della legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, nel testo vigente prima della sua sostituzione ad opera dell’art. 65, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012); <BR>
3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 12, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), nel testo vigente prima della sua abrogazione da parte dell’art. 37 della legge della Regione Toscana 18 giugno 2012, n. 29. <BR>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2013. <BR>

Franco GALLO, Presidente <BR>
Giorgio LATTANZI, Redattore <BR><BR>


    <a href="/decisioni/2013/0092s-13.html">Sentenza n. 92</a></td>
<BR>
ANNO 2013<BR>
per questi motivi<BR>
LA CORTE COSTITUZIONALE<BR>
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 38, commi 2, 4, 6 e 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. <BR>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2013. <BR>

Franco GALLO, Presidente <BR>
Paolo GROSSI, Redattore <BR><BR>


    <a href="/decisioni/2013/0093s-13.html">Sentenza n. 93</a></td>
<BR>
ANNO 2013<BR>
per questi motivi<BR>
LA CORTE COSTITUZIONALE<BR>
1) dichiara l’illegittimità costituzionale degli allegati A1, A2, B1 e B2 alla legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale – VIA), nel loro complesso, nella parte in cui, nell’individuare i criteri per identificare i progetti da sottoporre a VIA regionale o provinciale ed a verifica di assoggettabilità regionale o provinciale, non prevedono che si debba tener conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati nell’Allegato III alla direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – codificazione), come prescritto dall’articolo 4, paragrafo 3, della medesima; <BR>
2) dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 8, comma 4, e 13 della legge della Regione Marche n. 3 del 2012, nella parte in cui non prevedono, nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, per il proponente, l’obbligo di specificare tutte le informazioni prescritte dall’art. 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE; <BR>
3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 1, lettera c), della legge della Regione Marche n. 3 del 2012, nella parte in cui prevede che il proponente il progetto possa provvedere alla pubblicazione dell’avviso a mezzo stampa dopo la presentazione della domanda anziché prevedere che debba provvedere alla suddetta pubblicazione dell’avviso contestualmente alla presentazione della stessa; <BR>
4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’allegato B1, punto 2h), alla legge della Regione Marche n. 3 del 2012, nella parte in cui esclude dalle tipologie progettuali, relative alle attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale, i rilievi geofisici; <BR>
5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera c), e 3, comma 4, della legge della Regione Marche n. 3 del 2012, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost.; <BR>
6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, lettera c), 9, comma 2, lettera d), 12, comma 1, lettera e), della legge della Regione Marche n. 3 del 2012, nonché degli allegati A1, punto n), A2, punto h), B1, punto 2h), B2, punti 7p) e 7q), alla stessa legge della Regione Marche n. 3 del 2012, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.; <BR>
7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 10, della legge della Regione Marche n. 3 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. <BR>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2013. <BR>

Franco GALLO, Presidente <BR>
Giuseppe TESAURO, Redattore <BR><BR>


    <a href="/decisioni/2013/0094s-13.html">Sentenza n. 94</a></td>
<BR>
ANNO 2013<BR>
per questi motivi<BR>
LA CORTE COSTITUZIONALE<BR>
riuniti i giudizi, <BR>
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le ordinanze indicate in epigrafe. <BR>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2013. <BR>
Franco GALLO, Presidente <BR>
Giuseppe TESAURO, Redattore <BR><BR>


    <a href="/decisioni/2013/0095s-13.html">Sentenza n. 95</a></td>
<BR>
ANNO 2013<BR>

per questi motivi<BR>
LA CORTE COSTITUZIONALE<BR>
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione autonoma della Sardegna nei confronti dello Stato, in relazione alla Nota del Ministero dell’economia e delle Finanze prot. n. 0049695 del 18 giugno 2012, con il ricorso indicato in epigrafe. <BR>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2013. <BR>

Franco GALLO, Presidente <BR>
Marta CARTABIA, Redattore 
<BR><BR>
    <a href="/decisioni/2013/0096o-13.html">Ordinanza n. 96</a></td>
<BR>
ANNO 2013<BR>
per questi motivi<BR>
LA CORTE COSTITUZIONALE<BR>
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 216 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale militare di Napoli con l’ordinanza indicata in epigrafe. <BR>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2013. <BR>
Franco GALLO, Presidente <BR>
Luigi MAZZELLA, Redattore <BR><BR>

    <a href="/decisioni/2013/0097s-13.html">Sentenza n. 97</a></td>
<BR>
ANNO 2013<BR>
per questi motivi<BR>
LA CORTE COSTITUZIONALE<BR>
1) dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana; <BR>
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 10 dell’art. 4, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 36 e 43 dello statuto speciale della Regione siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), agli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché al principio di leale collaborazione in relazione all’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe. <BR>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2013. <BR>
Franco GALLO, Presidente <BR>
Marta CARTABIA, Redattore <BR><BR>



 <a href="/decisioni/2013/0098s-13.html">Sentenza n. 98</a></td>
<BR>
ANNO 2013<BR>
per questi motivi<BR>
LA CORTE COSTITUZIONALE<BR>
1) dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 4, 14 e 18 della legge della Regione Lombardia 27 febbraio 2012, n. 3, recante «Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda) e alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)»; <BR>
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, e 19 della medesima legge della Regione Lombardia n. 3 del 2012, proposta – in riferimento all’articolo 117, primo e secondo comma, lettere a) ed e), della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe. <BR>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2013. <BR>
Franco GALLO, Presidente <BR>
Paolo GROSSI, Redattore <BR><BR>



 <a href="/decisioni/2013/0099o-13.html">Ordinanza n. 99</a></td>
<BR>
ANNO 2013<BR>
per questi motivi<BR>
LA CORTE COSTITUZIONALE<BR>
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 26, comma 3, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Potenza, sezione civile – giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe. <BR>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2013. <BR>
Franco GALLO, Presidente <BR>
Sabino CASSESE, Redattore <BR><BR>


 <a href="/decisioni/2013/0100o-13.html">Ordinanza n. 100</a></td>
<BR>
ANNO 2013<BR>
per questi motivi<BR>
LA CORTE COSTITUZIONALE<BR>
riuniti i giudizi, <BR>

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 42-sexies, primo comma, lettera a), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con le ordinanze in epigrafe. <BR>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2013. <BR>
Franco GALLO, Presidente <BR>
Aldo CAROSI, Redattore <BR><BR>

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<BR><BR>
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