L. 11
marzo 1953, n. 87
Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale
(G.U. 14 marzo 1953, n. 62).
TITOLO I – Costituzione della Corte
1.
2. I giudici della Corte la cui nomina spetta alle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa, sono
eletti:
a) tre da un collegio del quale fanno parte il
presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, il procuratore generale,
i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti
procuratori generali della Cassazione;
b) uno da un collegio del quale fanno parte il
Presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede, i presidenti di sezione ed
i consiglieri del Consiglio di Stato;
c) uno da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte dei
conti che lo presiede, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore
generale ed i viceprocuratori generali
della Corte dei conti.
I componenti di
ciascun collegio possono votare per un numero di candidati pari a quello dei
giudici che il collegio deve eleggere. Si considerano non iscritti i nomi
eccedenti tale numero.
I nomi degli eletti vengono
immediatamente comunicati, dal presidente di ciascun collegio, al Presidente
della Corte costituzionale, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al
Presidente della Repubblica.
3. (Omissis) (1).
Dopo ogni scrutinio saranno
gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta, rispettivamente, nei commi precedenti.
I nomi dei giudici eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati dal Presidente della
Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte
costituzionale.
(1) Comma abrogato dall’art. 7, l. cost. 22 novembre 1967,
n. 2
4. I giudici della Corte costituzionale, la cui nomina
spetta al Presidente della Repubblica, sono nominati con suo decreto.
Il decreto è controfirmato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri.
5. I giudici della Corte, prima di assumere le funzioni,
prestano giuramento di osservare
6.
Nel caso che nessuno
riporti la maggioranza si procede ad una nuova votazione e, dopo di questa,
eventualmente, alla votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti e si proclama eletto chi abbia riportato la
maggioranza.
In caso di parità è proclamato eletto il
più anziano di carica e, in mancanza, il più anziano di età.
Della nomina è data immediata comunicazione dallo stesso Presidente eletto
al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento
ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.
(Omissis) (1).
Il Presidente, subito
dopo l’insediamento nella carica, designa un giudice (2) destinato a
sostituirlo per il tempo necessario in caso di impedimento.
(1) Comma abrogato dall’art. 7, l. cost. 22 novembre 1967,
n. 2.
(2) Vicepresidente: ai sensi dell’art. 22-bis del Regolamento generale della
Corte, approvato con deliberazione della Corte stessa del 20 gennaio 1966.
7. I giudici della Corte costituzionale non possono
assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati, né esercitare
attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di
amministratore, o sindaco in società che abbiano fine di lucro.
Durante il periodo di appartenenza alla Corte costituzionale i giudici che
siano magistrati in attività di servizio, o professori universitari, non
potranno continuare nell’esercizio delle loro funzioni.
Essi saranno collocati fuori ruolo per
tutto il periodo in cui restano in carica e fino a
quando non raggiungano i limiti di età per essere collocati a riposo.
All’atto della cessazione dalla carica di
giudici della Corte costituzionale i professori universitari ordinari vengono riammessi in ruolo in soprannumero, nella sede già
occupata. Entro tre mesi dalla avvenuta riammissione
in ruolo uni-versitario possono, tuttavia, essere chiamati in soprannumero da
altra Facoltà della medesima o di altra sede. In ogni caso le Facoltà possono
chiedere, con il consenso degli interessati, che i professori stessi siano
assegnati ad insegnamento di materia diversa ai sensi dell’art. 93, terzo e quarto comma, del testo unico sull’istruzione
superiore approvato con regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592. In tal caso il Ministero della pubblica
istruzione (1) è tenuto a sentire la sezione prima del Consiglio superiore
della pubblica istruzione (2).
I giudici della Corte costituzionale non
possono far parte di commissioni giudicatrici di concorso, né ricoprire cariche
universitarie e non possono essere candidati in elezioni amministrative o
politiche.
(1) Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, a partire dalla XIV legislatura (art. 2, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300).
(2) Comma così sostituito dall’art.
8. I giudici della Corte non possono svolgere attività inerente ad una associazione o partito politico.
9. Le domande dell’autorità competente per sottoporre a
procedimento penale o procedere all’arresto di un giudice della Corte
costituzionale (1) sono trasmesse alla Corte stessa
per il tramite del Ministero di grazia e giustizia (2).
(1) V. l’art. 3, comma 2, della l. cost. 9 febbraio 1948, n.
1.
(2) Ora Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999
(confermato a partire dalla XIV legislatura dall’art. 2, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300).
10.
La decisione della Corte è comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento per la sostituzione.
11. Tutti i provvedimenti che
(1) V. l’art. 7 della l. cost. 11 marzo 1953, n. 1
12. I giudici della Corte costituzionale hanno tutti
egualmente una retribuzione corrispondente al più elevato livello tabellare che sia stato raggiunto
dal magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni,
aumentato della metà. Al Presidente è inoltre attribuita una indennità
di rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione (1).
