N. 2624/08
Reg. Dec.
N. 1298 Reg. Ric.
ANNO 2005
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Sesta)*
Decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da R.T.I. s.p.a., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Luigi Medugno e Aldo Bonomo, ed elettivamente domiciliato presso il primo, in
Roma, via Panama, n. 12;
contro
Centro Europa 7 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro
Pace e dall’Avv. Ottavio Grandinetti con domicilio eletto in Roma piazza
delle Muse n. 8 presso Associazione Professionale Studio Legale Pace;
e nei confronti
Ministero delle comunicazioni, in persona del Ministro pro
tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale
dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la stessa, in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, n. 9325/04 pubblicata il 16
settembre 2004;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Centro
Europa 7 s.r.l. e del Ministero delle comunicazioni;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 6 maggio 2008 relatore il
Consigliere Roberto Chieppa.
Uditi l'Avv. Medugno, l’Avv. Pace, l’Avv. Grandinetti e
l'Avv. dello Stato Di Carlo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
E D I R I T T O
1. Centro Europa 7
s.r.l. ha partecipato alla gara,
indetta in attuazione della legge n. 249 del 1997, ai fini del rilascio delle
concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito
nazionale ed, essendosi classificata con l’emittente “Europa
Non avendo le competenti amministrazioni proceduto
all’assunzione di alcun provvedimento di assegnazione delle frequenze, Centro
Europa 7 notificava al Ministero delle comunicazioni atto di diffida e messa in
mora sollecitando l’adozione da parte del resistente Ministero degli atti
necessari al fine di individuare gli impianti da utilizzare per l’attività di
radiodiffusione televisiva nonché le relative frequenze di funzionamento.
Il Ministero rispondeva con la nota del 22 dicembre 1999,
facendo presente che la mancata assegnazione delle frequenze era dipesa dalla
circostanza che non era stato definito il programma di adeguamento al piano
nazionale delle frequenze e che sarebbe stata cura del Ministero attivarsi
affinché nel più breve tempo possibile si potesse pervenire, di concerto con
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla definizione del programma
di adeguamento al piano che, una volta attuato, avrebbe consentito a tutte le
concessionarie di esercire la propria rete.
Centro Europa 7 impugnava tale nota davanti al Tar del Lazio,
che, con la sentenza n. 9325/04, accoglieva il ricorso.
Il giudice di primo grado riteneva che, sulla base del
provvedimento concessorio, l’amministrazione era tenuta o ad adottare i
provvedimenti necessari al fine di consentire al suddetto provvedimento di
produrre i propri effetti tipici ovvero, a negare l’assegnazione delle
frequenze, procedendo, pertanto, ad una sostanziale revoca della concessione la
quale in assenza delle frequenze risultava essere totalmente inefficace, sulla
base di una specifica e dettagliata illustrazione dei presupposti di fatto e di
diritto che rendevano impossibile tale operazione.
Secondo il Tar, con l’impugnata nota del 22 dicembre 1999, il
Ministero, dopo aver richiamato il disposto della concessione a suo tempo
rilasciata e le ragioni che hanno precluso l’individuazione in tale sede delle
frequenze da assegnare, avrebbe illegittimamente fatto rinvio ad un generico
impegno del Ministero di attivarsi al fine di procedere, di concerto con
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla definizione del programma
di adeguamento, ponendosi in tal modo in palese contrasto con l’obbligo assunto
dalle competenti amministrazioni nel provvedimento concessorio e per di più
senza indicare alcuna ragione in base alla quale non era stato possibile
procedere alla definizione del programma di adeguamento.
R.T.I. s.p.a. proponeva ricorso in appello avverso tale
decisione.
Centro Europa 7 si costituiva in giudizio, eccependo
l’inammissibilità dell’appello e chiedendone comunque la reiezione.
Il Ministero delle comunicazioni, pur non avendo proposto ricorso
in appello avverso la sentenza del Tar del Lazio, si costituiva in giudizio,
chiedendo l’accoglimento del ricorso proposto da R.T.I..
Le parti hanno prodotto diversi documenti ed hanno ampiamente
illustrato le proprie posizioni con le ultime memorie.
