Istruzioni e direttive del Presidente della Corte costituzionale

 

Istruzioni e direttive del Presidente della Corte costituzionale

21 novembre 2018

(Cancelleria Prot. N. 61/B)

(Estratto)

 

(Omissis) solo la valutazione positiva di ammissibilit� effettuata dalla Corte (ai sensi del comma 3 dell�articolo 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) legittima il soggetto interveniente ad agire nel giudizio di legittimit� costituzionale e ad esaminare tutti gli atti del giudizio stesso. Tale impostazione sistematica appare, poi, coerente con la riservatezza che, nei limiti di legge, deve presidiare ogni processo, al fine di impedire a terzi (che, in ipotesi potrebbero strumentalmente e pretestuosamente presentare atti interventi inammissibili) l�ingiustificato accesso a informazioni e dati sensibili o giudiziari affidati a documenti acquisiti nel processo e che non sono destinati ad essere divulgati o comunque ad essere resi pubblici. Diversa � l�ipotesi di soggetti gi� facenti parte del giudizio principale, che si costituiscano fuori termine nel giudizio di costituzionalit�: infatti, l�originaria loro partecipazione al giudizio a quo esclude la qualit� di terzi (almeno ai fini del giudizio di legittimit� costituzionale) e fa venire meno la sopra evidenziata esigenza di riservatezza.

 

4. - Occorre dunque che la Cancelleria modifichi la precedente prassi e si conformi per quanto di sua competenza alle direttive ed istruzioni qui di s�guito indicate. Nel caso di costituzione nel giudizio incidentale di costituzionalit� (riguardante, cio�, la costituzione di soggetti che gi� facevano parte del giudizio principale), i soggetti costituiti hanno facolt� di esaminare e trarre copia degli atti processuali, indipendentemente dalla tempestivit� della loro costituzione (�). Nel caso di intervento nel giudizio incidentale di costituzionalit� (riguardante, cio�, soggetti che non facevamo parte del giudizio principale), i soggetti che hanno presentato l�atto di intervento ai sensi del comma 3 dell�art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionalehanno facolt� di esaminare e trarne copia di copie di tutti gli atti processuali solo dopo la pronuncia di ammissibilit� dell�intervento: prima di tale decisione, la Cancelleria non potr� mettere a loro disposizione gli atti processuali. Ove il soggetto che ha presentato il suddetto atto d�intervento richieda di esaminare gli atti prima della trattazione fissata per la decisione (nella stessa udienza pubblica o nella stessa riunione in camera di consiglio) concernente sia l�ammissibilit� dell�intervento, sia il merito, tale richiesta va interpretata come istanza di fissazione anticipata e separata della sola questione concernente l�ammissibilit� dell�intervento. In questo caso, il Presidente � ove ci� sia possibile e in relazione ai termini previsti per le comunicazioni della trattazione e per il deposito degli atti difensivi e comunque ove lo ritenga opportuno � convocher� un�apposita riunione della Corte in camera di consiglio al fine di decidere con ordinanza, sulla indicata ammissibilit�. I correlativi atti difensivi oggetto di scambio saranno solo quelli riguardanti la questione dell�ammissibilit� dell�intervento. Se questo sar� ammesso della Corte, l�interveniente avr� pieno accesso agli atti del processo. La suddetta ordinanza relativa l�ammissibilit� dell�intervento � soggetta al regime di pubblicit� di cui all�articolo 31 delle Norme integrative (analogamente all�ordinanza di cui agli articoli 37, comma 3, della legge n. 87 del 1953 e 24, comma 2, delle Norme integrative, riguardante l�ammissibilit� del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato). Ove invece il soggetto che ha presentato l�atto di intervento non richiede di esaminare preventivamente gli atti o non sia possibile od opportuno fissare un�apposita riunione in camera di consiglio, la Corte desidera sull�ammissibilit� dell�intervento stesso in via preliminare, nella medesima udienza pubblica o riunione in camera di consiglio fissata per il merito. All�interveniente, in questa fase, sar� comunicata solo la parte degli scritti difensivi provenienti dagli altri soggetti processuali aventi ad oggetto la questione dell�ammissibilit� dell�intervento. In previsione della successiva pronuncia dell�ammissibilit� dell�intervento, l�interveniente (con istanza contenuta in una memoria presentata in vista della riunione in camera di consiglio o dell�udienza pubblica ovvero formulata nella stessa udienza pubblica) potr� chiedere il rinvio della trattazione nel merito per esaminare gli atti processuali non potuti vagliare prima della suddetta pronuncia: la Corte valuter� se accordare il rinvio.

 

5. - Considerazioni analoghe valgono (nei limiti della compatibilit� non essendovi un giudizio a quo) per l�intervento nei giudizi di legittimit� costituzionale promossi in via principale e in quelli relativi ai conflitti di attribuzione (art. 23, 24 e 25 delle citate Norme integrative, che richiamano l�art. 4 delle stesse Norme, contenenti le sopra viste disposizioni in tema di intervento) (Omissis).