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<rss version="2.0"><channel><title>Consulta On-line</title><link>http://www.giurcost.org/</link><description>CONSULTA ONLINE - Sito web dedicato alla Corte Costituzionale</description><language>IT-it</language><pubDate>Sun, 16 Sep 2007 19:58:18 GMT</pubDate><category>Decisioni</category><category> </category><image><title>Consulta On-line</title><url>http://www.giurcost.org/rss/consulta.gif</url><link>http://www.giurcost.org/</link></image><generator>FeedSpring - http://feedspring.com/</generator><lastBuildDate>Wed, 30 Apr 2008 12:16:45 GMT</lastBuildDate><docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs><item><title>DEPOSITO DEL 30 APRILE 2008</title><link>http://www.giurcost.org/decisioni/cron-08.htm#ultime</link><description>ORDINANZA N. 121&lt;BR&gt;
	ANNO 2008&lt;BR&gt;
PER QUESTI MOTIVI&lt;BR&gt;
LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;BR&gt;
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria regionale della Toscana.&lt;BR&gt;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2008.&lt;BR&gt;
 
Franco BILE, Presidente&lt;BR&gt;
Paolo MADDALENA, Redattore&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;

SENTENZA N. 128&lt;BR&gt;
								   ANNO 2008&lt;BR&gt;
PER QUESTI MOTIVI&lt;BR&gt;
LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;BR&gt;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) e dell’art. 2, commi 105 e 106, dello stesso decreto-legge, nel testo sostituito, in sede di conversione, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria).&lt;BR&gt;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2008.&lt;BR&gt;
 
Franco BILE, Presidente&lt;BR&gt;
Alfio FINOCCHIARO, Redattore&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
SENTENZA N.129&lt;BR&gt;
ANNO 2008&lt;BR&gt;
PER QUESTI MOTIVI&lt;BR&gt;
LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;BR&gt;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 630, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10 e 27 della Costituzione, dalla Corte di appello di Bologna con l’ordinanza in epigrafe.&lt;BR&gt;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2008.&lt;BR&gt;
 
Franco BILE, Presidente&lt;BR&gt;
Giovanni Maria FLICK, Redattore&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
ORDINANZA N. 122&lt;BR&gt;
ANNO 2008&lt;BR&gt;
 
PER QUESTI MOTIVI&lt;BR&gt;
LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;BR&gt;
dichiara ammissibile, a norma dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati, con l’atto indicato in epigrafe; &lt;BR&gt;
dispone: &lt;BR&gt;
a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente, Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano; &lt;BR&gt;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. &lt;BR&gt;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2008.&lt;BR&gt;
 
Franco BILE, Presidente&lt;BR&gt;
Paolo MADDALENA, Redattore
&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;


ORDINANZA N. 123&lt;BR&gt;
ANNO 2008&lt;BR&gt;
 


PER QUESTI MOTIVI&lt;BR&gt;
LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;BR&gt;
riuniti in giudizi,&lt;BR&gt;
1) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, con le ordinanze indicate in epigrafe;&lt;BR&gt;
	2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 231, 232 e 233, della stessa legge n. 266 del 2005, sollevate, in riferimento agli artt. 3, sotto altro profilo, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, con le ordinanze indicate in epigrafe.&lt;BR&gt;
	Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2008.
 &lt;BR&gt;
Franco BILE, Presidente&lt;BR&gt;
Paolo MADDALENA, Redattore&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;


ORDINANZA N. 124&lt;BR&gt;
ANNO 2008&lt;BR&gt;


PER QUESTI MOTIVI &lt;BR&gt;
LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;BR&gt;
dichiara inammissibile l’intervento in giudizio del signor L. B. e di altri sei;&lt;BR&gt;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 763, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Lucca, con l’ordinanza di cui in epigrafe. &lt;BR&gt;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2008.&lt;BR&gt;
 
Franco BILE, Presidente&lt;BR&gt;
Alfonso QUARANTA, Redattore&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;


	ORDINANZA N. 125&lt;BR&gt;
	ANNO 2008&lt;BR&gt;

PER QUESTI MOTIVI&lt;BR&gt;
LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;BR&gt;
riuniti i giudizi,&lt;BR&gt;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate – in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 27 e 42 della Costituzione – dai Giudici di pace di Vicenza, Francavilla al Mare e Chioggia, con le ordinanze indicate in epigrafe. &lt;BR&gt;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2008.
 &lt;BR&gt;
Franco BILE, Presidente&lt;BR&gt;
Alfonso QUARANTA, Redattore&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;


ORDINANZA N. 126&lt;BR&gt;
	ANNO 2008PER QUESTI MOTIVI&lt;BR&gt;
LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;BR&gt;
riuniti i giudizi,&lt;BR&gt;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate – in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 27, 16 e 42 della Costituzione – dai Giudici di pace di Notaresco, Afragola, Foggia, Cervignano del Friuli, Melfi, Catanzaro e Piove di Sacco, con le ordinanze indicate in epigrafe. &lt;BR&gt;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2008.&lt;BR&gt;
Franco BILE, Presidente&lt;BR&gt;
Alfonso QUARANTA, Redattore&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;


ORDINANZA N. 127&lt;BR&gt;
	ANNO 2008PER QUESTI MOTIVI&lt;BR&gt;
LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;BR&gt;
riuniti i giudizi,&lt;BR&gt;
ordina la restituzione degli atti ai Giudici di pace di Napoli, Barra, Varese e Trecastagni. &lt;BR&gt;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2008.
 &lt;BR&gt;
Franco BILE, Presidente&lt;BR&gt;
Alfonso QUARANTA, Redattore&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</description><pubDate>Wed, 30 Apr 2008 12:16:40 GMT</pubDate></item><item><title>Nuovo servizio di feed Rss di CONSULTA ONLINE</title><link>http://www.giurcost.org/</link><description>Benvenuti nel nuovo servizio di CONSULTA ON LINE</description><pubDate>Sun, 16 Sep 2007 20:00:17 GMT</pubDate></item></channel></rss>