Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte Costituzionale

 

Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte Costituzionale

(Delibera 27 novembre 1962 della Corte Costituzionale)

 

(G.U. n. 320 del 15 dicembre 1962, ed. spec.).

 

Titolo I - Disposizioni generali

 

Capo I - Della integrazione della Corte costituzionale
nei giudizi di accusa

 

1. - Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuto dal Presidente della Camera dei deputati l'elenco delle persone, tra le quali in caso di necessit� dovranno essere sorteggiate coloro che eserciteranno le funzioni di giudici aggregati nei giudizi di accusa, invita le persone comprese nell'elenco a documentare il possesso dei requisiti per la loro eleggibilit�.

Per la verifica dei requisiti di tali persone, la Corte � convocata nelle forme previste dall'art. 5 del Regolamento generale approvato il 22 aprile 1958 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 3 maggio 1958 (ed. spec.).

 

2. - Qualora la Corte abbia ragione di ritenere che per talune delle persone comprese nell'elenco sussistano motivi di ineleggibilit� o di incompatibilit�, il Presidente ne d� immediata notizia all'interessato, il quale, entro i venti giorni successivi, pu� prendere visione dei documenti esistenti presso la Presidenza e presentare memorie.

Decorso il termine di cui al comma precedente, la Corte decide, sentito l'interessato, se questo ne abbia fatto richiesta. In caso di urgenza il termine pu� essere ridotto alla met�.

La Corte, ove accerti la ineleggibilit� o l'incompatibilit� di taluna delle persone comprese nell'elenco, ne dispone l'esclusione. Del provvedimento il Presidente d� immediata comunicazione al Presidente della Camera dei deputati.

 

3. - Le persone comprese nell'elenco sono tenute ad informare il Presidente della Corte di sopravvenuti motivi di ineleggibilit� o di incompatibilit�.

Ogni due anni la Corte verifica se siano sopravvenuti motivi di ineleggibilit� o di incompatibilit�.

4. - Qualora si abbia ragione di ritenere che per taluna delle persone comprese nell'elenco siano sopravvenuti motivi di ineleggibilit� o di incompatibilit�, il Presidente convoca la Corte a norma degli artt. 10 e 11 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Si osserva la procedura prevista dall'art. 2.

Della decisione di decadenza il Presidente della Corte d� comunicazione al Presidente della Camera dei deputati.

 

5. - Quando per qualsiasi causa l'elenco si sia ridotto in misura tale da rendere necessaria l'integrazione, il Presidente della Corte ne d� comunicazione al Presidente della Camera dei deputati.

 

Capo II - Della notificazione dell'atto di accusa e della composizione del Collegio

 

6. - Il Presidente della Corte, ricevuto l'atto di accusa dal Presidente della Camera dei deputati, dispone che esso sia notificato all'accusato entro due giorni a cura della cancelleria e convoca la Corte in pubblica udienza per procedere al sorteggio delle persone che dovranno esercitare le funzioni di giudici aggregati, dandone avviso all'Ufficio dei commissari di accusa.

Per il sorteggio sono immesse nell'urna tante schede quante sono le persone comprese nell'elenco, recanti ciascuna il nome di una di tali persone. Le schede devono essere chiuse e non devono presentare segni di riconoscimento. Il sorteggio ha luogo mediante l'estrazione di sedici schede. All'estrazione e all'annotazione dei nomi indicati sulle schede, man mano che vengono estratte, provvedono in qualit� di scrutatori i due giudici meno anziani. Il risultato viene proclamato dal Presidente.

 

7. - Subito dopo il sorteggio di cui all'articolo precedente, si procede con le medesime modalit� al sorteggio di quattro supplenti.

 

8. - Qualora uno o pi� dei sorteggiati ad assumere le funzioni di giudice aggregato siano impediti, sottentrano i supplenti secondo l'ordine del sorteggio.

In tal caso la Corte viene immediatamente convocata per integrare il numero necessario. Per il nuovo sorteggio si osservano le modalit� stabilite dall'art. 6.

Nello stesso modo si provvede qualora sia impedito taluno dei sorteggiati come supplenti.

 

9. - Il giuramento dei sorteggiati ha luogo nelle mani del Presidente della Corte alla presenza di due giudici.

Il processo verbale � redatto dal cancelliere.

 

10. - Con la prestazione del giuramento i sorteggiati assumono la qualifica e le funzioni di giudice aggregato e le mantengono sino alla definizione del procedimento al quale partecipano.

Prestato il giuramento da parte di tutti i giudici aggregati, il collegio si intende costituito e non sono possibili sostituzioni se non mediante i supplenti.

 

11. - Se per qualsiasi ragione il numero dei giudici aggregati facenti parte del Collegio diventi pari o inferiore a quello dei giudici ordinari, il numero di questi ultimi viene ridotto in modo che i giudici aggregati siano in maggioranza. A tal fine si procede a sorteggio, osservando le disposizioni contenute nell'art. 6. Il nome del giudice istruttore non � posto in sorteggio. Al sorteggio hanno facolt� di assistere anche i giudici aggregati.

 

12. - Tutte le volte che il numero dei componenti del Collegio sia ridotto a meno di ventuno, il Presidente dispone che si faccia luogo alla composizione di un nuovo Collegio.

