Corte
costituzionale- Delibera 7 ottobre 2008
- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (G.U.
7
novembre 2008, n. 261).
CAPO I - Questioni di legittimità costituzionale nel
corso di un giudizio
1. Trasmissione dell’ordinanza notificata.- 1. L’ordinanza, con cui il giudice, singolo o
collegiale, davanti al quale pende la causa, promuove il giudizio di
legittimità costituzionale, deve essere trasmessa alla Corte costituzionale
insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni
prescritte nell’art. 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87.
2. Pubblicazione
e registrazione dell’ordinanza. - 1.
Il Presidente della Corte, accertata, sulla base delle verifiche effettuate dal
cancelliere ai sensi del regolamento di cancelleria, la regolarità
dell’ordinanza e delle notificazioni, dispone che l’ordinanza stessa sia
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, quando occorra,
nel Bollettino Ufficiale delle Regioni.
2. Il Presidente accerta altresì, con le modalità di
cui al comma precedente, che siano state eseguite le comunicazioni ai Presidenti
delle due Camere legislative, a norma dell’art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87.
3. Le ordinanze di cui all’art. 23 della legge predetta,
pervenute alla Corte, sono annotate dal cancelliere nel registro generale con
l’indicazione, in apposita colonna, delle date delle notificazioni e della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino
Ufficiale delle Regioni interessate.
3. Costituzione delle parti.- 1. La costituzione delle parti nel giudizio davanti
alla Corte ha luogo nel termine di venti giorni dalla pubblicazione
dell’ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, mediante deposito in
cancelleria della procura speciale, con la elezione del domicilio, e delle
deduzioni comprensive delle conclusioni. La procura può essere apposta in calce
o a margine dell’originale delle deduzioni con la sottoscrizione della parte,
certificata autografa dal difensore. Nello stesso termine possono essere
prodotti nuovi documenti relativi al giudizio di legittimità costituzionale.
4. Interventi
in giudizio. - 1. L’intervento in
giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri ha luogo con il deposito
delle deduzioni, comprensive delle conclusioni, sottoscritte dall’Avvocato
generale dello Stato o da un suo sostituto.
2. Il Presidente della Giunta regionale interviene
depositando, oltre alle deduzioni, comprensive delle conclusioni, la procura
speciale rilasciata a norma dell’art. 3, contenente l’elezione del domicilio.
3. Eventuali interventi di altri soggetti, ferma la
competenza della Corte a decidere sulla loro ammissibilità, devono aver luogo
con le modalità di cui al comma precedente.
4. L’atto di intervento di cui ai commi precedenti
deve essere depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell’atto introduttivo del giudizio.
5. Il cancelliere dà comunicazione dell’intervento
alle parti costituite.
5. Notificazioni
e comunicazioni. - 1. Le
notificazioni, da farsi a cura del cancelliere, sono effettuate da persona
addetta alla Corte, a ciò autorizzata dal Presidente.
2. Le comunicazioni sono eseguite dal cancelliere con
biglietto consegnato al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o con piego
raccomandato, con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto in Roma, ovvero, se
richiesto dalla parte, a mezzo telefax o posta elettronica inviati al recapito
indicato dal richiedente, nel rispetto della normativa concernente i documenti
informatici e teletrasmessi. In tale ultimo caso non è richiesta l’elezione di
domicilio in Roma.
6. Deposito
degli atti del processo. - 1. Gli
atti e i documenti di ciascuna parte, relativi al giudizio di legittimità
costituzionale, devono essere depositati in cancelleria nel numero di copie in
carta libera necessarie per le parti.
2. Il cancelliere non può ricevere atti e documenti,
relativi al giudizio di legittimità costituzionale, che non siano corredati del
necessario numero di copie per le parti, scritte in carattere chiaro e
leggibile.
