§ 1.1. – Costituzione della Repubblica italiana (G.U. 27 dicembre
1947, n. 298, ed. straord.)
PRINCIPI
FONDAMENTALI
1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle
forme e nei limiti della Costituzione.
2. La Repubblica riconosce e garantisce
i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
3. Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.
4. La Repubblica riconosce a tutti i
cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo
questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società.
5. La Repubblica, una e indivisibile,
riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo
Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi
della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
6. La Repubblica tutela con apposite
norme le minoranze linguistiche.
7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono,
ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le
modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento
di revisione costituzionale.
8. Tutte le confessioni religiose sono
egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla
base di intese con le relative rappresentanze.
9. La Repubblica promuove lo sviluppo
della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione.
10. L’ordinamento giuridico italiano si
conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla
legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le
condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati
politici (1).
(1)
V. però la l. cost. 21 giugno 1967, n. 1,
Estradizione per i delitti di genocidio,
per il cui art. un. «L’ultimo comma dell’art. 10 e l’ultimo comma dell’art.
26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio».
11. L’Italia ripudia la guerra come
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli
altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
12. La bandiera della Repubblica è il
tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali
dimensioni.
PARTE PRIMA
DIRITTI
E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO
I – Rapporti civili
13. La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà
personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e
modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore
all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto
ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone
comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione
preventiva.
14. Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o
sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie
prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di
incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi
speciali.
15. La libertà e la segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato
dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
16. Ogni cittadino può circolare e
soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le
limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di
sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
17. I cittadini hanno diritto di
riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è
richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso
alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza
o di incolumità pubblica.
18. I cittadini hanno diritto di
associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai
singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di
carattere militare.
19. Tutti hanno diritto di professare
liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o
associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il
culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
20. Il carattere ecclesiastico e il fine
di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere
causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per
la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
21. Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o
censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa
espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge
stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro
della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria,
che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia
all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore
successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale,
che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e
tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
22. Nessuno può essere privato, per
motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
23. Nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
24. Tutti possono agire in giudizio per
la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i
mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la
riparazione degli errori giudiziari.
25. Nessuno può essere distolto dal
giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che
sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non
nei casi previsti dalla legge.
26. L’estradizione del cittadino può
essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni
internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici
(1).
(1)
V. però la la
nota 1 all’art. 10.
27. La responsabilità penale è
personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna
definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte (1).
(1) Il precedente
inciso “,se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra” è stato soppresso dalla l. cost. 2 ottobre
2007, n. 1.
28. I funzionari e i dipendenti dello Stato
e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali,
civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali
casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO
II – Rapporti etico-sociali
29. La Repubblica riconosce i diritti
della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità
familiare.
30. È dovere e diritto dei genitori
mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a
che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni
tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia
legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
paternità.
31. La Repubblica agevola con misure
economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei
compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo
gli istituti necessari a tale scopo.
32. La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso
violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
33. L’arte e la scienza sono libere e
libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed
istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole
non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai
loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di
scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari
ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione
all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie,
hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi
dello Stato.
34. La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di
studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere
attribuite per concorso.
TITOLO
III – Rapporti economici
35. La Repubblica tutela il lavoro in
tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei
lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi
stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano
all’estero.
36. Il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita
dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie
annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
37. La donna lavoratrice ha gli stessi
diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua
essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale
adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro
salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali
norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di
retribuzione.
38. Ogni cittadino inabile al lavoro e
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e
all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed
istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.
39. L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la
loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei
sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica.
Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti,
stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti
gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
40. Il diritto di sciopero si esercita
nell’ambito delle leggi che lo regolano.
41. L’iniziativa economica privata è
libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali.
42. La proprietà è pubblica o privata. I
beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla
legge, che ne determina i modi di acquisto, il godimento e i limiti allo scopo
di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla
legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione
legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
44. Al fine di conseguire il razionale
sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone
obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua
estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica
delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità
produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
45. La Repubblica riconosce la funzione
sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di
speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi
più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le
finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo
dell’artigianato.
