CONSULTA ONLINE 

 

Registro Ordinanza: 1744/08

Registro Generale: 2421/2008

 

 

Commento alla decisione di

 

Lara Trucco

Ammissibilità delle liste elettorali: un chiarimento “una volta per tutte”?

 

negliStudi e Commenti” di Consulta OnLine

 

 

 

IL CONSIGLIO DI STATO

Sezione Quinta

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

composto dai Signori:

- Pres. Est.Sergio Santoro

- Cons. Aldo Fera

- Cons. Marzio Branca

- Cons. Adolfo Metro

- Cons. Giancarlo Giambartolomei

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 01 Aprile 2008.

 

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

PARTITO DEMOCRAZIA CRISTIANA - DC

BORDI MARCO Q.LE PRESENTATORE CONTRASSEGNO

MANCUSO PIERLUIGI Q.CANDIDATO CAPOLISTA REG.LAZIO AL SENATO

rappresentato e difeso da:

Avv. ANGELO R. SCHIANO

Avv. PAOLO DI MARTINO

Avv. RUGGERO FRASCAROLI

con domicilio eletto in Roma

VIA DEL BABUINO, 107

presso

ANGELO R. SCHIANO

contro

MINISTERO DELL'INTERNO  non costituitosi;

UFF.ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE CORTE DI CASSAZIONE  non costituitosi;

UFF.ELETTORALE REGIONE LAZIO CORTE D'APPELLO DI ROMA non costituitosi;

UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO-UDC

rappresentato e difeso da:

Avv. CARLO MARTUCCELLI

Avv. GIOVANNI GALOPPI

con domicilio eletto in Roma

P.LE DON MINZONI 9

presso

CARLO MARTUCCELLI

SENATO DELLA REPUBBLICA non costituitosi;

per la riforma dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione II BIS n. 1618/2008 , resa tra le parti, concernente SOSTITUZIONE CONTRASSEGNO LISTA ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE 13-14 APRILE2008;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di rigetto manda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO-UDC

Udito il presidente e relatore Sergio Santoro e uditi, altresì, per le parti gli avvocati Di Martino, Frascaroli, Schiano, Galoppi e Martuccelli;

Considerato che la questione in esame attiene non alla verifica dei titoli di ammissione dei componenti, riservata ai competenti organi delle camere, ma alla ammissione delle liste;

Considerato che le controversie relative alla fase antecedente le elezioni non trovano disciplina specifica come desumibile dalla decisione della Corte Costituzionale n. 117/06;

Considerato che tali controversie, in quanto aventi ad oggetto atti amministrativi, devono ritenersi rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. CGA ord. 218/2006).

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 2421/2008 ) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado e dispone l’ammissione della lista appellante alla consultazione elettorale del 13 14 aprile 2008.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Roma, 01 Aprile 2008

 

IL PRESIDENTE ESTENSORE

IL SEGRETARIO