Registro Ordinanza: 1744/08
Registro Generale: 2421/2008
Commento alla
decisione di
Lara Trucco
Ammissibilità
delle liste elettorali: un chiarimento “una volta per tutte”?
negli “Studi e Commenti” di Consulta OnLine
IL CONSIGLIO DI STATO
Sezione Quinta
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale
composto dai Signori:
- Pres. Est.Sergio Santoro
- Cons. Aldo Fera
- Cons. Marzio Branca
- Cons. Adolfo Metro
- Cons. Giancarlo Giambartolomei
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 01 Aprile 2008.
Visto l'art.21, u.c., della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
PARTITO DEMOCRAZIA CRISTIANA - DC
BORDI MARCO Q.LE
PRESENTATORE CONTRASSEGNO
MANCUSO PIERLUIGI Q.CANDIDATO
CAPOLISTA REG.LAZIO AL SENATO
rappresentato e difeso da:
Avv. ANGELO R. SCHIANO
Avv. PAOLO DI
MARTINO
Avv. RUGGERO FRASCAROLI
con domicilio eletto in Roma
VIA DEL BABUINO, 107
presso
ANGELO R. SCHIANO
contro
MINISTERO DELL'INTERNO non costituitosi;
UFF.ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE CORTE DI CASSAZIONE
non costituitosi;
UFF.ELETTORALE REGIONE LAZIO CORTE D'APPELLO DI
ROMA non costituitosi;
UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E
DEMOCRATICI DI CENTRO-UDC
rappresentato e difeso da:
Avv. CARLO MARTUCCELLI
Avv. GIOVANNI GALOPPI
con domicilio eletto in Roma
P.LE DON MINZONI 9
presso
CARLO MARTUCCELLI
SENATO DELLA REPUBBLICA non
costituitosi;
per la riforma dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA
:Sezione II BIS n. 1618/2008 , resa tra le parti, concernente SOSTITUZIONE
CONTRASSEGNO LISTA ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE 13-14 APRILE2008;
Visti gli atti e documenti depositati
con l'appello;
Vista l'ordinanza di rigetto manda
cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
di:
UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E
DEMOCRATICI DI CENTRO-UDC
Udito il presidente e relatore Sergio
Santoro e uditi, altresì, per le parti gli avvocati Di Martino, Frascaroli, Schiano, Galoppi e Martuccelli;
Considerato che la questione in esame
attiene non alla verifica dei titoli di ammissione dei componenti, riservata ai
competenti organi delle camere, ma alla ammissione
delle liste;
Considerato che le controversie relative
alla fase antecedente le elezioni non trovano disciplina specifica come
desumibile dalla decisione della Corte Costituzionale n. 117/06;
Considerato che tali controversie, in
quanto aventi ad oggetto atti amministrativi, devono ritenersi rientranti nella
giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. CGA ord.
218/2006).
P.Q.M.
Accoglie l'appello (Ricorso numero:
2421/2008 ) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie
l'istanza cautelare in primo grado e dispone l’ammissione della lista
appellante alla consultazione elettorale del 13 14
aprile 2008.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria
della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 01 Aprile
2008
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IL SEGRETARIO