§ 1.1. – Costituzione della Repubblica italiana (G.U. 27 dicembre
1947, n. 298, ed. straord.)
PRINCIPI
FONDAMENTALI
1. L’Italia è una
Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene
al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
2. La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale.
3. Tutti
i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali.
È compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando
di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
4. La
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il
dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale
della società.
5. La
Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua
nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento
amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle
esigenze dell’autonomia e del decentramento.
6. La
Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
7. Lo
Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani.
I loro rapporti sono
regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due
parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
8. Tutte
le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose
diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti,
in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo
Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze.
9. La
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica.
Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della Nazione.
10. L’ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La condizione giuridica
dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali.
Lo straniero, al quale
sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della
Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa
l’estradizione dello straniero per reati politici (1).
(1)
V. però la l. cost. 21 giugno 1967, n. 1,
Estradizione per i delitti di genocidio,
per il cui art. un. «L’ultimo comma dell’art. 10 e l’ultimo comma dell’art.
26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio».
11. L’Italia
ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in
condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale
scopo.
12. La
bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre
bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE PRIMA
DIRITTI
E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO
I – Rapporti civili
13. La
libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma
alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi
altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato
dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di
necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di
pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere
comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li
convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano
privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza
fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i
limiti massimi della carcerazione preventiva.
14. Il
domicilio è inviolabile.
Non vi si possono
eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi
stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della
libertà personale.
Gli accertamenti e le
ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e
fiscali sono regolati da leggi speciali.
15. La
libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può
avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie
stabilite dalla legge.
16. Ogni
cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via
generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere
determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero
di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi
di legge.
17. I
cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche
in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo
pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle
soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
18. I
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per
fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le
associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi
politici mediante organizzazioni di carattere militare.
19. Tutti
hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi
forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato
o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
20. Il
carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od
istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di
speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni
forma di attività.
21. Tutti
hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere
soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a
sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di
delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel
caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione
dei responsabili.
In tali casi, quando vi
sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da
ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre
ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e
privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire,
con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono vietate le
pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni
contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a
prevenire e a reprimere le violazioni.
22. Nessuno
può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della
cittadinanza, del nome.
23. Nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla
legge.
24. Tutti
possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi.
La difesa è diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non
abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione.
La legge determina le
condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
25. Nessuno
può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere
punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso.
Nessuno può essere
sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
26. L’estradizione
del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle
convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso
essere ammessa per reati politici (1).
(1)
V. però la la
nota 1 all’art. 10.
27. La
responsabilità penale è personale.
L’imputato non è
considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di
morte (1).
(1) Il precedente inciso “,se non nei casi previsti dalle leggi
militari di guerra” è stato soppresso
dalla l. cost. 2 ottobre 2007, n. 1.
28. I
funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti
compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si
estende allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO
II – Rapporti etico-sociali
29. La
Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata
sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato
sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla
legge a garanzia dell’unità familiare.
30. È
dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se
nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità
dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai
figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile
con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme
e i limiti per la ricerca della paternità.
31. La
Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione
della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo
alle famiglie numerose.
Protegge la maternità,
l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
32. La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto
della persona umana.
33. L’arte
e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le
norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
ordini e gradi.
Enti e privati hanno il
diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo
Stato.
La legge, nel fissare i
diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve
assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di
Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di
essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta
cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti
autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
34. La
scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore,
impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli,
anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi.
La Repubblica rende
effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
TITOLO
III – Rapporti economici
35. La
Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e
l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli
accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i
diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di
emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale,
e tutela il lavoro italiano all’estero.
36. Il
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità
del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia
un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della
giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto
al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
37. La
donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono
consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare
alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il
limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il
lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro,
il diritto alla parità di retribuzione.
38. Ogni
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno
diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di
vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria.
Gli inabili ed i
minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in
questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo
Stato.
L’assistenza privata è
libera.
39. L’organizzazione
sindacale è libera.
Ai sindacati non può
essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali
o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la
registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a
base democratica.
I sindacati registrati
hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in
proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con
efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il
contratto si riferisce.
40. Il
diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.
41. L’iniziativa
economica privata è libera.
Non può svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana.