All’odierna udienza la causa è stata chiamata unitamente ad
altri ricorsi attinenti la posizione di Centro Europa 7 e, dopo ampia
discussione, è stata trattenuta in decisione; questo Collegio ha dato avviso
alle parti che, pur non procedendosi alla riunione dei ricorsi, sarebbero stati
valutati complessivamente tutti gli elementi contenuti nei singoli fascicoli.
2. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione
sollevata da Centro Europa 7, secondo cui l’appello deve essere dichiarato
inammissibile per carenza della legittimazione ad impugnare in capo a R.T.I.
s.p.a., avendo quest’ultima sostenuto che non vi sarebbe alcun rapporto tra
l’occupazione delle frequenze da parte di Retequattro e la mancata assegnazione
delle frequenze ad Europa 7.
L’eccezione è priva di fondamento.
Sotto un primo profilo formale, si rileva che ad R.T.I.
s.p.a. era stato notificato il ricorso di primo grado, con cui peraltro si
sosteneva che l’assegnazione delle frequenze ad Europa 7 sarebbe risultata
possibile se non si fosse consentito a Retequattro di continuare a trasmettere;
che R.T.I. era quindi parte del giudizio di primo grado e, come tale,
legittimata a contestare le statuizioni ad essa sfavorevoli.
Sotto l’aspetto sostanziale, si ricorda che, secondo la
giurisprudenza, nel processo amministrativo, la legittimazione all'appello va
individuata in base al criterio della soccombenza, ossia in capo alle parti che
subiscono un effetto giuridico sfavorevole dalla sentenza di primo grado.
Pertanto, nel caso di una pronuncia d'accoglimento del ricorso di primo grado e
di annullamento dell'atto impugnato, detta legittimazione spetta non solo alla
amministrazione emanante, ma anche a chi è portatore di una posizione
sostanziale differenziata, diretta a sostenere l'atto annullato, anche in
assenza dei presupposti per qualificare tale parte come controinteressato
(Cons. Stato, V, n. 1764/2000; n. 456/1997; IV, n. 1826/2004).
Nel caso di specie, ai fini della legittimazione al ricorso
in appello, è sufficiente rilevare che l’annullamento dell’atto, con cui il
Ministero non ha dato positivo riscontro alla diffida dei Centro Europa 7,
costituisce decisione potenzialmente idonea a provocare – in sede di
definizione del programma di adeguamento al piano delle frequenze – una
risistemazione delle frequenze delle emittenti televisivi nazionali, incidendo
in modo rilevante sul mercato televisivo, in cui opera R.T.I. che fa valere il
suo interesse al mantenimento degli attuali assetti.
Non si tratta di un interesse di mero fatto al quieta non movere,
in relazione al quale è stata esclusa in data odierna da questo Collegio la
legittimazione di R.T.I. ad appellare altra sentenza del Tar riguardante sempre
il settore televisivo (R.G. n. 2862/07), ma si è in presenza di una autonoma
posizione sostanziale, che può essere pregiudicata dall’attuazione del Piano
nazionale delle frequenze e da quella risistemazione delle frequenze, postulata
da Europa 7 e idonea a coinvolgere la posizione di R.T.I. di materiale
utilizzatrice della frequenze, anche con riferimento alla c.d. rete
“eccedente” (Retequattro).
Da ciò deriva la legittimazione di R.T.I. a contrastare la
risistemazione delle frequenze domandata dall’originaria ricorrente in quanto
potenzialmente suscettibile di produrre effetti negativi nella sua sfera
giuridica.
3. Ai fini dell’esame del merito del ricorso, è opportuna una
ricostruzione della vicenda oggetto del giudizio.
Come evidenziato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 466/2002),
“la formazione dell'esistente sistema televisivo italiano privato in ambito
nazionale ed in tecnica analogica trae origine da situazioni di mera
occupazione di fatto delle frequenze (esercizio di impianti senza rilascio di
concessioni e autorizzazioni), al di fuori di ogni logica di incremento del
pluralismo nella distribuzione delle frequenze e di pianificazione effettiva
dell'etere”. Detta occupazione di fatto è stata, peraltro, in varie occasioni
per lunghi periodi temporali, legittimata ex post e sanata dal legislatore
(decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella
legge 4 febbraio 1985, n.10, prorogato con decreto-legge 1° giugno 1985, n.
