Norme integrative
per i giudizi di accusa davanti alla Corte Costituzionale
(Delibera 27
novembre 1962 della Corte Costituzionale)
(G.U. n. 320 del 15 dicembre 1962, ed. spec.).
Titolo
I - Disposizioni generali
Capo I -
Della integrazione della Corte
costituzionale
nei giudizi di accusa
1. - Il Presidente della Corte
costituzionale, ricevuto dal Presidente della Camera dei deputati l'elenco
delle persone, tra le quali in caso di necessit� dovranno essere sorteggiate
coloro che eserciteranno le funzioni di giudici aggregati nei giudizi di
accusa, invita le persone comprese nell'elenco a documentare il possesso dei
requisiti per la loro eleggibilit�.
Per la verifica dei requisiti di
tali persone, la Corte � convocata nelle forme previste dall'art. 5 del Regolamento generale
approvato il 22 aprile 1958 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 3 maggio 1958 (ed. spec.).
2. - Qualora la Corte abbia
ragione di ritenere che per talune delle persone comprese nell'elenco
sussistano motivi di ineleggibilit� o di incompatibilit�, il Presidente ne d�
immediata notizia all'interessato, il quale, entro i venti giorni successivi,
pu� prendere visione dei documenti esistenti presso la Presidenza e presentare
memorie.
Decorso il termine di cui al
comma precedente, la Corte decide, sentito l'interessato, se questo ne abbia
fatto richiesta. In caso di urgenza il termine pu� essere ridotto alla met�.
La Corte, ove accerti la
ineleggibilit� o l'incompatibilit� di taluna delle persone comprese
nell'elenco, ne dispone l'esclusione. Del provvedimento il Presidente d�
immediata comunicazione al Presidente della Camera dei deputati.
3. - Le persone comprese
nell'elenco sono tenute ad informare il Presidente della Corte di sopravvenuti
motivi di ineleggibilit� o di incompatibilit�.
Ogni due anni la Corte verifica
se siano sopravvenuti motivi di ineleggibilit� o di incompatibilit�.
4. - Qualora si abbia ragione di
ritenere che per taluna delle persone comprese nell'elenco siano sopravvenuti
motivi di ineleggibilit� o di incompatibilit�, il Presidente convoca la Corte a
norma degli artt. 10 e 11 della legge
11 marzo 1953, n. 87. Si osserva la procedura prevista dall'art. 2.
Della decisione di decadenza il
Presidente della Corte d� comunicazione al Presidente della Camera dei
deputati.
5. - Quando per qualsiasi causa
l'elenco si sia ridotto in misura tale da rendere necessaria l'integrazione, il
Presidente della Corte ne d� comunicazione al Presidente della Camera dei
deputati.
Capo II
- Della notificazione dell'atto di
accusa e della composizione del Collegio
6. - Il Presidente della Corte,
ricevuto l'atto di accusa dal Presidente della Camera dei deputati, dispone che
esso sia notificato all'accusato entro due giorni a cura della cancelleria e
convoca la Corte in pubblica udienza per procedere al sorteggio delle persone
che dovranno esercitare le funzioni di giudici aggregati, dandone avviso
all'Ufficio dei commissari di accusa.
Per il sorteggio sono immesse
nell'urna tante schede quante sono le persone comprese nell'elenco, recanti
ciascuna il nome di una di tali persone. Le schede devono essere chiuse e non
devono presentare segni di riconoscimento. Il sorteggio ha luogo mediante
l'estrazione di sedici schede. All'estrazione e all'annotazione dei nomi
indicati sulle schede, man mano che vengono estratte, provvedono in qualit� di
scrutatori i due giudici meno anziani. Il risultato viene proclamato dal
Presidente.
7. - Subito dopo il sorteggio di
cui all'articolo precedente, si procede con le medesime modalit� al sorteggio
di quattro supplenti.
8. - Qualora uno o pi� dei
sorteggiati ad assumere le funzioni di giudice aggregato siano impediti,
sottentrano i supplenti secondo l'ordine del sorteggio.
In tal caso la Corte viene
immediatamente convocata per integrare il numero necessario. Per il nuovo
sorteggio si osservano le modalit� stabilite dall'art. 6.
Nello stesso modo si provvede
qualora sia impedito taluno dei sorteggiati come supplenti.
9. - Il giuramento dei sorteggiati
ha luogo nelle mani del Presidente della Corte alla presenza di due giudici.
Il processo verbale � redatto
dal cancelliere.
10. - Con la prestazione del
giuramento i sorteggiati assumono la qualifica e le funzioni di giudice
aggregato e le mantengono sino alla definizione del procedimento al quale
partecipano.
Prestato il giuramento da parte
di tutti i giudici aggregati, il collegio si intende costituito e non sono
possibili sostituzioni se non mediante i supplenti.
11. - Se per qualsiasi ragione il
numero dei giudici aggregati facenti parte del Collegio diventi pari o
inferiore a quello dei giudici ordinari, il numero di questi ultimi viene
ridotto in modo che i giudici aggregati siano in maggioranza. A tal fine si
procede a sorteggio, osservando le disposizioni contenute nell'art. 6. Il nome
del giudice istruttore non � posto in sorteggio. Al sorteggio hanno facolt� di
assistere anche i giudici aggregati.
12. - Tutte le volte che il numero
dei componenti del Collegio sia ridotto a meno di ventuno, il Presidente
dispone che si faccia luogo alla composizione di un nuovo Collegio.
13. - Qualora sia stata presentata
una istanza di astensione o di ricusazione ai sensi dell'art. 25, primo comma,
della legge 25 gennaio 1962,
n. 20, il decreto di convocazione della Corte � notificato all'ufficio dei
commissari di accusa e ai difensori, nonch� al giudice o ai giudici ai quali
l'istanza si riferisce.