46. Ai fini della elevazione economica e
sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica
riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti
stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
47. La Repubblica incoraggia e tutela il
risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio
del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà
dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto
investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
TITOLO
IV – Rapporti politici
48. Sono elettori tutti i cittadini,
uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio
è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio
del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura
l’effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione
della Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma
costituzionale e secondo criteri stabiliti dalla legge (1).
Il diritto di voto non può essere limitato se non per
incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di
indegnità morale indicati dalla legge.
(1)
Il comma 3 è stato introdotto dall’art. 1
della l. cost. 17 gennaio 2000, n. 1.
49. Tutti i cittadini hanno diritto di
associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a
determinare la politica nazionale.
50. Tutti i cittadini possono rivolgere
petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni
necessità.
51. Tutti
i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e
alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti
stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi
provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini (1).
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle
cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di
disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto
di lavoro.
(1)
Comma così modificato, con l’aggiunta della seconda frase, dall’art. 1 della
legge cost. 30 maggio 2003, n. 1.
52. La difesa della Patria è sacro
dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi
stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro
del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.
L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito
democratico della Repubblica.
53. Tutti sono tenuti a concorrere alle
spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di
progressività.
54. Tutti i cittadini hanno il dovere di
essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il
dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi
stabiliti dalla legge.
PARTE SECONDA
ORDINAMENTO
DELLA REPUBBLICA
TITOLO
I – Il Parlamento
Sezione I – Le Camere
55. Il Parlamento si compone della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle
due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
56. (1) La Camera dei
deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei
quali eletti nella circoscrizione Estero
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel
giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni fatto salvo
il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo
il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento
generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in
proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
(1)
Articolo modificato dall’art. 1 della l.
cost. 9 febbraio 1963, n. 2, e dall’art. 1 della l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1.
57. (1) Il Senato della
Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei
dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a
sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il
numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione
delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla
base dei quozienti interi e dei più alti resti.
(1)
Articolo modificato dall’art. 2 della l.
cost. 9 febbraio 1963, n. 2 e successivamente dall’art. 2 della l. cost. 27
dicembre 1963, n. 3 e dall’art. 2 della l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1.
58. I senatori sono eletti a suffragio
universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno
di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto
il quarantesimo anno.
59. È senatore di diritto e a vita,
salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita
cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo
sociale, scientifico, artistico e letterario.
60. (1) La Camera dei deputati
e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se
non per legge e soltanto in caso di guerra.
(1)
Articolo modificato dall’art. 3 della l.
cost. 9 febbraio 1963, n. 2.
61. Le elezioni delle nuove Camere hanno
luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha
luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i
poteri delle precedenti.
62. Le Camere si riuniscono di diritto
il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria
per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un
terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è
convocata di diritto anche l’altra.
63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi
componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il
Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
64. Ciascuna Camera adotta il proprio
regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due
Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in
seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non
sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono
adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una
maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle
Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono
essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
65. La legge determina i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
66. Ciascuna Camera giudica dei titoli
di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità
e di incompatibilità.
67. Ogni membro del Parlamento
rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
68. (1) I membri del
Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,
nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o
domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà
personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza
irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un
delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri
del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o
comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
(1)
Articolo così sostituito dall’art. 1
della l. cost. 29 ottobre 1993, n. 3.
69. I membri del Parlamento ricevono una
indennità stabilita dalla legge.
Sezione II – La formazione delle leggi
70. La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere.
71. L’iniziativa delle leggi appartiene
al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia
conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la
proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in
articoli.
72. Ogni disegno di legge, presentato ad
una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una
commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e
con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i
disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e
l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche
permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione
definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un
decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che
sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua
approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le
forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da
parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci
e consuntivi.
73. Le leggi sono promulgate dal
Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri
componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa
stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed
entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione,
salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
74. Il Presidente della Repubblica,
prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere
una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve
essere promulgata.
75. È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o
parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum
per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei
deputati.