Tale trattamento sostituisce ed assorbe
quello che ciascuno, nella sua qualità di funzionario di Stato o di altro ente pubblico,
in servizio o a riposo, aveva prima della nomina a giudice della Corte.
Ai giudici eletti a norma dell’ultimo
comma dell’art. 135 della Costituzione è
assegnata una indennità giornaliera di presenza pari ad un trentesimo della
retribuzione mensile spettante ai giudici ordinari.
(1) Comma così
sostituito dall’art. 37, 1° comma, della l. 27 dicembre
2002, n. 289.
13.
14. (1)
Nell’ambito dei propri ordinamenti
(1) Articolo così sostituito dall’art.
(2) V. il Regolamento generale della
Corte, approvato il 20 gennaio 1966.
(3) V. il Regolamento per i ricorsi
in materia di impiego del personale della Corte costituzionale, approvato
con delibera del 16 dicembre 1999.
TITOLO II – Funzionamento della Corte
CAPO I – Norme generali di procedura
15. Le udienze della Corte costituzionale sono pubbliche,
ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse
quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza dello Stato o all’ordine
pubblico o alla morale, ovvero quando avvengono, da parte del pubblico,
manifestazioni che possano turbare la serenità.
16. I membri della Corte hanno obbligo di intervenire
alle udienze quando non siano legittimamente impediti.
Le decisioni sono deliberate in camera di
consiglio dai giudici presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il
giudizio e vengono prese con la maggioranza assoluta
dei votanti (2). Nel caso di parità di voto prevale quello del
Presidente, salvo quanto è stabilito nel secondo comma dell’art. 49 (3).
(1) Per i diversi quorum strutturali previsti per il giudizio penale
nei confronti del Presidente della Repubblica e per le sedi non
giurisdizionali, v., rispettivamente, l’art. 26 della l. 5 gennaio 1962, n. 20, e
l’art. 6 del Regolamento
generale.
(2) V. l’art. 18,
comma 1, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
(3) L’art. 49 è
stato abrogato dall’art. 35 della l. 25 gennaio 1962, n. 20;
v. ora l’art. 28, comma 2, della stessa legge).
17. Il cancelliere assiste alle sedute della Corte e
stende il processo verbale sotto la direzione del Presidente.
Il processo verbale è sottoscritto da chi
presiede la udienza e dal cancelliere; di esso non si
dà lettura, salvo espressa istanza di parte.
18. La corte giudica in via definitiva con sentenza.
Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza (1)
I provvedimenti del Presidente sono
adottati con decreto.
Le sentenze sono pronunciate in nome del
popolo italiano e debbono contenere, oltre alla
indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della
decisione (2) e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere (3).
Le ordinanze sono succintamente motivate.
(1) V. l’art. 18 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
(2) V. l’art. 18, comma 4, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale
(3) Peraltro, in base al tenore dell’art. 18,
ultimo comma, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, così come
sostituito dall’articolo unico delle Modifiche approvate dalla Corte
costituzionale il 7 luglio 1987, la sottoscrizione dei giudici va ora riferita
esclusivamente al Presidente e al giudice redattore.
19. Le decisioni della Corte costituzionale sono depositate
nella Cancelleria della Corte e chiunque può prenderne visione ed ottenerne
copia (1).
(1) V. l’art. 30,
comma 2, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
20. Nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la
rappresentanza e la difesa delle parti può essere
affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di
cassazione.
Gli organi dello Stato e delle Regioni hanno
diritto di intervenire in giudizio.
Il Governo, anche
quando intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei
ministri o di un Ministro a ciò delegato, è rappresentato e difeso dall’Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.
21. Gli atti del procedimento davanti alla Corte
costituzionale sono esenti da tasse di ogni specie.
22. Nel procedimento davanti alla Corte
costituzionale, salvo che per i giudizi sulle accuse di cui agli artt. 43 e seguenti (1), si osservano, in quanto applicabili,
anche le norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (2).
Norme integrative possono essere stabilite
dalla Corte nel suo regolamento.
(1) Articoli abrogati dell’art. 35 della l. 25
gennaio 1962, n. 20. V., ora, gli artt. 17 ss. di quest’ultima
legge. L’art. 49 è stato abrogato dall’art. 35 della l. 25 gennaio 1962, n.
20; v. ora l’art. 28, comma 2, della stessa legge.
(2) V. il r.d. 17
agosto 1907, n. 642, che approva il Regolamento di procedura
dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato
(3) Cfr. le Norme Integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale
CAPO II – Questioni
di legittimità costituzionale
23. Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale (1) una delle parti o il
Pubblico Ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale
mediante apposita istanza, indicando:
a) le
disposizioni della legge o dell’atto avente forza di legge dello Stato o di una
Regione, viziate da illegittimità costituzionale;
b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi
costituzionali, che si assumono violate.