223, convertito nella legge 2 agosto 1985, n. 397; art. 32, comma 1, legge 6
agosto 1990, n. 223, con termini prorogati dal decreto-legge 19 ottobre 1992,
n.407, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 482, dal
decreto-legge 27 agosto 1993 n. 323 convertito, con modificazioni, nella legge
27 ottobre 1993, n. 422; dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 convertito,
con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650).
Su tale assetto ha poi inciso la sentenza n. 420
del 1994 con cui
La nuova disciplina del sistema radiotelevisivo è stata
dettata dalla legge 31 luglio 1997 n. 249 (c.d. legge Meccanico), con cui è
stato vietato ad uno stesso soggetto di essere titolare di concessioni o
autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20 per cento delle reti
televisive analogiche in ambito nazionale su frequenze terrestri sulla base del
piano delle frequenze.
Con la stessa legge è stata introdotta una ulteriore
disciplina transitoria delle reti televisive nazionali eccedenti i predetti
limiti concentrativi, stabilendo che dette reti potevano continuare a
trasmettere in via transitoria, dopo il 30 aprile 1998, nel rispetto degli
obblighi previsti per le emittenti concessionarie, a condizione che le trasmissioni
fossero effettuate simultaneamente su satellite o cavo (art. 3, comma 6) ed
affidando all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la fissazione del
termine entro il quale, in relazione all'effettivo e congruo sviluppo
dell'utenza dei programmi via cavo o via satellite le predette reti eccedenti
avrebbero dovuto trasmettere programmi esclusivamente su satellite o cavo,
abbandonando le frequenze terrestri (art. 3, comma 7).
In attuazione della legge n. 249/1997 sono stati adottati il
Piano nazionale delle frequenze approvato con delibera n. 68/98 dall'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e il regolamento n. 78/98 della stessa
Autorità relativo ai requisiti ed alle modalità per il rilascio delle
concessioni televisive su frequenze terrestri in tecnica analogica.
Il Piano ha individuato 11 reti televisive a copertura
nazionale da assegnare alle emittenti nazionali. Su tale numero era calcolato
il 20 per cento - limite antitrust - pari a due reti. Delle 11 reti tre erano
assegnate per legge al servizio pubblico radiotelevisivo ed otto reti a
copertura nazionale erano assentibili ad emittenti privati a mezzo di gara.
All’esito della gara, in data 28 luglio 1999, sulla base
della graduatoria approvata dalla Commissione, furono rilasciate le seguenti
concessioni nazionali: Canale 5, Italia 1, Tele+Bianco, Tmc, Tmc2, Europa 7,
Elefante Telemarket.
Alle emittenti Retequattro e Tele+Nero, benché utilmente
collocate nella graduatoria, la concessione non fu rilasciata perché eccedevano
i limiti concentrativi, anche se furono abilitate in via transitoria a
proseguire l’attività di radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale
a condizione che le trasmissioni fossero effettuate contemporaneamente su
frequenze terrestri e via satellite o via cavo e che fossero irradiate
esclusivamente via satellite o via cavo a decorrere dal termine fissato
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’art. 3, comma
7, della legge n. 249/1997.
Europa 7, invece, pur avendo ottenuto la concessione, era un
nuovo entrante privo di rete e non era, quindi, nella condizione di esercire
una rete all'atto di presentazione della domanda di concessione, quanto meno
fino all’assegnazione delle frequenze da parte dell’amministrazione.
Anche nei decreti degli altri concessionari nazionali non
venivano indicate le frequenze, ma veniva stabilito che, fino alla completa
assegnazione delle frequenze di funzionamento di ciascun impianto (poi mai
avvenuta), la concessionaria poteva proseguire nell’esercizio dell’attività radiotelevisiva
con impianti e frequenze già in uso ed oggetto del censimento di cui alla legge
n. 223/90.
