Istruzioni e direttive
del Presidente della Corte costituzionale
21 novembre 2018
(Cancelleria Prot. N.
61/B)
(Estratto)
(Omissis) solo la valutazione positiva di
ammissibilit� effettuata dalla Corte (ai
sensi del comma 3 dell�articolo 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale) legittima il soggetto interveniente ad
agire nel giudizio di legittimit� costituzionale e ad esaminare tutti gli atti
del giudizio stesso. Tale impostazione sistematica appare, poi, coerente con la
riservatezza che, nei limiti di legge, deve presidiare ogni processo, al fine
di impedire a terzi (che, in ipotesi potrebbero strumentalmente e
pretestuosamente presentare atti interventi inammissibili) l�ingiustificato
accesso a informazioni e dati sensibili o giudiziari affidati a documenti
acquisiti nel processo e che non sono destinati ad essere divulgati o comunque
ad essere resi pubblici. Diversa � l�ipotesi di soggetti gi� facenti parte del
giudizio principale, che si costituiscano fuori termine nel giudizio di
costituzionalit�: infatti, l�originaria loro partecipazione al giudizio a quo
esclude la qualit� di terzi (almeno ai fini del giudizio di legittimit�
costituzionale) e fa venire meno la sopra evidenziata esigenza di riservatezza.
4. - Occorre dunque
che la Cancelleria modifichi la precedente prassi e si conformi per quanto di
sua competenza alle direttive ed istruzioni qui di s�guito indicate. Nel caso
di costituzione nel giudizio incidentale di costituzionalit� (riguardante,
cio�, la costituzione di soggetti che gi� facevano parte del giudizio
principale), i soggetti costituiti hanno facolt� di esaminare e trarre copia
degli atti processuali, indipendentemente dalla tempestivit� della loro
costituzione (�). Nel caso di intervento nel giudizio incidentale di
costituzionalit� (riguardante, cio�, soggetti che non facevamo parte del
giudizio principale), i soggetti che hanno presentato l�atto di intervento ai
sensi del comma 3 dell�art. 4 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale�
hanno facolt� di esaminare e trarne copia di copie di tutti gli atti
processuali solo dopo la pronuncia di ammissibilit� dell�intervento: prima di
tale decisione, la Cancelleria non potr� mettere a loro disposizione gli atti
processuali. Ove il soggetto che ha presentato il suddetto atto d�intervento
richieda di esaminare gli atti prima della trattazione fissata per la decisione
(nella stessa udienza pubblica o nella stessa riunione in camera di consiglio)
concernente sia l�ammissibilit� dell�intervento, sia il merito, tale richiesta
va interpretata come istanza di fissazione anticipata e separata della sola
questione concernente l�ammissibilit� dell�intervento. In questo caso, il
Presidente � ove ci� sia possibile e in relazione ai termini previsti per le
comunicazioni della trattazione e per il deposito degli atti difensivi e
comunque ove lo ritenga opportuno � convocher� un�apposita riunione della Corte
in camera di consiglio al fine di decidere con ordinanza, sulla indicata
ammissibilit�. I correlativi atti difensivi oggetto di scambio saranno solo
quelli riguardanti la questione dell�ammissibilit� dell�intervento. Se questo
sar� ammesso della Corte, l�interveniente avr� pieno accesso agli atti del
processo. La suddetta ordinanza relativa l�ammissibilit� dell�intervento �
soggetta al regime di pubblicit� di cui all�articolo
31 delle Norme integrative (analogamente all�ordinanza di cui agli
articoli 37, comma 3, della legge n. 87 del 1953 e 24,
comma 2, delle Norme integrative, riguardante l�ammissibilit� del
ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato). Ove invece il
soggetto che ha presentato l�atto di intervento non richiede di esaminare
preventivamente gli atti o non sia possibile od opportuno fissare un�apposita
riunione in camera di consiglio, la Corte desidera sull�ammissibilit�
dell�intervento stesso in via preliminare, nella medesima udienza pubblica o
riunione in camera di consiglio fissata per il merito. All�interveniente, in
questa fase, sar� comunicata solo la parte degli scritti difensivi provenienti
dagli altri soggetti processuali aventi ad oggetto la questione
dell�ammissibilit� dell�intervento. In previsione della successiva pronuncia
dell�ammissibilit� dell�intervento, l�interveniente (con istanza contenuta in
una memoria presentata in vista della riunione in camera di consiglio o
dell�udienza pubblica ovvero formulata nella stessa udienza pubblica) potr�
chiedere il rinvio della trattazione nel merito per esaminare gli atti
processuali non potuti vagliare prima della suddetta pronuncia: la Corte
valuter� se accordare il rinvio.
5. - Considerazioni
analoghe valgono (nei limiti della compatibilit� non essendovi un giudizio a
quo) per l�intervento nei giudizi di legittimit� costituzionale promossi in via
principale e in quelli relativi ai conflitti di attribuzione (art.
23, 24 e 25 delle citate Norme integrative, che richiamano l�art. 4 delle
stesse Norme, contenenti le sopra viste disposizioni in tema di intervento)
(Omissis).