La legge determina i
programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
42. La
proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad
enti o a privati.
La proprietà privata è
riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, il
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di
renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può
essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per
motivi d’interesse generale.
La legge stabilisce le
norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti
dello Stato sulle eredità.
44. Al
fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi
rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera
privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie,
promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e
la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media
proprietà.
La legge dispone
provvedimenti a favore delle zone montane.
45. La
Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di
mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e
favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni
controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla
tutela e allo sviluppo dell’artigianato.
46. Ai
fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le
esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a
collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle
aziende.
47. La
Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina,
coordina e controlla l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del
risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta
coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi
complessi produttivi del Paese.
TITOLO
IV – Rapporti politici
48. Sono
elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore
età.
Il voto è personale ed
eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce
requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini
residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tal fine è istituita una
circoscrizione Estero per l’elezione della Camere, alla quale sono assegnati
seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri stabiliti
dalla legge (1).
Il diritto di voto non
può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza
penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
(1)
Il comma 3 è stato introdotto dall’art. 1
della l. cost. 17 gennaio 2000, n. 1.
49. Tutti
i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere
con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
50. Tutti
i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti
legislativi o esporre comuni necessità.
51. Tutti i cittadini dell’uno o
dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive
in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale
fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra
donne e uomini (1).
La legge può, per
l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a
funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro
adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
(1)
Comma così modificato, con l’aggiunta della seconda frase, dall’art. 1 della
legge cost. 30 maggio 2003, n. 1.
52. La
difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è
obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non
pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti
politici.
L’ordinamento delle
Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
53. Tutti
sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva.
Il sistema tributario è
informato a criteri di progressività.
54. Tutti
i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono
affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed
onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE SECONDA
ORDINAMENTO
DELLA REPUBBLICA
TITOLO
I – Il Parlamento
Sezione I – Le Camere
55. Il
Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si
riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti
dalla Costituzione.
56. (1) La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e
diretto.
Il numero dei deputati è
di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero
Sono eleggibili a
deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i
venticinque anni di età.
La ripartizione dei
seggi tra le circoscrizioni fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della
Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione,
per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di
ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
(1)
Articolo modificato dall’art. 1 della l.
cost. 9 febbraio 1963, n. 2, e dall’art. 1 della l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1.
57. (1)
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi
i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori
elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione
Estero.
Nessuna Regione può
avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle
d’Aosta uno.
La ripartizione dei
seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta
dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti.
(1)
Articolo modificato dall’art. 2 della l.
cost. 9 febbraio 1963, n. 2 e successivamente dall’art. 2 della l. cost. 27
dicembre 1963, n. 3 e dall’art. 2 della l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1.
58. I
senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno
superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a
senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
59. È
senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della
Repubblica.
Il Presidente della
Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato
la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario.
60. (1)
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono
eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna
Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
(1)
Articolo modificato dall’art. 3 della l.
cost. 9 febbraio 1963, n. 2.
61. Le
elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle
precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle
elezioni.
Finché non siano riunite
le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
62. Le
Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di
ottobre.
Ciascuna Camera può
essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del
Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in
via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.
63. Ciascuna
Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si
riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli
della Camera dei deputati.
64. Ciascuna
Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
Le sedute sono
pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite
possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di
ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la
maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei
presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo,
anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo,
di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
65. La
legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di
deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere
contemporaneamente alle due Camere.
66. Ciascuna
Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
67. Ogni
membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza
vincolo di mandato.
68. (1) I membri del Parlamento non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro
funzioni.
Senza autorizzazione
della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere
sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti
privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in
esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto
di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in
flagranza.
Analoga autorizzazione è
richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in
qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di
corrispondenza.
(1)
Articolo così sostituito dall’art. 1
della l. cost. 29 ottobre 1993, n. 3.
69. I
membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
Sezione II – La formazione delle leggi
70. La
funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
71. L’iniziativa
delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi
ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita
l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno
cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
72. Ogni
disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che
l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento
stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è
dichiarata l’urgenza.
Può altresì stabilire in
quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti
a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la
proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della
sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il
Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione
richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia
sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di
esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i
disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di
delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
73. Le
leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall’approvazione.