Per completare il quadro del settore televisivo nazionale
anche con riferimento a fatti sopravenuti rispetto al diniego impugnato in
primo grado, va menzionata la sentenza n. 466
del 2002, con cui
Successivamente, prima della scadenza del termine del 31
dicembre 2003, dopo il rinvio alle Camere da parte del Presidente della
Repubblica del disegno di legge in materia di assetto del sistema
radiotelevisivo e della RAI s.p.a., che era stato approvato dal Parlamento il 2
dicembre 2003, con il D.L. 24 dicembre 2003, n. 352 veniva demandato
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l’accertamento dell’offerta
dei programmi televisivi digitali terrestri sulla base di predeterminati parametri
e veniva consentito, sempre in via transitoria, alle c.d. emittenti eccedenti
di proseguire l'esercizio delle reti fino alla data di adozione delle
deliberazioni dell'Autorità, per le quali era fissato il termine del 30 aprile
2004.
Il nuovo assetto del sistema radiotelevisivo è stato poi
definito dalla legge 3 maggio 2004 n. 112 (c.d. legge Gasparri), con cui sono
stati introdotti differenti criteri per stabilire i limiti di concentrazione ed
è stato prevista la prosecuzione da parte delle attuali emittenti delle
trasmissioni anche analogiche fino all'attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.
Infine, con sentenza della sezione IV, 31 gennaio 2008,
C-380/05,
4. Ricostruita la vicenda, normativa ed amministrativa,
oggetto del giudizio, deve ora essere verificato se il diniego alla richiesta
di assegnazione delle frequenze opposto dal Ministero con l’impugnato
provvedimento del 22 dicembre 1999 sia legittimo o si ponga, come ritenuto dal
Tar, in contrasto con il contenuto stesso dell’atto concessorio.
Viene in primo luogo in rilievo la questione, controversa tra
le parti, della natura del provvedimento di concessione rilasciato ad Europa 7.
L’appellante R.T.I. deduce che i motivi del ricorso di primo grado
sono tutti riconducibili a vizi dello stesso provvedimento di concessione
rilasciato in favore di Europa 7 e ormai preclusi in assenza di una rituale
impugnazione di tale concessione.
Anche secondo l’Avvocatura dello Stato, l’azione qui esperita
da Europa 7 sarebbe preclusa dall’omessa impugnazione del provvedimento di
concessione, rilasciato in suo favore: se l’oggetto della concessione consiste
nell’attribuzione di determinate frequenze, allora la mancata assegnazione
delle stesse costituisce un vizio del provvedimento ampliativo, che non può non
comportarne l’illegittimità per violazione della vigente disciplina e che
doveva essere contestato nel termine di decadenza.
Al riguardo, si osserva che con il decreto del 28 luglio 1999
il Ministero ha concesso ad Europa 7 l’installazione e l’esercizio di una rete
d’impianti di radiodiffusione televisiva a copertura nazionale tra quelle
individuate nelle deliberazioni dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni concernenti “Piano nazionale d’assegnazione delle frequenze per
la radiodiffusione televisiva” precisando che la rete d’impianti di
radiodiffusione è costituita da impianti ubicati nei siti individuati dal Piano
nazionale d’assegnazione delle frequenze, utilizzante un raggruppamento di tre
canali di cui uno del gruppo A, uno del gruppo B ed uno del gruppo C, tra i 17
canali generici allocati in ciascun sito, con i quali la concessionaria deve
assicurare la copertura di almeno l’ottanta per cento del territorio nazionale
e di tutti i capoluoghi di provincia (art. 1, co. 1).
Tuttavia, con il decreto non sono stati individuati, e quindi
non sono stati assegnati, né i siti degli impianti né le frequenze, ma è stato
previsto che “l’adeguamento degli impianti alle prescrizioni del piano
d’assegnazione dovrà avvenire, secondo il programma d’adeguamento stabilito
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d’intesa con il Ministero
delle comunicazioni, entro il termine di 24 mesi decorrenti dalla data di
comunicazione del presente provvedimento. Il suddetto termine potrà essere
prorogato di dodici mesi ove sussistano impedimenti di carattere oggettivo che
dovranno essere valutati dal Ministero delle comunicazioni, d’intesa con
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (art. 1, co. 2).
Nelle ulteriori parti del decreto l’atto viene espressamente
qualificato come concessione ed Europa 7 individuata come concessionaria.