L’autorità giurisdizionale, qualora il
giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della
questione di legittimità costituzionale o non ritenga
che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con
la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la
questione, dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso (2).
La questione di legittimità costituzionale
può essere sollevata, di ufficio, dall’autorità
giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente
le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni
di cui al comma precedente.
L’autorità giurisdizionale ordina che a
cura del
(1) V. l’art. 1 della l. cost. 9
febbraio 1948, n. 1.
(2) V. l’art. 1
delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
(3) V. l’art. 2, comma 2, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
24. L’ordinanza che respinga la eccezione di
illegittimità costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve
essere adeguatamente motivata.
L’eccezione può essere riproposta
all’inizio di ogni grado ulteriore del processo.
25. Il Presidente della Corte costituzionale, appena è
pervenuta alla Corte l’ordinanza con la quale
l’autorità giurisdizionale promuove il giudizio di legittimità costituzionale,
ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale e, quando occorra, nel Bollettino
Ufficiale delle Regioni interessate (1).
Entro venti giorni dall’avvenuta notificazione
della ordinanza, ai sensi dell’art. 23 (2), le parti
possono esaminare gli atti depositati nella Cancelleria e presentare le loro
deduzioni.
Entro lo stesso termine, il Presidente del
Consiglio dei ministri ed il Presidente della Giunta regionale possono
intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni.
(1) V. l’art. 2, comma 1, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
(2) Su tale termine, v., però l’art. 3, comma 2,
delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che fa decorrere il
termine medesimo dalla pubblicazione dell’ordinanza in Gazzetta Ufficiale anziché
dall’ultima notificazione dell’ordinanza stessa.
26. Trascorso il termine indicato nell’articolo precedente il Presidente della Corte nomina un giudice per
la istruzione e la relazione (1) e convoca entro i successivi venti giorni
Qualora non si costituisca alcuna parte o in caso di
manifesta infondatezza
Le sentenze devono essere depositate in
Cancelleria nel termine di venti giorni dalla decisione.
(1) V. l’art. 7 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
(2) V. l’art. 8 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale
27.
28. Il controllo di legittimità della Corte
costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni
valutazione di natura politica e ogni sindacato
sull’uso del potere discrezionale del Parlamento.
29. La sentenza con la quale
30. La sentenza che dichiara l’illegittimità
costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di
una Regione, entro due giorni dal suo deposito in Cancelleria, è trasmessa, di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia (1) od al
Presidente della Giunta regionale affinché si proceda immediatamente e,
comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della
decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell’atto
dichiarato costituzionalmente illegittimo (2).
La sentenza, entro due giorni dalla data
del deposito viene, altresì, comunicata alle Camere (3) e ai
Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario
adottino i provvedimenti di loro competenza.
Le norme dichiarate incostituzionali non
possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione.
Quando in applicazione della norma
dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di
condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti
penali.
(1) Ora Ministro della giustizia
(2) In proposito,
v., ora, gli artt. 15, comma 1, lett. f), 16, comma
3, e 21, del d.p.r. 28
dicembre 1985, n. 1092, Approvazione del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica Italiana.
(3) V. l’art. 139 del Regolamento del Senato e l’art.
108 del Regolamento della Camera, rispettivamente.
31. (1) 1. La questione
di legittimità costituzionale di uno statuto regionale può, a norma del secondo comma dell’articolo 123 della Costituzione, essere
promossa entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.
2. Ferma restando la particolare
forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione
siciliana, il Governo, quando ritenga che una legge
regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere, ai sensi
dell’articolo 127, primo comma, della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla
Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
3. La questione di legittimità
costituzionale è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri
(2), anche su proposta della Conferenza Stato-Città e
autonomie locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri mediante ricorso
diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal
presente articolo, al Presidente della Giunta regionale.
4. Il ricorso deve essere
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di
dieci giorni dalla notificazione (3).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 9, comma ,1
della l. 5 giugno 2003,
n 131, in attuazione della nuova disciplina dettata dagli artt. 123, comma 2, e 127, comma
1, Cost.
(2) Cfr. in proposito l’art. 2, comma 3, lett. d), della l. 23
agosto 1988, n. 400
(3) V. gli artt. 23, 24, comma 2, e 25 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
32. La questione della legittimità costituzionale di una
legge o di un atto avente forza di legge dello Stato può essere promossa dalla
Regione che ritiene dalla legge o dall’atto invasa la sfera della competenza
assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi
costituzionali.