La proposta soggetta a referendum
è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
76. L’esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
77. Il Governo non può, senza
delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge
ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il
Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con
forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle
Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono
entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono
convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere
possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti non convertiti.
78. Le Camere deliberano lo stato di
guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
79. (1) L’amnistia e
l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei
componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il
termine per la loro applicazione.
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi
ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
(1)
Articolo così sostituito dall’art. 1
della l. cost. 6 marzo 1992, n. 1.
80. Le Camere autorizzano con legge la
ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati
o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle
finanze o modificazioni di leggi.
81. (1) Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a
quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono
stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve
indicare i mezzi per farvi fronte.
(1) Per effetto degli artt. 1 e 6 della legge cost. 20 aprile 2012, n.1, “a
decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014”, in luogo del
presente articolo, sarà applicabile il seguente:
«Art.
81. – Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio
bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo
economico.
Il
ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti
del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi
eccezionali.
Ogni
legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le
Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo.
L’esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi
non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il
contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad
assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la
sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono
stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale».
Inoltre,
a tenore dell’art, 5 della medesima legge cost.:
«
1. La legge di cui all’articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come
sostituito dall’articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per
il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:
a)
le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;
b)
l’accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni,
distinguendo tra quelli dovuti all’andamento del ciclo economico,
all’inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;
c)
il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b)
del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno
lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;
d)
la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e
delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell’articolo
81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 1 della
presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il
ricorso all’indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo
economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del
presente comma sulla base di un piano di rientro;
e)
l’introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli
equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e
prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di
finanza pubblica;
f)
l’istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia
costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di
analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione
dell’osservanza delle regole di bilancio;
g)
le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo
economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del
presente comma, anche in deroga all’articolo 119 della Costituzione, concorre
ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei
livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai
diritti civili e sociali.
2.
La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:
a)
il contenuto della legge di bilancio dello Stato;
b)
la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere
all’indebitamento, ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, secondo periodo,
della Costituzione, come modificato dall’articolo 4 della presente legge
costituzionale;
c)
le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla
sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.
La
legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013.
4.
Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la
funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento
all’equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all’efficacia della
spesa delle pubbliche amministrazioni».
82. Ciascuna Camera può disporre
inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione
formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le
stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.
TITOLO
II – Il Presidente della Repubblica
83. Il Presidente della Repubblica è
eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione
eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per
scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo
scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
84. Può essere eletto Presidente della
Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei
diritti civili e politici.
L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile
con qualsiasi altra carica.
L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati
per legge.
85. Il Presidente della Repubblica è
eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente
della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati
regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla
loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione
delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in
carica.
86. Le funzioni del Presidente della
Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal
Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di
dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei
deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro
quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o
manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
87. Il Presidente della Repubblica è il
capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge
di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
e i regolamenti.
Indice il referendum
popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
88. (1) Il Presidente della
Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una
sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del
suo mandato salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei
mesi della legislatura.
(1)
Il comma 2 di quest’articolo è stato così
modificato dall’art. 1 della l. cost. 4 novembre 1991, n. 1.
89. Nessun atto del Presidente della
Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne
assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati
dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
90. Il Presidente della Repubblica non è
responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che
per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in
seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri.
91. Il Presidente della Repubblica, prima
di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di
osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
TITOLO
III – Il Governo
Sezione I – Il Consiglio dei ministri
92. Il Governo della Repubblica è composto
del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il
Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del
Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
93. Il Presidente del Consiglio dei
ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle
mani del Presidente della Repubblica.
94. Il Governo deve avere la fiducia
delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante
mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si
presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una
proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un
decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima
di tre giorni dalla sua presentazione.
95. Il Presidente del Consiglio dei
ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene
l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando
l’attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del
Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del
Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei
ministeri.
96. (1) Il Presidente del
Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono
sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla
giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o
della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
(1)
Articolo così sostituito dall’art. 1
della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.
