D.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199
Semplificazione dei procedimenti in materia di
ricorsi amministrativi
(G.U. 17 gennaio 1972, n. 13)
(estratto)
13.
(Parere su ricorso straordinario). -
L'organo al quale è assegnato il ricorso, se riconosce che l'istruttoria è
incompleta o che i fatti affermati nell'atto impugnato sono in contraddizione
con i documenti, può richiedere al Ministero competente nuovi chiarimenti o
documenti ovvero ordinare al Ministero medesimo di disporre nuove
verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi
documenti. Se il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei
controinteressati, manda allo stesso Ministero di ordinare l'integrazione del
contraddittorio nei confronti degli altri secondo le modalità previste
nell'art. 9, quinto comma. Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso
indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità
costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione
del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla
segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di
cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la
notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati. Se l'istruttoria è
completa e il contraddittorio è regolare, esprime parere (1):
a)
per la dichiarazione di inammissibilità, se riconosce che il ricorso non poteva
essere proposto, salva la facoltà dell'assegnazione di un breve termine per
presentare all'organo competente il ricorso proposto, per errore ritenuto
scusabile, contro atti non definitivi;
b)
per l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se
ravvisa una irregolarità sanabile, e, se questi non vi provvede, per la
dichiarazione di improcedibilità del ricorso;
c)
per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso; d) per accoglimento e la rimessione degli
atti allo organo competente, se riconosce fondato il ricorso per il motivo di
incompetenza;
e)
per l'accoglimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, se
riconosce fondato il ricorso per altri motivi di legittimità.
(1) Comma così modificato dall’art. 69, comma 1,
della l. 18 giugno 2009, n. 69.