Non vi è, quindi, dubbio che il rilascio della concessione
era già avvenuto e non era stato rinviato ad un momento successivo, come anche
sostenuto dall’Avvocatura.
Tuttavia, il rilascio della concessione non è stato
accompagnato dall’attribuzione delle frequenze e lo stesso decreto rinviava
tale adempimento ad una ulteriore fase, dipendente da successiva attività
dell’amministrazione (programma di adeguamento degli impianti alle prescrizioni
del piano nazionale d’assegnazione delle frequenze), cui sarebbero seguiti
adempimenti a carico della concessionaria (adeguamento degli impianti da
effettuare entro il termine di 24 mesi).
Dovendosi escludere che la mancata immediata attribuzione
delle frequenze costituisca motivo di nullità dell’atto, dalla mancata
impugnazione di tale atto non può derivare ad Europa 7 alcuna preclusione
rispetto alla presente azione, in quanto questa avrebbe al massimo potuto
contestare, attraverso il ricorso avverso la concessione in parte qua, la
mancata contestuale attribuzione delle frequenze, ma ben poteva, come ha fatto,
limitarsi ad agire per l’esecuzione del decreto emesso in suo favore attraverso
la richiesta dei successivi adempimenti che l’amministrazione doveva porre in
essere.
Del resto, non è ragionevole ritenere che la mancata
impugnazione di un provvedimento favorevole possa comportare limitazioni alla
tutela della parte, che quel provvedimento intende far valere.
Né l’impugnata nota, con cui si rinvia l’attuazione dello
stesso provvedimento concessorio può ritenersi un atto meramente confermativo
della concessione e, quindi, non autonomamente impugnabile, come sostenuto da
R.T.I..
5. Con riferimento al contenuto dell’impugnata nota del 22
dicembre 1999, si rileva che il Ministero si è limitato a richiamare gli atti
già emanati, precisando che il mancato inizio dell’attività da parte di Europa
7 è derivato dal fatto che l’emittente non era già titolare di una rete in
quanto nuovo entrante e che non si era ancora pervenuti alla fase di attuazione
del piano.
Il Ministero ha, infine, ribadito il proprio impegno ad
attivarsi affinché nel più breve tempo possibile fosse definito, di concerto
con l’Autorità di settore, il programma di adeguamento al piano delle
frequenze, che, una volta attuato, avrebbe consentito a tutte le emittenti di
esercire la propria rete.
Come rilevato dal Tar, tale risposta non può ritenersi
soddisfacente.
Accertato che non si era in presenza di una concessione nulla
ma al più di un atto a formazione progressiva, lo stesso contenuto della
concessione imponeva all’amministrazione di svolgere ulteriore attività
amministrativa per soddisfare la pretesa di Europa 7.
Nell’atto di concessione non era stabilito un termine per
svolgere detta attività, ma era previsto che l’adeguamento degli impianti alle
prescrizioni del piano d’assegnazione dovrà avvenire entro il termine di 24
mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
Si trattava di un termine rivolto alla concessionaria Europa
7, cui compete l’adeguamento degli impianti, ma subordinato ad un attività
amministrativa (programma d’adeguamento), rimessa al Ministero ed all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni (la stessa Avvocatura riconosce che il
termine di 24 mesi riguardava il periodo concesso al privato per la
realizzazione della rete; v. pag. 12 memoria del 30.4.2008).
Tenuto conto che la concessionaria doveva comunque poi
provvedere ad adeguare gli impianti nel termine di 24 mesi decorrenti dal
luglio del 1999, il programma di adeguamento avrebbe dovuto essere
sollecitamente approvato.
Il riferimento di R.T.I. all’impossibilità di attribuire a
Europa 7 “frequenze non pianificate” conferma che l’amministrazione doveva
porre in essere ogni adempimento per completare il processo di pianificazione,
avviando il procedimento per l’approvazione del programma di adeguamento.
Ogni eventuale sopravvenienza di fatto e di diritto, ostativa
all’approvazione del programma e alla conseguente attività di attribuzione
delle frequenze inerenti la concessione già rilasciata poteva al più costituire
motivo per ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, ma ciò non è avvenuto.