Se le Camere, ciascuna a
maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è
promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate
subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un
termine diverso.
74. Il
Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio
motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano
nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
75. È
indetto referendum popolare per
deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente
valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque
Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di
bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.
Hanno diritto di
partecipare al referendum tutti i
cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le
modalità di attuazione del referendum.
76. L’esercizio
della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
77. Il
Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano
valore di legge ordinaria.
Quando, in casi
straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno
stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono
efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta
giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge
i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
78. Le
Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri
necessari.
79. (1)
L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a
maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo
articolo e nella votazione finale.
La legge che concede
l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l’amnistia
e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla
presentazione del disegno di legge.
(1)
Articolo così sostituito dall’art. 1
della l. cost. 6 marzo 1992, n. 1.
80. Le
Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono
di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
81. (1) Le Camere approvano ogni anno i
bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio
del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non
superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di
approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che
importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
(1)
Per effetto degli artt. 1 e 6 della
legge cost. 20 aprile 2012, n.1, “a decorrere dall’esercizio finanziario
relativo all’anno 2014”, in luogo del presente articolo, sarà applicabile il
seguente:
«Art.
81. – Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio
bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il
ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti
del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi
eccezionali.
Ogni
legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le
Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo.
L’esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi
non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il
contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad
assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la
sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono
stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale».
Inoltre,
a tenore dell’art, 5 della medesima legge cost.:
«
1. La legge di cui all’articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come
sostituito dall’articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per
il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:
a)
le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;
b)
l’accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni,
distinguendo tra quelli dovuti all’andamento del ciclo economico,
all’inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;
c)
il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b)
del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno
lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;
d)
la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e
delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell’articolo
81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 1 della
presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso
all’indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico
e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma
sulla base di un piano di rientro;
e)
l’introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli
equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e
prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di
finanza pubblica;
f)
l’istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia
costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di
analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione
dell’osservanza delle regole di bilancio;
g)
le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo
economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del
presente comma, anche in deroga all’articolo 119 della Costituzione, concorre
ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei
livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai
diritti civili e sociali.
2.
La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:
a)
il contenuto della legge di bilancio dello Stato;
b)
la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere
all’indebitamento, ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, secondo periodo,
della Costituzione, come modificato dall’articolo 4 della presente legge
costituzionale;
c)
le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla
sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.
La
legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013.
4.
Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la
funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento
all’equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all’efficacia della
spesa delle pubbliche amministrazioni».
82. Ciascuna
Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra
i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la
proporzione dei vari gruppi. La commissione d’inchiesta procede alle indagini e
agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità
giudiziaria.
TITOLO
II – Il Presidente della Repubblica
83. Il
Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi
membri.
All’elezione partecipano
tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia
assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo
delegato.
L’elezione del
Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due
terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza
assoluta.
84. Può
essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto
cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.
L’ufficio di Presidente
della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L’assegno e la dotazione
del Presidente sono determinati per legge.
85. Il
Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che
scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta
comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente
della Repubblica.
Se le Camere sono
sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo
entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono
prorogati i poteri del Presidente in carica.
86. Le
funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento
permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il
Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente
della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le
Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
87. Il
Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità
nazionale.
Può inviare messaggi
alle Camere.
Indice le elezioni delle
nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la
presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed
emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione.
Nomina, nei casi
indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i
rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle
Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la
legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio
superiore della magistratura.
Può concedere grazia e
commutare le pene.
Conferisce le
onorificenze della Repubblica.
88. (1)
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro
Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale
facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato salvo che essi coincidano in tutto
o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
(1)
Il comma 2 di quest’articolo è stato così
modificato dall’art. 1 della l. cost. 4 novembre 1991, n. 1.
89. Nessun
atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai
ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno
valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche
dal Presidente del Consiglio dei ministri.
90. Il
Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in
stato di accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi
membri.
91. Il
Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi al Parlamento in seduta comune.
TITOLO
III – Il Governo
Sezione I – Il Consiglio dei ministri
92. Il
Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei
ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della
Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di
questo, i ministri.
93. Il
Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le
funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
94. Il
Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda
o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla
sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una
o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia
deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
95. Il
Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e
ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.