Sezione II – La Pubblica Amministrazione
97. (1) I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge,
in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
(1)
Per effetto degli artt. 2 e 6 della legge
cost. 20 aprile 2012, n.1, “a decorrere
dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014”, sarà applicabile un nuovo
primo comma, premesso al presente articolo, del seguente tenore:
«Le
pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea,
assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico».
98. I pubblici impiegati sono al
servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire
promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto
d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in
servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici
e consolari all’estero.
Sezione III – Gli organi ausiliari
99. Il Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di
rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro
importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le
materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione
della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti
stabiliti dalla legge.
100. Il Consiglio di Stato è organo di
consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell’amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di
legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione
del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla
legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato
del riscontro eseguito.
La legge assicura l’indipendenza dei due istituti e dei
loro componenti di fronte al Governo.
TITOLO
IV – La Magistratura
Sezione I – Ordinamento giurisdizionale
101. La giustizia è amministrata in nome
del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
102. La funzione giurisdizionale è
esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
sull’ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici
speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari
sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di
cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione
diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.
103. Il Consiglio di Stato e gli altri
organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti
della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari
materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di
contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la
giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione
soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate.
104. La magistratura costituisce un ordine
autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal
Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il
procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i
magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo
dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in
materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro
anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli
albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
105. Spettano al Consiglio superiore
della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le
assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti
disciplinari nei riguardi dei magistrati.
106. Le nomine dei magistrati hanno luogo
per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la
nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite
a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura
possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti
insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che
abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le
giurisdizioni superiori.
107. I magistrati sono inamovibili. Non
possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o
funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della
magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite
dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere
l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità
di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei
suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
108. Le norme sull’ordinamento
giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle
giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei
che partecipano all’amministrazione della giustizia.
109. L’autorità giudiziaria dispone
direttamente della polizia giudiziaria.
110. Ferme le competenze del Consiglio
superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione
e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II – Norme sulla giurisdizione
111. (1) La giurisdizione si
attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in
condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.La
legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona
accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata
riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga
del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la
facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone
che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e
l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa
e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da
un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del
contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non
può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta,
si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte
dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non
ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata
impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere
motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è
sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a
tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte
dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione.
(1)
I commi da
112. Il pubblico ministero ha l’obbligo
di esercitare l’azione penale.
113. Contro gli atti della pubblica
amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o
limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di
atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono
annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti
previsti dalla legge stessa.
TITOLO
V – Le Regioni, le Province,
i
Comuni (1)
(1) Il presente titolo è stato oggetto di modificazioni
da parte della legge cost. 18 ottobre 2001, n.3, il cui art.
114. (1) La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle
Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi
fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato
disciplina il suo ordinamento.
(1) Articolo risultante dalle modifiche introdotte
dall’art. 1 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
115.. (1)
(1) Articolo abrogato
dall’art. 9, c. 2., della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
116. (1) Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
Trentino-Alto Adige/Sudtirol e la Valle d'Aosta/Vallée
d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari
di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge
costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Sűdtirol
è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie
indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l),
limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s),
possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su
iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei
princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a
maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la
Regione interessata.
(1) Articolo risultante dalle modifiche introdotte
dall’art. 2 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3
117. (1) (2) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e
rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea;
diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica
e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze
armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) (2) moneta, tutela
del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema
valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato
e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento
europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e
sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato
civile e anagrafi;
l) giurisdizione e
norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali
sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale,
organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane;
q) dogane, protezione
dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e
determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione;
ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e
aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici (2)
e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa,
salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento
ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea,
nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che
disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare
spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la
piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
(1) Articolo risultante dalle modifiche introdotte
dall’art. 3 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3
(2) Per effetto degli artt. 3
e 6 della legge cost. 20 aprile 2012, n.1, “a
decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014”, saranno
applicabili le seguenti modificazioni del
presente articolo:
«1. All’articolo 117 della
Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, lettera e),
dopo le parole: «sistema tributario e contabile dello Stato;» sono inserite le
seguenti: «armonizzazione dei bilanci pubblici;»;
b) al terzo comma, primo
periodo, le parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e» sono soppresse.».