7. Nomina
del giudice per l’istruzione e per la relazione. - 1. Decorso il termine indicato nell’art. 3, il
Presidente nomina uno o più giudici per l’istruzione e per la relazione, cui il
cancelliere trasmette immediatamente il fascicolo della causa, con annotazione
delle date di deposito.
2. La documentazione di cui, con apposito
provvedimento adottato dal Presidente su proposta del giudice relatore, si
disponga l’acquisizione al giudizio è depositata nella cancelleria.
3. La cancelleria, entro il termine di cui all’art. 8,
comma 2, dà comunicazione del deposito alle parti costituite.
8. Convocazione
della Corte in udienza pubblica. - 1.
Il Presidente fissa con decreto il giorno dell’udienza e convoca
2. Almeno trenta giorni prima della data fissata per
l’udienza, il decreto del Presidente è comunicato in copia, a cura del
cancelliere, alle parti costituite.
9. Convocazione
della Corte in camera di consiglio. - 1.
Se nessuna delle parti si è costituita in giudizio, il Presidente può convocare
con decreto
2. Il Presidente, sentito il giudice per l’istruzione,
può convocare ugualmente
4.
10. Deposito
di memorie. - 1. È ammesso il
deposito nella cancelleria della Corte di una memoria illustrativa, in un
numero di copie sufficiente per le parti, fino al ventesimo giorno libero prima
dell’udienza o della riunione in camera di consiglio.
11. Trasmissione
degli atti ai giudici. -
12. Mezzi
di prova. - 1.
13. Assunzione dei mezzi di prova. - 1. L’assunzione dei mezzi di prova ha luogo a cura del
giudice per l’istruzione con l’assistenza del cancelliere, che redige il
verbale.
2. Le parti sono avvertite dal cancelliere dieci
giorni prima di quello fissato per l’assunzione.
3. Le spese per l’assunzione sono a carico del
bilancio della Corte.
14. Chiusura
dell’istruttoria e riconvocazione della Corte. - 1. Espletate le prove, i relativi atti sono depositati
nella cancelleria.
2. Il cancelliere, almeno trenta giorni prima della
data fissata per la nuova udienza o riunione in camera di consiglio, dà
comunicazione del deposito alle parti costituite.
15. Riunione
di procedimenti. - 1. Il Presidente,
d’ufficio o a richiesta di parte, può disporre che due o più cause siano
chiamate alla medesima udienza o trattate nella medesima riunione in camera di
consiglio per essere congiuntamente discusse.
2. Dopo la discussione in pubblica udienza o la
trattazione in camera di consiglio,
3. Ove ne ravvisi l’opportunità, il Presidente può
rinviare una causa ad una nuova udienza pubblica o ad una nuova riunione in
camera di consiglio, al fine della trattazione congiunta con altra causa
connessa o che implichi la soluzione di analoghe questioni.
16. Udienza
pubblica. - 1. All’udienza il giudice
relatore espone in modo sintetico le questioni della causa.
2. Dopo la relazione, i difensori delle parti svolgono
in modo sintetico i motivi delle loro conclusioni.
3. Il Presidente regola la discussione e può indicare
i punti e determinare i tempi nei quali essa deve contenersi.
4. Si osservano, oltre agli articoli 15, 16 e 17 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, gli
articoli 128, comma secondo, e 129 del Codice di procedura civile.
17. Deliberazione
delle ordinanze e delle sentenze. - 1.
Le ordinanze e le sentenze sono deliberate in camera di consiglio con voti
espressi in forma palese. Alla deliberazione devono partecipare i giudici che
siano stati presenti a tutte le udienze fino alla chiusura della discussione
della causa.
2. Il Presidente, dopo la relazione, dirige la
discussione e pone in votazione le questioni.
3. Il relatore vota per primo; votano poi gli altri
giudici, cominciando dal meno anziano per nomina; per ultimo vota il
Presidente. In caso di parità di voti, il voto del Presidente prevale.