I ministri sono
responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e
individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede
all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le
attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.
96. (1)
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri,
anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi
nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa
autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo
le norme stabilite con legge costituzionale.
(1)
Articolo così sostituito dall’art. 1
della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.
Sezione II – La Pubblica Amministrazione
97. (1) I pubblici uffici sono organizzati
secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli
uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti
dalla legge.
(1)
Per effetto degli artt. 2 e 6 della legge
cost. 20 aprile 2012, n.1, “a decorrere dall’esercizio finanziario relativo
all’anno 2014”, sarà applicabile un nuovo primo comma, premesso al presente
articolo, del seguente tenore:
«Le
pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea,
assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico».
98. I
pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del
Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge
stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i
magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti
di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.
Sezione III – Gli organi ausiliari
99. Il
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti
dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in
misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza
delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono
attribuite dalla legge.
Ha l’iniziativa
legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e
sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione.
La Corte dei conti
esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche
quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi
e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria
degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente
alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura
l’indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
TITOLO
IV – La Magistratura
Sezione I – Ordinamento giurisdizionale
101. La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti
soltanto alla legge.
102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati
ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Non possono essere
istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi
presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate
materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla
magistratura.
La legge regola i casi e
le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della
giustizia.
103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica
Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate
dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha
giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate
dalla legge.
I tribunali militari in
tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace
hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle
Forze Armate.
104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore
della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di
diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di
cassazione.
Gli altri componenti
sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti
alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra
professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo
quindici anni di esercizio.
I membri elettivi del
Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono
in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del
Parlamento o di un Consiglio regionale.
105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo
le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i
trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei
magistrati.
106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge
sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di
magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del
Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di
consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di
università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni
d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori.
107. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere
dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non
in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o
per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento
giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della
giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si
distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero
gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento
giudiziario.
108. Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni
magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura
l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero
presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della
giustizia.
109. L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia
giudiziaria.
110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della
magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II – Norme sulla giurisdizione
111. (1)
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo
regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge
nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice
terzo e imparziale.La legge ne assicura la
ragionevole durata.
Nel processo penale, la
legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo
possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa
elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per
preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o
di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di
ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle
stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a
suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la
lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è
regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La
colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni
rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto
all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi
in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso
dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto
di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e
contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi
giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per
violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei
tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso
per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
(1)
I commi da
112. Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione
penale.
113. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre
ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi
dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela
giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di
impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali
organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica
amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
TITOLO
V – Le Regioni, le Province,
i
Comuni (1)
(1) Il presente
titolo è stato oggetto di modificazioni da parte della legge cost. 18 ottobre
2001, n.3, il cui art.
114. (1) La
Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane,
dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti,
poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della
Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
(1) Articolo
risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1 della l. cost. 18 ottobre
2001, n. 3.
115.. (1)
(1) Articolo
abrogato dall’art. 9, c. 2., della l.
cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
116. (1) Il
Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Sudtirol
e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme
e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali
adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto
Adige/Sűdtirol è costituita dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo
comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo
articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della
giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre
Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata,
sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La
legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla
base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
(1) Articolo
risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 2 della l. cost. 18 ottobre
2001, n. 3
117. (1) (2) La
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione
esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato;
rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) (2) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile
dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e
penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con
l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi
reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici (2) e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa,
salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione
dello Stato.
Spetta alle Regioni la
potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano
alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e
provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli
atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare
spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I
Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in
ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite.
Le leggi regionali
rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle
donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale
ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio
delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua
competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da
leggi dello Stato.
(1) Articolo
risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 3 della l. cost. 18 ottobre
2001, n. 3
(2)
Per effetto degli artt. 3 e 6 della legge cost. 20 aprile 2012, n.1, “a
decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014”, saranno
applicabili le seguenti modificazioni del
presente articolo:
«1.
All’articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, lettera e), dopo le parole: «sistema tributario e contabile
dello Stato;» sono inserite le seguenti: «armonizzazione dei bilanci
pubblici;»;
b)
al terzo comma, primo periodo, le parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici
e» sono soppresse.».
118. (1) Le
funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni
e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza.