118. (1) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo
che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo
comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento
nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà.
(1) Articolo risultante dalle modifiche introdotte
dall’art. 4 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3
119. (1) (2) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito
di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza
vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per
abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti
consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di
finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per
favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a
scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina
risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati
Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati
dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per
finanziare spese di investimento (2). E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti.
(1) Articolo risultante dalle modifiche introdotte
dall’art. 5 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3
(2) Per effetto degli artt. 4 e 6 della legge cost.
20 aprile 2012, n.1), “a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno
2014”, saranno applicabili le seguenti modificazioni del presente articolo:
«1. All’articolo 119 della
Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo comma sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dell’
equilibrio dei relativi bilanci,
e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari
derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea»;
b) al sesto comma, secondo
periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con la contestuale
definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli
enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio.».
120. (1) La Regione non può istituire dazi di importazione o
esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose
tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque
parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle
Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto
di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di
pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in
particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi
locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri
sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del
principio di leale collaborazione.
(1) Articolo risultante dalle modifiche introdotte
dall’art. 6 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3
121. (1) Sono organi della
Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative
attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e
dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige
la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i
regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato
alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
(1)
Articolo risultante dalle modifiche
introdotte dall’art. 1 della l. cost. 2 novembre 1999, n. 1.
122. (1) Il
sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del
Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei
consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei
principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce
anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o
a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro
Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e
un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro
funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale
disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto Il Presidente eletto nomina e revoca i
componenti della Giunta.
(1) Articolo
sostituito dall’art. 2 della l. cost. n. 22 novembre 1999, n. 1.
123. (1) Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la
Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di
organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di
iniziativa e del referendum su leggi
e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e
dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale
con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due
deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per
tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario
del Governo (1). Il Governo della
Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli
statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla
loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione
ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto
dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è
approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In
ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale
organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali (3).
(1)
Articolo sostituito dall’art. 3 della l.
cost. 22 novembre 1999, n. 1.
(2)
Si noti peraltro che tale organo ha
cessato d’essere preveduto dai successivi artt. 124 e 127..
(3) Comma aggiunto dall’art. 7 della l. cost. 18 ottobre
2001, n. 3
(1)
Articolo abrogato dall’art. 9, c. 2.,
della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3
125.. (1) Nella Regione sono
istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento
stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede
diversa dal capoluogo della Regione.
(1) Un originario c. 1 è stato abrogato
dall’art. 9, c. 2., della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
126. (1) Con decreto
motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del
Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano
compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo
scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di
sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati
e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge
della Repubblica (2).
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta
da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a
maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la
rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello
stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti il Consiglio.
(1)
Articolo sostituito dall’art. 4 della l.
cost. 22 novembre 1999, n. 1.
(2) Ai sensi dell’art. 11 della l. cost. 18 ottobre
2001, n. 3”1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte
seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle
Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di
cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione
contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni
regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o
parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente
formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si
sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea
delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti”.
127. (1) Il Governo, quando ritenga che una
legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione
di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta
giorni dalla sua pubblicazione.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 8 della l. cost.
18 ottobre 2001, n. 3.
(1) Articolo abrogato
dall’art. 9, c. 2., della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3..
(1) Articolo abrogato
dall’art. 9, c. 2., della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3..
(1) Articolo abrogato
dall’art. 9, c. 2., della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3..
131. (1) Sono costituite le
seguenti Regioni:
Piemonte; Valle d’Aosta (2); Lombardia; Trentino-Alto Adige
(2); Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria;
Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria;
Sicilia; Sardegna.
(1)
Articolo modificato dalla l. cost. 27
dicembre 1963, n. 3..
(2)
Peraltro, per la denominazione bilingue di questa Regione, v. l’art. 116.
132. (1) Si può con legge
costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni
esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione
d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con referendum dalla
maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle
popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni
interessati espressa mediante referendum e
con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che
Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed
aggregati ad un’altra.