4. Dopo la votazione, la redazione delle sentenze e
delle ordinanze è affidata al relatore, salvo che, per indisponibilità o per
altro motivo, sia affidata dal Presidente ad altro o a più giudici.
5. La data della decisione è quella dell’approvazione
di cui al comma 3.
6. Le ordinanze e le sentenze, il cui testo e' stato
approvato dal collegio in camera di consiglio, sono sottoscritte dal Presidente
e dal Giudice redattore (1).
(1) Comma così rettificato con deliberazione della Corte costituzionale 19 novembre 2008.
18. Sospensione,
interruzione ed estinzione del processo. - 1.
La sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo principale non
producono effetti sul giudizio davanti alla Corte costituzionale.
CAPO
II- Questioni di legittimità
costituzionale in via principale
19. Ricorsi
che promuovono questioni di legittimità costituzionale. - 1. Nei casi previsti negli articoli
31, 32 e 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
i ricorsi che promuovono questioni di legittimità costituzionale devono
contenere l’indicazione delle norme costituzionali che si assumono violate e
l’illustrazione delle relative censure. I predetti ricorsi devono essere
depositati nella cancelleria della Corte insieme con gli atti e con i
documenti, dopo eseguite le notificazioni previste nella detta legge. Per la
costituzione in giudizio delle Regioni è altresì necessario il deposito della
procura speciale contenente l’atto di elezione del domicilio.
2. La disposizione di cui al comma precedente si
applica anche ai ricorsi previsti dagli articoli 56, 97 e 98 dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670, nonché al ricorso che
promuove la questione di legittimità costituzionale sulle leggi regionali che
approvano gli statuti delle Regioni, a norma dell’art. 123, secondo comma,
della Costituzione, e sulle leggi statutarie delle Regioni a
statuto speciale, a norma dei rispettivi statuti.
3. La parte convenuta può costituirsi in cancelleria
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine
stabilito per il deposito del ricorso, con memoria contenente le conclusioni e
l’illustrazione delle stesse.
20. Pubblicazioni.
- 1. Il Presidente, accertata, sulla
base delle verifiche effettuate dal cancelliere ai sensi del regolamento di
cancelleria, la regolarità degli atti e delle notificazioni, dispone la
pubblicazione dei ricorsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
nonché, ove si faccia questione di un atto di una Regione o di una Provincia
autonoma, nel rispettivo Bollettino Ufficiale, previa annotazione dei
ricorsi stessi, a cura del cancelliere, in ordine cronologico, nell’apposito
registro.
21. Istanza
di sospensione. - 1. Ove sia proposta
istanza di sospensione ai sensi dell’art. 35 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il Presidente, sentito il relatore, convoca
22. Separazione
e riunione dei procedimenti. - 1. Il
Presidente può disporre la trattazione separata di questioni, tra loro non
omogenee, poste con un unico ricorso e, ove questioni analoghe siano poste da
altro ricorso, può disporre che siano discusse nella medesima udienza o
trattate nella medesima camera di consiglio; analogamente può disporre in
presenza di cause la cui decisione dipende dalla soluzione di analoghe
questioni.
23. Norme
di procedura per i ricorsi. - 1. Nei
giudizi regolati nel presente capo si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9,
commi 2, 3 e 4, e da
CAPO III- Conflitti di attribuzione
24. Ricorso
per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. - 1. Il ricorso previsto nell’art. 37
della legge 11 marzo 1953, n. 87,
deve contenere l’esposizione delle ragioni di conflitto e l’indicazione delle
norme costituzionali che regolano la materia. Il ricorso deve essere
sottoscritto e depositato nella cancelleria della Corte ed è registrato a cura
del cancelliere in ordine cronologico.
2. Il Presidente, avvenuto il deposito, convoca
3. Il ricorso dichiarato ammissibile, con la prova
delle notificazioni eseguite a norma dell’articolo 37, comma quarto, di detta legge, è depositato nella cancelleria della
Corte entro il termine perentorio di trenta giorni dall’ultima notificazione.