I Comuni, le Province e
le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di
quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.
La legge statale
disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle
lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina
inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni
culturali.
Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
(1) Articolo
risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 4 della l. cost. 18 ottobre
2001, n. 3
119. (1) (2) I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e
applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i
princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al
loro territorio.
La legge dello Stato
istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori
con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti
dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province,
alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni
pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo
economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della
persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali
in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito
secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono
ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento (2). E'
esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
(1) Articolo
risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 5 della l. cost. 18 ottobre
2001, n. 3
(2) Per effetto degli
artt. 4 e 6 della legge cost. 20 aprile
2012, n.1), “a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014”,
saranno applicabili le seguenti modificazioni del presente articolo:
«1.
All’articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
al
primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dell’
equilibrio
dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli
economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea»;
b)
al sesto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per
il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di
bilancio.».
120. (1) La
Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le
Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio
del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può
sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e
dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o
della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la
sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica
o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini
territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a
garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio
di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
(1) Articolo
risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 6 della l. cost. 18 ottobre
2001, n. 3
121. (1)
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la
Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale
esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni
conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle
Camere.
La Giunta regionale è
l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della
Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è
responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le
funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle
istruzioni del Governo della Repubblica.
(1)
Articolo risultante dalle modifiche
introdotte dall’art. 1 della l. cost. 2 novembre 1999, n. 1.
122. (1)
Il sistema di
elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli
altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono
disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli
organi elettivi.
Nessuno può appartenere
contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle
Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale,
ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra
i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali
non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti
dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della
Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è
eletto a suffragio universale e diretto
Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
(1) Articolo sostituito dall’art. 2 della l. cost. n. 22 novembre 1999, n.
1.
123. (1) Ciascuna
Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la
forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.
Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti
regionali.
Lo statuto è approvato e
modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo
non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione del
visto da parte del Commissario del Governo (1). Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di
legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte
costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto
a referendum popolare qualora entro
tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo
statuto sottoposto a referendum non è
promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In
ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale
organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali (3).
(1)
Articolo sostituito dall’art. 3 della l.
cost. 22 novembre 1999, n. 1.
(2)
Si noti peraltro che tale organo ha
cessato d’essere preveduto dai successivi artt. 124 e 127..
(3) Comma aggiunto
dall’art. 7 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3
(1)
Articolo abrogato dall’art. 9, c. 2.,
della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3
125..
(1) Nella Regione sono istituiti organi di giustizia
amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della
Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della
Regione.
(1) Un originario c.
1 è stato abrogato dall’art. 9, c. 2., della l. cost. 18 ottobre
2001, n. 3.
126.
(1) Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono
disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente
della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi
violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una
Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei
modi stabiliti con legge della Repubblica (2).
Il Consiglio regionale
può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante
mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e
approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La
mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
presentazione.
L’approvazione della
mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a
suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente,
la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti
conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il
Consiglio.
(1)
Articolo sostituito dall’art. 4 della l.
cost. 22 novembre 1999, n. 1.
(2) Ai sensi
dell’art. 11 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3”1. Sino alla revisione
delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la
partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli
enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di
legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e
all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la
Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del
comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato
all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione
che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle
corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza
assoluta dei suoi componenti”.
127. (1) Il Governo, quando ritenga che una
legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione
di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta
giorni dalla sua pubblicazione.
(1) Articolo così
sostituito dall’art. 8 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
(1) Articolo
abrogato dall’art. 9, c. 2., della l.
cost. 18 ottobre 2001, n. 3..
(1) Articolo
abrogato dall’art. 9, c. 2., della l.
cost. 18 ottobre 2001, n. 3..
(1) Articolo
abrogato dall’art. 9, c. 2., della l.
cost. 18 ottobre 2001, n. 3..
131. (1) Sono costituite le
seguenti Regioni:
Piemonte; Valle d’Aosta
(2); Lombardia; Trentino-Alto Adige (2); Veneto; Friuli-Venezia Giulia;
Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise;
Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.
(1)
Articolo modificato dalla l. cost. 27
dicembre 1963, n. 3..
(2)
Peraltro, per la denominazione bilingue di questa Regione, v. l’art. 116.
