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    <title>Consulta On-line</title>
    <link>http://www.giurcost.org/</link>
    <description>CONSULTA ONLINE - Sito web dedicato alla Corte Costituzionale</description>
    <language>it-it</language>
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      <title>Consulta On-line</title>
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    <item>
      <title>DEPOSITO DEL 17 MARZO 2010</title>
      <pubDate>Wed, 17 Mar 2010 18:11:08 +0100</pubDate>
      <link>http://www.giurcost.org/decisioni/cron-10.htm#ultime</link>
      <description><![CDATA[<A HREF="/decisioni/2010/0100s-10.html">SENTENZA n. 100</A></TD><BR>



ANNO 2010<BR>

per questi motivi<BR>

LA CORTE COSTITUZIONALE<BR>

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo);

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della medesima legge della Regione Campania n. 16 del 2008, proposta – in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della medesima legge della Regione Campania n. 16 del 2008, proposta – in riferimento all’articolo 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010.<BR>



Francesco AMIRANTE, Presidente
<BR>
Alfonso QUARANTA, Redattore
 <BR><BR>
<A HREF="/decisioni/2010/0101s-10.html">SENTENZA n. 101</A></TD><BR>

ANNO 2010<BR>



per questi motivi<BR>

LA CORTE COSTITUZIONALE<BR>

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), come sostituito dall’art. 2, comma 13, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n. 12, recante «Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 5/2007 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio)», nonché del comma 2 del medesimo articolo, limitatamente alle parole «a seguito dell’adeguamento degli strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica»;
dichiara, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 60, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2007, limitatamente alle parole «Fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici al PTR».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010.

<BR>

Francesco AMIRANTE, Presidente
<BR>
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
<BR><BR>

<A HREF="/decisioni/2010/0102s-10.html">SENTENZA n. 102</A></TD><BR>
ANNO 2010
<BR>
per questi motivi
<BR>
LA CORTE COSTITUZIONALE<BR>

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Valle d’Aosta-Vallèe d’Aoste nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.<BR>

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010.<BR>



Francesco AMIRANTE, Presidente
<BR>
Alessandro CRISCUOLO, Redattore

<BR><BR>

<A HREF="/decisioni/2010/0103s-10.html">SENTENZA n. 103</A></TD><BR>

ANNO 2010
<BR>


per questi motivi<BR>

LA CORTE COSTITUZIONALE<BR>

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 424, 429 e 521, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 111, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lecce, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
<BR>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010.


<BR>
Francesco AMIRANTE, Presidente
<BR>
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
<BR><BR>


<A HREF="/decisioni/2010/0104s-10.html">SENTENZA n. 104</A></TD><BR>

ANNO 2010<BR>


per questi motivi
<BR>
LA CORTE COSTITUZIONALE
<BR>
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, 18 e 20 della legge della Regione Basilicata 22 luglio 2009, n. 22 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere g) e h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
<BR>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010.

<BR>


Francesco AMIRANTE, Presidente
<BR>
Giuseppe FRIGO, Redattore

<BR><BR>

<A HREF="/decisioni/2010/0105o-10.html">ORDINANZA n. 105</A></TD><BR>

ANNO 2010<BR>
per questi motivi<BR>

la corte costituzionale<BR>

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 6, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31 (Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi), sollevata, con riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l’ordinanza in epigrafe.
<BR>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010.

<BR>


Francesco AMIRANTE, Presidente
<BR>
Luigi MAZZELLA, Redattore

<BR><BR>

 


<A HREF="/decisioni/2010/0106s-10.html">SENTENZA n. 106</A></TD><BR>

ANNO 2010
<BR>
per questi motivi
<BR>
LA CORTE COSTITUZIONALE
<BR>
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, secondo comma, ultimo periodo, del regio decreto-legge 27 novembre, 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) - convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall’art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti al pretore), dall’art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale), e dall’art. 246 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) - nella parte in cui prevede che i praticanti avvocati possono essere nominati difensori d’ufficio.
<BR>
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010.
<BR>



Francesco AMIRANTE, Presidente
<BR>
Luigi MAZZELLA, Redattore
<BR><BR>

 



<BR>
<BR><BR><BR>

<A HREF="http://www.giurcost.it">Consulta OnLine</A></TD><BR>
<BR><BR>]]></description>
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