(1) Articolo modificato dall’art. 9, c. 1., della l.
cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
133. Il mutamento delle circoscrizioni
provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito d’una Regione sono
stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la
stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue
leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro
circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO
VI – Garanzie costituzionali
Sezione I – La Corte costituzionale
134. (1) La Corte costituzionale giudica:
sulle
controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti,
aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui
conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e
le Regioni, e tra le Regioni
sulle
accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della
Costituzione.
(1)
Articolo così modificato dall’art. 2
della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.
135. (1) La Corte costituzionale è composta di quindici giudici
nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal
Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria
ed amministrative.
I
giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo
delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori
ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di
esercizio
I
giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per
ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente
nominati.
Alla
scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall’esercizio delle funzioni.
La
Corte elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente,
che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i
termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
L’ufficio
di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di
un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con
ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei
giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i
giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di
cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore che il Parlamento
compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per
la nomina dei giudici ordinari.
(1)
Articolo modificato dall’art. 2 della l.
cost. 16 gennaio 1989, n.
136. Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di
una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia
dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La
decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli
regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle
forme costituzionali.
137. Una legge
costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità
dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei
giudici della Corte.
Contro
le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II – Revisione della Costituzione.
Leggi
costituzionali
138. Le leggi di revisione della
Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera
con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono
approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella
seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è
approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum
se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere
a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
139. La forma repubblicana non può essere
oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
I. Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo
provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica
e ne assume il titolo.
II. Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica
non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione
soltanto i componenti delle due Camere.
III. Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono
nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati
dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere
senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di assemblee
legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella
all’Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera
dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a
cinque anni in seguito a condanna del Tribunale speciale fascista per la
difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente
della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della
Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare
prima della firma del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle
elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV. Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato
come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base
alla sua popolazione.
V. La disposizione dell’art. 80 della Costituzione, per quanto
concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o
modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI. Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione
si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti,
salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei
tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al
riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all’art. 111.
VII. (1) Fino a quando non sia emanata la nuova legge
sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad
osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.
Fino a
quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle
controversie indicate nell’art.
(1)
Articolo modificato dall’art. 7 della l.
cost. 22 novembre 1967, n. 2.
VIII. Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi
delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in
vigore della Costituzione (1).
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della
pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle
Regioni. Fino a quando non si sia provveduto al riordinamento e alla
distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle
Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui
le Regioni deleghino loro l’esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni
di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali,
che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro
uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio
personale da quello dello Stato e degli enti locali.
(1)
Termine prorogato al 30 ottobre 1949 con l. 24 dicembre 1948, n. 1465 e
ancora successivamente al 31 dicembre 1950 con l. 18 ottobre 1949, n. 762.
IX. La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della
Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla
competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X. Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 116,
si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte
seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità
con l’articolo 6.
XI. Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della
Costituzione (1) si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a
modificazione dell’elenco di cui all’art. 131, anche senza il concorso delle
condizioni richieste dal primo comma dell’art. 132, fermo rimanendo tuttavia
l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.
(1)
Termine prorogato al 31 dicembre 1963
dall’art. un. della l. cost. 18 marzo 1958, n. 1.
XII. È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del
disciolto partito fascista.
In deroga all’art. 48, sono stabilite con legge, per non
oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni
temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del
regime fascista.
XIII. I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e
non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro
discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio
nazionale (1).
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di
Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati
allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi,
che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
(1)
A tenore della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1,: “I commi primo
e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione
esauriscono i loro effetti e decorrere dalla data di entrata in vigore della
[medesima] legge costituzionale” ossia dal 10 novembre 2002.
XIV.
I
titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922
valgono come parte del nome.
L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e
funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV. Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per
convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI. Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si
procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi
costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente
abrogate.
XVII. L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente
per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per l’elezione del Senato
della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere,
l’Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di
deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo
e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo
1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in
funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse
trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con
richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma
del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del
Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII. La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio
dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea
Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala
comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante
tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come
Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello
Stato.