L. 20 giugno 2003, n. 140
Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della
Costituzione nonché in materia di processi penali nei
confronti delle alte cariche dello Stato
(G.U. 21 giugno 2003, n. 142).
1. (1) [Non possono essere sottoposti a processi
penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione
della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il
Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della
Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente
della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo
quanto previsto dall'articolo
96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei
confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli
90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o
grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione
della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.
3. Nelle
ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo
159 del codice penale].
(1) Per l’incostituzionalità di quest’articolo,
v. C. cost. sent.
n. 24/2004
2. (omissis)
3. 1. L’articolo 68, primo comma,
della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni
o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per
le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e
negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per
ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia
politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del
Parlamento.
2.
Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o
eccepita l’applicabilità dell’articolo
68, primo comma, della Costituzione, il giudice dispone, anche d’ufficio,
se del caso, l’immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente
riuniti.
3.
Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo e in ogni altro caso in cui
ritenga applicabile l’articolo
68, primo comma, della Costituzione il giudice provvede con sentenza in
ogni stato e grado del processo penale, a norma dell’articolo 129 del codice di
procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell’articolo 409 del
codice di procedura penale. Nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza
con i provvedimenti necessari alla sua definizione; le parti sono invitate a
precisare immediatamente le conclusioni ed i termini, previsti dall’articolo
190 del codice di procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali
e delle memorie di replica, sono ridotti, rispettivamente, a quindici e cinque giorni.
Analogamente il giudice provvede in ogni altro procedimento giurisdizionale,
anche d’ufficio, in ogni stato e grado.
4.
Se non ritiene di accogliere l’eccezione concernente
l’applicabilità dell’articolo
68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice
provvede senza ritardo con ordinanza non im pugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla
Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento
del fatto. Se l’eccezione è sollevata in un processo
civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia detta ordinanza
nell’udienza o entro cinque giorni.
5.
Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del
comma 4, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla
ricezione degli atti da parte della Camera predetta.
6.
Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle
indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli
atti al giudice, perché provveda ai sensi dei commi 3 o 4.
7. La questione
dell’applicabilità dell’articolo
68, primo comma, della Costituzione può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume che il
fatto per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità
nei suoi confronti concerne i casi di cui al comma 1.
8.
Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui sia altrimenti
investita della questione,
9.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in
quanto compatibili, ai procedimenti disciplinari, sostituita al giudice
l’autorità investita del procedimento. La sospensione del procedimento
disciplinare, ove disposta, comporta la sospensione dei termini di decadenza e
di prescrizione, nonché di ogni altro termine dal cui
decorso possa derivare pregiudizio ad una parte.
4. 1.
Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni
personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi
forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, o
acquisire tabulati di comunicazioni, ovvero, quando
occorre procedere al fermo, all’esecuzione di una misura cautelare personale
coercitiva o interdittiva ovvero all’esecuzione
dell’accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione
aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà
personale, l’autorità competente richiede direttamente l’autorizzazione della
Camera alla quale il soggetto appartiene.
2.
L’autorizzazione è richiesta dall’autorità che ha emesso il provvedimento da
eseguire; in attesa dell’autorizzazione l’esecuzione
del provvedimento rimane sospesa.
3.
L’autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell’atto
di commettere un delitto per il quale è previsto
l’arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza
irrevocabile di condanna.
5. 1. Con
l’ordinanza prevista dall’articolo 3, comma 4, e con la richiesta di autorizzazione prevista dall’articolo 4, l’autorità
competente enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando
le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera gli elementi
su cui fonda il provvedimento.
6. 1. Fuori dalle ipotesi previste dall’articolo 4, il giudice per
le indagini preliminari, anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare
interessato, qualora ritenga irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del
procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni
intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi,
alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, ovvero i tabulati di
comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti, sentite le parti,
a tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la distruzione
integrale ovvero delle parti ritenute irrilevanti, a norma dell’articolo 269,
commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
2.
Qualora, su istanza di una parte processuale, sentite
le altre parti nei termini e nei modi di cui all’articolo
268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le
intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1, il giudice per le indagini
preliminari decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi,
l’autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o
apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state
intercettate.
3.
La richiesta di autorizzazione è trasmessa
direttamente alla Camera competente. In essa il
giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il
procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi
sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia integrale dei verbali,
delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni.
5.
Se l’autorizzazione viene negata, la documentazione
delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci
giorni dalla comunicazione del diniego.
6.
Tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni acquisiti in
violazione del disposto del presente articolo devono
essere dichiarati inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del
procedimento.
7. - 9. (omissis).