Peraltro, con l’impugnata nota, il Ministero non richiama
alcun elemento ostativo all’attuazione del piano delle frequenze e si limita ad
affermare che la pretesa azionata non può essere soddisfatta fino
all’approvazione del menzionato programma.
E’ evidente che rispetto ad una precisa richiesta della concessionaria
l’amministrazione non si può limitare a non accoglierla perché mancano alcuni
adempimenti, che spetta alla stessa amministrazione, benché unitamente
all’Autorità di settore, porre in essere.
Correttamente, il Tar ha affermato che “l’amministrazione era
tenuta o ad adottare i provvedimenti necessari al fine di consentire al
suddetto provvedimento di produrre i propri effetti tipici ovvero, a negare
l’assegnazione delle frequenze, procedendo, pertanto, ad una sostanziale revoca
della concessione la quale in assenza delle frequenze risultava essere
totalmente inefficace, sulla base di una specifica e dettagliata
illustrazione dei presupposti di fatto e di diritto che rendevano impossibile
tale operazione”.
Nessuna delle due alternative è stata seguita
dall’amministrazione e l’impugnata nota costituisce una sostanziale (ed
illegittima) determinazione dilatoria rispetto alla pretesa azionata con la
diffida, che poggia su presupposti inidonei a giustificare l’inerzia della
stessa amministrazione nel porre in essere i richiamati adempimenti.
L’Avvocatura dello Stato ha anche sostenuto che vi erano
fattori normativi ostativi al riconoscimento del bene (frequenze) richiesto da
Centro Europa 7 e che vi erano i presupposti di fatto e di diritto per revocare
la concessione del luglio del 1999.
L’argomento è privo di rilievo per il semplice fatto che la
concessione non è mai stata revocata e che ciò non è avvenuto neanche in
esecuzione dell’impugnata (e non sospesa) sentenza del Tar, che ha fatto
riferimento alla possibilità di una revoca della concessione.
6. Con riferimento alle preclusioni all’approvazione del
programma di adeguamento ed all’attribuzione delle frequenze derivanti dallo
ius superveniens ed invocate sia dal Ministero che da R.T.I., si rileva che
anche questo elemento poteva (e può) costituire oggetto di valutazione da parte
del Ministero nell’esame della diffida inoltrata da Centro Europa 7, ma che non
può essere valutato direttamente in questo giudizio, il cui oggetto è
l’impugnata nota ministeriale che non fa riferimento ad alcuna preclusione
normativa ostativa al soddisfacimento della pretesa di Europa 7.
L’amministrazione, unitamente all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, dovrà ovviamente tenere conto di tali sopravvenienze in
sede di esecuzione della presente decisione, ma dovrà anche dare applicazione
alla sentenza della Corte di Giustizia del 31 gennaio 2008, C-380/05, con cui è
stata ritenuta contrastante con il diritto comunitario una normativa nazionale
la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si
trovi nell’impossibilità di trasmettere in mancanza di frequenze di
trasmissione assegnate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non
discriminatori e proporzionati.
7. Parimenti estranea all’oggetto del presente giudizio è la
questione della scadenza del titolo concessorio rilasciato ad Europa 7 e del
suo mancato rinnovo.
Si tratta di un fatto, temporalmente riferibile al
Anche tale elemento potrà essere valutato
dall’amministrazione in sede di riesercizio del potere, dovendosi comunque
applicare alla questione i principi affermati dalla Corte di Giustizia ed
essendo evidente che un diniego fondato unicamente sulla scadenza della
concessione presupporrebbe il riconoscimento dell’assenza di ragioni ostative
all’accoglimento della richiesta di Europa 7 fino a tale data, e, quindi,
l’illegittimità della precedente inerzia per il periodo antecedente al 2005.
Gli effetti conformativi della presente decisione comportano
che il Ministero dovrà ora rideterminarsi sull’istanza di Centro Europa 7 sulla
base dei principi qui affermati e con piena applicazione della sentenza della
Corte di Giustizia del 31 gennaio 2008.
In considerazione della complessità della vicenda, ricorrono
giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,
respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2008 dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con
l'intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere Est.
Manfredo Atzeni Consigliere