Legge
costituzionale 22 novembre 1967, n. 2
Modificazioni
dell'art. 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale
(G.U.
n. 294 del 25 novembre 1967)
1.
- (Ha sostituito l'art.
135 cost.)
2.
- E' competenza della Corte costituzionale accertare l'esistenza dei requisiti
soggettivi di ammissione dei propri componenti (1) e dei cittadini eletti dal
Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione, deliberando
a maggioranza assoluta dei suoi componenti (2).
(1) V. gli artt.
11 e 12 del Regolamento
generale della Corte.
(2) V. gli artt.
1-4 delle Norme
integrative per i giudizi di accusa.
3.
- I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da
questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la
maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea (1). Per gli scrutini
successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei
componenti l'Assemblea.
(1) V. l'art. 3 della l. 11 marzo 1953, n. 87.
4.
- Nella elezione dei giudici della Corte costituzionale la cui nomina spetta
alle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, effettuata secondo le
norme stabilite dalla legge (1), sono proclamati eletti coloro che ottengono il
maggior numero di voti purché raggiungano la maggioranza assoluta dei
componenti del collegio.
Qualora nella prima votazione non si
raggiunga la maggioranza prevista nel comma precedente, si procede, nel giorno
successivo, a votazione di ballottaggio tra i candidati, in numero doppio dei
giudici da eleggere, che abbiano riportato il maggior numero di voti; sono
proclamati eletti coloro che ottengono la maggioranza relativa.
A parità di voti è proclamato
eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
(1) V. l'art. 2 della l. 11 marzo 1953, n. 87.
5.
- Il Presidente della Corte costituzionale dà immediatamente
comunicazione, all'organo competente per la sostituzione, della cessazione
dalla carica di un giudice per causa diversa da quella della scadenza del
termine (1).
In caso di vacanza a qualsiasi causa dovuta,
la sostituzione avviene entro un mese dalla vacanza stessa.
(1) V. l'art. 8 del Regolamento generale della
Corte.)
6.
- I giudici della Corte costituzionale nominati prima dell'entrata in vigore
della presente legge durano in carica dodici anni, decorrenti per ciascuno di
essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati.
Si applica la disposizione del quarto comma
dell'art. 135 della Costituzione.
7. -
Sono abrogati la disposizione transitoria settima, ultimo comma della
Costituzione, l'art. 3, primo comma, della legge costituzionale 9
febbraio 1948, n. 1; gli articoli 3, 4, 10 della legge costituzionale 11
marzo 1953, n. 1; gli articoli 3, primo e secondo comma, e 6, quarto comma
della legge 11 marzo 1953,
n. 87.
E' altresì abrogata ogni altra
disposizione contraria o incompatibile con quella della presente legge.