14. - L'anzianit� dei componenti
del Collegio, ai fini dell'art. 28 della legge 25 gennaio 1962, n. 20,
si determina in base all'et�.
Capo III
- Dei commissari di accusa
15. - All'inizio di ciascun
procedimento � costituito presso la Corte l'ufficio dei commissari d'accusa.
A tale ufficio sono fatte le
comunicazioni e le notificazioni.
16. - Quando si verifica l'ipotesi
prevista dall'art. 19, primo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20,
la Corte dispone la sospensione del giudizio con ordinanza, della quale il
Presidente d� comunicazione al Presidente della Camera dei deputati.
Capo IV
- Dei provvedimenti cautelari o
coercitivi
17. - I provvedimenti previsti
dall'art. 23 della legge 25
gennaio 1962, n. 20, possono essere adottati dalla Corte di propria
iniziativa, ovvero su proposta del giudice istruttore, o su richiesta dei
commissari d'accusa.
In caso di eccezionale urgenza,
il Presidente pu� adottare i provvedimenti stessi convocando immediatamente il
Collegio per le risoluzioni definitive.
Qualora debba adottare tali
provvedimenti prima della costituzione del Collegio, il Presidente li sottopone
al Collegio nella prima seduta.
Capo V -
Dei casi di eccezionale gravit� del
reato
18. - La circostanza aggravante
della eccezionale gravit� del reato, prevista dall'art. 15, secondo comma,
della legge costituzionale 11
marzo 1953, n. 1 (1), deve essere contestata all'accusato.
(1) Articolo non pi� operativo per effetto
dell'abrogazione dell'art. 15, comma 2, della l. cost. 11 marzo 1953, n. 1.
Titolo II
- Della istruzione
19. - Dopo la costituzione del
Collegio, salva l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 22 della legge 25 gennaio 1962, n. 20,
il Presidente nomina un giudice per l'interrogatorio e per la istruzione e la
relazione.
In caso di sopravvenuto
impedimento del giudice istruttore, il Presidente provvede alla sostituzione.
20. - Il giudice istruttore procede
agli atti istruttori che ritiene necessari o che la Corte abbia disposti.
21. - Gli atti istruttori sono
compiuti con le forme stabilite dal codice di procedura penale, previa
comunicazione ai commissari d'accusa per l'esercizio della facolt� prevista
dall'art. 13, secondo comma, della legge costituzionale 11 marzo
1953, n. 1. Eguale comunicazione deve essere fatta ai difensori, quando, a
norma del codice di procedura penale, essi hanno facolt� di assistere agli atti
istruttori.
Le richieste e le istanze dei
commissari di accusa e dei difensori per il compimento di atti istruttori non
accolte dal giudice istruttore possono essere presentate alla Corte, la quale
decide in camera di consiglio.
Ogni volta che il giudice
istruttore ritenga necessario un provvedimento della Corte, presenta a questa
le sue proposte, sentiti i commissari d'accusa.
22. - Quando il giudice istruttore
ha espletato la istruzione, il Presidente convoca la Corte in camera di
consiglio. La Corte, se non ritiene di disporre ulteriori atti istruttori,
dichiara con ordinanza chiusa la istruzione.
Gli atti e i documenti del
processo sono depositati in cancelleria. Del deposito si d� avviso agli
accusati, ai difensori e ai commissari di accusa, per l'esercizio delle facolt�
previste dall'art. 372 del codice di procedura penale.
(1) Il riferimento � al c.p.p.
previgente.
Titolo III
- Del giudizio
23. - Chiusa l'istruzione, il
Presidente, nel termine stabilito dall'art. 24 della legge 25 gennaio 1962, n. 20,
convoca la Corte per il dibattimento.
24. - Espletate le formalit� di
apertura del dibattimento, la Corte decide le eventuali questioni preliminari.
Il Presidente invita poi il giudice relatore a fare la relazione e
successivamente procede all'interrogatorio e all'assunzione delle prove.
25. - Terminata l'assunzione delle
prove, il commissario o i commissari di accusa pronunciano la requisitoria.
Successivamente i difensori espongono le difese. L'accusato ha per ultimo la
parola. Il Presidente infine dichiara chiuso il dibattimento e la Corte si
ritira in camera di consiglio.
26. - Subito dopo la decisione, il
Presidente estende il dispositivo e d� incarico a uno dei giudici di redigere
la sentenza. Il dispositivo � immediatamente letto in udienza dal Presidente.
27. - Il testo della sentenza deve
essere presentato al Collegio entro quindici giorni, per essere approvato in
camera di consiglio e sottoscritto. Quando si tratti di procedimento di
particolare complessit�, il Presidente pu� disporre una proroga del termine.
Dopo la sottoscrizione, la
sentenza � depositata in cancelleria.
28. - Entro due giorni dal deposito
in cancelleria una copia della sentenza � trasmessa dal Presidente al Ministro
di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Altra copia della sentenza �
trasmessa d'ufficio al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma
per la esecuzione.
Titolo IV
- Dei giudizi di revisione,
riabilitazione, applicazione di amnistia e indulto
29. - Il Presidente dispone la
comunicazione al Presidente della Camera dei deputati dell'ordinanza che
accoglie la istanza di revisione del giudizio.
30. - Per i giudizi di revisione e
di riabilitazione e per quelli di applicazione di amnistie e indulti, oltre
alle disposizioni degli artt. 33 e 34 della legge 25 gennaio 1962, n. 20,
si osservano le disposizioni dei titoli precedenti, in quanto applicabili.