4. Entro il termine perentorio di venti giorni dal
decorso del termine di cui al comma precedente ha luogo la costituzione in
giudizio. Per i successivi atti del processo si applicano gli articoli 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, e da
5. Per la rappresentanza e per la difesa in giudizio
si applica la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87.
6. La rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte
le parti costituite, estingue il processo.
25. Ricorso
per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni. - 1. Il ricorso previsto negli articoli 39 e 42 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere notificato al Presidente del
Consiglio dei ministri, salvo i casi in cui egli sia il ricorrente.
2. Il ricorso deve essere notificato altresì
all’organo che ha emanato l’atto, quando si tratti di autorità diverse da
quelle di Governo e da quelle dipendenti dal Governo.
3. Il ricorso è depositato nella cancelleria della
Corte entro il termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione
insieme con la procura speciale, quando occorra.
4. Entro il termine perentorio di venti giorni dal
decorso del termine di cui al comma precedente, ha luogo la costituzione in
giudizio. Per i successivi atti del processo si applicano gli articoli 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, e da
5. La rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da
tutte le parti costituite, estingue il processo.
26. Ordinanza
di sospensione. - 1. La sospensione
dell’esecuzione degli atti, di cui all’art. 40 della legge 11 marzo
1953, n. 87, può essere richiesta in
qualsiasi momento.
2. Il Presidente, sentito il relatore, convoca
3. Le parti possono presentare documenti e memorie.
4. L’istanza può essere presentata anche all’udienza
di discussione.
27. Pubblicazioni.
- 1. I ricorsi di cui al presente
capo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nonché, ove si faccia
questione di un atto della Regione o di una Provincia autonoma, nel rispettivo Bollettino
Ufficiale.
2. Il ricorso previsto nell’articolo 24 è pubblicato
unitamente all’ordinanza che decide sulla ammissibilità dello stesso.
CAPO IV - Disposizioni finali
28. Deposito
dei ricorsi. - 1. Soltanto il
deposito dei ricorsi di cui agli articoli 19, 24 e 25 può essere effettuato
avvalendosi del servizio postale.
29. Astensione e ricusazione dei giudici. - 1. Nei giudizi di cui alle presenti norme integrative
non trovano applicazione cause di astensione e di ricusazione dei giudici.
30. Spese
del giudizio. -1. Nei giudizi davanti
alla Corte costituzionale non si pronunzia condanna alle spese.
31. Pubblicazione
delle sentenze e delle ordinanze. -1.
Tutte le decisioni della Corte sono pubblicate integralmente nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
2. Ove la decisione della Corte abbia ad oggetto una
legge regionale o provinciale il Presidente ne dispone altresì la pubblicazione
nel rispettivo Bollettino Ufficiale.
32. Correzione
delle omissioni o degli errori materiali delle sentenze e delle ordinanze. - 1.
2. L’ordinanza di correzione è annotata sull’originale
della sentenza o dell’ordinanza corretta.
3. Qualora si tratti di sentenza che abbia dichiarato
l’illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge,
si applicano all’ordinanza di correzione le norme dell’art. 30,
commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
33. Raccolta
ufficiale delle sentenze e delle ordinanze della Corte costituzionale. - 1. Le sentenze e le ordinanze della Corte hanno una
sola numerazione progressiva annuale e sono pubblicate periodicamente per
esteso nella «Raccolta ufficiale delle sentenze e delle ordinanze della
Corte costituzionale», sotto la vigilanza d’un giudice designato dalla
Corte.
34. Entrata
in vigore delle presenti norme integrative. - 1. Le presenti norme integrative entrano in vigore
trenta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e si applicano ai giudizi il cui atto introduttivo sia stato
depositato nella cancelleria della Corte a partire da tale data [1].
[1] Per i giudizi il cui atto
introduttivo sia stato depositato prima di tale data, continuano ad applicarsi
le precedenti Norme integrative.