La questione di legittimità
costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio
delle autonomie locali, è promossa dal Presidente della Giunta mediante
ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del
Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
della legge o dell’atto impugnati (1).
Si applica l’ultimo comma dell’articolo
precedente (2).
(1) Comma così sostituito dall’art. 9, comma 2, della l. 5 giugno 2003, n 131,
in attuazione della nuova disciplina dettata dall’art. 127, comma 2, Cost.
(2) V. gli artt. 23, 24, comma 1, e 25 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale
33. La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente
forza di legge di una Regione può essere, a norma dell’articolo 127, secondo
comma, della Costituzione,
promossa da un’altra Regione che ritenga da quella
legge invasa la sfera della sua competenza (1).
La questione, previa deliberazione della
Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso
diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine di sessanta
giorni dalla pubblicazione della legge, al Presidente della Giunta della
Regione di cui si impugna la legge ed al Presidente
del Consiglio dei ministri.
Il ricorso deve essere depositato nella
Cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni
dall’ultima notificazione (2).
.
(1) Comma così modificato dall’art. 9, comma 3, della l. 5 giugno 2003, n 131, in
attuazione della nuova disciplina dettata dall’art. 127, comma 2, Cost..
(2) V. gli artt. 23, 24, comma 1, e 25 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale
34. I ricorsi che promuovono le
questioni di legittimità costituzionale, a norma degli artt.
31, 32 e 33 devono contenere le indicazioni di cui al primo comma dell’art. 23.
Si osservano, per quanto applicabili, le
disposizioni contenute negli artt. 23, 25 e 26.
35. (1) 1.
Quando è promossa una questione di legittimità
costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33,
(1) Articolo così
sostituito dall’art. 9, comma 4, della l. 5 giugno 2003, n 131,
in attuazione della nuova disciplina dettata dagli artt.
123, comma 2, e 127, comma 1, Cost.
36. Le disposizioni del presente capo, come pure quelle
dell’art. 20, si osservano anche, per quanto applicabili nei casi di impugnazione previsti dagli artt.
82 e 83 della legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 5, concernente lo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige .
Quanto vi è disposto riguardo alla Regione
ed ai suoi organi, vale analogamente per
(1) V. gli artt. 23, comma 2, 24, comma 1, e
25 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
CAPO III – Conflitti
di attribuzione
Sezione I – Dei conflitti
di attribuzione tra poteri dello Stato
37. Il conflitto tra poteri dello Stato è risoluto dalla
Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartengono
e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari
poteri da norme costituzionali.
Restano ferme le norme vigenti per le
questioni di giurisdizione (1).
Se
Si osservano in quanto applicabili le
disposizioni degli artt. 23, 25 e 26.
Salvo il caso previsto nell’ultimo comma
dell’art. 20, gli organi interessati, quando non compaiano
personalmente, possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti
abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
(1) V. l’art. 111
della Costituzione e
gli artt. 37, comma 1, 41, 362, comma 2, e 368 c.p.c., 28-32 e 606, comma 1,
lett. a, c.p.p., 30 e
38.
Sezione II – Dei conflitti
di attribuzione fra Stato e Regioni e fra Regioni
39. Se
Del pari può produrre ricorso
Il termine per produrre ricorso è di
sessanta giorni a decorrere dalla notificazione o pubblicazione ovvero
dall’avvenuta conoscenza dell’atto impugnato.
Il ricorso è proposto
per lo Stato dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato e per
Il ricorso per
regolamento di competenza deve indicare come sorge il conflitto di attribuzione e specificare l’atto dal quale sarebbe stata
invasa la sfera di competenza, nonché le disposizioni della Costituzione e
delle leggi costituzionali che si ritengono violate.
40. L’esecuzione degli atti che hanno dato luogo al
conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero
fra Regioni può essere in pendenza del giudizio, sospesa per gravi ragioni, con
ordinanza motivata, dalla Corte (1).
(1) V. l’art. 28
delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
41. Si osservano per i ricorsi per regolamento di
competenza indicati nei precedenti articoli le disposizioni degli artt. 23, 25, 26 e
42. Le disposizioni di questa sezione che riguardano
CAPO IV – Giudizi sulle accuse contro il Presidente
della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri
(1)
(1) Il presente
Capo, contenente gli articoli da
Disposizioni
transitorie
I.
Nello stesso termine stabilito dal comma
precedente il Parlamento elegge i membri della Corte preveduti dall’ultimo
comma dell’art. 135 della Costituzione.
II. Per promuovere l’azione di legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti aventi forza di legge e per impugnare atti pubblicati anteriormente alla formazione della Corte costituzionale i
termini stabiliti decorrono dalla data del decreto del Presidente della
Repubblica, che fissa la prima adunanza della Corte.
III.
IV. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere,
con suo decreto, alle variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione della
presente legge.