132. (1)
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli
regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove
Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta
tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con
l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle
Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica,
sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano
richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.
(1) Articolo
modificato dall’art. 9, c. 1., della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la
istituzione di nuove Province nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con
leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le
popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio
nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO
VI – Garanzie costituzionali
Sezione I – La Corte costituzionale
134. (1) La Corte costituzionale
giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su
quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni
sulle accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica, a norma della Costituzione.
(1)
Articolo così modificato dall’art. 2
della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.
135. (1) La Corte costituzionale è
composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della
Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle
supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i
magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed
amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli
avvocati dopo venti anni di esercizio
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove
anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono
essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla
carica e dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge fra i suoi componenti, secondo le norme
stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed
è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di
giudice.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello
di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della
professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a
sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a
senatore che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le
stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
(1)
Articolo modificato dall’art. 2 della l.
cost. 16 gennaio 1989, n.
136. Quando la Corte dichiara
l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di
legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle
Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano
necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
137. Una legge costituzionale stabilisce
le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è
ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II – Revisione della Costituzione.
Leggi
costituzionali
138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive
deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono
sottoposte a referendum popolare
quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto
dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali. La legge sottoposta a referendum
non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata
nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi
dei suoi componenti.
139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione
costituzionale.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
I. Con l’entrata in
vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le
attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II. Se alla data della
elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli
regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
III. Per la prima
composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto
del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente che
posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti
del Consiglio dei ministri o di assemblee legislative;
hanno fatto parte del
disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre
elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati
decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena
della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del Tribunale
speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì
senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto
Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere
nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina.
L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al
diritto di nomina a senatore.
IV. Per la prima
elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il
numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
V. La disposizione
dell’art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali
che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data
di convocazione delle Camere.
VI. Entro cinque anni
dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli
organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni
del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla
stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo
militare in relazione all’art. 111.
VII. (1) Fino a quando
non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con
la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte
costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell’art.
(1)
Articolo modificato dall’art. 7 della l.
cost. 22 novembre 1967, n. 2.
VIII. Le elezioni dei
Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali
sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione (1).
Leggi della Repubblica
regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle
funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non si sia provveduto
al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli
enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano
attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.
Leggi della Repubblica
regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato,
anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo
ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in
casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli
enti locali.
(1)
Termine prorogato al 30 ottobre 1949 con l. 24 dicembre 1948, n. 1465 e
ancora successivamente al 31 dicembre 1950 con l. 18 ottobre 1949, n. 762.
IX. La Repubblica,
entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi
alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita
alle Regioni.
X. Alla Regione del
Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 116, si applicano provvisoriamente le
norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle
minoranze linguistiche in conformità con l’articolo 6.
XI. Fino a cinque anni
dall’entrata in vigore della Costituzione (1) si possono, con leggi
costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’art.
131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma
dell’art. 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni
interessate.
(1)
Termine prorogato al 31 dicembre 1963
dall’art. un. della l. cost. 18 marzo 1958, n. 1.
XII. È vietata la
riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all’art. 48,
sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore
della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla
eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
XIII. I membri e i
discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici
pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa
Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso
e il soggiorno nel territorio nazionale (1).
I beni, esistenti nel
territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei
loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni
di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946,
sono nulli.
(1)
A tenore della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1,: “I commi
primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione
esauriscono i loro effetti e decorrere dalla data di entrata in vigore della
[medesima] legge costituzionale” ossia dal 10 novembre 2002.
XIV.
I
titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli
esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.
L’Ordine mauriziano è
conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la
soppressione della Consulta araldica.
XV. Con l’entrata in
vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo
luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento provvisorio dello
Stato.
XVI. Entro un anno
dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al
coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano
state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII. L’Assemblea
Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31
gennaio 1948, sulla legge per l’elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti
regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle
elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente può essere convocata,
quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua
competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo,
del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le
Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al
Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e
proposte di emendamenti.
I deputati possono
presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea Costituente,
agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo
Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII. La presente
Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni
dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore
il 1° gennaio 1948.
Il testo della
Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica
per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa
prenderne cognizione.
La Costituzione, munita
del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà
essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i
cittadini e dagli organi dello Stato.