 

13. - Qualora sia stata presentata una istanza di astensione o di ricusazione ai sensi dell'art. 25, primo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20, il decreto di convocazione della Corte � notificato all'ufficio dei commissari di accusa e ai difensori, nonch� al giudice o ai giudici ai quali l'istanza si riferisce.

 

14. - L'anzianit� dei componenti del Collegio, ai fini dell'art. 28 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, si determina in base all'et�.

 

Capo III - Dei commissari di accusa

 

15. - All'inizio di ciascun procedimento � costituito presso la Corte l'ufficio dei commissari d'accusa.

A tale ufficio sono fatte le comunicazioni e le notificazioni.

 

16. - Quando si verifica l'ipotesi prevista dall'art. 19, primo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20, la Corte dispone la sospensione del giudizio con ordinanza, della quale il Presidente d� comunicazione al Presidente della Camera dei deputati.

 

 

 

Capo IV - Dei provvedimenti cautelari o coercitivi

 

17. - I provvedimenti previsti dall'art. 23 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, possono essere adottati dalla Corte di propria iniziativa, ovvero su proposta del giudice istruttore, o su richiesta dei commissari d'accusa.

In caso di eccezionale urgenza, il Presidente pu� adottare i provvedimenti stessi convocando immediatamente il Collegio per le risoluzioni definitive.

Qualora debba adottare tali provvedimenti prima della costituzione del Collegio, il Presidente li sottopone al Collegio nella prima seduta.

 

Capo V - Dei casi di eccezionale gravit� del reato

 

18. - La circostanza aggravante della eccezionale gravit� del reato, prevista dall'art. 15, secondo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (1), deve essere contestata all'accusato.

 

(1) Articolo non pi� operativo per effetto dell'abrogazione dell'art. 15, comma 2, della l. cost. 11 marzo 1953, n. 1.

 

Titolo II - Della istruzione

 

19. - Dopo la costituzione del Collegio, salva l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 22 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, il Presidente nomina un giudice per l'interrogatorio e per la istruzione e la relazione.

In caso di sopravvenuto impedimento del giudice istruttore, il Presidente provvede alla sostituzione.

 

20. - Il giudice istruttore procede agli atti istruttori che ritiene necessari o che la Corte abbia disposti.

 

21. - Gli atti istruttori sono compiuti con le forme stabilite dal codice di procedura penale, previa comunicazione ai commissari d'accusa per l'esercizio della facolt� prevista dall'art. 13, secondo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. Eguale comunicazione deve essere fatta ai difensori, quando, a norma del codice di procedura penale, essi hanno facolt� di assistere agli atti istruttori.

Le richieste e le istanze dei commissari di accusa e dei difensori per il compimento di atti istruttori non accolte dal giudice istruttore possono essere presentate alla Corte, la quale decide in camera di consiglio.

Ogni volta che il giudice istruttore ritenga necessario un provvedimento della Corte, presenta a questa le sue proposte, sentiti i commissari d'accusa.

 

22. - Quando il giudice istruttore ha espletato la istruzione, il Presidente convoca la Corte in camera di consiglio. La Corte, se non ritiene di disporre ulteriori atti istruttori, dichiara con ordinanza chiusa la istruzione.

Gli atti e i documenti del processo sono depositati in cancelleria. Del deposito si d� avviso agli accusati, ai difensori e ai commissari di accusa, per l'esercizio delle facolt� previste dall'art. 372 del codice di procedura penale.

 

(1) Il riferimento � al c.p.p. previgente.

 

Titolo III - Del giudizio

 

23. - Chiusa l'istruzione, il Presidente, nel termine stabilito dall'art. 24 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, convoca la Corte per il dibattimento.

 

24. - Espletate le formalit� di apertura del dibattimento, la Corte decide le eventuali questioni preliminari. Il Presidente invita poi il giudice relatore a fare la relazione e successivamente procede all'interrogatorio e all'assunzione delle prove.

 

25. - Terminata l'assunzione delle prove, il commissario o i commissari di accusa pronunciano la requisitoria. Successivamente i difensori espongono le difese. L'accusato ha per ultimo la parola. Il Presidente infine dichiara chiuso il dibattimento e la Corte si ritira in camera di consiglio.

 

26. - Subito dopo la decisione, il Presidente estende il dispositivo e d� incarico a uno dei giudici di redigere la sentenza. Il dispositivo � immediatamente letto in udienza dal Presidente.

 

27. - Il testo della sentenza deve essere presentato al Collegio entro quindici giorni, per essere approvato in camera di consiglio e sottoscritto. Quando si tratti di procedimento di particolare complessit�, il Presidente pu� disporre una proroga del termine.

Dopo la sottoscrizione, la sentenza � depositata in cancelleria.

 

28. - Entro due giorni dal deposito in cancelleria una copia della sentenza � trasmessa dal Presidente al Ministro di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Altra copia della sentenza � trasmessa d'ufficio al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma per la esecuzione.

 

Titolo IV - Dei giudizi di revisione, riabilitazione, applicazione di amnistia e indulto

 

29. - Il Presidente dispone la comunicazione al Presidente della Camera dei deputati dell'ordinanza che accoglie la istanza di revisione del giudizio.

 

30. - Per i giudizi di revisione e di riabilitazione e per quelli di applicazione di amnistie e indulti, oltre alle disposizioni degli artt. 33 e 34 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, si osservano le disposizioni dei titoli precedenti, in quanto applicabili.